Ancorché per il conseguimento dell’abilitazione il superamento delle mediane non sia ex se decisivo, essendoci altri indici di valutazione da cui poter desumere la maturità scientifica del candidato, esso pone le basi per un più approfondito giudizio finale, il quale, per essere tale, vale a dire scrupoloso ed imparziale, dovrà poggiare anche su ulteriori parametri di conferma.
A fronte del superamento di entrambe le mediane previste, costituendo una fondamentale circostanza favorevole al candidato, un eventuale giudizio negativo, per essere considerato legittimo, deve pertanto fondarsi su un’ampia ed argomentata motivazione da parte della Commissione circa la valutazione analitica dei titoli, della produzione scientifica dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione, nonché della collocazione individuale presso editori o riviste di rilievo nazionale o internazionale.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2017, n. 3316
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio-Criteri-Obbligo di motivazione
N. 03316/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02354/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2354 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Reitano, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. PRSCLD74D50D086Y, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. RLLRNT75D23D086O, con domicilio eletto presso Sara Di [#OMISSIS#] in Roma, via Aureliana, 63;
contro
Agenzia Nazionale Valutazione Sistema Universitario e Ricerca (Anvur), Miur – Direzione Generale Per L’Università, Lo Studente e il Diritto Allo Studio Universitrio non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale Per il Settore Concorsuale 13 B/2 (Economia e Gestione delle Imprese), rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Majocchi non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 10223/2016, resa tra le parti, concernente del giudizio di inidoneità dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Universitario di I fascia espresso dalla Commissione Giudicatrice, nominata con riferimento al settore concorsuale 13/B2 “Economia e Gestione delle Imprese” – tornata 2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale Per il Settore Concorsuale 13 B/2 (Economia e Gestione delle Imprese);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Viglione in dichiarata delega degli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Urbani Neri dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Ing. [#OMISSIS#] Reitano, professore Universitario di seconda fascia dal 2015 e docente di Economia e Gestione delle imprese presso l’Università della Calabria, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, prendeva parte all’Abilitazione Scientifica Nazionale (bando 2012), indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca con il decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012.
Entro il termine previsto dal bando, allegava alla domanda di partecipazione curriculum vitae, nonché tutta la documentazione necessaria, comprendente titoli, pubblicazioni scientifiche, nazionali ed internazionali.
2. La Commissione, all’esito delle valutazioni effettuate sulla documentazione fornita dai candidati, in data 23 dicembre 2013, pubblicava i giudizi resi dai singoli commissari assieme a quello collegiale.
La professoressa, nella stessa data, apprendeva di non essere stata ritenuta idonea, vedendosi negata l’abilitazione scientifica nazionale, sulla base della seguente valutazione espressa dalla Commissione: “non piena coerenza” dell’attività di ricerca scientifica con le tematiche proprie del settore concorsuale 13/B2, e dei titoli che non dimostrano una piena maturità scientifica, oltre ad un livello limitato della propensione all’apertura internazionale.
Inoltre, la Commissione considerava anche la produzione scientifica non idonea al livello di maturità scientifica richiesta ed ha affermato che “dalla piattaforma ASN risultano superate due mediane su tre”, considerando tutti questi aspetti come negativi in relazione alla domanda fatta dall’appellante.
In ultimo, relativamente al contributo offerto dalle pubblicazioni della Prof.ssa Reitano al progresso dell’Economia e Gestione delle Imprese, la Commissione ha rilevato: “limitata qualità, per le monografie; limitata qualità, per gli articoli scientifici internazionali; accettabile qualità, per gli articoli scientifici nazionali; limitata qualità, per le altre pubblicazioni.”
3. La prof.ssa Reitano proponeva ricorso al T.A.R. per il Lazio per l’annullamento del giudizio negativo lamentando la concorrente violazione dell’art. 16 della L. 240/2010, della l. 241/ 1990, dell’art. 97 della Costituzione, nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Commissione di valutazione, si sono costituiti nel giudizio di primo grado ed hanno rappresentato l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
5. Il T.A.R. adìto, con sentenza n. 10223/2016, ha rigettato il ricorso ritenendo infondati tutti i motivi d’impugnazione.
6. Appella la sentenza la prof.ssa Reitano. Resiste il Ministero dell’Istruzione.
7. Alla Camera di consiglio dell’8.06.2017, deputata alla cognizione della domanda incidentale di sospensione degli effetti della sentenza appellata, la causa, previa comunicazione alle parti, è stata trattenuta in decisone.
8. Con i motivi d’appello si censura l’errore di giudizio in cui sono caduti i giudici di prime cure nell’omettere di considerare che le c.d. due mediane richieste dal bando – e non le tre a cui fa erroneamente riferimento il T.A.R. – erano state superate dalla candidata: valutate globalmente nel coacervo dei titoli e delle pubblicazioni possedute, evidenziano, secondo l’appellante, il difetto di motivazione del giudizio negativo espresso dalla Commissione.
9. L’appello è fondato.
9.1 Vanno in limine condivise le conclusioni attinte dai giudici di prime cure in ordine rispettivamente alla scelta discrezionale sull’acquisizione del parere pro veritate, ex art. 16, comma 3, L. 240/2010; ed all’inidonieità dei tempi di verifica della documentazione presentata a fungere da parametro decisivo al fine di valutare la correttezza della procedura di valutazione non è dato sapere quanto tempo sia stato effettivamente dedicato ad ogni aspirante;
9.2 Nondimeno, i giudici di prime cure hanno trascurato che nel settore concorsuale 13/B2 le mediane richieste sono esclusivamente 2 e che entrambe sono state superate dall’appellante.
Ancorché per il conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane non sia ex se decisivo, essendoci altri indici di valutazione da cui poter desumere la maturità scientifica del candidato, esso pone le basi per un più approfondito giudizio finale, il quale, per essere tale, vale a dire scrupoloso ed imparziale, dovrà poggiare anche su ulteriori parametri di conferma.
9.3 A fronte del superamento di entrambe le mediane previste, costituendo una fondamentale circostanza favorevole al candidato, un eventuale giudizio negativo, per essere considerato legittimo, deve pertanto fondarsi su un’ampia ed argomentata motivazione da parte della Commissione circa la valutazione analitica dei titoli, della produzione scientifica dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione, nonché della collocazione individuale presso editori o riviste di rilievo nazionale o internazionale.
9.4 Viceversa, nel caso in esame, tale motivazione non è stata fornita: i titoli non sono stati esaminati, perché le pubblicazioni sono state genericamente ritenute di limitato livello qualitativo.
Seppure le pubblicazioni hanno un peso prevalente rispetto ai titoli nella valutazione dei lavori di ogni candidato, ciò non autorizzava la Commissione ad omettere un’adeguata considerazione degli stessi, visto e considerato che, nel caso di specie, la prof.ssa aveva superato entrambe le mediane; dunque, a maggiore ragione, la Commissione avrebbe dovuto valutare pubblicazioni e titoli in modo analitico, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.
9.5 In aggiunta, la “limitatezza” delle pubblicazione non è stata motivata dall’organo procedente, in violazione dell’art. 16, comma 3, della Legge 240/2010 : il quale, mette conto rilevare, prescrive che “I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: a) l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro; [omissis]”.
9.6 Né v’è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato della necessaria descrizione del contributo individuale all’attività di ricerca e sviluppo svolte, obbligatoriamente prevista sia dall’art. 16 della l. 240/2010 che dal decreto direttoriale 222/2012.
10. Conclusivamente l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, va accolto il ricorso di prime cure.
11. La particolarità della vicenda dedotta in causa giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 05/07/2017