Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poiché l’art. 5, comma 2, d.lg. 21 dicembre 1999 n. 517, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 aprile 2020, n. 2291
Università e Servizio Sanitario Nazionale-Accertamento e la declaratoria della costituzione del rapporto di pubblico impiego di fatto dell'attività medico-assistenziale-Riparto di giurisdizione
N. 02291/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09416/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9416 del 2018, proposto da
Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] Trapasso, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Gimigliano, [#OMISSIS#] Larussa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01018/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Trapasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2020 il Cons. Giovanni [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Larussa e [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– rilevato che, con il presente gravame l’Università appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe con cui il Tar Catanzaro aveva accolto il ricorso proposto dall’ odierno appellato, nella qualità di dipendente del Policlinico Universitario della medesima Università “Magna Graecia” quale docente universitario che svolge anche attività assistenziale, al fine di ottenere il riconoscimento della corresponsione della indennità di specificità medica.
– considerato che l’Università appellante con il primo ordine di motivi, avente carattere preliminare ed assorbente, riproponeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore di quella ordinaria, già proposta nel corso del giudizio di prime cure;
– ritenuto che tale eccezione sia fondata, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, alle cui conclusioni occorre adeguarsi anche in termini di garanzia della certezza del diritto, con conseguente applicabilità della regola di cui all’art. 74 cod proc amm;
– rilevato che, in proposito, va ribadito il principio (cfr. ad es. Cassazione civile, sez. un.,15 maggio 2012, n. 7503) a mente del quale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poiché l’art. 5, comma 2, d.lg. 21 dicembre 1999 n. 517 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale;
– considerato che, anche nel caso in esame, prescindendo dalle modalità di assunzione dell’incarico e di erogazione del trattamento economico (cui si richiama la parte appellata), come nella fattispecie oggetto della citata ordinanza delle sezioni unite della Cassazione “la controversia non ha ad oggetto la dinamica del rapporto universitario, ma l’accertamento nei confronti degli Enti gestori della sanità pubblica del (vantato) diritto a percepire spettanze economiche derivanti dall’espletamento del rapporto lavorativo nell’ambito dell’Azienda sanitaria…”.
– ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello in epigrafe vada pertanto accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod proc amm;
– atteso che, a fronte dell’accoglimento dell’eccezione del difetto di giurisdizione e conseguente declaratoria di giurisdizione del g.o., la causa potrà essere riassunta, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda (cd. “traslatio iudicii”), nei termini di cui all’art. 11 comma 2, cod proc amm (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 12 settembre 2011, n. 5110);
– considerato che sussistono giusti motivi per la compensazione del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod proc amm.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tarantino, Consigliere
Giovanni [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 06/04/2020