Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2020, n. 108

Governance-Rettore-Incompatibilità

Data Documento: 2020-01-07
Area: Giurisprudenza
Massima

La regola generale del collocamento in aspettativa e della alternatività fra le due retribuzioni , si configura non quale norma eccezionale derogatoria del principio di libertà d’insegnamento, bensì quale norma attuativa del principio generale di incompatibilità rispondente ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento ed, essendo volta a disciplinare il trattamento economico per ogni incarico diverso da quello di docente presso il proprio ateneo, è applicabile anche alla fattispecie in esame alla stregua di una interpretazione non estensiva o analogica, bensì sistematica e funzionale, volta a salvaguardare le finalità perseguite dalla norma attribuendo un valore meramente esemplificativo e non tassativo alle casistiche ivi contemplate.

Contenuto sentenza

N. 00108/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08609/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8609 del 2013, proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Università degli Studi di -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 7; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2013, resa tra le parti, concernente il collocamento in aspettativa senza assegni per incompatibilità con la carica di rettore presso altro ateneo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 26 novembre 2019 il Cons. Raffaello [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] Chierroni in delega dell’avv. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il Professor -OMISSIS-, ordinario di diritto tributario all’Università -OMISSIS-, veniva nominato rettore della Università -OMISSIS- ma con decreto del 31.1.2011 il rettore de -OMISSIS- dichiarava la incompatibilità assoluta fra i due incarichi. L’interessato proponeva ricorso davanti al TAR , che accoglieva la domanda cautelare incidentale, con ordinanza peraltro riformata in senso negativo dal Consiglio di Stato. Nel merito, il TAR respingeva poi il ricorso con sentenza del 20 ottobre 2011, confermata in appello dal Consiglio di Stato. Nelle more, il 1 novembre 2011 il Prof. -OMISSIS- prendeva servizio nel nuovo incarico presso l’Università -OMISSIS- e pertanto, con decreto del 17 novembre 2011, veniva collocato in aspettativa senza assegni dall’Università -OMISSIS- a decorrere fin dal 4 novembre 2010. L’interessato proponeva quindi un nuovo ricorso davanti al TAR e, con motivi aggiunti, impugnava il disposto recupero degli emolumenti. Si costituivano in giudizio l’Università -OMISSIS- e il MIUR, quest’ultimo per chiedere la sua estromissione dal giudizio. Il TAR accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo legittimo il collocamento in aspettativa, ma non il collocamento in aspettativa senza assegni. Il MIUR appellava la predetta sentenza, deducendo la sua erroneità ed illegittimità per i vizi di violazione di legge, contraddittorietà della motivazione e contrasto con il precedente giudicato, ed in particolare argomentava che il provvedimento impugnato in realtà era meramente attuativo delle previsioni del DPR n. 383/1980, che all’art. 12 poneva l’alternativa fra assegni e retribuzione da parte dell’altro ente, e che appariva suscettibile di applicazione analogica o estensiva anche alla fattispecie in esame. Il prof. -OMISSIS- si costituiva per contestare l’applicabilità della predetta norma e per confutare gli altri motivi d’appello dell’Amministrazione, e proponeva appello incidentale per omessa pronuncia sulla denunciata violazione del predetto art. 12 per la parte in cui consentiva la coesistenza con incarichi di direzione di enti di studio e ricerca.
2 – Ai fini della definizione della complessa controversia, considera il Collegio che la questione centrale concerne la corretta interpretazione del citato art. 12, che disciplina ogni incarico diverso da quello di docente presso il proprio ateneo ponendo la regola generale dell’alternatività fra la percezione degli assegni da parte dell’Ateneo e la retribuzione da parte dell’altro ente, e che, all’epoca dell’adozione nel 1980, non poteva certamente tenere conto delle nuove Università -OMISSIS-.
A giudizio del Collegio, la predetta regola generale del collocamento in aspettativa e della alternatività fra le due retribuzioni , si configura non quale norma eccezionale derogatoria del principio di libertà d’insegnamento, bensì quale norma attuativa del principio generale di incompatibilità rispondente ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento ed, essendo volta a disciplinare il trattamento economico per ogni incarico diverso da quello di docente presso il proprio ateneo, è applicabile anche alla fattispecie in esame alla stregua di una interpretazione non estensiva o analogica, bensì sistematica e funzionale, volta a salvaguardare le finalità perseguite dalla norma attribuendo un valore meramente esemplificativo e non tassativo alle casistiche ivi contemplate.
Ne consegue la fondatezza della censura dell’Amministrazione appellante, volta a rivendicare la possibilità giuridica di legittimamente collocare il Professore interessato in aspettativa senza assegni. L’appello principale deve pertanto essere accolto sul predetto motivo, sussistendo un ancora attuale interesse dell’Amministrazione appellante ai fini della ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
3 – A tale ultimo riguardo considera, peraltro, il Collegio che il recupero delle somme già percepite dal Professore interessato, conseguentemente disposto dall’Amministrazione, alla stregua del generalissimo principio che garantisce la giusta retribuzione del lavoratore e che è stato più volte ribadito dalla stessa Corte Costituzionale, non può legittimamente riguardare il periodo pregresso, antecedente alla data del provvedimento di collocamento in aspettativa, durante il quale il Professore pur a seguito del nuovo incarico ha continuato a svolgere regolarmente le proprie funzioni di docente presso -OMISSIS-.
Anche il ricorso incidentale deve essere, pertanto, parzialmente respinto, quanto alla pretesa interpretazione estensiva del citato art. 12 per la parte in cui consente incarichi di studio e ricerca, e parzialmente accolto, quanto alla irripetibilità delle retribuzioni percepite in relazione alle funzioni, effettivamente svolte, di insegnamento presso l’Università -OMISSIS-.
La reciproca parziale soccombenza giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi in parte ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e dei due Atenei coinvolti nella controversia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Raffaello [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 07/01/2020
 
 
 
   
   

 
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.