Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 maggio 2018, n. 2653

Procedura concorsuale posto ricercatore-Chiamata-Designazione componenti commissioni esaminatrici

Data Documento: 2018-05-04
Area: Giurisprudenza
Massima

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha inciso sul precedente sistema previsto dall’art. 3 del d.p.r. 23 marzo 2000, n. 117,  sulla designazione dei componenti delle commissioni giudicatrici, già demandata al “consiglio della facoltà che ha richiesto il bando” (consigli di facoltà soppressi, a quanto consta, dal 1° ottobre 2012), introducendo una nuova disciplina, che ha trasferito le competenze in materia di reclutamento e di attività didattica, in precedenza attribuite alle Facoltà, ai Dipartimenti, con conseguente attribuzione dei relativi compiti ai Consigli di Dipartimento.

Contenuto sentenza

N. 02653/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07593/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7593 del 2017, proposto dall’ing. [#OMISSIS#] Grassini, rappresenta e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Panizzolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11; 
contro
l’ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lo Pinto e [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Lo Pinto in Roma, via Vittoria Colonna, 32 (appellato); 
il Politecnico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 (appellato e appellante incidentale); 
nei confronti
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede d Bari, Sez. I, n. 518/2017, resa tra le parti, concernente una procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario nel SSD ICAR 20; decisione con la quale sono stati accolti il ricorso e i motivi aggiunti proposti contro i seguenti atti e provvedimenti:
“- delibera del Senato Accademico del Politecnico di Bari del 19 dicembre 2013 (verbale n. 17/2013), con la quale è stato individuato nel DICATECH il Dipartimento competente a designare il membro interno della nuova Commissione giudicatrice;
-delibera del Consiglio di DICATECH del 27 gennaio 2014 di designazione del componente interno;
-decreto del Rettore (DR) n. 119 del 28 marzo 2014 di nomina della Commissione;
-tutti gli altri atti della procedura valutativa, posti in essere dalla Commissione, con particolare riferimento al verbale n. 1 del 10 giugno 2014, e relativo allegato n. 1, con indicazione dei nuovi criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni (e al verbale di integrazione del 24 novembre 2014);
– “verbali del 9, 10 e 11 luglio 2014 e settembre 2014;
4) – Decreto del Rettore del Politecnico n. 336 del 6 ottobre 2014, di rinvio degli atti alla Commissione per ridefinizione dei criteri predeterminati;
5) verbali di integrazione e regolarizzazione degli atti del 24, 25 e 26 novembre 2015, comprensivi di nuove valutazioni dei candidati;
6) Decreto del Rettore n. 472 del 18 dicembre 2014 di nomina del vincitore, allo stato annullato con Decreto del Rettore n. 26 del 22 gennaio 2015 (già impugnati con motivi aggiunti depositati il 3.12.2015);
7) Decreto del Rettore n. 184 del 18 maggio 2016 e comunicato il 23 maggio 2016 con il quale è stata nominata nuovamente l’Ing. Grassini nel ruolo organico dei ricercatori universitari a seguito di “sospensione” dell’efficacia del D.R. n. 26/2015, di annullamento della precedente nomina, in attesa della sentenza del TAR Puglia, nonché ogni altro atto della procedura concorsuale ancorché non noto, con particolare riferimento a tutti i verbali ed ai giudizi individuali dei Commissari, al giudizio collegiale e riassuntivo, al parere di regolarità tecnica della procedura…”;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e del Politecnico di Bari e MIUR;
Visto l’appello incidentale del Politecnico;
Vista l’ordinanza n. 5340 del 2017, con la quale la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 22 marzo 2018 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lo Pinto, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Sigliano [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le circostanze per le quali è causa sono descritte nei termini che seguono, con talune integrazioni, nella sentenza impugnata.
Con Decreto Rettorale n. 556 del 13 dicembre 2010 … il Politecnico di Bari indiceva una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la I Facoltà di Ingegneria del Politecnico, per il settore scientifico disciplinare ICAR/20 – ”Tecnica e pianificazione urbanistica”.
Alla procedura, oltre al ricorrente, ing. [#OMISSIS#], (partecipava) l’ing. [#OMISSIS#] Grassini,controinteressata (nel giudizio dinanzi al TAR), nominata vincitrice all’esito del concorso.
Con sentenza n.900/2013, (passata in giudicato) il TAR accoglieva il ricorso dell’ing. [#OMISSIS#] – insorto avverso gli esiti della suddetta procedura – rilevando il difetto di motivazione in cui era incorsa la Commissione, non avendo la stessa adempiuto all’onere normativamente imposto di valutare analiticamente i titoli e gli scritti scientifici dei candidati, e disponendo, pertanto, larinnovazione della procedura a partire dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni limitatamente al ricorrente e all’ing. Grassini, da effettuarsi da parte di una Commissione avente diversa composizione.
In esecuzione di quanto così statuito, il Rettore del Politecnico procedeva, con decreto n. 296 del 9.7.2013, all’annullamento del decreto di nomina dell’ing. Grassini, e di quello della Commissione, e contestualmente disponeva il rinnovo della procedura, nei limiti indicati in sentenza, riservandosi, con successivo atto, la designazione di un docente ex art.3 D.P.R. n. 117/2000, quale membro interno della nuova Commissione.
Tuttavia nelle more, il Politecnico di Bari ha soppresso le Facoltà e conseguentemente i loro organi, tra cui il Consiglio di Facoltà, cui (ex art. 3 D.P.R. n.117/2000) era rimessa la nomina del membro interno – secondo il nuovo assetto dipartimentale voluto dalla sopravvenuta Legge n. 240/2010 – c. d. Legge [#OMISSIS#].
I docenti del settore scientifico disciplinare ICAR/20, ovvero quello della procedura concorsuale in oggetto, sono conseguentemente risultati divisi in due Dipartimenti del Politecnico: il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e del Territorio, Edile e di Chimica (Dicatech) e il Dipartimento di Ingegneria Civile e dell’Architettura (Dicar).
Pertanto, il Senato Accademico, al fine di eseguire la sentenza e provvedere alla nomina della nuova Commissione, dapprima (nella seduta del 2.7.2013) deliberava che il membro interno sarebbe stato individuato in seduta congiunta da entrambi i Consigli di Dipartimento – peraltro, richiamando una norma statutaria (l’art. 23, comma 8, lett. e) che tale procedura prevede nel caso si avanzi la richiesta di nuovi posti in organico attinenti al settore scientifico disciplinare comune – successivamente, su istanza del Dicatech, revocava tale decisione, modificandola nel senso di ritenere competente per la nomina unicamente quest’ultimo Dipartimento, con un mero invito alla seduta di nomina dei docenti del settore disciplinare ICAR/20 afferenti al DICAR (delibera del Senato Accademico del Politecnico del 19.12.2013) .
Il Consiglio del Dicatech, dunque, con successiva deliberazione del 27.1.2014, (in composizione allargata, con la partecipazione del docente ICAR / 20 prof. Selicato, confluito nel DICAR, designava) membro interno il prof. [#OMISSIS#] Leone.
Veniva, quindi, nominata la Commissione (D.R. n.119 del 28.3.2014) che provvedeva ad espletare la procedura valutativa.
Essa si riuniva (telematicamente) e determinava nuovamente (v. verbale n. 1 del 10.6.2014, allegato n. 1 del predetto verbale) i criteri di valutazione di titoli e pubblicazioni.
Procedeva alla valutazione degli stessi, redigendo, per i titoli e le pubblicazioni, un elenco numerico degli stessi, senza specifica loro indicazione.
All’esito della valutazione complessiva dei due concorrenti, la Commissione indicava nuovamente come vincitore la candidata Grassini (v. verbale n. 6 del 6.9.2014).
Inviati gli atti al Rettore, per la relativa approvazione, questi ne disponeva, con decreto n. 336 del 6.10.2014, il rinvio alla Commissione, avendo rilevato da un lato che “i criteri predeterminati per la valutazione comparativa non sono coincidenti con i “parametri di giudizio fissati dagli artt. 2 e 3 del d.m. 28.7.2009” e, pertanto, difformi da quanto indicato dal tar Puglia”; dall’altro che “ciascun componente della Commissione valutatrice e la stessa Commissione, nell’allegato 1 al verbale n. 3 del 9.7.2014, ha proceduto ad attribuire – ad entrambi i candidati – i punteggi ai titoli da essi presentati, distinguendoli per le tipologie elencate nella “scheda di valutazione individuale dei titoli”, senza provvedere al giudizio analitico sui singoli titoli prodotti, come indicato dal Tar Puglia”. Analoghe considerazioni (in merito al difetto di un elenco nominativo che permettesse una precisa indicazione di ciascun testo) venivano svolte nel decreto in merito alle pubblicazioni, per le quali veniva richiesta la specifica individuazione nominativa accompagnata dal giudizio analitico.
La Commissione procedeva, dunque, con i successivi verbali (del 24 -26.11.2014), a integrare i criteri predeterminati di valutazione (così integrando l’all. n.1 del verbale del 10.6.2014); a formulare un giudizio analitico sui titoli presentati; a identificare nominativamente ogni pubblicazione, procedendone alla valutazione.
All’esito di tale emenda, le pubblicazioni (questa volta indicate nominativamente una per una) della candidata Grassini, valutate dalla Commissione venivano ridotte da 37 a 19…
Con D.R. n. 472 del 18.12.2014, il Rettore approvava gli atti della procedura, così rinnovati, e procedeva a nominare quale vincitrice (l’ing. Grassini).
Nelle more (il TAR), con sentenza n. 1600 del 9.10.2014, emessa in sede di ottemperanza… dichiarava nulli, per elusione (del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 900/2013), gli atti della procedura fino ad allora compiuti, censurando (in particolare la nomina della nuova Commissione, per le stesse ragioni recepite e fatte proprie dal TAR con la sentenza n. 518 del 2017 oggi impugnata, ossia sull’assunto che la nomina del componente interno della Commissione avrebbe dovuto essere compiuta dal Consiglio del DICATECH in seduta congiunta col Consiglio del DICAR, dovendo il procedimento di nomina del componente interno, “pur in assenza di specifiche modalità indicative” nella sentenza n. 900 del 2013, seguire un “iter” tale, sia pure alla luce della normativa sopravvenuta, da garantire il medesimo elettorato attivo riconosciuto nel precedente Consiglio di Facoltà).
In esecuzione di tale sentenza (“dovendosi … riprocedere alla nomina della Commissione secondo i chiarimenti forniti in sentenza”, il Rettore, con decreto n. 26 del 22.1.2015, dichiarava nulli gli atti della rinnovata procedura valutativa.
L’ing. Grassini impugnava la sentenza del TAR n. 1600/2014).
La sentenza n. 1600/2014 … era, a sua volta, dichiarata nulla (per ragioni processuali) dalla sentenza del Cons. Stato n. 4303/2015 che disponeva altresì il rinvio della causa al giudice di primo grado (ai sensi dell’art. 105 del c.p.a. . Questa Sezione statuiva che il giudicato non dettava, “né esplicitamente né implicitamente, alcuna regola in ordine al procedimento di nomina da seguire per la designazione del membro interno”. Ai punti 13. e seguenti della sentenza, si rileva che il vizio, dedotto dal ricorrente originario, attinente al criterio di individuazione e alla nomina del componente interno della nuova Commissione giudicatrice, è “un autonomo vizio di legittimità che, come tale, non derivando dal contrasto con le prescrizioni contenute nel giudicato, non può essere fatto valere in sede di ottemperanza”, sicché il TAR, anziché pronunciarsi nel merito, col [#OMISSIS#] camerale proprio del giudizio di ottemperanza, su censure “che integrano, in ipotesi, vizi di illegittimità autonomi rispetto al precedente giudicato”, avrebbe dovuto “disporre … la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio in udienza pubblica innanzi al giudice competente per la cognizione”).
In esecuzione di tale ultima decisione, il Rettore…, con decreto n. 184 del 18.5.2016, (ha) sospeso il precedente D.R. n. 26/2015, in attesa della nuova decisone (del TAR) sulla legittimità della procedura (rimettendo in ruolo l’ing. Grassini a decorrere dal 23.5.2016).
Con ricorso ex art. 105, comma 3, del c.p.a., e motivi aggiunti rubricati al n.r.g. 848 del 2014, l’ing. [#OMISSIS#] ha riassunto il giudizio dinanzi al TAR Puglia.
L’ing. [#OMISSIS#] ha contestato anzitutto la delibera del Senato accademico del 19 dicembre 2013 che ha stabilito le modalità di nomina del membro interno della Commissione, determinandone la competenza in capo al solo Consiglio di Dipartimento del DICATECH, ed ha riproposto la censura per cui la nomina del componente interno andava disposta nel corso di seduta congiunta dei Consigli dei due Dipartimenti, DICATECH e DICAR, nei quali è stata scissa l’originaria Facoltà di Ingegneria, e non del solo Consiglio di Dipartimento del DICATECH.
Il ricorrente ha censurato, poi, la procedura valutativa “nella parte in cui la nuova Commissione … ha introdotto, nella seduta del 10 giugno 2014, innovativi criteri di valutazione di titoli e pubblicazioni, esorbitando dal giudicato formatosi sulla … sentenza (del TAR n. 900/2013) che ha disposto la rinnovazione solo parziale della procedura valutativa, disponendo testualmente che l’annullamento “comporta la rinnovazione della procedura a partire dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, conformandosi a quanto statuito in motivazione e nel rispetto dei criteri fissati dal d.m. 28 luglio 2009 e dall’art. 7 del bando di concorso e richiamati dal verbale n. 1/2011.”, senza rideterminazione dei criteri di giudizio, se non negli stretti limiti imposti dal giudicato…”.
E’ stato inoltre criticato ciascuno dei criteri introdotti ex post dalla nuova Commissione.
Il ricorrente e odierno appellato ha quindi proposto motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento, tra l’altro, del DR n. 184/2016 di rimessione in ruolo dell’ing. Grassini.
2. Nella resistenza del Politecnico e dell’ing. Grassini, il TAR, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti ed ha annullato “tutti gli atti in epigrafe indicati”.
In [#OMISSIS#], il giudice di primo grado ha rilevato l’attuale e perdurante interesse dell’ing. [#OMISSIS#] alla decisione di merito, nonostante l’emanazione del provvedimento del Rettore n. 26 del 22 gennaio 2015 di annullamento in autotutela di tutti gli atti della procedura (decreto peraltro sospeso in autotutela con il decreto n. 184 del 18 maggio 2016), rimarcando che le sentenze del giudice amministrativo, in quanto “autoesecutive”, non richiedono, per la parte caducatoria, alcun atto amministrativo ulteriore di esecuzione, ed evidenziando che – poiché la sentenza del TAR n. 1600 del 2014 è stata a sua volta riformata, con rinvio al giudice di primo grado – il DR n. 26/2015, il cui unico presupposto risiede nella decisione, non può che seguirne automaticamente la sorte, “sicché la sua caducazionecomporta il riespandersi dell’interesse alla decisione di merito”.
Ancora in [#OMISSIS#], il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata con riferimento alla tardività della contestazione del DR n. 472 del 18 dicembre 2014, di approvazione degli atti della procedura e nomina della vincitrice.
Nel merito, il giudice di primo grado, nel condividere e riprodurre le considerazioni già svolte con la precedente sentenza n. 1600 del 2014, ha accolto il motivo di incompetenza del Consiglio del DICATECH, in via esclusiva, a designare il componente interno della Commissione.
Per il TAR, “l’esistenza delle sopravvenienze normative e fattuali, quali la Legge [#OMISSIS#] e la soppressione del Consiglio di Facoltà, non esclude (essendo la procedura in esame disciplinata dalla normativa precedentemente in vigore) la nomina del membro interno ex art. 3 D.P.R. n.117/2000 (che la demanda ai Consigli di Facoltà ormai soppressi), secondo un iter che, sia pur alla luce della normativa sopravvenuta, garantisca la sostanziale equivalenza rispetto allo schema previgente, ovvero il medesimo elettorato attivo riconosciuto nel precedente Consiglio di Facoltà”.
Il TAR ritiene che, sulla base del nuovo assetto dipartimentale, la designazione del componente interno sarebbe spettata ai Consigli di Dipartimento che hanno sostituito il Consiglio di Facoltà e cioè, nella specie, al DICATECH e al DICAR, in seduta congiunta e con decisione necessariamente concordata, e non soltanto al Dipartimento (ampiamente) maggioritario, vale a dire il DICATECH. In base a tali considerazioni, il TAR ha annullato la citata delibera del Senato Accademico del Politecnico del 19 dicembre 2013, la delibera del Consiglio di DICATECH del 27 gennaio 2014 di designazione del componente interno e il DR n. 119 del 28 marzo 2014 di nomina della Commissione; e, in via derivata, la caducazione di tutti gli atti adottati successivamente dalla Commissione.
Nonostante il carattere assorbente della censura accolta, e “a fini conformativi dell’operato” dell’Amministrazione, il TAR ha esaminato ed ha accolto anche il motivo basato sulla dedotta illegittimità dei nuovi criteri di valutazione di titoli e pubblicazioni introdotti dalla nuova Commissione nella seduta del 10 giugno 2014, “avendo la Commissione manifestamente violato ilgiudicato contenuto nella sentenza n. 900/2013” passata in giudicato, posto che, avendo la sentenza medesima chiarito che l’accoglimento del ricorso “comporta la rinnovazione della procedura a partire dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, conformandosi a quanto statuito in motivazione e nel rispetto dei criteri fissati dal d. m. 28 luglio 2009 e dall’art. 7 del bando di concorso e richiamati dal verbale n. 1/2011”, conformemente al riscontrato vizio di difetto di motivazione, “la regressione del procedimento a una fase antecedente a quella colpita dalla pronuncia di annullamento esorbita dall’obbligo conformativo e si pone altresì in violazione del principio di par condicio, in quanto la rinnovazione dei criteri è avvenuta essendo già note le caratteristiche delle pubblicazioni e dei titoli da valutare (quando invece) la Commissione avrebbedovuto limitarsi ad applicare i criteri già determinati in precedenza e ormai divenuti inoppugnabili”.
A nulla vale obiettare, come fa l’ing. Grassini, che la nuova Commissione era tenuta a introdurre nuovi criteri, poiché col DR 296/2013 era stato disposto l’annullamento dell’intera procedura a seguito della sentenza n. 900/2013.
Dopo aver assorbito le specifiche doglianze ulteriori, inerenti alla non conformità a legge dei criteri introdotti nella seduta del 10 giugno 2014, il TAR ha annullato “tutti gli atti in epigrafe indicati”.
3. L’ing. Grassini ha proposto appello con due motivi.
Sub I), l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui è stata giudicata illegittima la designazione del componente interno della nuova Commissione da parte del Consiglio del DICATECH, nel quale era confluita la quasi totalità dei docenti del SSD ICAR 20, con la partecipazione del prof. Selicato, unico dei docenti della materia a essere incardinato nel DICAR. Diversamente da quanto affermato in sentenza, in ordine alla competenza “in seduta congiunta” dei due Dipartimenti, DICATECH e DICAR, con decisione sulla nomina del membro interno “necessariamente concordata”, in modo legittimo il Senato accademico, nella seduta del 19 dicembre 2013, dopo avere rilevato che la legge [#OMISSIS#] e il vigente Statuto del Politecnico prevedono che la designazione del “membro interno” compete al “Dipartimento” e “non legittima l’istituzionedi organi assembleari tra due Dipartimenti per questi scopi”, ha deliberato che l’adempimento dovesse essere compiuto dal Consiglio del DICATECH in composizione “allargata” con l’invito a partecipare alla seduta, “limitatamente alla discussione e alla deliberazione sull’argomento”, dei “docenti del SSD ICAR/20 afferenti al DICAR” (vale a dire con la partecipazione del prof. Selicato il quale, nella seduta del Consiglio di DICATECH del 27 gennaio 2014, ha condiviso la designazione a membro interno del prof. A. Leone).
Sub II), viene criticata la statuizione del TAR di accoglimento, inerente alla violazione, puntualmente rilevata dall’ing. [#OMISSIS#], da parte della nuova Commissione, degli obblighi di conformazione al giudicato, con riguardo alla illegittima “regressione” della procedura al momento della fissazione di nuovi criteri di valutazione di titoli e pubblicazioni quando, invece, per il TAR, la Commissione, per non esorbitare dagli obblighi di conformazione e per non violare la “par condicio” nel rinnovare i criteri in un momento in cui erano “già note le caratteristiche dellepubblicazioni e dei titoli da valutare”, avrebbe dovuto limitarsi ad applicare i criteri stabiliti nel 2011 e divenuti inoppugnabili.
Nell’atto di appello si sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe considerato in maniera corretta l’epigrafe e il dispositivo della sentenza n. 900/2013, e gli atti consequenziali dell’Amministrazione tra i quali, sostiene l’ing. Grassini, ben poteva rientrare una diversa specificazione dei criteri, tutt’altro che violativa del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 900 del 2013, posto che la statuizione giudiziale di annullamento del 2013 aveva a oggetto anche il verbale n. 1/2011.
Anche le considerazioni svolte dal giudice di primo grado nel 2017 in ordine all’asserita violazione del principio della “par condicio” non potrebbero essere condivise.
Infine, doveva ritenersi consentita la rivalutazione dei candidati sulla base di “criteri riformulati”, dato che i commissari neo nominati non conoscevano il contenuto dei titoli e delle pubblicazioni prodotte dai concorrenti e si sono limitati a specificare i criteri di valutazione predefiniti dall’art. 7 del bando.
L’appellato ing. [#OMISSIS#] si è costituito per resistere, eccependo la inammissibilità dell’appello e contestando, nel merito, le argomentazioni e le conclusioni svolte con l’atto di impugnazione.
Con separata memoria, l’appellato ha inoltre riproposto, in via subordinata, i motivi non esaminati dal TAR con la sentenza impugnata.
Il Politecnico ha proposto un appello incidentale, per ragioni sostanzialmente coincidenti con quelle esposte sub I) dall’appellante principale.
Con l’ordinanza n. 5340 del 2017, la Sezione, impregiudicato il merito, ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata, disponendo che, nelle more della definizione dell’appello nel merito, l’ing. Grassini venga riassunta in servizio o prosegua comunque la propria attività lavorativa presso il Politecnico.
In prossimità dell’udienza di discussione del giudizio nel merito, l’appellante e l’appellato hanno depositato memorie e repliche e all’udienza del 22 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Preliminarmente va esaminata e respinta, poiché infondata, l’eccezione, sollevata dall’appellato ing. [#OMISSIS#], di inammissibilità della impugnazione proposta dall’ing. Grassini, in seguito e per effetto della emanazione del D. R. n. 485 del 24 ottobre 2017.
In primo luogo, dall’esame del DR n. 485/2017, decreto consequenziale che non costituisce atto di adeguamento spontaneo alla sentenza n. 518/2017 da parte del Rettore, emerge con evidenza che l’eventuale accoglimento dell’appello e il rigetto del ricorso di primo grado comporterebbero il travolgimento anche del DR da ultimo citato.
In ogni caso, va osservato che l’ing. Grassini risulta avere impugnato il DR n. 485 del 2017 dinanzi al TAR di Bari con il ric. n. 1301 del 2017.
4.1. Nel merito, il Collegio ritiene fondato e da accogliere il motivo di appello riepilogato sopra, al p. 3/I), relativo alla questione se la competenza alla designazione del componente interno della nuova Commissione spettasse, “in seduta congiunta”, ai Consigli dei due Dipartimenti, DICATECH e DICAR, con decisione “necessariamente concordata” (questa la statuizione del TAR), o se l’adempimento dovesse essere compiuto dal Consiglio del DICATECH, quale Dipartimento maggioritario, ancorché in composizione “allargata” con la partecipazione del prof. Selicato, unico dei docenti della materia a essere incardinato nel DICAR (posizione questa assunta dal Senato accademico nella seduta del 19 dicembre 2013 – dopo che l’organo medesimo, in un primo momento, si era orientato nel senso di prevedere una competenza “congiunta” dei Consigli dei due Dipartimenti-, sulla legittimità e correttezza della quale insistono sia l’appellante e sia il Politecnico con l’appello incidentale).
In primo grado l’odierno appellato, ing. [#OMISSIS#], aveva preso le mosse dall’assunto che a designare il membro interno non avrebbe dovuto essere il solo DICATECH, dovendo la nomina essere deliberata in una seduta congiunta con il Consiglio del DICAR per garantire il medesimo elettorato attivo presente nel soppresso Consiglio di Facoltà.
Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto la censura, rilevando preliminarmente di “condivide(re) appieno le considerazioni già svolte con la precedente decisione n. 1600/2014”.
Nel riprendere i passaggi motivazionali della sentenza del TAR n. 1600/2014, il giudice di primo grado rileva che “l’esistenza delle sopravvenienze normative e fattuali, quali la legge [#OMISSIS#] e la soppressione del Consiglio di Facoltà non esclude (essendo la procedura disciplinata dalla normativa precedentemente in vigore) la nomina del membro interno ex art. 3 DPR n. 117/2000 (che demanda ai Consigli di Facoltà ormai soppressi), secondo un iter che, sia pur alla luce della normativa sopravvenuta, garantisca la sostanziale equivalenza rispetto allo schema previgente, ovvero il medesimo elettorato attivo riconosciuto nel precedente Consiglio di Facoltà”;
– “se l’art. 3 DPR n.117/2000 riserva(va) la designazione del membro interno al Consiglio di Facoltà che ha richiesto il bando, alla luce del nuovo assetto dipartimentale tale attribuzione, nel silenzio della legge, deve essere riconosciuta al Consiglio o ai Consigli di Dipartimento che tale organo hanno costituito”;
– nella specie poiché i docenti del settore disciplinare per il quale era stato indetto il concorso (ICAR 020) sono stati incardinati in due Dipartimenti Dicathech e Dicar, appare rispondente ad un’interpretazione logico razionale della disciplina di settore (DPR n.117/2000), alla luce delle sopravvenienze normative, che siano ancora gli stessi ad esercitare quel potere di nomina che la legge riconosceva loro e che, pertanto, entrambi i Dipartimenti , e non solo quello in cui risulta incardinata la parte, siano competenti a designare il componente interno, tanto più che tale forma di nomina non è del tutto sconosciuta al Politecnico, essendo prevista, sia pur con riferimento alla richiesta di nuovi posti di organico di docenti e personale amministrativo dall’art. 23, co.8, lett. e dello Statuto che espressamente stabilisce “ove docenti dello stesso Settore Scientifico Disciplinare afferiscano a diversi Dipartimenti, le richieste per il settore sono concordate tra tali Dipartimenti e congiuntamente indirizzate al Consiglio di Amministrazione”.
Seppur non espressamente contemplata la seduta congiunta, è, comunque ricavabile il principio della decisione necessariamente concordata di tutti i dipartimenti coinvolti per le questioni che afferiscono a diverse strutture”.
Dal che, la conclusione del TAR secondo cui “la nomina del componente interno della Commissione giudicatrice va riservata ad una deliberazione in seduta congiunta dei docenti del settore scientifico ICAR 20, interessato dalla procedura comparativa, incardinati nei Dipartimenti DICATECH e DICAR”.
In accoglimento delle censure dell’appellante principale, ritiene la Sezione che sul punto le argomentazioni e le conclusioni della sentenza impugnata non risultino condivisibili.
Preliminarmente, sulla dedotta violazione ed elusione delle statuizioni rese da questa Sezione con la sentenza n. 4303 del 2015 (v. dal p. 45. al p. 50 ric. app. ; cfr. anche l’appello incidentale del Politecnico, pag. 4, su “error in procedendo”), il Collegio ritiene che l’avere, il TAR, nella sentenza n. 518 del 2017, dichiarato di condividere le considerazioni svolte con la precedente decisione n. 1600 del 2014, dichiarata nulla da Cons. Stato, VI, n. 4303 del 2015, riproducendo l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado n. 1600/2014, non costituisca, di per sé solo, elemento idoneo a inficiare la sentenza oggi appellata (sotto il profilo della violazione e comunque della mancata considerazione di quanto statuito da questa Sezione con la citata decisione n. 4303 del 2015), considerando anche che l’appello dell’ing. [#OMISSIS#] è stato accolto da questa Sezione, con la sentenza n. 4303 del 2015, non per ragioni di merito, ma per ragioni processuali.
La motivazione della sentenza del TAR del 2017 sulla “competenza congiunta” dei due Dipartimenti dev’essere vagliata, come l’appellante rileva ai punti 51 e seguenti dell’atto di appello, sotto l’aspetto dell’avvenuto rispetto o meno – da parte della sentenza ora appellata – dei limiti entro i quali possono essere sindacati gli atti impugnati in primo grado.
Rileva dunque l’esame sulla correttezza delle argomentazioni e delle conclusioni svolte in sentenza, con riguardo a quanto statuito dal TAR in ordine ai “vizi diillegittimità autonomi” delle delibere del Senato Accademico del 19 dicembre 2013, del Consiglio del DICATECH del 27 gennaio 2014 (riunitosi in composizione “allargata” al docente di ICAR 20 incardinato nel DICAR, ai fini della designazione del componente interno della nuova Commissione) e del DR n. 119/2014, di nomina della nuova Commissione.
Al riguardo, si ritiene di convenire con la parte appellante laddove la stessa, dopo avere premesso che con la sentenza n. 900/2013 era stata rilevata l’opportunità di affidare la nuova valutazione a una Commissione avente diversa composizione, senza prevedere alcuna peculiare procedura o fissare limitazioni per la designazione del nuovo componente interno, pone in risalto che la inesistenza di vincoli di giudicato ricavabili dalla sentenza del TAR n. 900 del 2013 imponeva al Politecnico di tenere conto, in sede di riesercizio del potere, delle sopravvenienze normative e di fatto intervenute nel frattempo, e al TAR di verificare la legittimità della designazione del componente interno della nuova Commissione, avendo riguardo alla disciplina normativa esistente al momento della adozione delle delibere gravate (dicembre 2013 – gennaio 2014) secondo il principio tempus regit actum, riferito alla fase procedimentale autonoma da compiere e senza quindi poter prendere in considerazione organismi o comunque richiami normativi superati e non più applicabili, pur nella consapevolezza che la l. n. 240 del 2010 ha disciplinato un sistema di reclutamento diverso dal precedente, che si snoda attraverso l’abilitazione scientifica nazionale di I e II fascia, dopo di che gli abilitati potranno partecipare e valutazioni comparative locali indette dai singoli Atenei.
La legge n. 240 del 2010 ha inciso sul precedente sistema previsto dall’art. 3 del d.P.R. n. 117 del 2000, sulla designazione dei component