Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2719

Gara pubblica in materia di appalti-Valutazione certificazione ISO

Data Documento: 2018-05-07
Area: Giurisprudenza
Massima

In assenza di divieti espressi, la determinazione di valutare le certificazioni ISO, quali indici di una migliore qualità del servizio, è espressione dei poteri tecnico-discrezionali, che possono essere sindacati in sede giurisdizionale solo allorché le relative valutazioni siano macroscopicamente illogiche, irragionevoli o irrazionali ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 novembre 2017, n. 5245; Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2017, n. 3400).

Contenuto sentenza

N. 02719/2018REG.PROV.COLL.
N. 02072/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2072 del 2018, proposto dalla s.r.l. Serim, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Vernaglione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Romano in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 71; 
contro
la signora [#OMISSIS#] Grazia Terzi, non costituita in giudizio; 
nei confronti
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore [#OMISSIS#] Secco Suardo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Brescia, n. 176/2018.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore [#OMISSIS#] Secco Suardo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018 il Cons. Giordano [#OMISSIS#] e sentito l’avvocato Angelo Romano, per delega dell’avvocato Bruno Vernaglione;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
– la controversia attiene alla legittimità dei criteri stabiliti dall’Amministrazione per la valutazione dell’offerta tecnica, ed in particolare al riconoscimento di sotto punteggi per il possesso delle seguenti certificazioni di qualità: a) 5 punti per la ISO 22000:2005; b) 5 punti per la ISO 9001:2008; c) 5 punti per la ISO 9001:2015;
– nel corso del procedimento di gara, la società appellante ha documentato il possesso del certificato ISO 9001:2015, relativo ai “servizi di bar, tavola calda e fredda, paninoteca, caffetteria e piccola gastronomia”, nonché del certificato ISO 22000:2005, relativo alla “somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, servizi di mensa, bar, tavola calda e fredda”, sicché, sulla base dei punti ottenuti grazie a tali certificazioni, è risultata prima classificata;
– la sentenza impugnata ha valutato come sproporzionata l’attribuzione di tali punteggi, legati al possesso delle certificazioni indicate, ed ha accolto il ricorso dell’appellata ed ha annullato l’aggiudicazione in favore dell’appellante, rilevando che “l’attribuzione di un così alto punteggio al possesso di certificazioni di qualità con riferimento ad un’attività come quella posta in gara, che non richiede particolari processi organizzativi (trattandosi di somministrazione di alimenti e bevande e non anche di “ristorazione”) appare sproporzionata. E lo risulta ancor più se si considera che essa è da sola sufficiente a stravolgere gli effetti dell’aggiudicazione di una gara.
Considerato che:
– in generale, in assenza di divieti espressi, la determinazione di valutare le certificazioni ISO, quali indici di una migliore qualità del servizio, è espressione dei poteri tecnico-discrezionali, che possono essere sindacati in sede giurisdizionale solo allorché le relative valutazioni siano macroscopicamente illogiche, irragionevoli o irrazionali ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta (cfr. Cons. Stato Sez. V, 14 novembre 2017, n. 5245; Cons. Stato Sez. V, 11 luglio 2017, n. 3400);
– nel caso di specie, da un’analisi oggettiva, risulta che i punteggi assegnati non si presentano immediatamente sproporzionati, apparendo invece coerenti con la peculiarità del servizio e con la particolare attenzione serbata della stazione appaltante all’aspetto qualitativo della prestazione;
– inoltre, il servizio posto in gara non consiste nella semplice erogazione di alimenti e bevande, posto che all’interno della scuola dovrà essere fornito anche un servizio definito come “veicolato” (i prodotti saranno prodotti in un sito e poi trasportati presso una sede secondaria), con le conseguenti criticità legate alla fase del trasporto e stoccaggio degli alimenti;
– a questo riguardo, la prestazione richiesta non si caratterizza solo per la somministrazione di bevande e di alimenti preconfezionati; né gli alimenti freschi deperibili sono costituiti dai soli prodotti da forno, come argomentato dal T.A.R., non essendovi, invero, alcuna limitazione in tal senso nel capitolato che descrive il servizio posto in gara, dovendosi, quindi, includere qualunque prodotto soggetto a deperimento, con le connesse problematiche legate al trasporto ed alla conservazione che ne derivano;
– la scelta risulta altresì coerente con la particolare attenzione della stazione appaltante all’aspetto qualitativo delle prestazioni da erogarsi all’utenza; invero, il bando di gara specifica che il servizio dovrà garantire particolari livelli qualitativi e che “per elevata qualità del servizio s’intende il porre in essere con continuità accorgimenti di miglioramento di confort ambientali, intesi sia dal punto di vista tecnico (luminosità, sonorità ecc.), sia dal punto di vista della esecuzione del servizio (pulizia e riordino continuo di tavoli e locali, cortesia del personale, tempi di attesa, ecc.); qualità degli alimenti (freschezza, corretta preparazione, varietà, ecc); inoltre, continui riferimenti all’aspetto qualitativo del servizio sono contenuti anche nel capitolato a proposito di ciascun segmento del servizio;
– pertanto, attribuire 5 punti su cento (o su 40 se rapportati alla sola offerta tecnica) per il possesso delle citate certificazioni, per un massimo di 15 punti, rientra nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione, che, nel caso in esame, non pare aver ecceduto irrazionalmente nell’esercizio della potestà che gli è propria, tanto più che dette certificazioni sono assolutamente pertinenti al servizio posto in gara;
– da un altro punto di vista, il confronto tra i sotto punteggi attribuibili per il possesso delle certificazioni (15) ed il totale dell’offerta tecnica (40), contrariamente all’assunto del T.A.R., non è in grado di ribaltare in maniera clamorosa l’esito di una gara, posto che grazie alle certificazioni è possibile ottenere meno della metà dei punti disponibili; peraltro, le due certificazioni in possesso dell’appellante non sono in alcun modo sovrapponibili, dal momento che il certificato ISO 9001:2015 attiene all’aspetto organizzativo dell’azienda, mentre il certificato ISO 22000:2005 è relativo alla qualità dei prodotti e servizi erogati;
– alla luce della fondatezza nel merito dell’appello, non è necessario esaminare il motivo con il quale si lamenta l’irricevibilità del ricorso originario, in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 29 del c.p.a.;
– per le ragioni che precedono, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado, mentre le spese di lite dei due gradi di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello n. 2072 del 2018 e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso originario.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
Pubblicato il 07/05/2018