In caso di giudizio avverso una procedura di chiamata per docenti universitari, l’esito negativo della notificazione al controintessato non è imputabile alla ricorrente – alla quale, dopo aver ottenuto dall’Università in sede di accesso difensivo la documentazione relativa al candidato controinteressato con i relativi dati anagrafici oscurati, non era rimasta altra via che tentare la notificazione presso il luogo di lavoro (nella speranza di una consegna a mani proprie), unico dato utile da essa conoscibile sulla base delle risultanze del sito dell’Università –, essendo l’esito negativo per contro riconducibile alla condotta ambigua (e contraria ai principi di trasparenza amministrativa e di lealtà processuale) dell’Università resistente, la quale solo dopo la pubblicazione della sentenza aveva provveduto a fornire gli indirizzi di residenza dei concorrenti, dopo aver oscurato i dati anagrafici del controinteressato in sede di accesso difensivo tempestivamente azionato dall’odierna appellante.
Il T.a.r., a fronte della mancata costituzione in giudizio del controinteressato e considerata la non imputabilità alla ricorrente dell’esito negativo della notificazione, ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. (previa sostanziale rimessione in termini) avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado nei confronti del controinteressato non costituito in giudizio, entro un assegnando termine perentorio (impedendo la rinnovazione, nel rispetto del termine assegnato, ogni decadenza).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2018, n. 5224
Procedura concorsuale posto Professore associato-Mancata notifica controiteressato
N. 05224/2018REG.PROV.COLL.
N. 05824/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5824 del 2018, proposto dalla signora [#OMISSIS#] Scoppetta, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Teofilatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, n. 1;
contro
l’Università degli Studi Roma Tre, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
nei confronti
del signor Cerasoli [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III, n. 4096/2018, resa tra le parti e concernente: procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II° fascia presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, Settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale), Settore scientifico disciplinare ICAR/21 (Urbanistica);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2018, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, l’avvocato [#OMISSIS#] Teofilatto e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Pucciariello;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. PREMESSO che, giusta segnalazione alle parti presenti (o da aversi per presenti) all’odierna udienza cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata;
2. RILEVATO che il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 2044 del 2018 – proposto dall’odierna appellante avverso gli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II° fascia presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, Settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale), Settore scientifico disciplinare ICAR/21 (Urbanistica), approvati con decreto rettorale del 21 dicembre 2017, da cui era uscito vincitore l’originario controinteressato Cerasoli [#OMISSIS#] –, per la nullità della notificazione del ricorso introduttivo al controinteressato, in quanto eseguita nella sede di servizio di quest’ultimo (presso il Dipartimento di Architettura in Roma, via Madonna dei Monti, n. 40, dove lo stesso svolgeva attività di ricercatore), ma non a mani del medesimo, non reperito, bensì con deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ivi mai ritirato;
3. CONSIDERATO, in particolare, che il T.a.r. ha motivato la dichiarazione di nullità della notificazione del ricorso introduttivo, richiamando l’orientamento giurisprudenziale per cui è inammissibile la notifica del ricorso al controinteressato presso l’ufficio pubblico in cui lo stesso presta servizio di lavoro subordinato, eseguita non a mani proprie del destinatario, nonché rilevando che «parte ricorrente si sarebbe potuta attivare per ottenere l’indirizzo di residenza del controinteressato mediante ordinarie ricerche anagrafiche, mentre si è limitata a richiederlo all’Ateneo, senza peraltro ottenerlo» (v. così, testualmente l’impugnata sentenza), di conseguenza imputando allo stesso notificante l’esito negativo della notificazione, per gli effetti di cui all’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., e dichiarando quindi il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm.;
4. RITENUTA la fondatezza dell’appello interposto dall’originaria ricorrente avverso la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto:
– sebbene secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato, richiamato nell’appellata sentenza, debba ritenersi inammissibile il ricorso notificato al controinteressato presso l’ufficio pubblico presso il quale presti servizio di lavoro subordinato, non a mani proprie, ma con consegna dell’atto ad altra persona, anche addetta all’ufficio stesso – ciò, a maggior ragione nel caso, quale quello in esame, in cui sia seguito il deposito presso l’ufficio postale per la mancata presenza di persone addette all’ufficio, abilitate alla ricezione dell’atto –, atteso che la possibilità prevista dall’art. 139, comma 2, cod. proc. civ. di procedere alla notifica a mani di «persona addetta all’ufficio» si riferisce esclusivamente agli uffici dove il controinteressato tratta i propri affari e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti l’attività d’impiego (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2018, n. 1467 Cons. Stato, Sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2638), e sebbene, quindi, la notificazione eseguita presso il luogo di servizio dell’originario controinteressato ai sensi dell’art. 8 l. n. 890/1982 con successivo deposito (in seguito all’assenza del destinatario e di persone abilitate alla consegna) di copia dell’atto notificando presso l’ufficio postale, ivi mai ritirata, debba ritenersi nulla, nel caso di specie sussistevano, tuttavia, i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., rispettivamente per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. per la non imputabilità alla ricorrente dell’esito negativo della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado al controinteressato;
– infatti, dalla documentazione versata in giudizio risulta che l’odierna appellante era stata posta nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dei dati anagrafici (ivi compreso l’indirizzo di residenza) del controinteressato per effetto del comportamento tenuto dalla stessa Università resistente, la quale, in sede di accesso agli atti effettuato dall’originaria ricorrente con istanza presentata in data 8 gennaio 2018, aveva oscurato, sui documenti esibiti, i dati anagrafici (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, estremi del documento di identità) relativi al controinteressato, ancorché l’Università ne fosse in possesso (v. doc. da 12 a 16 prodotti dalla ricorrente in primo grado in allegato alla memoria del 6 aprile 2018, da cui risulta l’oscuramento di tali dati nella documentazione esibita alla ricorrente in sede di accesso);
– risulta che, per contro, l’Università solo il 18 aprile 2018 (e dunque soltanto pochi giorni dopo la pubblicazione dell’appellata sentenza) aveva comunicato alla ricorrente gli indirizzi di residenza dei candidati che avevano partecipato alla procedura in questione, tra cui quello del controinteressato (v. doc. 6 e 7 prodotti in allegato al ricorso in appello);
– contrariamente a quanto affermato nell’impugnata sentenza, l’esito negativo della notificazione non era dunque imputabile alla ricorrente – alla quale, dopo aver ottenuto dall’Università in sede di accesso difensivo la documentazione relativa al candidato controinteressato con i relativi dati anagrafici oscurati, non era rimasta altra via che tentare la notificazione presso il luogo di lavoro (nella speranza di una consegna a mani proprie), unico dato utile da essa conoscibile sulla base delle risultanze del sito dell’Università –, essendo l’esito negativo per contro riconducibile alla condotta ambigua (e contraria ai principi di trasparenza amministrativa e di lealtà processuale) dell’Università resistente, la quale solo dopo la pubblicazione della sentenza aveva provveduto a fornire gli indirizzi di residenza dei concorrenti, dopo aver oscurato i dati anagrafici del controinteressato in sede di accesso difensivo tempestivamente azionato dall’odierna appellante;
– ne deriva che il T.a.r., a fronte della mancata costituzione in giudizio del controinteressato e considerata la non imputabilità alla ricorrente dell’esito negativo della notificazione, ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. (previa sostanziale rimessione in termini) avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado nei confronti del controinteressato non costituito in giudizio, entro un assegnando termine perentorio (impedendo la rinnovazione, nel rispetto del termine assegnato, ogni decadenza);
5. CONSIDERATO che, pertanto, in accoglimento dell’appello s’impone l’annullamento dell’impugnata sentenza con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., versandosi in fattispecie di mancata instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, con la precisazione che la riassunzione del giudizio (compresa la fase cautelare) dovrà avvenire entro il termine di cui all’art. 105, comma 3, cod. proc. amm.;
6. RITENUTA la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe (ricorso n. 5824/2018), lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.; dichiara le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2018, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 05/09/2018