Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2017, n. 2683

Procedura concorsuale professore Prima fascia-Valutazione

Data Documento: 2017-06-05
Area: Giurisprudenza
Massima

Il rapporto tra il comma 2 e il comma 4 dell’ art. 4 del d.p.r. 23 marzo 2000, n. 117, va inteso nel senso che la prioritaria e preminente valutazione deve attenere al profilo scientifico del candidato, fermo restando che devono comunque essere valutati anche i titoli relativi all’attività didattica e assistenziale. Infatti, nel caso del professore ordinario il requisito da accertare è la «piena maturità scientifica», mentre nel caso del professore associato viene in rilievo il diverso concetto di «maturità scientifica e didattica» (cfr. gli artt. 41 e 42 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, il cui contenuto è confluito, senza sostanziali alterazioni, anche nel d.lgs. 6 aprile 2006, n. 164 e nei regolamenti attuativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240).
Da ciò non deriva una svalutazione dell’attività didattica e assistenziale, ma solo una indicazione di massima sulla preminenza della prima rispetto alla seconda.
 
Nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singolo titolo o pubblicazione, ma solo di quelli costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di piena maturità scientifica del candidato. Infatti, il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può che essere quello di imporre alla stessa di tenere, bensì, conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare — ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico — i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati […] da quelli non significativi […] e di esprimere il giudizio sui dati così (motivatamente) enucleati» (Consiglio di Stato, Sez. VI., 7 giugno 2016, n. 2423; Id., Sez. VI, 10 settembre 2015, n. 4219, in cui si sottolinea il rilievo del «metodo della analiticità tipologica e non dell’analiticità oggettuale» pena «una sostanziale ingestibilità delle procedure valutative»).

Contenuto sentenza

N. 02683/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06101/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6101 del 2012, proposto da: 
GIOVANNI ARCUDI, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sarra, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana n. 1072; 
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TOR VERGATA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
COMMISSIONE GIUDICATRICE, non costituita in giudizio; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] TURILLAZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato Gian [#OMISSIS#] Comporti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gian [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II n. 18; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZ. III n. 2684 del 2012;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Università degli Studi Tor Vergata di Roma e della professoressa [#OMISSIS#] Turillazzi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sarra, [#OMISSIS#] Pafundi, per delega dell’avvocato Gian [#OMISSIS#] Comporti, e [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.– Con il ricorso in primo grado, il signor Giovanni Arcudi impugnava gli esiti della procedura concorsuale indetta dall’Università degli Studi di Tor Vergata per la copertura di un posto di docente ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/43, all’esito della quale erano stati dichiarati idonei i professori [#OMISSIS#] e Turillazzi. Il ricorrente censurava che: – i giudizi formulati dalla commissione, sia individuali che complessivi, non avevano rispettato i criteri valutativi indicati dall’articolo 4 del d.P.R. n. 117 del 2000 ed erano privi della comparazione dei curricula dei candidati; – la commissione non aveva tenuto conto dei maggiori titoli (due lauree e un diploma di specializzazione in medicina legale) e della più rilevante attività didattica (distribuita su ben 38 anni di insegnamento sempre nello specifico settore della medicina legale, di cui circa 15 come professore associato) da lui vantati rispetto ai vincitori; – anche il giudizio sulle pubblicazioni era stato del tutto incongruo, avendo egli documentato di aver pubblicato una monografia in collaborazione e tre lavori a nome singolo, tutti su argomenti di peculiare interesse nell’ambito della medicina legale, mentre il professor [#OMISSIS#] non aveva documentato alcun lavoro a nome singolo e la professoressa Turillazzi aveva documentato solo tre lavori a nome singolo relativi a oggetti non congruenti con la medicina legale; – la commissione inoltre non aveva proceduto a verificare “analiticamente”, così come prescritto dalla legge, l’apporto individuale dei candidati nei lavori in collaborazione, per di più valutando elementi inesistenti in capo ai controinteressati; – a riprova dell’incongruità delle valutazioni operate, uno dei commissari aveva manifestato un espresso dissenso dai giudizi complessivi relativi a lui e ai due vincitori, esprimendo invece preferenza per il suo curriculum.
2.‒ Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 2684 del 2012, ha respinto il ricorso. I giudici di prime cure sono partiti dal presupposto che, nelle procedure comparative a posti di professore ordinario, la commissione giudicatrice è tenuta ad individuare i candidati che hanno raggiunto la “piena maturità scientifica”. Per questo motivo, il principale oggetto di valutazione è la complessiva attività scientifica svolta dai candidati, in termini di originalità, innovatività, rigore metodologico, continuità dell’impegno e rilevanza dei risultati raggiunti all’interno della comunità scientifica. Ad altri elementi ‒ quali, ad esempio, l’attività didattica e assistenziale, che pure devono essere oggetto di valutazione ‒ non può quindi essere attribuito rilievo determinante. Muovendo da tali premesse, il TAR ha ritenuto congruamente motivato ed esente da vizi l’operato della commissione giudicatrice.
3.‒ Il professor Giovanni Arcudi, soccombente in primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza da ultimo citata, chiedendo, in riforma della stessa, l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. L’appellante ripropone i motivi del ricorso di primo grado.
4.‒ L’Università e la professoressa [#OMISSIS#] Turillazzi si sono costituiti in giudizio, chiedendo che l’avversario ricorso in appello venga respinto.
5.‒ All’udienza del 16 marzo 2017, la causa è stata discussa ed è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1‒. Con il primo ordine di motivi, l’appellante sostiene che la sentenza appellata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto legittimo attribuire ai titoli didattici e professionali una [#OMISSIS#] minore dei rispetto a quelli scientifici. In forza dei criteri dettati dell’art. 4 del d.P.R. n. 117 del 2000 –richiamati dalla Commissione nella seduta preliminare del 9.04.2010 – sarebbe stato espresso dovere di quest’ultima valutare «in ogni caso» anche i titoli didattici dei candidati e riconoscere l’oggettiva superiorità del curriculum didattico del ricorrente rispetto ai due vincitori.
Il motivo è infondato.
1.1.– Il d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, applicabile ratione temporis, ha predeterminato i criteri generali di valutazione dei candidati. L’art. 4 del d.P.R. n. 117/2000 prevede al comma 2 i seguenti criteri inerenti le pubblicazioni scientifiche: a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. Al successivo comma 4 è precisato che costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative ulteriori elementi, anche inerenti l’attività didattica e clinica.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, il rapporto tra il comma 2 e il comma 4 del citato art. 4 va inteso nel senso che la prioritaria e preminente valutazione deve attenere al profilo scientifico del candidato, fermo restando che devono comunque essere valutati anche i titoli relativi all’attività didattica e assistenziale. Ciò in quanto, per espressa previsione normativa, nel caso del professore ordinario il requisito da accertare è la «piena maturità scientifica», mentre nel caso del professore associato viene in rilievo il diverso concetto di «maturità scientifica e didattica» (cfr. gli artt. 41 e 42 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il cui contenuto è confluito, senza sostanziali alterazione, anche nel d.lgs. n. 164 del 2005 e nei regolamenti attuativi della legge 30 dicembre 2010 n. 240). Da ciò non deriva una svalutazione dell’attività didattica e assistenziale, ma solo una indicazione di massima sulla preminenza della prima rispetto alla seconda (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4960 del 2009; sez. VI, n. 4033 del 2003; sez. VI, n. 3016 del 2001).
1.2.– Su queste basi, la premessa decisoria della sentenza appellata ‒ per cui la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni doveva ritenersi teleologicamente orientata al metro valutativo della piena maturità scientifica dei candidati ‒ è corretta.
2.‒ L’appellante ravvisa una carenza di motivazione nei giudizi espressi della Commissione giudicatrice, la quale avrebbe formulato una mera elencazione dei titoli di servizio e di quelli scientifici e accademici posseduti dai candidati, senza svolgere una adeguata comparazione tra le componenti dei diversi curricula.
Anche tale motivo non può essere accolto.
2.1.‒ Secondo la giurisprudenza della Sezione «nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singolo titolo o pubblicazione, ma solo di quelli costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di piena maturità scientifica del candidato. Infatti, il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può che essere quello di imporre alla stessa di tenere, bensì, conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare — ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico — i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati […] da quelli non significativi […] e di esprimere il giudizio sui dati così (motivatamente) enucleati» (Consiglio di Stato, sez. VI., n. 2423 del 2016; sez. VI, n. 4219 del 2015, in cui si sottolinea il rilievo del «metodo della analiticità tipologica e non dell’analiticità oggettuale» pena «una sostanziale ingestibilità delle procedure valutative»).
2.2.‒ Sotto altro profilo, va pure evidenziato che la valutazione comparativa non è cosa diversa dalla ordinaria procedura concorsuale in cui ciascun candidato viene valutato singolarmente, e all’esito delle singole valutazioni si redige un ordine di graduatoria. La valutazione comparativa non implica affatto un “confronto a coppie” in cui ciascun candidato vada comparato di volta in volta e singolarmente con tutti gli altri. Aderente alla ratio della procedura nonché dotato di trasparenza appare il procedimento logico di muovere dalla formulazione di giudizi assoluti per ciascun candidato, giacché un siffatto criterio consente alla commissione proprio di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o più candidati rispetto agli altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa (così ex plurimis, Cons. St., sez. VI, n. 2364 del 2004; sez. VI, n. 2705 del 2009; sez. VI, n. 4708 del 2009).
2.3.– Ciò posto in premessa, l’esame dei verbali (e della relazione finale redatta il 24 novembre 2010) evidenzia che la Commissione non è incorsa in alcuna omissione. Dopo aver indicato i criteri di massima (verbale n. 1), verificato i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati (verbale n. 3), formulato le sintesi curriculari (verbale n. 4), essa ha espresso su ciascun candidato i giudizi individuali (verbale n. 5) e poi collegiali (verbale n. 6).
Ebbene, dalla lettura di tali valutazioni emerge immediatamente una chiara scala di valori. Alle pubblicazioni dei controinteressati viene riconosciuto il pregio di essere «recensite sulle più qualificate riviste internazionali», di denotare «piena capacità e originalità», di esprimere una «eccellente qualità scientifica», «degna della massima considerazione». Diversamente, della produzione dell’appellante ‒ riguardante «prevalentemente analisi casistiche in tema di patologia medico-legale, specie di tanatologia ed odontostomatologia forense» ‒ viene rimarcato il fatto di essere «quasi esclusivamente pubblicata su riviste italiane» e con diffusione «piuttosto modesta». Quanto al livello scientifico, si parla di «un discreto livello qualitativo, ma che non brilla sotto il profilo della congruenza e coerenza delle linee di ricerca, degli apporti innovativi, del rigore metodologico e della originalità». Nel giudizio collegiale (espresso a maggioranza) si parla di candidato degno di considerazione (non della massima considerazione), al cui produzione scientifica vanta un «discreto livello qualitativo e di modesto impatto nella comunità scientifica nazionale ed internazionale». Il Commissario dissenziente parla di «continuità, attenzione, spunti di originalità», espressioni che di per sé non si pongono in contraddizione con il giudizio espresso dagli altri Commissari circa il maggiore contributo scientifico dei lavori dei vincitori.
Giudizi questi ‒ rispetto ai quali non si rinvengono elementi di irragionevolezza e che appaiono correttamente incentrati sul profilo della originalità, innovatività, rigore metodologico e impatto esterno ‒ che il Collegio non ritiene di sindacare. Difatti, pur essendosi esteso l’ambito del sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica «resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo quindi il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si pone al di fuori dell’ambito di opinabilità, cosicché il suo sindacato non resti estrinseco ma non divenga sostitutivo con l’introduzione di una valutazione parimenti opinabile» (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4283).
2.4.‒ L’attività didattica dell’appellante e le sue capacità cliniche e organizzative, pur considerate dalla Commissione con espresso richiamo positivo (si parla di «prolungata, ampia e valida attività didattica»), non sono state ritenute sufficiente a incidere sulla valutazione complessiva. La Commissione del tutto legittimamente ha fatto prevalere il profilo qualitativo su quello quantitativo e curriculare.
2.5.– Per gli stessi motivi sopra esposti, sono infondate le censure incentrate sul mancato rilievo attribuito al possesso della doppia laurea, a cui (per le ragioni sopra esposte) non può essere attribuito un peso dirimente.
3.‒ Da ultimo, sono destituite di fondamento anche le censure con cui si afferma che la Commissione avrebbe tenuto conto di elementi inesistenti dei candidati controinteressati.
3.1.– La professoressa Turillazzi ha documentato di aver svolto: la funzione di responsabilità professionale di attività assistenziale di specializzazione presso la Struttura di Medicina Legale a conduzione universitaria della Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia; l’attività di componente del Comitato Etico Locale della USL 8 Arezzo; il ruolo di responsabile del servizio di Necroscopia della Sezione Dipartimentale di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Foggia dal 2002.
3.2.‒ Quanto al professor [#OMISSIS#], l’attività didattica da lui svolta è attestata nella sintesi curriculare redatta dalla Commissione, della cui correttezza e veridicità il Collegio non ha motivo di dubitare, stante l’estrema genericità dei rilievi sollevati.
4.– L’appello è, dunque, infondato e va respinto. Il «principio della ragione più liquida», corollario del principio di economia processuale, consente, una volta risolta la lite nel merito, di tralasciare l’esame dell’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 101 del c.p.a. (non avendo l’appellante sollevato «specifiche censure contro i capi della sentenza gravata»).
4.1.– Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio, attesa la particolare natura della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 05/06/2017