Per la costante giurisprudenza (per tutte, già Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 novembre 1982, n. 788), il rimedio del giudizio d’ottemperanza non è esperibile per l’esecuzione di un giudicato di contenuto meramente processuale, che come tale non contiene statuizioni suscettibili di attuazione coattiva.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2017, n. 5650
Procedura concorsuale professore Seconda fascia-Giudizio di ottemperanza
N. 05650/2017REG.PROV.COLL.
N. 07079/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7079 del 2017, proposto dalla signora [#OMISSIS#] Tiscini, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pesce e Romano Vaccarella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone, n. 78;
contro
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
I signori Philipp [#OMISSIS#], Franco Vallocchia, [#OMISSIS#] Valente, [#OMISSIS#] Gamba, [#OMISSIS#] Tassi, Angelo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
la signora [#OMISSIS#] Vittoria Ferroni, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Vinti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di S. [#OMISSIS#], n. 61;
per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 2 maggio 2017, n. 2012, resa fra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Università “La Sapienza” e della signora [#OMISSIS#] Vittoria Ferroni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Pesce, l’avvocato Romano Vaccarella, l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Basilica e l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per delega dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
– con il decreto del Rettore 4776/2011, l’Università «La Sapienza» ha indetto una procedura selettiva per la copertura di posti di professore di seconda fascia, limitatamente alle posizioni previste per le scienze giuridiche, area CUN 12;
– la ricorrente in primo grado ha partecipato a tale procedura e all’esito è stata assunta in servizio presso tale università come professore di seconda fascia, come da decreto del Rettore 19 dicembre 2012, n. 4740, di approvazione degli atti;
– con il ricorso n. 2060/2013, depositato il giorno 1° marzo 2013, uno dei partecipanti, che non si era collocato utilmente in graduatoria – ed è stato citato in questo giudizio come parte privata per sicurezza di difesa (ricorso, p. 5 prime due righe) – ha impugnato gli atti della procedura in questione;
– nel corso del relativo giudizio, l’università intimata, con decreto del Rettore 20 novembre 2015, n. 3794, ha indetto una distinta procedura selettiva per la copertura di due posti di professore di prima fascia, uno dei quali è stato assegnato all’attuale ricorrente come da decreto del Rettore 31 marzo 2016, n. 963, e deliberazione del consiglio di amministrazione 26 aprile 2016, n. 118, atti che non sono stati impugnati;
– nel frattempo, il TAR del Lazio, sede di Roma, con la sentenza della sezione III 14 luglio 2016, n. 8144, ha accolto il ricorso n. 2060/2013 ed ha annullato gli atti della procedura di assunzione dei professori di seconda fascia, incluso il decreto del Rettore 4740/2012;
– contro la sentenza, l’università ha proposto appello;
– peraltro, a seguito dell’annullamento disposto con la sentenza 8144/2016 in questione, l’università, con nota 20 gennaio 2017, ha comunicato all’attuale ricorrente l’avvio di un procedimento volto ad annullare d’ufficio l’atto di sua nomina, ovvero il decreto del Rettore 963/2016 di cui si è detto. A fondamento, l’università affermava che la nomina dell’attuale ricorrente era avvenuta con una procedura detta di ‘upgrade’, che richiede come requisito di ammissione il precedente inquadramento dell’interessato nei ruoli dei professori di seconda fascia dell’ateneo interessato. A dire dell’università, questo requisito doveva ritenersi venuto meno a seguito dell’annullamento disposto dalla sentenza 8144/2016, con il risultato di aver fatto perdere, ora per allora, all’attuale ricorrente il requisito necessario per la nomina ottenuta;
– a seguito di una diffida in tal senso dell’attuale ricorrente, peraltro, l’università con nota 8 febbraio 2017 sospendeva il procedimento di annullamento in questione fino alla definizione del giudizio di appello contro la sentenza 8144/2016 in parola;
– questa Sezione, con la sentenza 2012/2017, pronunciava sull’appello stesso, nel senso di dichiarare improcedibili il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado e di annullare quindi senza rinvio la sentenza impugnata e in motivazione osservava che gli atti impugnati si dovevano ritenere superati per effetto dell’indizione da parte dell’università di una nuova procedura selettiva, al dichiarato scopo di porre rimedio alle carenze di organico determinatesi a causa dell’annullamento degli atti della procedura precedente, disposto con la sentenza 8144/2016 più volte citata;
– la sentenza 2012/2017, come è incontestato, è passata in giudicato;
– l’attuale ricorrente, non essendo stata più disposta la propria presa di servizio a seguito dell’assunzione disposta con il decreto del Rettore 963/2016, ha indirizzato all’università una diffida in tal senso, ma senza esito;
– egli ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 2012/2017, ritenendo di poter conseguire, attraverso tale rimedio, la propria «immediata presa di servizio…quale atto conseguente alla procedura indetta con decreto del rettore 3794 del 20 novembre 2015 e chiusa con il decreto del rettore n. 963/2016 del 31 marzo 2016» (ricorso, p.8);
– l’università ha resistito, con atto depositato in data 3 novembre 2017, integrato con una memoria di data 23 novembre 2017, e ha chiesto da un lato che il ricorso sia respinto, dall’altro che la Sezione dia ‘chiarimenti’ sulla corretta esecuzione della sentenza n. 2012/2017;
– ritiene la Sezione che il ricorso in esame è inammissibile;
– infatti, per la giurisprudenza (per tutte, già C.d.S. sez. IV 30 novembre 1982, n. 788), il rimedio del giudizio d’ottemperanza non è esperibile per l’esecuzione di un giudicato di contenuto meramente processuale, che come tale non contiene statuizioni suscettibili di attuazione coattiva. Per la stessa ragione, è inammissibile anche l’istanza proposta dall’università, volta ad ottenere chiarimenti su un’esecuzione che non può aver luogo, sicché in questa sede non si possono emanare statuizioni sugli atti che la medesima amministrazione intenda o debba emanare;
– la particolarità della fattispecie è giusto motivo per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n.7079/2017, lo dichiara inammissibile.
Compensa per intero fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 04/12/2017