Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2014, n. 2829

Diniego nulla osta trasferimento da università straniera-Legittimità test preselettivo

Data Documento: 2014-05-30
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ legittima l’esclusione da un qualsiasi anno di corso degli studenti di università straniere che non superino la prova selettiva di primo accesso, eludendo con corsi di studio avviati all’estero la normativa nazionale (Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 5015; Id., 24 maggio 2013, n. 2866 e Id., 10 aprile 2012, n. 2063). Tale disciplina prevede una programmazione a livello nazionale degli “accessi”, senza distinzione fra il primo anno di corso e gli anni successivi (art. 1, comma 1, e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, in rapporto alle previsioni del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, recante la disciplina dell’autonomia didattica delle università).
 
L’ordinamento comunitario garantisce- a talune condizioni- il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, ma non anche mere procedure di ammissione di studenti-che in sé non sono lavoratori, per i quali solo è garantita la libera circolazione- né dispone la libera iscrizione a facoltà universitarie dopo l’iscrizione presso un’università di un altro degli stati membri. Lo stesso art. 149 TCE (oggi art. 165 TFUE) esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di percorsi formativi, demandando alla Comunità il limitato compito di promuovere azioni di incentivazione e di esprimere raccomandazioni. 

Contenuto sentenza

N. 02829/2014REG.PROV.COLL.
N. 02201/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2201 del 2014, proposto da: 
Università degli studi Tor Vergata di Roma in persona del rettore in carica, Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca in persona del ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
contro
Varanese [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Cantelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 885/2014, resa tra le parti, concernente diniego trasferimento da ateneo straniero al corso di laurea in medicina e chirurgia ovvero odontoiatria e protesi dentaria presso l’università degli studi Roma Tor Vergata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 il consigliere [#OMISSIS#] Vigotti e uditi per le parti l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] e l’avvocato Cantelli;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Università degli studi Tor Vergata e il Ministero dell’istruzione chiedono la riforma, previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla signora [#OMISSIS#] Varanese avverso il diniego opposto dal rettore all’istanza di ammissione al quarto anno del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, previo trasferimento dall’ateneo Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, nonché avverso il presupposto decreto rettorale n. 2070 del 24 giugno 2013.
All’odierna camera di consiglio, alla quale è stato chiamato l’incidente cautelare, il Collegio ha avvertito le parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 del codice di procedura amministrativa, sussistendone i presupposti.
L’appello è fondato.
Come più volte ribadito da questo Consiglio, infatti (da ultimo, sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2028), è legittima l’esclusione da un qualsiasi anno di corso degli studenti di università estere, che non superino la prova selettiva di primo accesso, eludendo con corsi di studio avviati all’estero la normativa nazionale (Cons. Stato, sez.VI, 15 ottobre 2013, n. 5015; 24 maggio 2013, n. 2866 e 10 aprile 2012, n. 2063). Tale disciplina prevede una programmazione a livello nazionale degli “accessi”, senza distinzione fra il primo anno di corso e gli anni successivi (art. 1, comma 1, e 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in rapporto alle previsioni del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, recante la disciplina dell’autonomia didattica delle università): di conseguenza, è legittimo il bando impugnato in primo grado, che prevede per il rilascio di nulla osta al trasferimento da atenei straneri e per l’iscrizione agli anni di corso successivi al primo il superamento della prova nazionale, ed è legittimo anche il conseguente diniego di immatricolazione.
Tale conclusione, valevole per la generalità dei casi in cui si tratti di trasferimento da ateneo straniero senza previo superamento dei test d’accesso in Italia, è tanto più evidente nel caso di specie, in cui il corso di studi è stato frequentato, sia pure con brillanti risultati, in un Paese non facente parte dell’Unione europea; né, in contrario, può valere l’accordo di collaborazione sottoscritto dall’Ateneo di Roma Tor Vergata con l’Università frequentata dalla ricorrente in primo grado, accordo al quale va riconosciuto valore di intesa per favorire lo sviluppo della formazione universitaria in Albania, ma non produce la parificazione tra i rispettivi percorsi di studi, come pretende l’interessata. Perciò, neppure il superamento del test di ammissione al corso di laurea in Albania, dalla stessa conseguito, può costituire titolo per l’ammissione al corrispondente corso italiano, posto che quel che rileva, come si è detto, è la coerenza con la disciplina nazionale e il conseguente superamento del concorso dalla stessa previsto.
L’appello, in conclusione, è fondato e deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado, ma le spese di lite possono essere compensate tra le parti anche per questo secondo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Baccarini, Presidente
[#OMISSIS#] Meschino, Consigliere
[#OMISSIS#] Carella, Consigliere
[#OMISSIS#] Contessa, Consigliere
[#OMISSIS#] Vigotti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)