Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1102

Personale universitario-Ricercatore-Riconoscimento servizi pre ruolo

Data Documento: 2015-03-05
Area: Giurisprudenza
Massima

Non assumono rilievo le modalità, più o meno agevolate, attraverso le quali a ciascun dipendente è stata attribuita la qualifica di funzionario tecnico, poiché ciò che rileva, ai fini del riconoscimento dei servizi pre ruolo, è l’elemento “funzionale” dell’avvenuto svolgimento di attività caratterizzate da attinenza specifica con compiti di ricerca e di sperimentazione, e non il dato “genetico” relativo al modo attraverso il quale le attività summenzionate sono state attribuite al dipendente.

In base all’art. 103, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il riconoscimento dei servizi pre ruolo può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo. La giurisprudenza, però, ha chiarito che detto termine non può essere considerato perentorio.

Contenuto sentenza

N. 01102/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2013, proposto dall’Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via Sicilia, 50; 
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Taliercio, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Durante ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n.6; 
per la riforma
della sentenza del Tar Lazio –III sezione, n. 3977 del 25 gennaio -4 maggio 2012, nella parte in cui è stato accolto il ricorso proposto da [#OMISSIS#] Taliercio per l’accertamento e la declaratoria del diritto di percepire le differenze retributive legate al riconoscimento dell’anzianita’ maturata per l’attivita’ precedentemente prestata nella qualifica funzionale di funzionario tecnico presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Taliercio;
Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 424 del 2013 con la quale è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2015 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’appellante ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], su delega di E. [#OMISSIS#], per l’appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La dott. ssa [#OMISSIS#] Taliercio è stata assunta in prova quale collaboratore tecnico presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza a decorrere dal 2 gennaio 1990. Confermata in ruolo nel luglio del 1990, dal 1° novembre 1993 è stata inquadrata nella VIII qualifica funzionale –profilo di funzionario tecnico -area tecnico scientifica e socio sanitaria, in forza del disposto di cui all’art. 9, comma 2, del d. l. n. 344 del 1990, conv. dalla l. n. 21 del 1991, venendo poi inserita, dall’agosto del 2000, ai sensi del CCNL 1998 -2001, nella cat. D –posizione economica D2 –area tecnica. E’ stata quindi nominata ricercatore universitario confermato a decorrere dal 1° novembre 2000.
Dopo la pubblicazione della sentenza n. 191 del 2008 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, modificato dall’art. 23 della l. 23 dicembre 1999, n. 488, nella parte in cui, all’atto dell’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, non riconosce ai ricercatori universitari, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca, la Taliercio, unitamente ad altri colleghi, ha chiesto all’Amministrazione di vedersi riconosciuto, ai sensi del citato art. 103, comma 3, il servizio svolto dapprima come collaboratore tecnico laureato e poi quale funzionario tecnico, ricevendo però risposta favorevole, e conseguente ricostruzione stipendiale, soltanto a decorrere dal settembre del 2009, senza che le fosse riconosciuto l’adeguamento stipendiale corrispondente alla nuova anzianità riconosciuta dall’Amministrazione sin dal giorno della nomina a ricercatore confermato.
La Taliercio ha presentato ricorso e il Tar del Lazio, con la sentenza in epigrafe:
-ha escluso la spettanza del beneficio di cui all’art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 382 del 1980 con riferimento al periodo di servizio prestato nella qualifica di collaboratore tecnico laureato (v. dal punto 5. sent. in poi, da pag. 8). Il capo di sentenza non è stato impugnato dalla dipendente;
-ha riconosciuto la valutabilità, ai fini di cui all’art. 103, comma 3, dell’attività svolta nella qualifica di funzionario tecnico, precisando come non possa escludersi dall’equiparazione tra funzionario tecnico e tecnico laureato “il personale assunto alla qualifica di funzionario tecnico ex art. 9, comma 2, della L. n. 21/1991, poiché l’inquadramento nel relativo profilo (come predicato da tale disposizione e come anche in concreto avvenuto per la ricorrente) e relativa dotazione organica, comporta acquisizione non solo di un semplice superiore avanzamento economico ma anche di un diverso e specifico status giuridico e relative attribuzioni (quelli previsti appunto per i funzionari tecnici)” ;
-ha poi affermato che il termine annuale previsto all’art. 103, comma 4, del d.P.R. n. 382 del 1980, per proporre la domanda di riconoscimento dei servizi non può essere ritenuto perentorio, e che il diritto vantato non risulta prescritto.
2.L’Università ha proposto appello sostenendo che:
-il beneficio di cui al citato art. 103, comma 3, non spetta (non solo con riferimento al periodo in cui il personale, prima dell’immissione nel ruolo dei ricercatori, era stato inquadrato come collaboratore tecnico –VII qualifica, ma anche) nei riguardi dei dipendenti nell’ipotesi di inquadramento nella qualifica di funzionario tecnico –VIII qualifica funzionale, in forza dell’applicazione del percorso agevolato di cui al citato art. 9, comma 2, del d. l. n. 344 del 1990, conv. in l. n. 21 del 1991, che ha consentito a tali dipendenti il passaggio alla qualifica funzionale superiore rispetto a quella di appartenenza. Nell’atto d’appello sono citate alcune pronunce di questo Consiglio per le quali l’applicazione del beneficio di cui al citato art. 103, comma 3, non compete a favore di coloro che sono stati inquadrati nella VIII qualifica funzionale in forza della l. n. 21/1991 (Cons. St. , sez. VI, n. 1880 del 2013 e n. 5671 del 2011);
-la sentenza sarebbe inoltre errata nella parte in cui si afferma che il termine annuale di cui all’art. 103, comma 4, del d.P.R. n. 382 del 1980, entro il quale il dipendente può proporre domanda di riconoscimento del beneficio, non dev’essere considerato perentorio;
-sotto un terzo profilo l’appellante rileva l’erroneità della sentenza laddove è stata disattesa l’eccezione di prescrizione del diritto vantato. In particolare, il termine di prescrizione del diritto sarebbe quinquennale e decorrerebbe dalla data di immissione della ricorrente in primo grado nel ruolo dei ricercatori, intervenuta nel marzo del 2001, cosicché dovrebbero considerarsi prescritte le richieste relative al periodo che precede il 24 giugno 2003, dato che l’istanza all’Università è stata presentata il 24 giugno del 2008.
L’Università ha concluso per l’accoglimento dell’appello e quindi per il rigetto integrale del ricorso di primo grado.
L’appellata si è costituita e ha controdedotto in modo puntuale concludendo per la reiezione dell’appello e per la conferma della sentenza gravata.
L’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza è stata respinta e all’udienza del 10 febbraio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3.L’appello è infondato e va respinto.
La sentenza impugnata merita di essere confermata.
3.1.Il “thema decidendum” principale che viene in discussione non riguarda la questione, in sé e per sé considerata, relativa all’equiparazione, o meno, tra la figura del funzionario tecnico e quella del tecnico laureato, allo scopo di vedere riconosciuti i benefici di ricostruzione di carriera a fini stipendiali di cui all’art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 382/1980. A questo riguardo la giurisprudenza amministrativa è infatti consolidata sulla equivalenza suddetta e, nel contempo, sulla non equivalenza tra la figura professionale del tecnico laureato e quella del collaboratore tecnico laureato, con il conseguente mancato riconoscimento, al fine suddetto, del periodo di servizio svolto quale collaboratore tecnico.
La questione principale da risolvere è più specifica, e attiene al se spetti, o meno, l’applicazione del beneficio di cui al citato art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 382 del 1980 nell’ipotesi di inquadramento del dipendente quale funzionario tecnico in virtù del “percorso agevolato” previsto dall’art. 9, comma 2, del d. l. n. 344 del 1990, conv. in l. n. 21 del 1991.
Per l’Università appellante, poiché la dr. ssa Taliercio –dopo un periodo di servizio svolto come collaboratore tecnico, in relazione al quale il Tar ha correttamente rigettato la pretesa e respinto il ricorso- è stata inquadrata nell’VIII qualifica funzionale –funzionario tecnico, ex art. 9, comma 2, del d. l. n. 344/1990, conv. in l. n. 21/1991, trovandosi in servizio alla data dell’entrata in vigore della norma medesima (che recita: “il personale rivestente i profili di “collaboratore tecnico” dell’area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di “collaboratore amministrativo”, “collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa”, “collaboratore contabile” dell’area funzionale amministrativo contabile della medesima settima qualifica funzionale, di “collaboratore di elaborazione dati” dell’area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di “collaboratore di biblioteca” dell’area funzionale delle biblioteche e di “collaboratore di ufficio tecnico” dell’area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari – gruppo degli uffici tecnici – della stessa settima qualifica, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1° luglio 1979 con le predette professionalità, è inquadrato, secondo l’anzianità di ruolo e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli aventi diritto…”), alla dipendente non spetterebbe il beneficio in argomento non essendo valutabile il periodo di servizio quale funzionario tecnico a favore di coloro che sono divenuti tali in forza del su citato art. 9 .
Come si è anticipato sopra, al punto 1. , nella sentenza impugnata si è ritenuto invece di non poter escludere dall’equiparazione tra funzionario tecnico e tecnico laureato “il personale assunto alla qualifica di funzionario tecnico ex art. 9, comma 2, della L. n. 21/1991, poiché l’inquadramento nel relativo profilo (come predicato da tale disposizione e come anche in concreto avvenuto per la ricorrente) e relativa dotazione organica, comporta acquisizione non solo di un semplice superiore avanzamento economico ma anche di un diverso e specifico status giuridico e relative attribuzioni (quelli previsti appunto per i funzionari tecnici)… “.
Ora, si è consapevoli che sulla questione la Sezione ha pronunciato alcune sentenze affermando che il conseguimento della qualifica di funzionario tecnico –VIII qualifica funzionale, in forza del disposto di cui al citato art. 9, comma 2, non implicherebbe, in via automatica, l’attribuzione di nuove, e più avanzate, mansioni, e non consentirebbe quindi la valutabilità, agli effetti di cui al citato art. 103, del servizio pregresso (v. Cons. St. , sez. VI, n. 1880 del 2013 e n. 5671 del 2011).
Questo Collegio ritiene, peraltro, di uniformarsi ad altre pronunce della Sezione, con le quali è stata riconosciuta la spettanza del beneficio suddetto indipendentemente dalle modalità attraverso le quali è stata attribuita la qualifica di funzionario tecnico e, pertanto, anche quando l’inquadramento del dipendente nell’VIII qualifica funzionale -profilo di funzionario tecnico, sia avvenuto in forza del percorso agevolato di cui al citato art. 9, comma 2, del d. l. n. 344 del 1990, conv. in l. n. 21 del 1991, che come detto ha consentito il passaggio alla qualifica funzionale superiore rispetto a quella di “collaboratore”, venendo in rilievo, ai fini del riconoscimento del beneficio, il dato “funzionale” dello svolgimento di attività caratterizzate da peculiari caratteristiche e non anche il dato “genetico” relativo al modo in cui tali mansioni sono state attribuite e conseguite.
Si ritiene, in particolare, che il principio espresso trovi applicazione nella peculiare situazione di fatto odierna.
Anzitutto la tesi del Tar trova sostegno esplicito e inequivoco nella –qui condivisa- decisione della VI Sezione di questo Consiglio n. 1884/13, di rigetto di un appello di un’Università in una vicenda contenziosa simile a quella odierna. Decisione nella quale è stato affermato che: “per ragioni in parte analoghe a quelle sin qui esaminate (e ancora una volta riferite al carattere funzionalmente del tutto peculiare delle attività svolte dal personale inquadrato con le mansioni di ‘tecnico laureato’ o di ‘funzionario tecnico’) non possono trovare accoglimento i motivi di appello con cui si è chiesto di operare un ulteriore discrimine in ordine alle modalità attraverso le quali a ciascun docente è stata attribuita la qualifica di ‘funzionario tecnico’ (secondo l’appellante, occorrerebbe negare i predetti benefìci nel caso in cui la qualifica in questione sia stata acquisita in base a una speciale disciplina di favore, quale – ad esempio – quella di cui alla legge n. 21 del 1991. Al riguardo ci si limita ad osservare che ciò che rileva ai fini del riconoscimento di tali benefìci è il dato – per così dire – ‘funzionale’ dello svolgimento di attività caratterizzate da peculiari caratteristiche e non anche il dato – per così dire – ‘genetico’ relativo al modo in cui tali mansioni sono state rispettivamente attribuite e conseguite. In conclusione (prosegue la sentenza n. 1884/2013) “solo il servizio reso nella qualifica di tecnico laureato (ora funzionario tecnico) può essere considerato ai fini che qui interessano equivalente a quello del ricercatore, poiché in base alla declaratoria sopra riportata per questa figura è – a differenza di quanto per il collaboratore tecnico – evidente l’attinenza specifica allo svolgimento autonomo di compiti di ricerca e di sperimentazione, tale da giustificare una continuità di carriera nella nuova veste professionale assunta in esito al concorso riservato…” (nello stesso senso, anche se in maniera meno netta, Cons. St. , VI, n. 2338/13, che dichiara inammissibile un ricorso per revocazione di un’Università basato su un asserito errore materiale di questa Sezione consistente nell’avere “riconosciuto come periodo utile alla ricostruzione di carriera dei ricercatori il servizio prestato dagli odierni appellati, prima della assunzione della qualifica di ricercatore, nel ruolo di funzionario tecnico (VIII qualifica) in forza della applicazione dell’art.9, comma 2, del d. l. 24 novembre 1990 n. 344 (convertito nella legge 23 gennaio 1991 n.21)…”. Nella sentenza n. 2338 del 2013 –della quale, per ragioni di concisione, vengono trascritti soltanto i passaggi motivazionali salienti e rilevanti ai fini dell’odierno decidere- si precisa in particolare che, con riferimento al “gruppo dei soggetti, già collaboratori amministrativi, che sono venuti ad assumere “ope legis” la ottava qualifica in quanto muniti di laurea, nei cui confronti l’attribuzione della nuova qualifica ha comportato che essi abbiano potuto in concreto assumere, nell’ambito dell’area tecnico-scientifica, il profilo professionale di funzionario tecnico…..dalla data in cui, unitamente all’ acquisizione della ottava qualifica, si è associato anche lo svolgimento in concreto dei compiti propri del profilo professionale di funzionario tecnico il Collegio, nella impugnata sentenza, ha ritenuto – con valutazione condivisibile ma in ogni caso in questa sede incensurabile – che non vi fosse ragione di disconoscere anche a tale categoria di soggetti i benefici più volte richiamati, restando naturalmente esclusa per costoro la possibilità di valersi del periodo di servizio prestato in settima qualifica e nel distinto profilo di collaboratore tecnico o amministrativo….”. E ancora: “gli ex collaboratori tecnici o amministrativi sono stati assimilati, ai fini che qui interessano, ai funzionari tecnici soltanto dal momento in cui hanno acquisito (sia pure ex lege ed in virtù del solo possesso del diploma di laurea) la ottava qualifica e sono venuti in concreto ad esercitare compiti ed attribuzioni già proprie dei tecnici laureati (divenuti poi “funzionari tecnici” secondo la terminologia introdotta dal citato d.P.C.M. 24 settembre 1981)…”.
Tornando adesso al caso in esame, il giudice di primo grado ha ritenuto, in modo condivisibile, di dare rilievo, ai fini dell’equiparazione fra tecnico laureato e funzionario tecnico, in vista del riconoscimento del servizio pre ruolo ex art. 103, allo “status” giuridico rivestito e alle funzioni attribuite e svolte, indipendentemente dalle modalità di conseguimento della qualifica superiore.
In effetti, poiché la “ratio” del riconoscimento del beneficio va individuata nell’omogeneità tra i compiti assegnati ed espletati dai tecnici laureati e le mansioni dei funzionari tecnici, giustamente il Tar ha considerato che non sussistessero ragioni per non riconoscere il beneficio a favore di coloro i quali, provenendo dalla VII qualifica –profilo di collaboratore tecnico, erano stati inquadrati come funzionari tecnici ai sensi del ripetuto art. 9, comma 2.
Per distinguere tra servizi riconoscibili e servizi non riconoscibili occorre cioè avere riguardo al criterio funzionale, vale a dire alla descrizione del contenuto delle funzioni o mansioni corrispondenti alla VIII qualifica –profilo di funzionario tecnico, e ai compiti effettivamente svolti, indipendentemente dal dato “genetico” delle modalità di conseguimento della detta qualifica.
Il conferimento dell’VIII qualifica implica l’attribuzione di funzioni o mansioni corrispondenti a quelle di funzionario tecnico, e non vi sono elementi normativi che autorizzino a ritenere che in vista dell’attribuzione del beneficio e ai fini dell’equiparazione fra tecnico laureato e funzionario tecnico si debba operare una distinzione tra le differenti modalità di accesso alla seconda qualifica, negando il beneficio a coloro che hanno conseguito l’VIII qualifica a seguito di percorso agevolato; del resto, i collaboratori tecnici sono stati esclusi dall’equiparazione e, di conseguenza, dal beneficio, unicamente in ragione della non riconducibilità dei compiti attribuiti e svolti a quelli propri dei tecnici laureati (e dei funzionari tecnici).
Nel caso in esame, al dato “formale” dell’appartenenza della dr. ssa Taliercio all’VIII qualifica funzionale corrisponde l’ “avanzamento economico” (v. sent. Tar, pag. 7) riconosciuto alla dipendente, e l’assegnazione e lo svolgimento delle “relativeattribuzioni” (v. sent. cit.); elemento, quest’ultimo, ricavabile anche dalla dichiarazione in data 21 dicembre 1992, con la quale la Taliercio indica le attività svolte, proprie dell’area funzionale richiesta. Sussiste dunque corrispondenza tra qualifica – VIII profilo –funzionario tecnico e svolgimento delle attività proprie della declaratoria di cui al DPCM 24 settembre 1981.
Di qui, il rigetto del primo, e principale, motivo d’appello dedotto.
3.2. Il profilo d’appello con cui si afferma che il termine annuale, previsto all’art. 103, comma 4, del d.P.R. n. 382 del 1980 per proporre la domanda di riconoscimento dei servizi, non potrebbe essere ritenuto perentorio, è manifestamente infondato: sulla natura meramente ordinatoria del termine di un anno, a decorrere dalla conferma in ruolo, entro il quale può essere chiesto il riconoscimento dei servizi di cui all’art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 382/80, il Collegio ritiene di potersi limitare a rinviare – ex artt. 74 e 88, comma 2/d) c.p.a. – , condividendole, alle argomentazioni svolte da Cons. St., VI, n. 328/04 (conf. Cons. St. , VI, n. 8387 del 2010).
3.3. Sulla dedotta erroneità della sentenza nella parte in cui è stata disattesa l’eccezione di prescrizione, il Collegio può prescindere dal prendere posizione “exprofesso” sulla questione relativa all’assoggettamento – non a termine decadenziale, e neppure a termine prescrizionale quinquennale, ma – a termine prescrizionale ordinario decennale, o meno, della pretesa, ex art. 103 cit., al riconoscimento dei servizi prestati prima della immissione nel ruolo dei ricercatori confermati, venendo in rilievo –come sostiene l’appellata-, o meno, un vero e proprio diritto attinente allo status giuridico del dipendente (sia pure con riflessi di carattere economico). Si può cioè fare a meno di stabilire se il riconoscimento dei servizi pregressi prestati, ai fini di carriera, ex art. 103 cit., attenga a una posizione di diritto soggettivo e sia soggetto a termine prescrizionale ordinario decennale, e non quinquennale, con decorrenza, beninteso, dalla immissione nel ruolo dei ricercatori confermati, vale a dire dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere –nella specie, novembre 2000 (e non dalla data, successiva, della pronuncia di incostituzionalità: 2008). E si può fare a meno di vagliare la tempestività, in relazione al termine prescrizionale decennale suddetto, dell’atto interruttivo presentato dalla dr. ssa Taliercio nel giugno del 2008, data che l’Università prende a riferimento, sul presupposto della durata quinquennale del termine di prescrizione del diritto, per ritenere prescritte le pretese relative al periodo anteriore al giugno del 2003.
Non risulta infatti smentita (e va dunque valorizzata -arg. ex art. 64, comma 2, c. p. a. ) la circostanza secondo la quale l’interessata aveva presentato ricorso giurisdizionale nel 2004 per il riconoscimento dei servizi stessi, interrompendo così il corso della prescrizione.
L’appello va perciò respinto.
Tuttavia, il Collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c. , eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali riguardanti la questione di cui al punto 3.1. .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Baccarini, Presidente
[#OMISSIS#] Meschino, Consigliere
[#OMISSIS#] Vigotti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)