La comminazione della nullità delle prove di concorso interviene nell’ipotesi in cui sia riscontrabile l’assenza sulla carta sia del timbro che della firma. Detta sanzione,in particolare, è espressamente collegata dall’art 13, comma 2, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) alla mancanza sui fogli di entrambi gli elementi richiesti (timbro e firma). Dalla lettura della norma si evince, dunque, che le due formalità (timbro e firma) devono essere osservate in modo cumulativo e non alternativamente.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3202
Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Svolgimento delle prove-Nullità delle prove scritte
N. 03202/2017REG.PROV.COLL.
N. 05139/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5139 del 2012, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Toscano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II n. 18;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
[#OMISSIS#] ROGNINI, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Pettini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gian [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II n.18;
COMMISSIONE GIUDICATRICE, non costituita in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE- SEZ. I n. 1943/2011;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Università degli Studi di Pisa e di [#OMISSIS#] Rognini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per delega dell’avvocato [#OMISSIS#] Pettini, e [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.‒ Con il ricorso in primo grado, il signor [#OMISSIS#] ROGNINI ha impugnato il decreto del Rettore dell’Università di Pisa (prot. n. 16084 del 13.11.2008), con il quale erano stati approvati gli atti della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare M-GGR/02 «Geografia economico-politica» presso la facoltà di Economia. All’esito del concorso era risultata vincitrice la candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. Il ricorrente prospettava vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, anche con riferimento alla violazione della regola dell’anonimato.
2.‒ Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con sentenza n. 1943 del 2011, ha accolto la domanda di annullamento. I giudici di prime cure osservano come, dalla documentazione acquisita al giudizio, le prove scritte siano state sostenute su fogli recanti solo una sigla (di per sé sola non idonea a garantire la certezza della provenienza), ma privi del prescritto timbro. Tali modalità violano l’art. 13 comma 2 del D.P.R. n. 487 del 1994 che prevede l’obbligo di apposizione del timbro e della firma a pena di nullità, e determinano l’illegittimità dello svolgimento delle prove scritte e degli atti del procedimento che ne sono seguiti.
3.‒ La signora [#OMISSIS#] LAZZARONI, controinteressata in primo grado, ha quindi proposto appello avverso la sentenza da ultimo citata, chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Secondo l’appellante, il TAR avrebbe errato nel ritenere che, nel caso di specie, non vi sarebbe certezza della provenienza dalla Commissione dei fogli effettivamente consegnati ai candidati per le prove scritte. Tale circostanza sarebbe infatti documentata dal verbale della seconda riunione della stessa Commissione ‒ facente fede fino a querela di falso ‒ ove si legge che «vengono assegnati ai candidati n. 3 fogli, siglati da uno dei membri della Commissione».
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, la comminazione della radicale nullità delle prove di concorso potrebbe intervenire solo se sia riscontrata l’assenza sulla carta di entrambi gli elementi, il timbro e la firma. Per l’applicazione di una sanzione così grave occorrerebbero specifici elementi idonei a dimostrare che i candidati si sono in concreto indebitamente avvantaggiati utilizzando fogli non provenienti dalla Commissione.
Se, viceversa, la norma fosse davvero interpretabile nel modo in cui è stato interpretato dal TAR, dovrebbe dubitarsi della sua legittimità costituzionale, stante l’evidente sproporzione della sanzione a fronte di una mera irregolarità formale.
4.‒ Il signor [#OMISSIS#] ROGNINI, ricorrente in primo grado, si è costituito in giudizio chiedendo che l’avversario appello venga respinto. Nella ipotesi in cui le censure sollevate dall’appellante siano accolte, l’appellato chiede che vengano esaminati gli altri motivi di ricorso sollevati in primo grado e dichiarati assorbiti dal TAR.
5.‒ All’udienza del 16 marzo 2017, la causa è stata discussa ed è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1.‒ L’appello non è fondato.
2.‒ È incontestata tra le parti la circostanza che gli elaborati utilizzati dai candidati per le prove scritte sono stati redatti su fogli privi del timbro dell’ufficio e recanti solo la sigla di un componente della Commissione (cfr. il doc. n. 3 prodotto in primo grado).
2.1. ‒ Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la sanzione della nullità è espressamente ricollegata dall’art 13, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) alla mancanza sui fogli di entrambi gli elementi richiesti (timbro e firma). La norma recita infatti: «[g]li elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza». Con tutta evidenza, la lettera depone nel senso che le due formalità (timbro e firma) devono essere osservate in modo cumulativo e non alternativamente.
2.2.‒ La previsione in esame non è sproporzionata, in quanto finalizzata a preservare l’autenticità dell’elaborato, ovvero a scongiurare il rischio che quest’ultimo non venga predisposto dai candidati durante la prova concorsuale, bensì preconfezionato anteriormente alle prove. Il doppio requisito serve proprio a rafforzare tale garanzia, in quanto il timbro dell’ufficio può essere con meno facilità contraffatto. Il dubbio di costituzionalità ‒ peraltro rappresentato dall’appellante in termini assai generici ‒ è dunque manifestamente infondato.
2.3.‒ Sotto altro profilo, non può neppure accogliersi l’argomento difensivo prospettato dall’appellante, secondo cui la provenienza dei fogli sarebbe garantita dal contenuto del verbale della seconda riunione, il quale dimostrerebbe, fino a querela di falso (nelle specie mai proposta), che i fogli erano stati consegnati dalla Commissione. In senso contrario, è dirimente osservare ‒ insieme con l’appellato ‒ che il citato verbale al più attesta che la Commissione ha consegnato ai candidati alcuni fogli siglati da un commissario (e non muniti di timbro), non certo che la stessa provenienza abbiano avuto i fogli riconsegnati dai candidati al termine della prova scritta.
2.4.‒ Da ultimo, va rimarcato che, nel caso in esame, l’inosservanza della citata prescrizione formale, coinvolgendo gli elaborati di entrambi i candidati ‒ unici partecipanti alla selezione ‒, non può che travolgere l’intera procedura.
3.– L’appello è, dunque, infondato e va respinto. Non devono esaminarsi i motivi di ricorso dichiarati assorbii in primo grado, in quanto riproposti dall’appellato (ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.) solo in via subordinata, ovvero «nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di confermare la sentenza impugnata alla luce del ricorso avversario».
3.1.– Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio, considerato il carattere risalente della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 5139 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 30/06/2017