Spetta alla singola università, attraverso i propri regolamenti, disciplinare in modo vario-con il solo rispetto dei principi generali del diritto, in particolare del principio di ragionevolezza e proporzionalità-le procedure per riconoscere ad un proprio docente il titolo di «professore emerito», dovendo il giudice valutare, caso per caso, quali scelte concrete siano state adottate dall’ateneo.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2017, n. 3318
Conferimento titolo professore emerito-Procedura-Autonomia universitaria
N. 03318/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02089/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2017, proposto dall’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor [#OMISSIS#] Di Lieto, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, piazza San [#OMISSIS#] in Lucina, n. 26;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
della sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, sezione II, 9 gennaio 2017, n. 186, resa fra le parti, che ha accolto il ricorso n. 4275/2016, proposto per l’annullamento della nota 16 settembre 2016, n. 83175, dell’Università degli Studi “[#OMISSIS#] II” di Napoli, concernente la proposta di conferimento del titolo di «professore emerito», nonché dell’art. 2 del regolamento approvato con decreto del Rettore 25 ottobre 2011, n. 2697, e modificato con successivo decreto 8 settembre 2014, n. 2884;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor [#OMISSIS#] Di Lieto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] D’Avanzo e l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in dichiarata delega dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che:
– l’appellato è docente universitario, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;
– in tale sua qualità, ha impugnato in primo grado gli atti indicati in epigrafe, con i quali l’Università appellante gli ha negato il riconoscimento del titolo di «professore emerito» in base all’art. 111 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, e alle norme del proprio regolamento, secondo le quali il titolo richiede un’anzianità di servizio di almeno vent’anni quale professore ordinario, là dove l’appellante nel relativo ruolo ha maturato sei anni di anzianità;
– con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che le norme suddette sarebbero state superate dalle successive riforme, e che quindi per ottenere il titolo al professore ordinario sarebbe sufficiente un’anzianità ‘complessiva’ di vent’anni, comprensiva quindi dell’anzianità maturata quale professore associato, requisito che in tal senso l’appellante pacificamente possiederebbe, essendo stato per 3 anni professore straordinario, per 20 anni professore associato e per 6 anni professore ordinario;
– contro tale sentenza, ha proposto impugnazione l’Università, con appello basato su un unico articolato motivo, che ripropone la tesi già contenuta nel diniego originario;
– l’appello è fondato e va accolto: il Collegio non ritiene infatti di doversi discostare da quanto affermato dalla Sezione nella sentenza 16 febbraio 2017, n. 696, pronunciata su un caso identico, nei termini che di seguito si riassumono;
– nel vigente ordinamento, le Università, ai sensi dell’art. 33, sesto comma Cost., hanno il «diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato»;
– la l. 9 maggio 1989, n.168, contiene, in attuazione della norma citata, la disciplina vigente dell’autonomia universitaria e prevede in particolare all’art. 16 la relativa autonomia statutaria;
– per quanto qui interessa, ai sensi dell’art. 16, comma 4, lettera d), della l. citata, lo statuto è tenuto alla «osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente». Il conferimento del titolo di “professore emerito”, tuttavia, non incide sullo stato giuridico del docente in questione, esprimendo piuttosto un giudizio di valore positivo sui suoi complessivi meriti, tanto scientifici quanto morali e civili;
– pertanto, come affermato in giurisprudenza a partire dalla sentenza C.G.A. sez. giur. 18 febbraio 2016, n. 42, la singola Università, attraverso i propri regolamenti, può disciplinare in modo vario – con il solo rispetto dei principi generali del diritto, in particolare del principio di ragionevolezza e proporzionalità – le procedure per riconoscere ad un proprio docente il titolo di «professore emerito», e si dovrà valutare, caso per caso, quali scelte concrete si siano adottate;
– nel caso presente, con scelta che nella sentenza 696/2017 citata la Sezione ha già ritenuto priva di irragionevolezza e non di per sé suscettibile di effetti discriminatori, l’Università appellante nel proprio regolamento ha limitato il riconoscimento del titolo in questione ai soli docenti ordinari con venti anni di servizio nella qualifica, requisito che l’appellato non possiede;
– di conseguenza, l’appello va accolto e la sentenza di primo grado va riformata, nel senso della reiezione del ricorso originario;
– la particolarità della questione è giusto motivo per compensare le spese dell’intero giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello (ricorso n.2089/2017 R.G.) e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Italo Volpe, Consigliere
Pubblicato il 05/07/2017