Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 497

Abilitazione scientifica nazionale-Onere candidato

Data Documento: 2016-02-08
Area: Giurisprudenza
Massima

Il d.p.r. 14 settembre 2011, n. 222, è informato al rispetto del principio della domanda, che usa connotare le procedure selettive. Questo significa che spetta all’istante assumersi, e nei termini che crede, l’onere della presentazione del proprio profilo personale riguardo a quanto è stato domandato dall’amministrazione in incertam personam. E’ cosi rimessa a ciascun candidato e alla sua autoresponsabilità la scelta di inserire nella domanda di partecipazione alla selezione i titoli e le pubblicazioni che egli stima meritevoli di valutazione da parte della commissione esaminatrice.

E’ da escludere-anche per evidenti ragioni di buon andamento amministrativo, di speditezza delle procedure selettive e di par condicio competitorum– che la ricerca degli elementi di valutazione del candidato possa essere rimessa all’iniziativa, anche solo di supporto, dell’organo tecnico chiamato ad esprimere il giudizio valutativo sui titoli e le pubblicazioni dell’interessato. Se infatti cosi fosse, potrebbe rimproverarsi facilmente alla commissione di essere più o meno diligente nella ricerca di pubblicazioni dei candidati utili ai fini della abilitazione. Inutile dire che, per conseguenza, pressochè ogni procedura selettiva (oltre che lunga e farraginosa) darebbe luogo ad una cospicua mole di contenzioso.

Contenuto sentenza

N. 00497/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01690/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2015, proposto da: 
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, Anvur – Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
contro
Di Cosmo [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Franco [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Gorizia, 14; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 13147/2014, resa tra le parti, concernente valutazione negativa relativa al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 05/B1 – Zoologia e Antropologia per l’anno 2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Di Cosmo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016, il consigliere di Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] e l’avvocato [#OMISSIS#] per delega dell’avvocato [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca unitamente all’ANVUR ( Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 29 dicembre 2014 n. 13147 che ha accolto il ricorso proposto dalla prof. [#OMISSIS#] Di Cosmo avverso la determinazione dichiarativa della sua inidoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore di prima fascia per il settore concorsuale 05/B1 – Zoologia e Antropologia, nell’ambito della procedura valutativa indetta con decreto direttoriale 20 luglio 2012 n. 222.
Le Amministrazioni appellanti lamentano la erroneità della gravata sentenza e ne chiedono la riforma, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio l’appellata Di Cosmo per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.
Con ordinanza cautelare 15 aprile 2015 n. 1582 la Sezione ha disposto la sospensione della esecutività della impugnata sentenza.
All’udienza pubblica del 19 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2.- L’appello è fondato e va accolto.
3.- Con la impugnata sentenza, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso della prof. Di Cosmo, imponendo ad altra commissione d’esame la rinnovazione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della candidata, sull’assorbente rilievo che la valutazione compiuta dalla commissione in sede di esame fosse stata errata; ed invero, secondo il giudice di prime cure, l’organo tecnico avrebbe dovuto individuare, tramite il diretto accesso alle banche dati telematiche, tutte le pubblicazioni della candidata utili ai fini della procedura abilitativa, al di là di quelle dalla stessa indicate nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione alla procedura di abilitazione di che trattasi.
Secondo il giudice di prima istanza, se la commissione avesse autonomamente individuato gli articoli scientifici, riferibili alla Di Cosmo, pubblicati sulle riviste presenti nelle banche dati on-line ISI WOS e SCOPUS e coerenti con il settore concorsuale oggetto di procedura abilitativa, ben avrebbe potuto formulare un giudizio di piena idoneità della candidata, avendo costei superato le tre mediane di riferimento individuate dalla commissione nella seduta del 16 aprile 2013 quali parametri valutativi per il conferimento della idoneità; in particolare, tenuto conto delle risultanze della banca-dati SCOPUS, in cui figuravano 30 pubblicazioni riferibili alla appellante Di Cosmo ( e non soltanto 22 pubblicazioni, come dalla stessa indicato nella domanda), la stessa avrebbe potuto superare anche la mediana relativa agli “articoli pubblicati su riviste indicizzate”.
4.- Con il primo motivo, le appellanti censurano la impugnata decisione proprio nella parte in cui la stessa ipotizza l’esistenza di un dovere di soccorso istruttorio in capo alla commissione d’esame che, come detto, avrebbe dovuto indurla a ricercare, attraverso le citate banche-dati telematiche, le pubblicazioni della candidata, confrontandole poi con quelle risultanti dal curriculum vitae allegato alla sua domanda di partecipazione alla selezione.
In senso contrario a quanto ritenuto in sentenza, le appellanti amministrazioni deducono che ogni candidato avrebbe dovuto predisporre la domanda, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto direttoriale 20 luglio 2012 n. 222 di indizione della procedura abilitativa, corredandola del curriculum vitae ed utilizzando a tal uopo la procedura telematica. Soltanto sulla scorta dei dati indicati nella domanda da ciascun candidato la commissione d’esame avrebbe dovuto verificare la rispondenza delle pubblicazioni indicate con quelle risultanti nelle banche dati, ai sensi dell’art. 7 della delibera ANVUR n. 50 del 2012.
In sostanza, le appellanti osservano che se è vero che tale ultima disposizione imponeva alla commissione l’onere del riscontro dei dati afferenti le pubblicazioni scientifiche dei candidati con le risultanze delle banche-dati telematiche, nondimeno ciò doveva avvenire sempre nel rispetto del principio della domanda; di tal che, anche ove nelle banche dati fossero state rinvenute più pubblicazioni di quelle indicate in domanda, l’Amministrazione non avrebbe potuto andare oltre il dettato normativo e le specifiche indicazioni rese dalla candidata nella documentazione allegata alla domanda.
5.- Il motivo d’appello, di carattere assorbente, è meritevole di accoglimento.
Il d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 (recante il Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) è informato (cfr., in particolare, art.3, comma 5) al rispetto del principio della domanda, che usa connotare le procedure selettive. Questo significa che spetta all’istante assumersi, e nei termini che meglio crede, l’onere della presentazione del proprio profilo personale riguardo a quanto è stato dall’amministrazione in incertam personam domandato. È così rimessa a ciascun candidato e alla sua autoresponsabilità la scelta di inserire nella domanda di partecipazione alla selezione i titoli e le pubblicazioni che egli stima meritevoli di valutazione da parte della commissione esaminatrice.
E’ correlativamente da escludere – anche per evidenti ragioni di buon andamento amministrativo, di speditezza delle procedure selettive e di par condicio competitorum – che la ricerca degli elementi di valutazione del candidato possa essere rimessa all’iniziativa, anche solo di supporto, dell’organo tecnico chiamato ad esprimere il giudizio valutativo sui titoli e le pubblicazioni dell’interessato. Se così infatti fosse, facilmente alla commissione potrebbe rimproverarsi di essere più o meno diligente nella ricerca delle pubblicazioni dei candidati utili ai fini della abilitazione. Inutile dire che, per conseguenza, pressoché ogni procedura selettiva (oltre che lunga e farraginosa) darebbe luogo ad una cospicua mole di contenzioso.
Ciò vale, evidentemente, anche per la procedura di abilitazione scientifica nazionale per cui è causa.
In particolare, l’art. 6, comma 2, lett. a) della delibera ANVUR n. 50 del 2012 stabilisce che ai fini del calcolo delle mediane per i settori bibliometrici si prendono a riferimento, tra gli altri indicatori, il numero di articoli su riviste contenute nelle banche dati e pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data del bando.
Anche il successivo art. 7 della stessa delibera, laddove impone la verifica di corrispondenza delle pubblicazioni indicate dal candidato con quelle pubblicate sulle riviste e risultanti dalle banche dati telematiche, suppone sempre l’osservanza del principio della domanda: e cioè che sia ciascun candidato ad indicare per la prima volta le pubblicazioni che ritiene coerenti con il settore concorsuale e meritevoli di scrutinio da parte della commissione, spettando a quest’ultima il riscontro delle pubblicazioni indicate nelle banche dati telematiche oltre che la successiva valutazione.
Alla luce di quanto osservato, il Collegio ritiene che bene l’Amministrazione universitaria abbia valutato le sole pubblicazioni indicate (anche se in modo non esaustivo) dalla odierna appellante nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione. E che, pertanto, sulla base di tali dati, non erroneamente il contributo della candidata alle attività di ricerca e sviluppo sia stato giudicato non adeguato, non avendo la stessa così raggiunto il punteggio minimo (pari a punti 28,5) previsto per il settore di riferimento (in particolare,in relazione alla mediana dell’indicatore articoli pubblicati su riviste indicizzate).
6.- Per concludere, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.
7.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello ( RG 1690/15), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Severini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Dante D'[#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)