Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 luglio 2017, n. 3828

Procedura di reclutamento Ricercatore-Ottemperanza

Data Documento: 2017-07-31
Area: Giurisprudenza
Massima

La sentenza di annullamento è di per sè autoesecutiva. In ogni caso, non può essere l’autorità giudiziaria amministrativa ad imporre all’Università la copertura di un posto di cui essa eventualmente non ha più bisogno.

Contenuto sentenza

N. 03828/2017REG.PROV.COLL.
N. 09189/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9189 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] Scevola, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian [#OMISSIS#] Maccapani, [#OMISSIS#] Lucchetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Liegi, n. 35/B; 
contro
Università degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; 
per l’ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI, n. 1668/2016, resa tra le parti, concernente procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Pavia;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], dell’Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe la persona fisica ivi pure indicata ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 1668/2016, pubblicata il 2.5.2016, che, con compensazione delle spese, ha parzialmente riformato la sentenza del Tar per la Lombardia, Milano, n. 1137/2013, pubblicata il 3.5.2013, la quale – con condanna alle spese – aveva respinto il ricorso della persona in epigrafe proposto avverso la deliberazione n. 97 del c.d.a. dell’Università degli Studi di Pavia in data 24.4.2012 volta all’annullamento:
– della deliberazione dello stesso c.d.a. del 26.10.2010;
– del decreto Rettorale n. 733/2012 del 3.5.2012 di annullamento dei provvedimenti rettorali relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato S.S.D. MED/19-Chirurgia plastica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo pavese;
– degli atti presupposti, consequenziali o connessi, tra cui il parere del 10.4.2012 del Prorettore dell’Università.
2. La sentenza n. 1668/2016, in sintesi:
– premesso che:
— in sostanza l’Università aveva annullato in autotutela la sua precedente delibera concernente l’autorizzazione alla stipula di una convenzione tra l’Ateneo ed una onlus, volta al finanziamento per sette anni del trattamento economico e degli oneri riflessi derivanti dall’istituzione di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia;
— detto annullamento aveva altresì coinvolto gli atti della procedura di valutazione comparativa successivamente indetta dall’Università per la copertura di tale posto di ricercatore;
— l’annullamento era stato motivato con una rilevata situazione di conflitto di interessi riguardante sia l’autorizzazione alla stipula della convenzione sia gli atti della successiva procedura comparativa, in quanto gli atti annullati erano stati adottati con la partecipazione dei genitori della candidata, che poi sarebbe risultata vincitrice, nonchè del marito di quest’ultima, avendo peraltro ed inoltre i genitori della candidata ricoperto altresì cariche significative sia nel c.d.a. dell’Ateneo sia negli organi direttivi della onlus;
– ha ritenuto fondata soltanto la censura tesa a sindacare, della sentenza n. 1137/2013, la parte riguardante la ritenuta sussistenza del conflitto di interessi anche in rapporto alla deliberazione del c.d.a. universitario del 26.10.2010 concernente l’autorizzazione alla stipulazione della convenzione con la onlus. Ciò perché “all’epoca in cui è stata adottata la deliberazione oggetto di autotutela – non essendo ancora stato bandito il concorso da ricercatore – non era configurabile una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera e gli specifici interessi dei congiunti della ricorrente (…). Prima dell’indizione del bando di concorso (pubblicato il 23 novembre 2010) e prima della domanda di partecipazione alla procedura selettiva da parte della ricorrente (presentata il 21 dicembre 2010), tali rapporti di parentela non potevano assumere concreta rilevanza, non essendosi ancora configurata alcuna situazione di effettivo conflitto di interessi. (…) l’atto che sancisce l’interesse personale alla procedura de qua è successivo alla data (26 ottobre 2010) di adozione della deliberazione che autorizzava il Rettore alla sottoscrizione della Convenzione (…)”.
3. Col ricorso in epigrafe, premesso che dopo la sentenza n. 1668/2016 l’Università è rimasta praticamente inerte, quanto alla ripresa della procedura di valutazione comparativa sopra detta, si chiede conclusivamente che si “voglia adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per assicurare l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza meglio specificata in epigrafe e, per l’effetto, condannare l’Università di Pavia (…) alla rinnovazione degli atti della procedura concorsuale in oggetto successivi alla fase di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati”.
4. L’Ateneo si è costituito in giudizio.
5. Con memoria depositata il 6.6.2017 la ricorrente ha rinnovato le proprie conclusioni premettendovi peraltro che l’Università, per ammissioni ad essa riferibili, non avrebbe motivi oggettivi, concreti e plausibili per l’inerzia manifestata, soltanto rilevando che “il lasso temporale intercorso ha, comunque, provocato un ripensamento all’interno della struttura universitaria di destinazione per cui, tuttora, vi è incertezza sull’effettivo interesse scientifico, funzionale e di opportunità a mantenere il posto messo a concorso”. Spiegazione questa che tuttavia, ad avviso dell’appellante, non è idonea a giustificare il comportamento omissivo dell’Ateneo.
6. La causa è stata quindi chiamata alla camera di consiglio del 22.6.2017 ed ivi trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato e, come tale, da respingere.
7.1. La sentenza di cui si pretenderebbe l’ottemperanza è, in realtà, autoesecutiva.
L’Università invero è già in grado di riprendere la procedura di valutazione comparativa, se vuole.
Se, di contro, essa ha dubbi, è l’Università a doversi autodeterminare, eventualmente annullando per motivi diversi il bando che ha lanciato la procedura.
Non può essere l’Autorità giudiziaria amministrativa ad imporre all’Università la copertura di un posto di cui essa eventualmente non ha più effettivo bisogno.
La parte interessata, del resto, ha strumenti mezzi per poter sollecitare l’Università nel senso da essa auspicato. E le eventuali determinazioni dell’Università ancora pregiudizievoli, a suo avviso, potranno allora essere – solo allora – oggetto della domanda di altro scrutinio censorio.
8. Ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Italo Volpe, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 31/07/2017