Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2019, n. 105

Abilitazione scientifica nazionale-Improcedibilità ricorso-Sopravvenuta carenze di interesse

Data Documento: 2019-01-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Sopravvenuto difetto di interesse, avendo nelle more del giudizio conseguito il bene della vita richiesto, ovvero l’idoneità alle funzioni di professore universitario di prima fascia.

Contenuto sentenza

N. 00105/2019REG.PROV.COLL.
N. 03742/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3742 del 2015, proposto da 
[#OMISSIS#] Ugolini, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 18; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi; 
Commissione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Ssd 10/D4 non costituito in giudizio; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Barbara non costituito in giudizio; 
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10406/2014, resa tra le parti, concernente valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di i fascia per il settore concorsuale 10/d4 – filologia classica e tardoantica
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse del 22 giugno 2018, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con appello r.g. n. 3742/15, il prof. Ugolini ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. I 0406114, nella parte in cui aveva confermato il giudizio negativo di “non idoneità” alle funzioni di professore di prima fascia per il SSD 10/D4 – Filologia Classica e Tardoantica, pronunciato dalla Commissione di concorso nei confronti del medesimo prof. Ugolini
DIRITTO
Nella pendenza dell’impugnativa, il prof. Ugolini ha conseguito l’idoneità per la prima fascia nel settore L-Fil-Let 05 Filologia classica, e dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso in appello di cui in epigrafe, avendo- nelle more del giudizio – conseguito il bene della vita richiesto, ovvero l’idoneità alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il SSD 10/D4 – Filologia Classica e Tardoantica, chiedendo la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 04/01/2019