Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2016, n. 5109

Approvazione graduatoria di merito del concorso di ammissione alla scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione e terapia intensiva-Ricorso improcedibile per cessata materia del contendere

Data Documento: 2016-12-05
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 05109/2016REG.PROV.COLL.
N. 04845/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4845 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] Sorrentino, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Iannotta C.F. NNTLCU49L23F839G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di [#OMISSIS#], 111; 
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. BBMGPP23C17F839S, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zuppardi C.F. ZPPZMR62T06F839N, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#], 7; 
nei confronti di
Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE IV n. 05099/2012, resa tra le parti, concernente approvazione graduatoria di merito del concorso di ammissione alla scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione e terapia intensiva
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il Pres. [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#] e udito per le parti l’Avvocato dello Stato Galluzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe – resa in sede di ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania, Napoli, n. 5099/2012, e dichiarativa della cessazione della materia del contendere in quel giudizio di ottemperanza – proposto dal soggetto controinteressato nel giudizio di primo grado.
Con istanza versata in atti, l’appellante ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza del proprio interesse al presente appello.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appellante ha richiesto, con istanza versata in atti e a mezzo del proprio difensore, una declaratoria di avvenuta cessazione del proprio interesse alla decisione del presente appello.
A tale dichiarazione di parte – arbitra del proprio interesse a coltivare o meno il ricorso giurisdizionale amministrativo, in quanto titolata a valutare di non avervi più interesse – consegue la declaratoria di improcedibilità del presente appello, per (affermato) sopravvenuto difetto di interesse al medesimo.
Le relative spese possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
Pubblicato il 05/12/2016