Improcedibilità del ricorso
Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 novembre 2017, n. 5135
Retribuzione Professori che svolgono attività assistenziale-Indennità c.d. "De Maria"
N. 05135/2017REG.PROV.COLL.
N. 04258/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4258 del 2011, proposto da:
Salvatore Santacroce, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Losito, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Gardin in Roma, via [#OMISSIS#] Mantegazza, 24;
contro
Università degli studi di Bari, in persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Girone, con domicilio eletto presso Regione Puglia Delegazione in Roma, via Barberini 6;
Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedale Policlinico Consorziale di Bari”, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, Via Portuense, 104;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, (Bari), sezione II n. 00128/2011, resa tra le parti, concernente indennità c.d. “De [#OMISSIS#]”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Bari, della Regione Puglia e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedale Policlinico Consorziale di Bari”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 10 marzo 2016 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] per delega di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] per delega di Girone e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nell’atto d’appello l’interessato deduce quanto segue.
<<a) Il prof. Salvatore Santacroce è professore associato di Chirurgia Generale in servizio presso l’Università degli Studi di Bari e svolge attività assistenziale presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, con le date e le qualifiche di seguito riportate:
– dall’01/04/1971 al 05/08/1974 in qualità di assistente incaricato, equiparato all’assistente medico ospedaliero;
– dal 16/08/1974 all’01/05/1979 in qualità di assistente ordinario, equiparato all’assistente medico ospedaliero;
– dal 02/05/1979 all’08/06/1983 in qualità di assistente ordinario con la qualifica di Aiuto, equiparato ex lege al medico SSN appartenente alla posizione intermedia;
– dal 9/06/1983 al 31/12/1993, in qualità di professore associato, equiparato ex lege al medico S.S.N. appartenente alla posizione intermedia e dall’01/01/1994 a tutt’oggi, in qualità di professore associato equiparato al dirigente medico ospedaliero (d.lvo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni).
b) Inoltre, al prof. Santacroce è stato conferito per gli anni 1998, 1999 e fino al 14/03/2000, in forza delle deliberazioni del direttore generale dell’A.O. Policlinico n. 2364 del 21/12/1998, n. 845 del 27/06/2000 e n. 923 del 18/07/2000, l’incarico dirigenziale di peso “3”, quale “responsabile sezione di colon patologia”.
Al prof. Santacroce è stato altresì affidato dall’A.O. Policlinico, con deliberazione n. 1355/D.G. del 31/10/2000, l’incarico dirigenziale di peso 2: “responsabile struttura semplice di ambulatorio di endocrinochirurgia” per il periodo 01/11/2000-31/10/2003. Tali funzioni sono svolte tuttora, in prorogatio.
c) Il ricorrente, benché abbia regolarmente ed ininterrottamente espletato gli incarichi conferitigli, non ha mai percepito le indennità, qui di seguito elencate, e riconosciute invece al personale medico ospedaliero:
a.1) la quota variabile dell’indennità di posizione di cui all’art. 6 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 517/99, nell’ammontare determinato dai CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti, con decorrenza dal gennaio 1999;
b.1) gli incrementi contrattuali relativi agli emolumenti stipendiali fissi, nonché alla parte fissa della indennità di risultato e di posizione, nell’ammontare determinato dal CCNL Comparto Sanità-Personale Medico biennio Economico 2002-2003;
c.1) il conguaglio, per l’anno 2003, della quota variabile dell’indennità di risultato di cui all’art. 6 comma 1 lett. B) del D.lgs. 517/99 nell’ammontare determinato dalla contrattazione collettiva;
d.1) la quota variabile dell’indennità di risultato, nell’ammontare determinato dalla vigente contrattazione collettiva e con decorrenza gennaio 2004;
e.1) gli incrementi contrattuali relativi alla parte variabile delle indennità di posizione di risultato, nell’ammontare determinato dal C.C.N.L.- Comparto Sanità- Personale Medico biennio economico 2002-2003;
f.1) gli incrementi contrattuali relativi alle parti fisse dello stipendio e delle indennità di posizione e di risultato, nell’ammontare determinato dal C.C.N.L.- Comparto Sanità- Personale Medico biennio economico 20042005;
g.1) gli incrementi contrattuali relativi alla parte variabile delle indennità di posizione e di risultato, nell’ammontare determinato dal CCNL Comparto Sanità – Personale Medico biennio economico 2004-2005.
d) Con raccomandata R.R. dell’8/1/2005, ricevuta dall’Università il 24/01/2005, il prof. Salvatore Santacroce chiedeva, con atto di messa in mora, che gli fossero corrisposte tutte le somme spettanti.
6) L’Università degli Studi riscontrava la suddetta nota solo in data 20/11/2006 con una comunicazione estesa a tutto il personale universitario interessato, con la quale, pur riconoscendolo, da un lato, il diritto del personale universitario in convenzione all’equiparazione economico-giuridica al corrispondente personale ospedaliero, dall’altro si limitava a rinviare a successiva data da destinarsi la fissazione di un incontro di carattere generale con i vertici dell’Azienda Policlinico, in tal modo perpetuando sine die il proprio inadempimento.
e) Con ricorso al TAR Puglia n. 660/2008 R.G., il prof. Santacroce ha quindi domandato l’accertamento del proprio diritto alla piena equiparazione del proprio trattamento economico a quello del personale medico dipendenti dal Servizio sanitario nazionale con pari anzianità e funzioni e la conseguente condanna dell’Università degli Studi di Bari al pagamento delle differenze retributive, con aggiunta di interessi e svalutazione, nonché al versamento delle relative differenze contributive.
f) Con sentenza parziale n. 1343 del 29 maggio 2009, il TAR ha respinto la pretesa del ricorrente “all’attribuzione tout court ai medici universitari del trattamento economico globale previsto per i medici del S.S.N.”. Mentre, con riguardo alla pretesa (definita “subordinata”) “relativa all’attribuzione comunque di un trattamento aggiuntivo differenziale che porti alla piena equiparazione con il trattamento economico dei medici del S.S.N.”, aveva riservato la decisione all’esito dell’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Puglia e dell’A.O. Policlinico, con chiamata in causa a carico della resistente Università degli Studi di Bari.
g) Espletato l’incombente della integrazione del contraddittorio, il ricorso è stato poi definitivamente deciso dalla sentenza n. 128/2011, che — con rinvio integrale alla motivazione della decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 7242 del 30.9.2010 – ha respinto la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
h) La sentenza definitiva n. 128/2011 è ingiusta ed illegittima. Il ricorrente ne domanda la riforma per i seguenti motivi:
La sentenza appellata è erronea ed illegittima, in quanto:
– è in contrasto con il giudicato interno;
– è basata su un precedente del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 7242/2010), che non contraddice affatto la domanda azionata dal ricorrente, anzi la sostiene e ne dimostra la fondatezza;
– ha omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda del ricorrente, secondo la “riserva” formulata nella decisione parziale>>.
2. Questa Sezione, con ordinanza 28 ottobre 2015, n. 4914:
<<Rilevato che, dalla documentazione acquisita agli atti, non risulta, in maniera incontrovertibile, che l’Università degli studi di Bari abbia corrisposto, nel periodo 2000-2008, alla parte appellante l’indennità prevista dall’art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
Considerato che, nel caso in cui la citata indennità, cosiddetta “De [#OMISSIS#]”, non sia stata corrisposta nel periodo suindicato, è necessario conoscere se la mancata corresponsione sia dovuta, come affermato dalla azienda ospedaliera universitaria “Ospedale Policlinico Consorziale di Bari”, agli assorbimenti della retribuzione ospedaliera connessi alla maturazione delle classi stipendiali maturate dall’appellante, in ragione della sua anzianità di servizio, maturazione che avrebbe annullato ogni necessità perequativa;
Considerato che è, altresì, necessario conoscere se risulti attendibile quanto affermato dalla parte appellante in merito ad una presunta inferiorità del suo trattamento economico rispetto a quello di altri colleghi medici del servizio sanitario nazionale di pari funzioni e anzianità. Ciò mettendo a disposizione di questa Sezione i dati concernenti i rispettivi trattamenti economici nel periodo suindicato;>>
ha disposto l’incombente istruttorio nei confronti dell’Università di Bari.
3. In data 18 gennaio 2016 il patrono dell’Azienda ospedaliero-universitaria, Consorziale Policlinico di Bari, ha depositato la nota 22 dicembre 2015, n. 96865 della medesima azienda del seguente letterale tenore:
<<Si ribadisce quanto già affermato da quest’Azienda e, peraltro, pure richiamato dalla ordinanza del Consiglio di Stato, vale a dire, sul fatto degli “…assorbimenti della retribuzione ospedaliera connessi alla maturazione delle classi stipendiali maturate dall’appellante, in ragione della sua anzianità di servizio, maturazione che avrebbe annullato ogni necessità perequativa …”. Infatti, il professore associato Salvatore Santacroce vanta una retribuzione di anzianità molto elevata, come si evince dall’allegato quadro dimostrativo dei diversi [#OMISSIS#] retributivi, ospedalieri e universitari; si noti come nell’esposizione dei dati, le voci 610 – classi università e 615 scatti università, negli anni dal 2000 al 2008, addirittura, quasi pareggiano l’ammontare dello stipendio base, così come rappresentato dalla voce 603 – stipendio base università, vale a dire, tanto di stipendio base e quasi tanto di scatti e classi.
É risaputo che in regime De [#OMISSIS#], il docente universitario di prima fascia, quello cosiddetto ordinario, che prestava servizio assistenziale, aveva diritto a zero emolumenti a titolo di differenze retributive in quanto l’ammontare del suo stipendio universitario era superiore a quello del suo omologo ospedaliero e, quindi, non vi era necessità di equiparazione.
Nel caso specifico, il professore associato Santacroce, per via dell’inconsueta dimensione della sua anzianità per scatti e classi, economicamente, avvicina, dunque, la sua posizione a quella de] professore ordinario, tanto che, per esempio, nell’anno 2008, egli è colui che fra i professori associati in attività assistenziale presso quest’Azienda, ha percepito la maggiore somma a titolo di scatti e classi, annotandosi, ancora, che i pochi che hanno percepito una maggiore somma rispetto a lui, sempre per scatti e classi, sono solo alcuni professori ordinari, quindi, oltre ai fatti documentati inerenti agli ammontari delle retribuzioni a confronto, quelle universitarie e quelle ospedaliere, rimane spiegato che il riassortimento della retribuzione ospedaliera può ben imputarsi all’elevato ammontare della retribuzione universitaria cui il dipendente ha diritto e, in particolare, all’ammontare della sua retribuzione di anzianità universitaria dato che essa è di dimensione insolitamente cospicua.
All’Avvocatura dell’Università degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro”.
In riscontro alla Ordinanza n. 4914/2015, con la quale il Consiglio di Stato ha disposto incombenti istruttori a carico di questa Università in merito al contenzioso Santacroce Salvatore e/Università degli Studi di Bari – R.G. n. 4258/2011, si rappresenta quanto di seguito.
Premesse:
Il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo nel corso della seduta del 29 novembre 2013 ha approvato l’atto di intesa, sottoscritto in data 30 ottobre 2013 tra l’Università e l’A.O.U. Policlinico, sulle attività adempitive del lodo arbitrale, autorizzando i competenti uffici a trasmettere via email al personale interessato le schede contabili annue cosi come elaborate a cura della Azienda Policlinico, e attinenti la determinazione del solo trattamento economico assistenziale lordo spettante per il periodo in questione. Ovviamente si tratta di un primo atto di ricognizione dei dati anagrafici, fiscali, di carriera e stipendiali, sia universitari che assistenziali di ogni singolo docente e tecnico amministrativo conferito in convenzione.
Si rammenta peraltro che il periodo considerato alla definizione del lodo arbitrale è dal 1/1/2000 al 30/4/2012, mentre per il giudizio sopra richiamato si fa riferimento ai soli anni 2000/2008.
Da rilevare in primo luogo che le schede – cosiddetti cedoloni – trasmesse via email al personale non riportano le somme che lo stesso, nel corso del periodo interessato – 1/1/2000-31/12/2008 – ha già eventualmente percepito in acconto sulle somme spettanti a titolo di indennità perequativa (d.P.R. 761/79 e/o di assegno di esclusività).
L’Università ha comunicato sempre al medesimo personale, con le stesse modalità con cui erano state trasmesse le schede di cui sopra, in data 28 agosto 2014, il rendiconto delle somme effettivamente corrisposte, durante il periodo 1/1/2000 – 31/12/2008, a titolo di acconto indennità DPR 761/1979 ed indennità di esclusività.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di questa Università durante la seduta del 28 gennaio 2015 ha autorizzato i competenti uffici universitari a corrispondere agli aventi titolo, e nelle more che si definisse l’esatto ammontare del credito/debito per ogni singolo docente o tecnico amministrativo conferito in convenzione, un acconto indistinto ed a valere sempre sul periodo in questione.
Ed ancora, in data 22 maggio 2015, il Rettore dell’Università ed il Direttore Generale dell’Azienda Policlinico hanno disposto la corresponsione di un ulteriore acconto indistinto ed a valere sempre sul periodo in questione, agli aventi titolo e nelle more che si definisse l’esatto ammontare del credito/debito ad ogni singolo docente.
Ancora:
Lo stesso Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella seduta del 29/11/2013, aveva autorizzato il prosieguo delle attività di verifica e controllo dei cosiddetti “cedoloni” da parte dei competenti uffici, in relazione ai trattamenti aggiuntivi e/o perequativi spettanti al personale universitario, di fatto non rendendo definitivamente chiusa la problematica.
Specificità:
Per quanto attiene al ricorso in oggetto ed in riscontro alla nota dell’Avvocatura prot. 78997 del 9/11/2015 – Rep. 13912/2015 e stante quanto sin qui rappresentato, si comunica che:
a) durante gli anni 2000/2008 questa Università non ha corrisposto, al prof. Salvatore Santacroce alcun acconto a titolo di indennità 761/79. Tanto si riscontra dal prospetto allegato 1);
b) tale mancata corresponsione è dovuta alla circostanza che per gli anni 2000/8 il prof. Salvatore Santacroce ha percepito un trattamento economico universitario superiore al corrispondente trattamento economico assistenziale di equiparazione, tranne che per l’anno 2000 che allo stesso spetta la somma annua lorda di € 1079,03. Tanto si riscontra dal prospetto allegato 2);
c) inoltre questa Università in ossequio a quanto disposto, in data 22 maggio 2015, dal Rettore dell’Università ed dal Direttore Generale dell’Azienda Policlinico ha provveduto a corrispondere al prof. Salvatore Santacroce un acconto indistinto ed a valere sempre sul periodo in questione – 2000-2008, di € 13.500,00 lordo, nelle more che si definisse l’esatto ammontare del credito/debito.
Tanto si riscontra dal prospetto allegato 3)>>.
4. Questa Sezione condivide quanto dedotto dall’amministrazione resistente nella relazione trascritta al § 3.
La Sezione osserva altresì che in detta relazione si riconosce allo stato un credito dell’appellante di € 1079,03, mentre l’amministrazione ha poi erogato un acconto “indistinto” di € 13.500,00, che compre ampiamente il residuo debito dell’amministrazione, che, si sottolinea, non ha disconosciuto, in astratto, altre ragioni di debito, differendole alla quantificazione definitiva.
5. Il ricorso deve essere quindi dichiarato improcedibile, salva la facoltà per l’appellante di censurare in prosieguo l’esatto ammontare di quanto determinato dall’Amministrazione resistente, anche, e soprattutto, perché alla memoria dell’appellante datata 4 febbraio 2016 non vengono allegati conteggi idonei a contrastare le affermazioni dell’azienda ospedaliera.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 07/11/2017