Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 settembre 2018, n. 5243

Abilitazione scientifica nazionale - Carenza di motivazione del diniego

Data Documento: 2018-09-06
Area: Giurisprudenza
Massima

è censurabile la motivazione della Commissione valutatrice incentrata “sulla produzione scientifica mentre nulla viene detto sulle attività di insegnamento e sulle esperienze didattiche maturate nel corso degli anni dal candidato” (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 2162).

Contenuto sentenza

N. 05243/2018REG.PROV.COLL.
N. 07601/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7601 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Giovanni [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Bardino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini n. 13; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università Ca’ Foscari di Venezia, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 02984/2017, resa tra le parti, concernente per quanto al ricorso principale:
annullamento previa sospensiva della valutazione negativa emessa in relazione alla richiesta di conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 12/D2 – diritto tributario, tornata 2013, indetta con decreto direttoriale 28.1.2013, n. 161, in uno con i relativi verbali della Commissione Giudicatrice, già insediata presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia; annullamento inoltre dei giudizi espressi dai singoli commissari e del giudizio collegiale di non idoneità; annullamento, altresì, del verbale n. 1 redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 9.3.2015, e, in particolare, dei “criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia” ivi deliberati;
quanto ai motivi aggiunti:
annullamento dei verbali delle operazioni di sorteggio, rispettivamente del 16 gennaio 2015 e del 30 gennaio 2015;
annullamento di ogni ulteriore atto, inerente o conseguente, procedimentale o finale.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Università Ca’ Foscari di Venezia e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.È appellata la sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. III bis, n. 2984/2017, di reiezione del ricorso proposto dal prof. Giovanni [#OMISSIS#] avverso il giudizio negativo espresso dalla Commissione giudicatrice nel procedimento – di cui decreto direttoriale del 28.1.20143 n. 161 – per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di professore di II fascia, settore concorsuale 12/D2 – diritto tributario, tornata 2013.
2. Cumulativamente, il ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento, i giudizi individuali e collegiale ed i verbali della Commissione giudicatrice del 9.3.2015.
3. Con motivi aggiunti il gravame è stato esteso ai verbali delle operazioni di sorteggio dei commissari del 16 gennaio 2015 e del 30 gennaio 2015 nominati, secondo le censure, in assenza di prova sulla validazione della procedura d’estrazione.
4. Rilevata l’esaustività della motivazione del giudizio negativo, la corretta esclusione di due note a sentenza non utili ai fini del raggiungimento della c.d. mediana, ribadita la natura tecnico-discrezionale della valutazione espressa collegialmente dalla Commissione non affetta da illogicità manifesta e travisamento dei fatti, i giudici di prime cure respingevano il ricorso ed i motivi aggiunti.
5. Appella la sentenza il prof. Giovanni [#OMISSIS#]. Resistono il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario.
6. Presa cognizione del procedimento penale e delle misure cautelari adottate dal Tribunale di Firenze – Ufficio del giudice per le indagini preliminari (d. 6.09.2017), aventi ad oggetto i rapporti tra professori universitari titolari di cattedre universitarie miranti – in ipotesi – ad influire sulle commissioni giudicatrici per il conseguimento dell’abilitazione scientifica, l’appellante, con motivi aggiunti (d. 17 aprile 2018) proposti ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a., ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost. in combinato disposto con l’art. 1 l. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili.
7. Alla pubblica udienza del 21.06.2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
8. Oggetto comune del primo motivo e del secondo d’appello – tale da giustificare la trattazione congiunta – è il capo di sentenza del Tar che ha respinto la censura proposta avverso il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione, laddove ha ritenuto – denegando l’idoneità – che “la produzione scientifica del candidato, allo stato, non è superiore al valore mediano per nessuno dei tre indicatori di impatto scientifico […] la qualità della produzione scientifica – valutata secondo le classificazioni di merito di cui all’allegato D del D.M. n. 76 del 2012 – risulta prevalentemente di livello limitato, ancorché alcuni lavori siano valutati come accettabili o più che accettabili. Nonostante il giudizio positivo sui titoli indicati dal candidato, considerato il giudizio negativo sulle pubblicazioni e tenuto conto del mancato superamento, allo stato, di alcuno degli indicatori di impatto scientifico la commissione ha espresso tre voti contrari e due favorevoli, pertanto, ai sensi dell’art. 5 del DM 76/2012, ha formulato valutazione negativa […]”.
8.1 Secondo l’appellante, il mancato superamento della mediana sarebbe dovuta all’omessa riqualificazione – pur in presenza di specifica istanza tempestivamente proposta – di due note a sentenza come articoli di dottrina, nonostante correttamente uno dei commissari (il Prof. Zizzo) nel proprio giudizio individuale avesse qualificato quelle note a sentenza come articoli pubblicati in fascia A (egli parla di assimilazione), sicché se tale riqualificazione fosse stata disconosciuta in sede di giudizio complessivo avrebbe dovuto essere resa in merito un’apposita motivazione, motivazione che invece è stata del tutto omessa..
8.2 Nondimeno, senza alcuna motivazione, trascurando il giudizio del commissario componente l’organo, discostandosi dalle prescrizioni dell’Anvur, la Commissione, lamenta l’appellante, ha ritenuto le due pubblicazioni come note a sentenze non utili al superamento della mediana sì da formulare il giudizio negativo d’idoneità.
8.3 L’assenza di benché minima motivazione del giudizio negativo sarebbe, secondo le censure, la prova provata del pregiudizio serbato dalla Commissione: dagli atti del procedimento penale richiamato emerge(-rebbe) che il prof. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], componente della Commissione, ebbe ad assicurare il prof. [#OMISSIS#] Beghin – avente interesse a favorire un “suo allievo” anch’egli partecipante alla medesima tornata di abilitazione nello stesso Ateneo di Padova – che il candidato [#OMISSIS#] “non sarebbe stato abilitato”.
9. I motivi d’appello sono fondati.
9.1 Al di là del disvalore etico-professionale dei fatti esposti nei motivi in esame – ulteriormente circostanziati con il deposito degli atti del procedimento penale annessi al ricorso per motivi aggiunti proposto in appello ex art. 104, comma 3, c.p.a. – e che, complessivamente considerati, denunciano l’intrecciarsi di una fitta rete di rapporti fra docenti di diritto tributario chiamati a comporre le Commissioni d’abilitazione preordinata ad influire sull’esito dei concorsi in fieri od in itinere, risulta per tabulasl’assenza di alcuna specifica motivazione del giudizio rassegnato dalla Commissione.
9.2 Alla stereotipata notazione del “mancato superamento, allo stato, di alcuno degli indicatori di impatto scientifico” hanno fatto riscontro i singoli giudizi, altrettanto ellittici, resi dai commissari.
9.3 Vi si legge: “allo stato la produzione non è superiore ad alcuno degli indicatori d’impatto scientifico” ([#OMISSIS#]); “allo stato il candidato non ha conseguito nessuno degli indicatori di impatto scientifico” (Cipolla); “tenuto conto del positivo superamento di nessuno dei tre indicatori d’impatto scientifico come risulta attualmente dal sito del MIUR” (Di [#OMISSIS#]); “0 mediane aùn en los datos de ministerio” ([#OMISSIS#] Espadafor); “nonostante il candidato non superi alcuno degli indicatori di impatto della produzione scientifica” (Zizzo) .
9.4 La Commissione valutatrice, dopo aver ridotto senza specifica motivazione – nonostante la diversa valutazione espressa dai singoli commissari – il plafond delle pubblicazioni utili prodotte dal ricorrente alla stregua degli indicatori bibliometrici, ha incentrato il giudizio negativo esclusivamente sul mancato superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica, senza affatto soffermarsi sull’altro parametro di valutazione previsto fra i criteri di valutazione, costituito dal “giudizio di merito”.
9.5 La Commissione giudicatrice ha rassegnato il giudizio negativo senza alcun riguardo all’idoneità del ricorrente per lo svolgimento dell’attività d’insegnamento al livello preteso desumibile dal curriculum studi, così disattendendo i criteri di giudizio predeterminati a monte, gli elementi di valutazione indicati nel D.M. n. 76/2012 e le note interpretative diffuse dall’ANVUR.
9.6 Al riguardo, va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, a mente del quale è censurabile la motivazione della Commissione valutatrice incentrata “sulla produzione scientifica mentre nulla viene detto sulle attività di insegnamento e sulle esperienze didattiche maturate nel corso degli anni dal candidato” (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 2162).
9.7 Tanto più laddove la normativa e i criteri conformanti la procedura prescrivano – come nel caso in esame – la valutazione e la ponderazione sia delle pubblicazioni scientifiche che degli altri titoli.
10. L’accoglimento dei primi due motivi d’appello integrati dai motivi aggiunti, siccome interamente satisfattivo della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, consente l’assorbimento dei residui motivi d’appello.
11. Conclusivamente l’appello è fondato e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, va accolto il ricorso di prime cure ed annullati sia l’impugnata valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 12/D2, sia i verbali del 15 gennaio 2015 e del 30 gennaio 2015.
12. Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed, in totale riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, in solido e in parti uguali, alla rifusione delle spese di lite in favore del prof. Giovanni [#OMISSIS#], che si liquidano complessivamente in 6.000,00 (seimila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Incarica la Segreteria della Sezione di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Firenze ed alla Procura regionale della Corte dei conti della Toscana.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 06/09/2018