Costituisce principio fondamentale dell’ordinamento giuridico l’inammissibilità della disapplicazione incidentale degli atti amministrativi non aventi natura normativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 luglio 2015, n. 3256).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 marzo 2017, n. 1487
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Disapplicazione arri amministrativi non aventi natura normativa
N. 01487/2017REG.PROV.COLL.
N. 03769/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3769 del 2016, proposto da:
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] Miraldi, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Gian [#OMISSIS#] Comporti, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
[#OMISSIS#] Frati, rappresentato e difeso dall’avvocato Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza S. Salvatore in Lauro, 10;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III n. 02908/2016, resa tra le parti, concernente diniego nomina e presa in servizio in qualità di professore di ruolo di prima fascia nel settore scientifico disciplinare med/23 – chirurgia cardiaca.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Miraldi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2016 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato e [#OMISSIS#] Ida [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il professor Miraldi ha proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio una complessa azione finalizzata a ottenere:
* l’annullamento – quanto al ricorso introduttivo:
a) del provvedimento firmato dal Capo del Settore Concorsi per il Personale Docente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” prot. n. 0013569 del 5.3.2013, comunicato in pari data, in cui si nega al ricorrente la nomina e la presa in servizio in qualità di professore di I fascia;
b) del decreto rettorale n. 1076 del 4.4.2013, di indizione della procedura selettiva di chiamata di un professore di ruolo di I fascia per il settore scientifico disciplinare MED/41 – Anestesiologia presso il Dipartimento di Scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche della Facoltà di Medicina;
c) delle presupposte deliberazioni del Senato Accademico della medesima Università n. 388/12 del 16.10.2012 e del Consiglio di Amministrazione n. 198/12 del 9.10.2012, nella parte ove dispongono la destinazione di un punto organico (dei due assegnati alla Facoltà di Medicina) per il reclutamento di un professore di I fascia del SSD MED/41 (Anestesiologia);
d) delle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento del 10.12.2012 favorevoli alla procedura selettiva di chiamata predetta e del Consiglio di Facoltà del 11.12.2012 nella parte in cui viene approvata la messa a trasferimento per concorso di un posto di professore di I fascia di Anestesiologia e si dà mandato al Preside di compiere gli adempimenti conseguenti;
* l’accertamento della pretesa alla nomina e presa di servizio in qualità di professore di I fascia dell’Università di Roma “La Sapienza”, nel SSD MED/23 – Chirurgia cardiaca e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere senza indugio alla nomina del ricorrente nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi in conseguenza del ritardo nell’assunzione di tale posizione professionale;
* l’annullamento, con atto per “motivi aggiunti e memoria” depositato in data 13.12.2013, della nota a firma del Rettore prot. n. 67009 del 14.11.2013 avente ad oggetto “comunicazioni in ordine ad esecuzione riesame disposto con ordinanza”;
* l’annullamento, con secondo atto per motivi aggiunti depositato in data 9.4.2014, della deliberazione del C.d.A. dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” n. 12 del 28.01.2014, adottata in pretesa esecuzione della ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5057 del 2013.
2. La vicenda oggi all’esame del giudice d’appello viene così ricostruita nella sentenza impugnata, limitatamente ai fatti rilevanti per la pronuncia che questo Collegio ritiene di dover adottare.
Il prof. [#OMISSIS#] Miraldi, professore associato di Cardiochirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, premesso di avere ottenuto – ai sensi della L. 210 del 1998 – l’idoneità a professore associato per il settore scientifico disciplinare MED/23 – Chirurgia cardiaca – presso l’Università degli Studi di Messina, in forza del decreto rettorale del 5.1.2011 di approvazione degli atti della procedura comparativa indetta da tale Ateneo e di avere, successivamente, ricevuto, con delibera del 19 novembre 2012, la chiamata da parte del Consiglio del Dipartimento di Scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche dell’Università di Roma “La Sapienza” (presso il quale egli presta servizio) ai fini del suo inquadramento nel ruolo di professore ordinario, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti in epigrafe meglio specificati.
Il ricorrente di primo grado precisava che la predetta delibera unanime del Consiglio del Dipartimento interveniva dopo plurime istanze scritte dell’interessato volte al conseguimento del proprio inquadramento al ruolo di professore ordinario di Cardiochirurgia.
Tuttavia la delibera dipartimentale, nonostante quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, non veniva eseguita con la seguente motivazione, espressa dalla nota prot. n. 13569 del 5.3.2013 del Capo del Settore Concorsi Personale Docente: “Allo stato non risultano allocate al bilancio dell’Università risorse da destinare alla nomina del prof. Miraldi in qualità di professore di I fascia (…) Pertanto, salvo risorse straordinarie appositamente attribuite dal MIUR, non sussistono le condizioni per far fronte alla richiesta di assunzione”.
L’odierno appellato appurava che, nelle more della suddetta risposta alle sue sollecitazioni, il Rettore prof. [#OMISSIS#] Frati in precedenza aveva proposto agli organi centrali di governo dell’Ateneo (Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico) l’assegnazione di risorse economiche alla Facoltà di Medicina, pari a n. 2 punti organico così ripartite:
– un punto organico (di seguito p.o.) al settore dell’Anestesiologia (MED/41) per far fronte alla prossima uscita dal servizio di due professori di prima fascia;
– un p.o. al settore dell’Oncologia medica (MED/06).
Sia il Consiglio di Amministrazione, con la delibera del 9.10.2012 (impugnata), che il Senato Accademico, con delibera del 16.10.2012 (impugnata), deliberavano di accettare la ripartizione delle risorse destinate alla Facoltà di Medicina, come proposta dal Rettore nei termini sopradetti. Quest’ultimo, senza attendere le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento e della Facoltà competenti in materia, indiceva la procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore di I fascia per il settore dell’Anestesiologia (MED/41), con bando pubblicato nella G.U. – IV Serie Speciale – del 18.12.2012.
Il Dipartimento competente si trovava a prendere atto della decisione già assunta dagli organi centrali e non da esso proposta nonostante il settore MED/41 fosse riconducibile all’area macrosettoriale di sua competenza e nonostante la propria delibera di chiamata sopra menzionata del 19 novembre 2012, avesse espresso il proprio parere favorevole (con implicita richiesta al C.d.A. dell’Università di assegnazione delle risorse a ciò necessarie, pari a soli 0,3 p.o.) alla chiamata del prof. [#OMISSIS#] Miraldi alle funzioni di professore ordinario per il diverso settore scientifico-disciplinare (SSD) MED/23 ric.), non considerato nella delibera del C.d.A. dell’Ateneo.
Ciò nonostante il Consiglio di Dipartimento, dopo una contrastata riunione e con il voto contrario del prof. Toscano – il quale contestava, con dichiarazione a verbale, la scorrettezza ed illegittimità della procedura seguita che andava a ledere le legittime aspettative alla chiamata del prof. Miraldi e serviva a coprire un posto, quello di ordinario di MED/41, mai in precedenza richiesta dal Dipartimento – in data 10.11.2012 approvava la chiamata per trasferimento sul posto bandito dal Rettore. Lo stesso faceva il giorno successivo il Consiglio di Facoltà. (…).
3. La sentenza qui impugnata ha rilevato che il prof. [#OMISSIS#] Miraldi ha proposto dinanzi al TAR due distinte azioni:
a) un’azione di annullamento del bando […].
b) altra azione (esercitata, essenzialmente, nel primo motivo del ricorso introduttivo e nel secondo ricorso per motivi aggiunti) tesa all’accertamento del suo diritto, che discenderebbe dall’art. 29, comma IV della medesima legge n. 240 del 2010 (c.d. “[#OMISSIS#]”), a essere chiamato in servizio quale professore ordinario in conformità alla delibera assunta dal Dipartimento di Scienze cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche del 19 novembre 2012 (doc. 5 ric.).
Il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile l’azione di annullamento.
Ha invece accolto la domanda correlata all’azione di riconoscimento del diritto alla presa di servizio presso l’Ateneo resistente formulata dal prof. Miraldi.
La sentenza ha affermato quanto segue:
<<Venendo al caso in esame ritiene il Collegio che la fattispecie a formazione progressiva attributiva del diritto all’inquadramento nel ruolo di professore ordinario per il SSD MED/23 (Chirurgia cardiaca) si sia favorevolmente completata a favore al ricorrente [oggi appellato].
Quest’ultimo, infatti, ha prodotto la deliberazione del Consiglio di Dipartimento dell’Università “La Sapienza” del 19 novembre 2011, composto dai soli professori ordinari, con cui, nell’ambito della “programmazione dipartimentale”, è stato espresso parere favorevole alla chiamata del prof. Miraldi in qualità di professore ordinario del SSD MED/23, dopo avere verificato l’idoneità del medesimo al ruolo di professore di prima fascia, già conseguita in esito alla procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università degli Studi di Messina con bando del 30.6.2008 e lo svolgimento del seminario da questi tenuto sul tema “Algisyl device: reshaping the left ventricle”.
È emerso dall’istruttoria di causa come detta delibera non sia stata minimamente considerata (“tamquam non esset”) né dal C.d.A., né dal Senato Accademico né infine (ed è ciò che più sorprende) dallo stesso Consiglio di Dipartimento in occasione della delibera del 10.12.2012 nella quale, senza avere in alcun modo ritirato la propria precedente delibera di chiamata in favore del prof. Miraldi, da considerare sotto ogni profilo efficace ed assoggettandosi consapevolmente ad un’evidente inversione procedimentale, l’Organo ha finito, in sostanza, per ratificare l’assegnazione del punto organico deliberata dal C.d.A. universitario nella riunione del 9.10.2012 ai fini della copertura di un posto di professore ordinario di Anestesiologia, in assenza di una corrispondente e precedente proposta in tal senso avanzata dallo stesso Dipartimento. La delibera dipartimentale del 10.12.2012, pertanto, è da considerare illegittima in quanto in contrasto insanabile con la deliberazione già assunta in data 19.11.2012 (mai revocata o annullata) per la chiamata del prof. Miraldi ai sensi dell’art. 29 della legge n. 240 del 2010 e, in ogni caso, perché non reca alcuna motivazione in ordine all’adesione ad una scelta compiuta dagli organi centrali per la copertura di una posizione e di un profilo (afferenti alla Anestesiolgia) del tutto diversi rispetto a quelli richiesti con la propria delibera di chiamata.
Le ulteriori determinazioni impugnate, a partire dal diniego di nomina e presa in servizio del ricorrente, sono da considerare illegittime proprio perché conseguenti alla predetta illegittima inversione procedimentale e lesive della competenza propria del Dipartimento in materia di reclutamento dei docenti, posto che tanto il C.d.A. quanto il Senato Accademico, con le loro rispettive delibere, hanno di fatto individuato essi stessi il SSD nell’ambito del quale utilizzare il punto organico, mai richiesto in precedenza dal Dipartimento. (…).
In realtà, tanto la delibera del C.d.A. n. 198 del 9.10.2012, quanto la più recente deliberazione del medesimo Organo n. 12 del 28.1.2014 (approvata in esecuzione delle ordinanze cautelari adottate da questa Sezione ed impugnata dal ricorrente con motivi aggiunti), dimostrano, in modo diverso ma ugualmente significativo, l’assenza di ostacoli assoluti al reperimento dei fondi necessari all’attuazione delle delibera dipartimentale di chiamata del prof. Miraldi. In proposito va peraltro rimarcato che, sul piano economico, l’attuazione di detta delibera aveva un costo limitato di “soli” 0,3 punti organico, trattandosi di passaggio interno dal ruolo di associato a quello di ordinario. (…).
Quanto alla delibera del C.d.A. n. 12 del 2014 assunta in corso di causa ed impugnata con i secondi motivi aggiunti, il Collegio osserva che in essa si dà atto dell’avvenuta assegnazione di ulteriori 0,3 p.o. (nell’ambito dei complessivi 4,5 p.o. resi disponibili all’Ateneo per avanzamenti di carriera degli associati interni) destinati all’Area CUN 06 in cui rientra anche il SSD MED/23 di afferenza del ricorrente. Tuttavia, con la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 26 marzo 2013, si decideva di assegnare questa specifica risorsa “mediante censimento degli idonei “eccellenti” (interni Sapienza) possessori dell’idoneità a professore di I fascia, ai sensi della legge n. 210/98 ed in possesso di requisiti minimi di qualità curriculare. Il relativo avviso di censimento dell’8 aprile 2013 è stato pubblicizzato sul sito di questo Ateneo…”.
Anche in questo caso non sono intellegibili le ragioni che hanno indotto l’Ateneo a non destinare la risorsa economica per la chiamata del ricorrente alle funzioni di professore di I fascia, dal momento che si è ritenuto, da parte degli organi universitari centrali, di compiere una scelta che eludeva del tutto gli effetti derivanti dalla proposta vincolante del Dipartimento contenuta nella più volte menzionata delibera del 19.11.2012 e di imporre al Dipartimento stesso una procedura selettiva che investiva indistintamente tutti i settori scientifici ad esso afferenti, al di fuori di specifiche esigenze di copertura manifestate dall’uno o dall’altro settore e introducendo un confronto competitivo di non facile esecuzione tra candidati con specializzazioni assolutamente diverse.
Anche con riferimento all’attribuzione di questa risorsa economica manca del tutto una motivazione comprensibile sulla scelta di non dare attuazione alla chiamata del prof. Miraldi, motivazione che, invece, si rendeva necessaria in termini assai rigorosi considerate le esigenze della Cardiochirurgia (MED/23) che, per quanto affermato dal ricorrentenon smentito sul punto dall’Ente resistente, era ormai priva di un responsabile scientifico in posizione apicale, stante la sospensione dal servizio e, comunque, l’imminente pensionamento del professore ordinario responsabile del settore, mentre l’altro professore ordinario in servizio era incardinato nella diversa Facoltà di Medicina e Psicologia.
Pertanto il settore MED/23 si trovava senza un professore ordinario (questa risulta essere la situazione oggi in atto e che, allora, si profilava in prospettiva prossima); in questa ottica il Dipartimento aveva avanzato per tempo la propria proposta di chiamata dell’associato interno, titolare dell’idoneità alla docenza di prima fascia. (…).
Si osserva, pertanto, la sussistenza di una disponibilità di risorse immotivatamente deviata verso assegnazioni diverse rispetto a quella che imponeva la delibera di chiamata del prof. Miraldi la quale, per quanto sopra esposto, aveva determinato la consumazione del potere discrezionale dell’Amministrazione diretto a definire l’ordine delle priorità nel reclutamento dei docenti afferenti ai settori scientifici facenti capo al Dipartimento di Scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche della Facoltà di Medicina. (…).
La domanda in esame deve quindi essere accolta, con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente ad essere assunto in servizio presso il Dipartimento di competenza; a questo fine, il Collegio, ai sensi dell’art. 34 comma I lettera c) del c.p.a., dispone che l’Ateneo soccombente provveda, ove ancora necessario, al reperimento dei necessari punti-organico.
In conclusione:
– rilevata l’inammissibilità del primo atto per motivi aggiunti (depositato il 13 dicembre 2013) in quanto avversante la nota dell’Università di Roma “La Sapienza” prot. n. 67009 del 14.11.2013, avente [#OMISSIS#] di atto difensivo e priva di concreta lesività per la sfera giuridica del ricorrente;
– rilevato che il secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo e più ampiamente le censure che si riferiscono in via esclusiva alla indizione della procedura selettiva di chiamata di un professore di ruolo di I fascia per il settore scientifico disciplinare MED/41 – Anestesiologia presso il Dipartimento di Scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche della Facoltà di Medicina, sono improcedibili per quanto sopra motivato;
il Collegio accoglie il primo motivo del ricorso introduttivo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 9.4.2014, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine al diritto del ricorrente ad essere assunto in servizio presso il Dipartimento di competenza, nei termini dianzi precisati>>.
4. Ha proposto ricorso in appello l’Università degli studi “La Sapienza”, affidato ai seguenti motivi così epigrafati:
a) Eccesso di potere giurisdizionale – erronea valutazione dei fatti in causa. b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 2 e 18 della legge [#OMISSIS#] n. 240/2010, dell’art. 1 co. 105 della legge n. 311/2004, dell’art. 1 ter d.l. n. 7 del 2005 [conv. in legge n. 43/20051]. Violazione e falsa applicazione dello statuto dell’università di Roma-Sapienza, approvato con d.r. n. 3689 del 29 ottobre 2012. c) Violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 9 del regolamento per le chiamate dell’Università la Sapienza.
5. Ha proposto “appello incidentale e/o atto di intervento ad adiuvandum” il prof. [#OMISSIS#] Frati.
Egli ha dedotto quanto segue:
<<Con il presente atto, il prof. [#OMISSIS#] Frati, all’epoca degli atti Rettore dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, interviene nel giudizio in appello rgn 3769/2016, che la predetta Università ha interposto avverso la sentenza del Tar del Lazio, sez. III, n. 2908/2016.
Ancorché l’odierno istante non vanti alcuna posizione qualificata in relazione al contenzioso in oggetto (che concerne il preteso diritto del prof. [#OMISSIS#] Miraldi ad essere assunto presso il dipartimento di Scienze Cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche), egli ha interesse a far riaffermare la legittimità dei provvedimenti dell’Ateneo, previa occorrendo (limitatamente a questo specifico punto si tratta in realtà di impugnazione della sentenza di primo grado) presa d’atto del carattere quantomeno sconveniente delle affermazioni rivolte nei suoi confronti dal ricorrente in primo grado, contenute in particolare a pag. 12 della memoria del 30 settembre 2015 (richiesta già rivolta al primo giudice con istanza 2 novembre 2014 [[#OMISSIS#] 2015], richiamata dalla sentenza al punto VII dell’esposizione in fatto, ma totalmente obliterata nella statuizione in diritto)>>.
6. Il ricorso in appello incidentale del prof. Frati è inammissibile alla luce della recente pronuncia della Corte di cassazione che, di seguito, si trascrive:
<<Il ricorso incidentale – il quale verte sull’omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno e di cancellazione di frasi offensive ai sensi dell’art. 89 c.p.c. – è inammissibile.
Invero, secondo la [#OMISSIS#] giurisprudenza di legittimità, il provvedimento con il quale il giudice decide la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi (art. 89, c.p.c.), in considerazione della forma per esso prevista (l’ordinanza) e del suo scopo (assicurare che l’esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio ed il decoro dei soggetti del processo), ha carattere meramente ordinatorio e costituisce oggetto di un potere discrezionale, esercitabile dal giudice anche di ufficio, rispetto al quale l’eventuale istanza della parte ha carattere meramente sollecitatorio; pertanto, siffatto provvedimento, anche se sia contenuto nel provvedimento che definisce la controversia non può costituire oggetto di impugnazione (Sez. 1, n. 17547 del 19/11/2003; Sez. 3, n. 14659 del 14/07/2015). Sì che non è configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione a una pronuncia non dovuta da parte del giudice del merito>> (Cassazione civile I, 4 febbraio 2016, n. 2194).
7. La complessa vicenda sottoposta al giudice d’appello può essere risolta alla luce delle quattro parole, racchiuse tra parantesi, “(mai revocata o annullata)”, contenute nel più ampio periodo nel quale la sentenza qui impugnata afferma l’illegittimità della delibera del 10 dicembre 2012 nella quale si compie un’evidente inversione procedimentale, senza avere in alcun modo ritirato la propria precedente delibera del 19 novembre 2012.
La sentenza afferma: “La delibera dipartimentale del 10 dicembre 2012, pertanto, è da considerare illegittima in quanto in contrasto insanabile con la deliberazione già assunta in data 19 novembre 2012 (mai revocata o annullata) per la chiamata del prof. Miraldi ai sensi dell’art. 29 della legge n. 240 del 2010 e, in ogni caso, perché non reca alcuna motivazione in ordine all’adesione ad una scelta compiuta dagli organi centrali per la copertura di una posizione e di un profilo (afferenti alla Anestesiolgia) del tutto diversi rispetto a quelli richiesti con la propria delibera di chiamata”.
8. Il ricorso in appello dell’Università degli studi “La Sapienza” è interamente incentrato a dimostrare l’illegittimità della deliberazione del 19 novembre 2012; ma quand’anche ciò fosse vero, esso non potrebbe trovare accoglimento.
Costituisce principio fondamentale dell’ordinamento giuridico “l’inammissibilità della disapplicazione incidentale degli atti amministrativi non aventi natura normativa” (C. di S., IV, 1 luglio 2015, n 3256; idem, 22 maggio 2012, n. 2988; VI, 21 luglio 2011, n. 4434; idem, 30 settembre 2008, n. 4699; IV, 22 settembre 2005, n. 5005).
Pertanto, anche ad ammettere che la deliberazione del 19 novembre 2012 fosse illegittima, essa non poteva essere disapplicata, ma doveva essere preventivamente rimossa (revocata o annullata), secondo quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
9. Il ricorso in appello doveva necessariamente censurare la sentenza affermando (e dimostrando) che la revoca o l’annullamento della deliberazione del 19 novembre 2012 non fosse necessario, ovvero che il successivo svolgimento procedimentale costituiva superamento sia pure implicito delle citata deliberazione.
10. In assenza di una censura di tale contenuto il ricorso in appello non può trovare accoglimento.
11. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
a) dichiara inammissibile l’appello incidentale del prof. [#OMISSIS#] Frati;
b) rigetta l’appello dell’Università degli studi “La Sapienza”.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 30/03/2017