L’ università ha suoi spazi di discrezionalità amministrativa che il giudice amministrativo non può invadere, sostituendosi all’ateneo nell’effettuazione di scelte che le appartengono e che solo essa può adottare in funzione del proprio assetto organizzativo e funzionale, nonché delle proprie esigenze di offerta formativa.
Proprio per tal ragione,la situazione giuridica soggettiva del vincitore (id est: del primo graduato in una selezione per la copertura di un posto) di un pubblico concorso ha consistenza di interesse legittimo, e non invece di diritto soggettivo.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 marzo 2018, n. 1472
Professori universitari-Chiamata-Discrezionalità ateneo-Qualificazione posizione vincitore-Interesse legittimo
N. 01472/2018REG.PROV.COLL.
N. 05089/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5089 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] Fercia, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Fercia, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, Via Portuense, n. 104;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Università degli Studi di Cagliari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Commissione Giudicatrice ASN 2012, non costituita in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Virgina [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Castelli, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via A. Gramsci, n. 24;
[#OMISSIS#] Bartocci, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza della sezione VI giurisdizionale del Consiglio di Stato, n. 2883 del 13 giugno 2017, resa tra le parti, concernente procedura per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore concorsuale 12/H1 – Diritto romano e diritti dell’antichità.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Università degli Studi di Cagliari e di [#OMISSIS#] Virgina [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nelle camere di consiglio dei giorni 5 e 14 dicembre 2017 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Fercia, dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], su delega dell’avv. [#OMISSIS#] Castelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe il professore ivi pure indicato ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2883/2017, pubblicata il 13.6.2017, che – con la compensazione delle spese – ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale e ha accolto “quello principale per quanto di ragione, nei termini di cui in motivazione”, proposto avverso la sentenza del Tar per la Sardegna n. 338/2016, pubblicata il 15.4.2016, la quale invece – oltre alla pronuncia d’improcedibilità del ricorso incidentale formulato in primo grado dalla professoressa controinteressata (qui pure in epigrafe indicata) –aveva respinto il ricorso originariamente proposto dall’odierno ricorrente in ottemperanza.
1.1. Le sentenze sopra richiamate hanno riguardato fra l’altro la procedura per il conseguimento dell’ASN, tornata 2012, all’esito della quale la controinteressata, ottenutala, è conseguentemente divenuta, mediante chiamata, professore ordinario nel settore concorsuale 12/H1-Diritto romano e diritti dell’antichità presso l’Ateneo cagliaritano e nell’ambito della quale procedura di selezione (tra soggetti in tesi tutti muniti di ASN) per il conferimento della cattedra qui controversa il ricorrente in epigrafe, invece, s’è collocato al secondo posto della graduatoria (stilata dall’Università di Cagliari per l’affidamento della docenza).
In assoluta sintesi, il tema del contendere nei relativi giudizi (di cognizione) ha riguardato le seguenti questioni:
– se la mancata ‘pubblicazione’ di uno scritto scientifico della controinteressata entro il termine utile per la domanda di partecipazione a quella procedura ASN, autocertificata, invece, come effettivamente pubblicata, dovesse, per questo, determinare senz’altro l’esclusione della candidata da tale procedura;
– se comunque – ciò non verificandosi – la non valutabilità di quello scritto (giacché, in pratica, da reputare come non esistente), preso invece in considerazione dalla commissione giudicatrice, avesse inciso sul giudizio positivo a fini ASN della candidata, la quale di conseguenza non ne avrebbe invece meritato l’attribuzione.
1.2. Quanto alla prima di tali questioni, la sentenza da ottemperare, ha affermato che “La conseguenza di tanto [ossia, l’accertata non ‘pubblicazione’ in tempo utile di quello scritto scientifico] (…) non è tuttavia tale da inficiare del tutto la domanda di partecipazione alla procedura ASN del 2012 della controinteressata, sibbene solo che non si sarebbe potuto prendere in considerazione, come utile, il singolo scritto in questione.”.
Relativamente all’altra, la stessa sentenza è pervenuta alla conclusione (in motivazione) che “è doveroso disporre che l’Amministrazione si adoperi perché, costituita ed insediata nuovamente la commissione giudicatrice, in composizione peraltro diversa da quella che si è espressa con i giudizi che sono stati originariamente impugnati, la stessa valuti i titoli spesi dalla controinteressata con la sua domanda di partecipazione alla procedura di ASN del 2012, escluso peraltro quello all’epoca non ancora utile, ossia lo scritto intitolato “spes nascendi-spes patris”, traendone le debite conseguenze, ossia stabilendo se alla controinteressata possa continuare a competere l’ASN nonostante la non utilizzabilità di detto scritto giacché non ancora materialmente pubblicato all’ora e data di scadenza del termine per la sua domanda di partecipazione alla procedura di ASN del 2012”.
2. Il ricorrente, col suo atto in epigrafe, informando introduttivamente che la citata sentenza n. 2883/2017 era stata “non notificata ad istanza di parte, ma tuzioristicamente [già da lui] impugnata (…) davanti alla Corte Suprema di Cassazione”, “chiede ora l’ordine di ottemperanza alla decisione con gli ulteriori provvedimenti meglio precisati nelle conclusioni del presente ricorso, in quanto a nessun utile risultato conformativo ha portato l’atto di formale messa in mora notificato il 19 giugno 2017 alle amministrazioni intimate (…)”.
Ciò perché il Rettore dell’Ateneo cagliaritano, “riscontrando l’atto di messa in mora con nota prot. 106767/LF del 30 giugno 2017, ha ritenuto, in sostanza, che il Consiglio di Stato, pur avendo accolto il ricorso, non abbia disposto alcun annullamento degli atti impugnati, e si è rimesso alle determinazioni del Ministero circa le sorti dell’abilitazione illegittimamente conferita alla prof.ssa [#OMISSIS#]”, così però esponendosi a suo dire “ad una scontata responsabilità amministrativa, rilevante anche e soprattutto sul piano del danno erariale, ove si consideri che, qualunque idea si abbia dell’interpretazione della sentenza, è matematicamente sicuro che la posizione della controparte non è giuridicamente stabile sino al giudicato, da ritenersi dies certus an, incertus quando per i fini previsti da quella norma”.
2.1. Illustrate le tesi a sostegno della sua pretesa, come sopra introduttivamente sintetizzata, la parte, ritenendo che “il dispositivo non sottoponga l’accoglimento del ricorso in appello a dei ‘limiti’, ma si rapporti unicamente ai ‘termini’ che, rinviando alla motivazione, riconoscono comunque ragioni ampiamente fondate”, ha quindi concluso il suo ricorso nel senso che si:
“1. disveli ed espliciti in corrispondenza con il petitum riportato dall’estensore, come previsto per il caso di accoglimento del ricorso dall’art. 34, comma 1, lett. a) cod. proc. amm., l’annullamento di tutti gli atti impugnati, implicitamente presupposto, per necessità logico-giuridica, nell’inscindibile complessivo portato precettivo della sentenza ottemperanda;
2. ordini l’ottemperanza alla decisione n. 2883 del 13 giugno 2017, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo delle amministrazioni intimate;
3. dichiari nulli o comunque consideri inefficaci gli atti emessi in violazione od elusione del decisum, compreso l’atto – peraltro di natura chiaramente non provvedimentale – prot. 106767/LF del 30 giugno 2017 a firma del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari;
4. nomini un commissario ad acta al fine di rinnovare il procedimento di chiamata alla cattedra nei confronti del (…, ricorrente), a partire dall’atto conclusivo della procedura selettiva;
5. condanni in solido le amministrazioni intimate al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 198,44 – equitativamente determinata in base alla retribuzione giornaliera lorda di un professore ordinario – per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del decisum, o comunque per ogni violazione od inosservanza successiva, impregiudicato il risarcimento del danno, patrimoniale come non patrimoniale, occorso ed occorrendo in separato giudizio;
6. disponga in ogni caso, come per legge, la trasmissione degli atti di causa, a cura della Segreteria, al Procuratore regionale della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, per le determinazioni di sua competenza.”.
3. Si sono costituiti formalmente il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Università degli studi di Cagliari (di seguito, rispettivamente, “Ministero” e “Università”).
4. Con memoria depositata il 3.10.2017 il ricorrente – premesso che nella vicenda egli era “stato letteralmente annichilito da una potente cordata, connotata – secondo il P.M. (…) – da «vicinanza politica»” – ha quindi riepilogato ed ulteriormente argomentato le proprie tesi, infine meglio precisando le proprie conclusioni nel senso, in particolare, che:
– “il Consiglio di Stato prioritariamente rimuova, se vi sia, qualsiasi ostacolo (…) all’immediata efficacia costitutiva della decisione di merito n. 2883 del 13 giugno 2017, chiarendo di aver solo escluso, con il contestuale accertamento dell’illegittimità degli atti emanati dalle amministrazioni intimate, che i gravi vizi che hanno condotto all’implicita caducazione (…) di ogni atto impugnato inficino «del tutto», come si legge nella decisione, la domanda di partecipazione alla procedura ASN del 2012 proposta dalla controinteressata, la quale, per questa via di pura equità, può essere sì rivalutata, ma con effetti ex nunc e senza la compromissione dell’utilità del ricorso principale accolto”;
– “Dal decisum caducatorio consegue un duplice dovere conformativo: in capo al Miur, di far rivalutare la (… controinteressata) (su ciò il ricorrente, seppur disinteressato, concorda (…)); in capo all’Università di procedere, per immediato scorrimento della graduatoria, al rinnovo della chiamata alla cattedra del (… ricorrente). A questo solo fine, il ricorrente chiede che sia nominato un commissario ad acta con la contestuale condanna, in solido, delle amministrazioni intimate al pagamento, in suo favore, della somma di euro 198,44 (…) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del decisum, o comunque per ogni violazione od inosservanza successiva, sino alla data dell’effettiva presa di servizio in luogo di controparte.”.
5. Costituitasi, la controinteressata ha quindi, con memoria depositata il 9.10.2017, ribattuto agli argomenti avversari e, in particolare, contestato partitamente le conclusioni riportate nel ricorso in epigrafe (v. punto 2.1. supra), ritenendole singolarmente inammissibili ovvero improcedibili, nonché in ogni caso dedotto l’infondatezza nel merito di tutte le pretese del ricorrente.
La parte ha inoltre rappresentato che il ricorrente, in aggiunta alla proposizione del già cennato ricorso per Cassazione, aveva altresì formulato innanzi al Consiglio di Stato un ricorso per revocazione della sentenza n. 2883/2017.
6. La controinteressata ha quindi replicato agli scritti avversari con memoria depositata l’11.10.2017.
Altrettanto ha fatto il ricorrente con memoria depositata il 7.10.2017, con essa tra l’altro:
– ribadendo che il proprio interesse primario consisteva nell’atteso scorrimento della graduatoria allo scopo di essere chiamato alle funzioni di professore, nel settore concorsuale introduttivamente ricordato, in luogo della controinteressata, la cui rivalutazione sarebbe avvenuta nei tempi debiti ma senza che la stessa potesse interferire medio tempore con detto scorrimento e la conseguente sua chiamata;
– segnalando che le iniziative prese nel frattempo dal Ministero, per la rivalutazione della controinteressata, risultavano tingersi d’ulteriori illegittimità in quanto la nuova commissione giudicatrice non appariva essere stata costituita ad hoc, quale conseguenza della sentenza da ottemperare, quanto piuttosto essere null’altro che una precedente (rispetto anche alla sentenza da ottemperare) e già nominata commissione, la cui durata doveva reputarsi ormai esaurita con conseguente inutilizzabilità di tale organo di valutazione.
7. Per completezza vale ricordare che parte ricorrente ha altresì chiesto da ultimo che il Collegio, per un verso, valutasse l’opportunità di una riunione di questo giudizio con quello di revocazione da essa altresì proposto, e, per altro verso, rimettesse all’Adunanza plenaria la decisione del presente giudizio in ragione delle ritenute questioni di massima da risolvere che lo stesso avrebbe implicato.
8. La causa quindi, chiamata alla camera di consiglio del 19.10.2017, è stata ivi trattenuta in decisione.
9. A tale data la causa è stata peraltro rinviata alla camera di consiglio del 9.11.2017 onde la parte ricorrente avesse modo di valutare ed eventualmente svolgere difese in relazione a nuovi accadimenti medio tempore intercorsi.
10. Nel frattempo parte ricorrente ha, prima, rinunciato al proprio ricorso e, poi, revocato tale rinuncia, alla luce di ulteriori accadimenti medio tempore occorsi. Conseguentemente alla camera di consiglio del 9.11.2017 è stato disposto un ulteriore rinvio.
La parte ricorrente, nel mentre, ha depositato ulteriori scritti.
11. La causa è stata infine chiamata alla camera di consiglio del 5.12.2017 ed ivi trattenuta in decisione.
12. Il Collegio rileva preliminarmente che parte ricorrente:
a) con ulteriore ricorso al Consiglio di Stato n.r.g. 6481/2017, ha promosso un giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2883/2017 (oggetto del presente giudizio di ottemperanza), limitatamente ai suoi capi 1 e 12;
b) con istanza depositata in vista della camera di consiglio del 19.10.2017 ha pure chiesto, “ove il Giudice ritenga il simultaneus processus assolutamente indispensabile per accordargli tutela piena ed effettiva”, la riunione a questo giudizio di quello avente ad oggetto la revocazione della citata sentenza n. 2883/2017;
c) ha altresì proposto ricorso n.r.g. 17023/2017, avverso la medesima citata sentenza n. 2883/2017, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per ottenerne la cassazione con rinvio.
Parte ricorrente, però, ha altresì sottolineato che, nella sua stessa prospettazione, la proposizione dei detti ricorsi per revocazione e per cassazione della sentenza n. 2883/2017 doveva intendersi come effettuata per mero tuziorismo e solo per l’eventualità che nel presente giudizio le sue tesi non risultassero fondate a causa di una interpretazione del contenuto e degli effetti della sentenza n. 2883/2017 tale da frustrarne la relativa portata.
Al riguardo il Collegio ritiene che possa soprassedersi alla domanda di riunione di cui alla lett. b) che precede, tenuto conto dell’esito di questo giudizio (che non richiede alcuna revocazione e, si opina, nessuna verifica dei limiti esterni della giurisdizione) e conseguentemente dell’insussistenza di quella ‘assoluta indispensabilità’ cui ha fatto cenno parte ricorrente (v. sub b) supra).
Analogamente reputa il Collegio che non valga procedere ad una sospensione del presente giudizio in attesa degli esiti di quello pendente innanzi alla Corte di Cassazione (cessando, semmai, l’interesse del ricorrente ad esso con la presente sentenza).
13. Il Collegio rileva ancora che la stessa parte ha inoltre promosso un ulteriore giudizio di primo grado, innanzi al Tar per il Lazio, Roma, con ricorso n.r.g. 11287/2017, avverso gli atti della nuova valutazione a fini ASN della controinteressata, in particolare per far dichiarare la legittimità (come la parte ritiene) della determinazione ministeriale assunta in un primo momento (18.10.2017) con la quale si erano fatti decorrere gli effetti di tale nuova valutazione dal 18.10.2017 e, di contro, la illegittimità della successiva determinazione (del 24.10.2017) con la quale invece – violandosi regole procedimentali, anche partecipative, che si sarebbero dovute piuttosto rispettare – gli effetti di detta nuova valutazione della controinteressata sono stati fatti decorrere dal 5.2.2014.
Al riguardo il Collegio incidentalmente reputa che se, da un lato, può comprendersi – da un punto di vista meramente cautelativo – l’iniziativa processuale assunta dalla parte ricorrente innanzi al Tar per il Lazio, Roma, col predetto ricorso n.r.g. 11287/2017 – tenuto conto della natura e della portata degli atti in quella sede in tal modo censurati – tuttavia, da un altro lato, tale iniziativa non preclude la disamina del ricorso per ottemperanza oggetto del presente giudizio, nell’ambito del quale non è inibita una valutazione della correttezza o meno dei provvedimenti assunti dall’Amministrazione, nei riguardi della controinteressata, successivamente alla pubblicazione della sentenza da ottemperare (salvo potersi richiamare, anche con riguardo a questo gravame, quanto si è poc’anzi ipotizzato in punto di cessazione dell’interesse al ricorso per effetto della presente sentenza).
14. Altrettanto incidentalmente il Collegio osserva che parte ricorrente ha pure eccepito (v. sub 6. supra, secondo trattino) una possibile illegittimità nella scelta del Ministero di non far riesaminare la controinteressata, ai fini dell’ASN, da una nuova, apposita commissione costituita in diversa composizione (come peraltro sarebbe stato possibile evincere dalla lettura dall’ultimo periodo del punto 12. della sentenza da ottemperare), sibbene da una commissione diversa sì, nella composizione, da quella che aveva originariamente scrutinato la controinteressata e tuttavia riesumata, nell’esercizio di tali funzioni, rispetto alla ormai intervenuta scadenza dei termini di sua validità.
Al riguardo il Collegio reputa che le obiezioni di parte ricorrente tuttavia scolorano – dal punto di vista dell’oggettivo e concreto interesse di parte – nella misura in cui risulti che gli effetti della nuova valutazione della controinteressata, ai fini dell’ASN, debbano necesariamente decorrere ex nunc e non già ex tunc, secondo quanto si chiarirà tra breve.
In proposito, si è dell’avviso – avuto riguardo all’esito del presente giudizio – che è ben possibile soprassedere all’esame delle predette eccezioni di parte ricorrente riguardanti la validità o meno della commissione giudicatrice che ha proceduto al riesame della controinteressata ai fini dell’ASN, posto che il ricorrente non ha alcun interesse a far verificare nel presente giudizio la legittimità dell’abilitazione della controinteressata una volta chiarito che tale titolo (in quanto conseguibile solo ex nunc) non è spendibile nella procedura di attribuzione della singola cattedra di cui qui trattasi (se in via di mera ipotesi residui un suo interesse sul punto nell’ambito del citato giudizio di primo grado n. 11287/2017 è questione che comunque non rileva in questa sede).
15. Procedendo quindi in un esercizio ermeneutico della sentenza da ottemperare, n. 2883/2017 di questa Sezione, è possibile osservare che, benché essa, in accoglimento dell’appello di parte ed in conseguente riforma della sentenza di primo grado che era stata all’epoca gravata, non abbia espressamente pronunciato l’annullamento degli atti originariamente impugnati in prime cure, deve comunque affermarsi che tale effetto demolitorio essa ha pur sempre necessariamente comportato quantomeno in via implicita, ma necessaria; non foss’altro per il fatto che essa ha concluso nel senso dell’esigenza di un riesame della valutazione della controinteressata ai fini del conferimento alla stessa dell’ASN.
Una pronuncia di doveroso riesame ed un riesame (concretamente eseguito dall’Amministrazione) che, all’evidenza, non sarebbe stato né logico né possibile se, prima, non fossero stati considerati rimossi – attraverso l’annullamento dei relativi atti – gli effetti dei provvedimenti che avevano portato a collocare la controinteressata in prima posizione tra i docenti graduati ai fini della chiamata da parte dell’Università.
E, dal momento che sia l’Università sia, in particolare, il Ministero si sono poi adoperati, nell’ambito delle rispettive competenze, nel senso di sottoporre effettivamente la controinteressata ad un riesame ai fini dell’ASN, se ne deve desumere che le stesse parti pubbliche avevano già (correttamente) interpretato la portata del punto 12. della sentenza n. 2883/2017 e del relativo dispositivo, nel senso che fossero stati da essa, sebbene implicitamente, altresì annullati gli atti originariamente impugnati in primo grado.
16. Se dunque era stato (correttamente) colto l’effetto demolitorio implicato dalla sentenza n. 2883/2017, l’Università allora non avrebbe potuto fare a meno di trarre le debite conseguenze dalla (sostanziale, e perciò giuridicamente ineludibile) pronuncia di annullamento, con portata ex tunc, sia dell’ASN originariamente conseguita dalla controinteressata sia della sua conseguente chiamata a ricoprire la cattedra; chiamata che aveva chiuso l’omonima procedura conseguente a quella abilitazione.
Né può fondatamente confutarsi che, come diretto corollario di tale annullamento retroattivo, alla rinnovazione del relativo procedimento non può che attribuirsi efficacia ex nunc; quantomeno nel senso che l’eventuale esito positivo del rinnovato scrutinio non possa dispiegare effetti rispetto all’odierno ricorrente né, dunque, potrebbe giovare alla controinteressata ai fini della (legittima) ri-attribuzione della cattedra di cui si controverte (da cui, dunque, la predetta resta definitivamente esclusa).
Invero la portata annullatoria della sentenza n. 2883/2017, dal punto di vista dell’Università e del Ministero, avrebbe dischiuso ad essi le porte di due percorsi procedimentali differenti: da un lato, quello conducente alla rivalutazione della controinteressata ai fini di una (eventuale) nuova attribuzione alla stessa dell’ASN e, dall’altro lato, quello del riavvio della procedura di chiamata con riguardo alle sole persone (già qualificate ai fini dell’ASN) che figuravano già utilmente in graduatoria, appunto, per la possibile chiamata.
La soluzione meno condivisibile, invece, sarebbe stata quella (cui però, in effetti, s’è indotta l’Università) di lasciare in cattedra la controinteressata, come se l’effetto demolitorio conseguente alla sentenza n. 2883/2017 non fosse per nulla intervenuto, e correlativamente di consentirle (pur in assenza di una sua ASN, giacché nel frattempo annullata) la prosecuzione della sua attività didattica.
Soluzione (quella seguita dall’Università) di per sé contraddittoria rispetto alla fenomenologia in realtà tipica di un annullamento che colpisca atti amministrativi, i quali (proprio a causa dell’annullamento) perdono la originaria decorrenza dei loro effetti, salvo eventualmente ri-acquistarla ex novo dalla data in cui essi vengano riadottati, scevri però (questa volta) dei vizi che a quell’annullamento avevano condotto.
17. Detto altrimenti, a causa dell’annullamento dell’ASN di cui disponeva la controinteressata e venuta meno altresì, derivatamente, la sua chiamata in cattedra (l’uno e l’altro effetto essendo conseguenti alla citata sentenza n. 2883/2017), l’Università doveva rendersi conto di essere fenomenicamente ritornata nella situazione temporalmente antecedente la chiamata della controinteressata e che si era determinata (nei riguardi della stessa controinteressata) una parentesi temporale rispetto al momento in cui essa avrebbe potuto eventualmente conseguire (questa volta legittimamente) l’ASN. Parentesi temporale durante la quale, però, la controinteressata né poteva considerarsi ancora detentrice della ASN (giacché nel frattempo annullata) – ossia quella stessa ASN che aveva prima (illegittimamente) ottenuta – né poteva perciò essere considerata titolata a rimanere in cattedra; cosa questa rispetto alla quale invece il possesso di una legittima ASN (conseguita, evidentemente, prima della scadenza del termine fissato per la partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento della cattedra) sarebbe stato presupposto tanto indefettibile, quanto nella specie palesemente inconfigurabile.
L’Università piuttosto, per effetto di questo suo ‘ritorno al passato’, eventualmente ricoprendo nel frattempo la cattedra (rimasta sguarnita) con modalità straordinarie, si sarebbe dovuta comportare come se la chiamata non fosse stata mai ancora effettuata, conseguentemente valutando se essa intendeva (ancora) effettivamente effettuare la chiamata o piuttosto revocare gli atti di avvio della relativa procedura (optando per la deprivazione dell’Ateneo di una cattedra). E qualora l’Università avesse optato per il riavvio del procedimento di chiamata essa avrebbe dovuto esperirlo alla luce della graduatoria, in quel momento disponibile, degli aspiranti muniti (legittimamente) della loro ASN.
Non avrebbe invece potuto l’Università lasciare in cattedra chi aveva ormai perduto la propria ASN (ossia, la controinteressata), in attesa di riscontrare se la reggente la cattedra (ormai sine titulo, giacché nel frattempo le era stata annullata la ASN) avesse comunque avuto i titoli per meritare l’ASN.
E ciò perché il (posteriore, rispetto all’avvio della selezione) conseguimento dell’ASN, a seguito della nuova valutazione della persona interessata, avrebbe avuto necessariamente una decorrenza di effetti che non poteva coincidere con quella della prima (illegittima) attribuzione ad essa dell’ASN.
18. Il Ministero, per parte sua, ha mostrato in un primo tempo di avere correttamente inteso quale dovesse essere la corretta scansione temporale degli effetti degli eventi che si erano fra loro succeduti.
Invero, esso aveva in primo momento osteso al pubblico (attraverso il suo sito istituzionale) il risultato della nuova valutazione della controinteressata, correttamente agganciando la decorrenza degli effetti (della nuova valutazione) alla data del 18.10.2017.
Poi però – per ragioni che non è dato qui scrutinare ed il cui scrutinio, in ogni caso, risulterebbe qui irrilevante – il Ministero risulta aver mutato (illegittimamente) avviso, ancorando la decorrenza di detti effetti alla diversa ed anteriore data del 5.2.2014.
Questa nuova determinazione, tuttavia, non può non destare attenzione alla luce di una corretta interpretazione del contenuto e della portata della sentenza n. 2883/2017.
Invero, tale determinazione è collidente con un’appropriata ricostruzione della portata annullatoria di quel giudicato, con la conseguente soluzione di continuo del requisito basilare (l’ASN) di cui la controinteressata avrebbe dovuto invece disporre perché essa potesse reputarsi correttamente titolata alla copertura della cattedra in discorso presso l’Università di Cagliari e, infine, con la conseguente apertura, per la stessa Università, di quella ‘finestra temporale’ nella quale l’Ateneo avrebbe alternativamente potuto o rinunciare del tutto alla copertura della cattedra (a condizione, beninteso, di avere una valida ragione per farlo, che ovviamente non potrebbe farsi consistere nella mera preferenza per l’uno ovvero per l’altro candidato, se non che incorrendo in una nuova ed eclatante illegittimità) ovvero, essendo ancora attuale l’esigenza di ricoprirla, utilizzare necessariamente l’unica graduatoria (priva, però, della controinteressata, quale ex prima in graduatoria) a quel momento disponibile di aspiranti già legittimamente detentori del necessario primo requisito, ossia l’ASN.
Tale graduatoria, secondo quanto detto, vedeva (e tuttora vede) l’odierno ricorrente collocato al primo posto, con conseguente configurabilità di un suo interesse legittimo (tale è, notoriamente, la situazione giuridica soggettiva vantata dal vincitore di un pubblico concorso alla nomina sul posto bandito) al conseguimento della cattedra di cui trattasi.
Di conseguenza la successiva determinazione del Ministero, volta a far decorrere gli effetti dell’ASN conseguita dalla controinteressata dal 5.2.2014, deve reputarsi quanto meno inefficace – perché palesemente elusiva del giudicato di cui trattasi, del cui effettivo contenuto si è già detto – alla luce di una corretta lettura ed interpretazione della citata sentenza n. 2883/2017.
Analogamente, deve reputarsi inefficace la connessa nota del Rettore dell’Università, indirizzata alla parte ricorrente, n. 106767/LF del 30.6.2017.
Correlativamente, resta invece efficace la determinazione dell’Università secondo la quale gli effetti dell’ASN della controinteressata decorrono dalla predetta data del 18.10.2017.
19. Nel punto 12. della sentenza n. 2883/2017 si legge:
“Se, dunque, l’articolo della controinteressata (…) non poteva, al momento della conclusione del termine utile per le domande, essere utilmente speso dall’autrice tra i suoi titoli utili, ne consegue che la sua dichiarazione – resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 – non era a quel momento veritiera a questo specifico riguardo.
La conseguenza di tanto (…) non è tuttavia tale da inficiare del tutto la domanda di partecipazione alla procedura ASN del 2012 della controinteressata, sibbene solo che non si sarebbe potuto prendere in considerazione, come utile, il singolo scritto in questione.
Non può reputarsi, perciò, che sia stato invalidamente attribuito il titolo (ASN) alla controinteressata (…).
Le conseguenze di ciò, tuttavia, non possono essere tratte direttamente in questa sede e ciò per due ordini di motivi: (…)”.
A queste affermazioni segue poi, nel medesimo punto 12., la conclusione secondo la quale “Ne consegue che, in accoglimento dell’appello, la sentenza impugnata deve sì essere riformata ma che, per l’effetto, non è possibile giungere direttamente e qui alle conseguenze estreme (utili alla parte) cui l’appellante vorrebbe invece che si giungesse.”.
19.1. Espandendo qui il significato di tale ultima proposizione e correlandolo con elementi del petitum che (presenti già nel ricorso introduttivo del giudizio chiusosi con la sentenza n. 2883/2017, pur se in forma meno evidente ed esplicita rispetto al più ampio petitum articolato in occasione dell’introduzione del presente giudizio) è stato formulato da parte ricorrente, occorre prendere atto del fatto che già la sentenza n. 2883/2017 ha escluso che fosse possibile, per via giurisdizionale, nominare direttamente in cattedra la parte ricorrente al posto della controinteressata.
Ciò perché, come sopra accennato, l’Università ha suoi spazi di discrezionalità amministrativa che il Giudice amministrativo non può invadere, sostituendosi all’Ateneo nell’effettuazione di scelte che le appartengono e che solo essa può adottare in funzione del proprio assetto organizzativo e funzionale, nonché delle proprie esigenze di offerta formativa.
Proprio per tal ragione, come si è già detto, la situazione giuridica soggettiva del vincitore (id est: del primo graduato in una selezione per la copertura di un posto) di un pubblico concorso ha consistenza di interesse legittimo, e non invece di diritto soggettivo.
Certo è, tuttavia, che, se l’Università intende (ancora) coprire la cattedra, inizialmente affidata alla controinteressata, ma poi resasi sostanzialmente vacante per effetto degli annullamenti derivanti dalla sentenza n. 2883/2017, essa deve attingere dalla graduatoria di cui essa già dispone(va) – al netto, peraltro, della posizione de