Sono controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria dopo l’escluso, avendo costoro acquisito dal provvedimento impugnato il diretto vantaggio di scorrimento verso l’alto nella graduatoria stessa” (Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1851).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 luglio 2012, n. 4390
Dottorato di ricerca-Ammissione dottorato-Concomitante frequenta Scuola di Specializzazione-Impugnazione graduatoria-Controinteressati
N. 04390/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01998/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1998 del 2012, proposto dall’Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
La signora [#OMISSIS#] Duni, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Sette, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale [#OMISSIS#] Mazzini, 11;
nei confronti di
La signora [OMISSIS], rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Proto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 269;
i signori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pierre [#OMISSIS#], non costituiti;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI: SEZIONE I n.1059/2011, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Duni e di [OMISSIS];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. [#OMISSIS#] Boccia e uditi per le parti l’avvocato Stella [#OMISSIS#] e l’avvocato Fantola, per delega dell’avvocato Proto, nonché l’avvocato dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dottoressa [#OMISSIS#] Duni, iscritta al secondo anno della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, partecipava con successo al bando di concorso a otto posti, di cui quattro con borsa, emanato dal Rettore dell’Università degli studi di Cagliari con Decreto Rettorale n. 182 del 2010, per l’ammissione al corso di dottoratodi ricerca dell’anno accademico 2010-2011(XXVI ciclo), collocandosi al primo posto della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 8 di detto bando di concorso, i candidati risultati vincitori, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, dovevano seguire un’apposita procedura di immatricolazione “on line”, anche per l’inoltro della documentazione richiesta dal bando di concorso. In caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti, i candidati vincitori venivano considerati decaduti dal diritto all’immatricolazione e al loro posto erano chiamati a subentrare gli altri candidati, presenti in graduatoria secondo l’ordine d’iscrizione nella medesima.
Tra la documentazione da inviare vi era anche la dichiarazione di non essere iscritti ad una scuola di specializzazione e, qualora iscritti, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell’immatricolazione al corso di dottorato.
La domanda della dottoressa Duni non veniva accettata dal sistema informatico dell’Università, poiché la medesima non aveva proceduto a sospendere l’iscrizione presso la scuola di specializzazione per le professioni legali.
L’interessata inoltrava, quindi, domanda cartacea di immatricolazione, ricevuta dall’Università di Cagliari in data 2 marzo 2011, chiedendo che l’Amministrazione universitaria valutasse, sul piano della “discrezionalità”, la possibilità di consentirle di sospendere il corso di dottorato per poter completare la scuola di specializzazione, prospettando due ipotesi: il differimento nell’immatricolazione al dottorato per i mesi necessari al completamento del corso previsto dalla citata scuola ovvero l’immatricolazione al dottorato con sospensione dello stesso per il restante periodo di durata della scuola di specializzazione.
In data 3 marzo 2011, richiamando la normativa di cui alla legge n. 398 del 1989, all’art. 19, comma 8 del Regolamento di Ateneo, e all’art.10, comma 12 del Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca, l’Amministrazione universitaria respingeva tale richiesta e comunicava, via posta elettronica, alla dottoressa Duni la sua decadenza dall’immatricolazione, con conseguente applicazione dello scorrimento della graduatoria.
2. Con il ricorso n. 343 del 2011, proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, la dottoressa Duni impugnava il provvedimento del 3 marzo 2011, con il quale era stata respinta la sua richiesta di immatricolazione al dottorato di ricerca, nonché il bando di concorso approvato con decreto rettorale n. 182 del 2010, nella parte in cui imponeva al vincitore “di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione e, qualora iscritto, di impegnarsi a sospenderne o interromperne la frequenza prima dell’immatricolazione al corso didottorato”.
La ricorrente chiedeva, altresì, l’accertamento del proprio diritto a frequentare il corso di dottorato di ricerca con la sospensione del periodo necessario al completamento della scuola di specializzazione per le professioni legali.
Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Cagliari ed i controinteressati intimati, sollevando eccezioni di [#OMISSIS#] sulla tardiva impugnazione del bando, nonché sulla mancata chiamata in causa di tutti i candidati risultati idonei quali contro interessati, e chiedendo il rigetto, nel merito, del ricorso.
3. Con sentenza n. 1059 del 2011, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna respingeva la richiesta di “riconoscimento del diritto” alla sospensione/differimento del dottorato di ricerca, mancando il relativo presupposto normativo, previsto solo per la sospensione dell’attività della Scuola di specializzazione e viceversa accoglieva sia la domanda di annullamento del provvedimento di diniego dell’iscrizione al dottorato sia la domanda di annullamento del bando nella parte in cui prevedeva l’impegno del candidato vincitore di sospendere la frequenza alla Scuola di specializzazione.
In particolare, il giudice di prime cure – dopo aver premesso che in concreto la dilazione richiesta dalla dottoressa Duni non sarebbe stata di cinque mesi ma di un mese, dato che il termine per l’iscrizione al dottorato, a seguito dello scorrimento delle graduatorie era stato fissato dall’Ateneo per il 31 maggio – respingeva le eccezioni di [#OMISSIS#] relative alla tardività del ricorso ed alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli idonei.
Nel merito, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna riteneva non condivisibile la tesi sostenuta dalla controparte concernente il fatto che il corso di dottorato fosse in assoluto “insospendibile” o non differibile, in quanto anche tale fattispecie, così come quella che impone il divieto di contemporaneità dei corsi (art. 19, comma 8, 3° alinea, del Regolamento di Ateneo), era contemplata dalla vigente normativa e cioè dall’art. 19, comma 8, 2° alinea, del medesimo Regolamento di Ateneo.
Il giudice di prime cure rilevava, inoltre, che, trattandosi di provvedimento non “vincolato” bensì “discrezionale”, la decisione doveva essere assunta secondo i canoni classici della discrezionalità, chiamando il Consiglio dei docenti a pronunciarsi sulla tempistica del differimento richiesto rispetto all’organizzazione globale del dottorato, nonché sul recupero del periodo differito; che in passato sul punto vi sarebbero state differenziate interpretazioni tanto da consentire ad altri soggetti la sospensione del dottorato per concludere la Scuola di specializzazione in professione legali; e che , infine, alla fattispecie de qua , caratterizzata dalla non vincolatività della decisione da assumere da parte dell’Università di Cagliari, doveva applicarsi l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, che prevede il preavviso di diniego, prima dell’adozione del provvedimento negativo nei confronti del soggetto interessato.
4. Avverso la sentenza n. 1059 del 2011, emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, l’Università degli Studi di Cagliari ha proposto appello (ricorso n.1998 del 2012), deducendo i seguenti motivi di gravame: a) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 41 e 49 c.p.a., omessa integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti dei controinteressati; b) mancata impugnazione di un atto presupposto, carenza di interesse ad agire conseguente alla mancata impugnazione di un atto presupposto, inammissibilità del ricorso di primo grado; c) violazione e falsa applicazione dell’art.8, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n.398, nonché dell’art. 19, punto 9, del Regolamento didattico di Ateneo; d) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, ovvero dell’art. 10-bis ovvero dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241 del 1990, omessa rilevazione, da parte del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, dell’assoluta vincolatività del provvedimento del 3 marzo 2011, impugnato dall’appellata.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, parte appellante ha contestato le argomentazioni addotte dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna che, attribuendo al candidato idoneo la veste di “controinteressato sopravvenuto” e, come tale, di soggetto non abilitato ad assumere il ruolo di parte necessaria in giudizio, ha negato la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso didottorato, nonostante la più recente giurisprudenza avesse confermato tale necessità (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1851; 11 ottobre 2007, n. 5348).
Con il secondo motivo di ricorso, l’Università appellante ha sostenuto che il Regolamento didattico di Ateneo, così come il Regolamento dei dottorati di ricerca nonché quello dei concorsi, si configurerebbero come atti amministrativi generali e non come atti regolamentari in quanto privi di alcuni dei requisiti formali di cui alla legge n.400 del 1988 (cfr. Cassazione, Sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28487). Per questo motivo l’odierna appellata, originaria ricorrente in primo grado, avrebbe dovuto impugnare quantomeno il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento dei dottorati di ricerca, quali atti presupposti, invece di limitarsi ad impugnare il bando di concorso ed il provvedimento del 3 marzo 2011. Avrebbe, dunque, errato il Tribunale regionale amministrativo per la Sardegna nell’omettere di verificare la mancata impugnazione degli atti presupposti e ciò si rifletterebbe nella carenza di interesse ad agire e cioè in un vizio rilevabile anche d’ufficio.
Con il terzo motivo di gravame, l’appellante Università di Cagliari ha sostenuto che avrebbe errato il TAR nel ritenere applicabile al caso di specie l’art.18, comma 8, 2° alinea, del Regolamento d’Ateneo, poiché l’iscrizione ai dottorati di ricerca per coloro che frequentano scuole di specializzazione è esplicitamente disciplinata dall’art. 19, comma 8, 3° alinea, del predetto Regolamento dalla cui previsione non è, pertanto, possibile prescindere.
Quanto, infine, al quarto motivo di gravame l’Università appellante ha rilevato che – attesa la natura vincolata del provvedimento del 3 marzo 2011 con il quale è stata comunicata alla dottoressa Duni la sua esclusione dal corso didottorato di ricerca presso l’Università di Cagliari – il medesimo non poteva essere viziato da difetto di motivazione, mancanza di adeguata istruttoria ovvero eccesso di potere, il tutto ai sensi rispettivamente degli artt. 3, 10-bis e 21-octies della legge n.241 del 1990.
5. La difesa di parte appellante, infine, per non incorrere in decadenze, ha, altresì, riproposto le eccezioni circa i casi di disparità di trattamento riproposti dall’appellata anche nel giudizio di secondo grado, sottolineando che l’Università degli Studi di Cagliari nei casi citati ha adottato comportamenti conformi a quello assunto nel caso de quo.
6. Con controricorso del 21 marzo 2012, la dottoressa Duni ha contestato le censure rivolte dall’appellante alla sentenza impugnata, soffermandosi in particolare sulla completezza degli atti impugnati in replica al punto 2 dell’atto di appello, sulla completezza del contraddittorio in replica al punto 1 dell’atto di appello, nonché sulla correttezza dell’interpretazione data dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna all’art.19, comma 8, alinea 2, del regolamento didattico d’ateneo.
6.1. Con memoria depositata in data 6 aprile 2012 l’Università degli Studi di Cagliari ha puntualizzato alcuni profili dei proposti motivi d’appello anche in replica alle osservazioni svolte d’appellata nella citata memoria.
6.2. Con memoria depositata in data 10 aprile 2012, la controinteressata dottoressa [OMISSIS] ha contestato integralmente le statuizioni assunte con la sentenza in epigrafe impugnata e ha chiesto l’accoglimento dell’appello proposto dall’Università degli Studi di Cagliari.
6.3. La dottoressa Duni ha presentato in data 10 e 18 maggio 2012 due ulteriore memorie, con le quali ha precisato i contenuti degli atti già depositati e ha fornito elementi di replica alle osservazioni svolte dalla dottoressa [OMISSIS], che a sua volta ha depositato due memorie rispettivamente in data 11 e 22 maggio 2012.
7. All’udienza del 12 giugno la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il primo motivo di appello concerne, come in precedenza detto, l’omessa integrazione del contraddittorio, riproponendo una eccezione che il giudice di prime cure non ha accolto, rilevando che “la notifica compiuta nei confronti degli originari controinteressati è idonea e sufficiente alla costituzione del contraddittorio nei confronti dei soggetti qualificabili come parti necessarie al momento della notifica del ricorso.”
La dottoressa Duni aveva, infatti, notificato il ricorso a tre controinteressati e, precisamente, alla quinta classificata, la dottoressa Catalano, ritenendo la sua posizione rilevante ai fini dell’attribuzione della borsa di studio, nonché al nono e decimo classificato, rispettivamente i dottori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], in quanto la loro posizione era rilevante ai fini dell’immatricolazione in caso di scorrimento della graduatoria: nessuna notifica hanno ricevuto gli altri candidati presenti in graduatoria.
Al riguardo il giudice di prime cure ha richiamato la giurisprudenza che riconosce una nozione ampia di controinteressato quando oggetto del giudizio è la graduatoria di un concorso, ma nella specie ha escluso che doveva esservi l’integrazione del contraddittorio.
Ad avviso del TAR, nella specie la graduatoria del concorso permaneva a tutti gli effetti e ciò che assumeva rilievo era la decadenza della dottoressa Duni, a seguito del rifiuto di immatricolazione operato dall’appellante Università degli Studi di Sassari che dava luogo al subentro di un altro candidato idoneo che poteva così ottenere l’immatricolazione al corso di dottorato in luogo della dottoressa Duni.
Questa aveva, pertanto, notificato correttamente ai reali ed attuali controinteressati il ricorso “la cui posizione va accertata con riferimento al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, a nulla rilevando le circostanze di fatto sopravvenute.” (Cons. di Stato, Sez IV, 16 giugno 2008, n.2985).
Il TAR ha escluso che la originaria ricorrente dovesse chiamare in giudizio gli altri idonei del concorso per ildottorato di ricerca, atteso che i medesimi avrebbero potuto assumere la veste di controinteressati sopravvenuti e cioè di “soggetti titolari di un posizione sostanziale incompatibile con quella fatta valere dal ricorrente solo in epoca successiva all’introduzione del giudizio per effetto di nuovi provvedimenti adottati dall’Amministrazione, conseguenti all’atto impugnato” (Cons. di Stato, Sez. V, 26 settembre 2000, n.5092).
9. Il Collegio osserva che la statuizione del giudice di prime cure non sia condivisibile, innanzitutto perché – quando si impugna il provvedimento di esclusione dopo la redazione della graduatoria finale di un concorso – sono controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria dopo l’escluso, avendo costoro acquisito dal provvedimento impugnato il diretto vantaggio di scorrimento verso l’alto nella graduatoria stessa” (Cons. di Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1851).
Nella fattispecie in esame, pertanto, rivestivano la qualifica di controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria dopo la dottoressa Duni, i quali dalla decadenza della medesima avevano tratto vantaggio per effetto dello scorrimento verso l’alto della graduatoria nella quale erano utilmente collocati.
Quanto sopra, peraltro, si verifica anche quando è impugnato, come nel caso de quo, l’atto presupposto alla graduatoria e non la graduatoria stessa, poiché – per evitare l’improcedibilità del ricorso conseguente alla mancata impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento (che ha consolidato le posizioni dei vincitori) – va impugnato il medesimo provvedimento conclusivo, così consentendo agli interessati di potersi difendere nel giudizio, per mantenere l’utilità così conseguita.
Nella specie, in graduatoria è subentrata la dottoressa [#OMISSIS#], che ha potuto acquisire tale risultato a seguito dell’esclusione della dottoressa Duni e della rinuncia del dottor [#OMISSIS#], sicché ella ha acquisito la qualità di controinteressata.
10. Per quanto sin qui esposto il Collegio ritiene che vada accolto il motivo d’appello riguardante la necessità che in primo grado doveva essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria per l’accesso alla scuola di dottorato in scienze giuridiche dell’Università di Cagliari, e in particolare della dottoressa [#OMISSIS#].
Poiché il ricorso di primo grado risulta ammissibile, in quanto notificato ad alcuni dei contro interessati, sussiste, ai sensi dell’art.105, commi 1 e 3 del c.p.a., una causa di annullamento della sentenza, con rinvio al medesimo TAR.
11. In relazione ai profili giuridici della causa le spese della presente fase di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 1998 del 2012), come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e annulla, conseguentemente, la sentenza n. 1059 del 2011 del Tribunale amministrativo per la Sardegna, con rinvio al medesimo Tar, ai sensi dell’art.105, commi 1 e 3 del c.p.a..
Compensa fra le parti le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Scola, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Boccia, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)