l’effetto conformativo dispiegato dalla sentenza d’annullamento del provvedimento impugnato non attribuisce direttamente il bene della vita ai ricorrenti né astrae la posizione giuridica fatta valere in giudizio dalla realtà sostanziale nella quale essa si colloca. In particolare, le concrete modalità con cui viene eseguito il giudicato d’annullamento non sono – salva espressa domanda di parte e corrispondente pronuncia del giudice – coperte dalla forza vincolante del giudicato che è perimetrato dal suo oggetto (cfr., da ultimo, Cons.Stato, Ad. Plen., 9 giugno 2016, n. 11); né esso copre, contrariamente a quanto supposto dai ricorrenti, i passaggi logici che il giudice ha affrontato per addivenire alla statuizione.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2017, n. 3314
Procedura concorsuale professore Associato-Effetto confermativo e giudicato
N. 03314/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08026/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8026 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Inesi, [#OMISSIS#] Scarnati, [#OMISSIS#] Grossmann, [#OMISSIS#] Villa, [#OMISSIS#] Gerardi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bisti, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. CLGRRT68T28A345B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 35 b;
contro
Università degli Studi de L’Aquila, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. VI n. 01778/2014, resa tra le parti, concernente restituzione somme.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi De L’Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Urbani Neri dell’Avvocatura Generale dello Stato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, (nominativamente indicati in epigrafe) professori universitari di pima fascia presso Università degli Studi de L’Aquila, hanno collettivamente chiesto la revocazione della sentenza Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2014 n. 1778.
2. La pronuncia oggetto di revocazione, denunciano i ricorrenti, con la quale è stata annullata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo n. 128/2013 – sostanzialmente esecutiva del giudicato formatosi in forza della sentenza del medesimo T.A.R. n. 534/2009, mai appellata – incorerebbe nel vizio revocatorio di cui all’art. 395, n. 5. c.p.c.
3. L’illegittimità dei decreti rettorali dell’8 aprile 2008, applicativi dell’art. 8, comma 4 della citata legge n. 370 – con i quali si è operata la riduzione in via retroattiva dell’assegno corrisposto all’atto della nomina a professori straordinari attraverso una graduale decrementazione degli aumenti salariali dal 1° novembre 1999 (data di entrata in vigore della medesima legge) al 1° gennaio 2002, il riassorbimento dell’assegno residuo e il recupero delle maggiori somme corrisposte – sarebbe stata definitivamente accertata.
Cosiccome la corretta applicazione della medesima disposizione, chiarita con sentenza n. 534 del 2009 – postulante la previa rideterminazione dell’assegno personale e la successiva individuazione se e di quale importo fosse il maggior trattamento stipendiale derivante dalla diversa interpretazione di cui alla legge n. 370, per poi procedere al riassorbimento di tale eventuale eccedenza con i miglioramenti economici successivi – non avrebbe potuto più essere rimesse in discussione.
4. Viceversa la sentenza Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2014 n. 1778, lamentano i ricorrenti, accogliendo l’appello dell’ Università degli Studi de L’Aquila, senza essersi pronunciata sulla relativa eccezione, avrebbe tenuto in non cale il giudicato.
5. Si è costituita in giudizio Università degli Studi de L’Aquila, instando per la reiezione del ricorso.
6. Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
7.1 Espressamente la sentenza oggetto di revocazione prende in esame la questione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 534 del 2009, negando in radice la fondatezza della relativa eccezione.
7.2 Chiarisce nella parte motiva il contenuto irretrattabile di quella sentenza, circoscritto al capo relativo al riassorbimento: “il riassorbimento… avrebbe potuto operare dal miglioramento economico del 2000 solo se per quell’epoca fosse stata effettuata la imposta rideterminazione dell’assegno personale”.
7.3 Conclude infine, la sentenza oggetto di revocazione, affermando che l’Università appellante ne ha correttamente interpretato il senso; viceversa la decisione impugnata, di cui alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo n. 128/2013, ritenuta dai ricorrenti sostanzialmente esecutiva della precedete sentenza passata in giudicato, pur riproducendone il contenuto, ne ha tratto “errate conclusioni”.
8. Mette conto infine rilevare che l’effetto conformativo dispiegato dalla sentenza d’annullamento del provvedimento impugnato non attribuisce direttamente il bene della vita ai ricorrenti né astrae la posizione giuridica fatta valere in giudizio dalla realtà sostanziale nella quale essa si colloca.
Quanto dire che le concrete modalità con cui viene eseguito il giudicato d’annullamento non sono – salva espressa domanda di parte e corrispondente pronuncia del giudice – coperte dalla forza vincolante del giudicato che è perimetrato dal suo oggetto (cfr., da ultimo, Cons.Stato, ad. plen., 9 giugno 2016 n. 11); né esso copre, contrariamente a quanto supposto dai ricorrenti, i passaggi logici che il giudice ha affrontato per addivenire alla statuizione.
9. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
10. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite individuabili nel non perspicuo contenuto dispositivo delle sentenze succedutesi fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 05/07/2017