Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1788

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Composizione-Incompatibilità

Data Documento: 2015-04-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Con particolare riferimento ai numeri 1 e 4 del citato articolo 51 c.p.c., non può che ritenersi incompatibile con il ruolo di commissario d’esame il docente, chiamato ad esprimere una valutazione comparativa di candidati, uno dei quali sia dello stesso stabile collaboratore, anche soltanto nell’attività accademica e/o pubblicistica: l’apprezzamento da esprimere in tale contesto, circa le attitudini dei concorrenti, potrebbe infatti essere determinato da fattori di stima e conoscenza a livello personale, o dalle possibili ricadute delle scelte da operare sul rapporto di collaborazione instaurato, così come il giudizio di valore, da esprimere sui lavori scientifici dei medesimi concorrenti, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale, quando una parte rilevante della produzione pubblicistica di un candidato fosse riconducibile anche al soggetto, chiamato a formulare tale giudizio.

Contenuto sentenza

N. 01788/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06364/2013 REG.RIC.
N. 06541/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6364 del 2013, proposto dall’Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Commissione Giudicatrice della Procedura di Valutazione Comparativa per Ricercatore Universitario, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
contro
Dott.ssa-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via E. [#OMISSIS#], 1; 
nei confronti di
Dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, Via Portuense, 104; 
sul ricorso numero di registro generale 6541 del 2013, proposto dalla dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, Via Portuense, 104; 
contro
Dott.ssa-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via E. [#OMISSIS#], 1; 
nei confronti di
Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
quanto al ricorso n. 6364 del 2013:
della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli, Sezione II, n. 02276/2013, resa tra le parti, concernente procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore universitario
quanto al ricorso n. 6541 del 2013:
della sentenza del T.a.r. Campania – Napoli, Sezione, II n. 02276/2013, resa tra le parti, concernente procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore universitario;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle dott.sse-OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché dell’Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2015 il Cons. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#], nonché gli avvocati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. II, n. 2276/13 del 3 maggio 2013 è stato accolto il ricorso proposto dalla dott.ssa-OMISSIS- (e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della dott.ssa -OMISSIS-) avverso gli atti della Commissione esaminatrice per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Architettura, per il settore scientifico disciplinare ICAR08 – Scienza delle Costruzioni – e del provvedimento conclusivo di assegnazione del posto. Nella citata sentenza si riteneva fondato ed assorbente il primo motivo di gravame, riferito all’obbligo di astensione, che avrebbe dovuto ritenersi gravante su uno dei Commissari (prof. -OMISSIS-), per “duraturo e non occasionale rapporto di collaborazione scientifica e professionale” del medesimo con la candidata, poi risultata vincitrice. L’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui i rapporti di collaborazione, all’interno della comunità scientifica, sarebbero consueti o addirittura fisiologici, non dovrebbe infatti intendersi come ricognitivo di un’indiscriminata inesistenza dell’obbligo in questione, anche per rapporti di collaborazione di particolare rilievo ed intensità, tali da far dubitare dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa. Nella fattispecie, il Prof. -OMISSIS- risultava primo autore o coautore della quasi totalità delle pubblicazioni, prodotte dalla dott.ssa-OMISSIS-ed era stato relatore in due dissertazioni, nonché tutor della medesima dott.ssa-OMISSIS-nell’attività di ricerca, da quest’ultima svolta – come assegnista – presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università di Palermo. La disciplina di riferimento, inoltre, non avrebbe presentato caratteri di esclusività e specialità tali, da non consentire l’utilizzo di altri membri della comunità scientifica nazionale. L’art. 8, comma 3 del bando (D.R. n. 4285 del 17 dicembre 2009) – nel prevedere l’ininfluenza di cause di incompatibilità sopravvenute – non escludeva evidentemente cause di incompatibilità antecedenti alla nomina; l’astensione del prof. -OMISSIS-, inoltre, sarebbe stata di indubbia rilevanza, per una commissione di tre soli componenti, che aveva espresso la propria valutazione a maggioranza, con motivato dissenso del Presidente prof.-OMISSIS-
Avverso la predetta sentenza – notificata all’Università [#OMISSIS#] II di Napoli il 22 maggio 2013 ed il giorno successivo alla controinteressata – sono stati proposti due atti di appello: n. 6364/13, notificato il 16 luglio 2013 dalla citata Università e n. 6541/13, notificato il 19 luglio 2013 dalla dott.ssa -OMISSIS-.
Nel primo di tali appelli si richiamava l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui i rapporti di collaborazione scientifica tra taluno dei commissari ed un candidato non configurerebbero di per sé ragione di astensione, sussistendo un obbligo al riguardo nella sola ipotesi di comunanza di interessi economici, “di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario”. Meri rapporti accademici non determinerebbero, invece, alcun obbligo di astensione, potendo anche essere riconducibili alla specificità del campo di ricerca e non rilevando, comunque, se non accompagnati da cointeressenze diverse da quelle a carattere scientifico.
La controinteressata dott.ssa-OMISSIS-, costituitasi in giudizio, sottolineava invece non solo la stretta collaborazione della vincitrice della selezione con uno dei commissari ed il motivato parere contrario, circa la prevalenza di quest’ultima, espresso dal Presidente della Commissione, ma anche la mancata indicazione dell’apporto individuale della dott.ssa-OMISSIS-alle pubblicazioni collettanee, che non avrebbero potuto pertanto essere valutate. Venivano, quindi, analiticamente riprodotti i motivi di gravame assorbiti in primo grado, fra cui quello riferito all’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 117 del 23 marzo 2000, che impone l’individuazione dello specifico apporto del candidato nelle pubblicazioni con più autori.
Nel secondo appello, proposto dalla dott.ssa -OMISSIS-, si ribadivano i contenuti sia di numerose sentenze emesse in materia, sia di un ricorso incidentale (dichiarato inammissibile nella sentenza di primo grado appellata), con riferimento alle pubblicazioni collettanee della dott.ssa-OMISSIS-, il cui specifico apporto non risulterebbe determinato nella quasi totalità dei casi.
La controinteressata dott.ssa-OMISSIS-, costituitasi anche in tale giudizio, sottolineava a sua volta la [#OMISSIS#] economica di alcune collaborazioni, che vedevano coinvolti sia l’appellante che il prof. -OMISSIS-, con conseguente comunanza di interessi non solo scientifici. Venivano quindi ribadite le censure, già prospettate in primo grado. Dalla domanda di partecipazione al concorso, inoltre, si evincerebbe la sussistenza di produzione scientifica individuale della stessa-OMISSIS-, con anche ulteriori incongruenze, atte ad evidenziare la scarsa trasparenza del giudizio finale.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene opportuno disporre, in via preliminare, la riunione degli appelli nn. 6364/13 e 6541/13, in quanto legati da evidente connessione soggettiva ed oggettiva, in rapporto a contestazioni che investono la medesima sentenza di primo grado.
Nel merito, il Collegio ritiene che detta sentenza meriti conferma, con conseguente reiezione di entrambi gli appelli.
Appaiono fondate ed assorbenti infatti le censure – riproposte nella presente fase di giudizio dalla resistente dott.ssa-OMISSIS- – riferite ad incompatibilità di uno dei tre commissari (prof. -OMISSIS-, segretario della commissione esaminatrice), nonché a mancata precisazione dell’apporto individuale della candidata alle pubblicazioni collettanee prodotte.
Non è controverso, infatti, che l’intero percorso professionale della dott.ssa-OMISSIS-– proclamata vincitrice della selezione a maggioranza (contro l’opinione del Presidente della commissione e con l’apporto determinante, pertanto, del medesimo prof. -OMISSIS-) – risulti caratterizzato da una [#OMISSIS#] presenza di quest’ultimo sul piano scientifico, didattico e pubblicistico.
Come risulta dagli atti di causa – e specificamente dal “curriculum vitae”, predisposto dalla diretta interessata – dopo la laurea la medesima dott.ssa-OMISSIS-ha frequentato un corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria delle Strutture”, superando nel 1999 l’esame finale con una tesi, di cui era relatore il citato prof. -OMISSIS-, ricevendo subito dopo un incarico di collaborazione presso l’Università degli Studi di Palermo, nel settore in cui il medesimo professore era responsabile scientifico dell’unità di ricerca. Nel 2006, la dott.ssa-OMISSIS-risultava vincitrice di un assegno per collaborazione e attività di ricerca – da svolgere nel biennio 2006 /2008 – presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università di Palermo, avendo come tutor ancora il prof. -OMISSIS-, peraltro relatore in tutti e cinque i convegni scientifici, a cui partecipava come relatrice anche la dott.ssa-OMISSIS-, nonché responsabile scientifico di dieci su dodici programmi di ricerca nazionale in cui la medesima-OMISSIS-era coinvolta, oltre che relatore delle cinque tesi di laurea, di cui la stessa era correlatrice e coautore (nella quasi totalità dei casi come primo autore) di 25 su 26 pubblicazioni segnalate dalla concorrente in questione (fra articoli su atti di convegni sia internazionali che nazionali, volumi di ricerca in collane di rilevanza nazionale e “abstracts”). Nel medesimo curriculum si menzionavano, infine, due dissertazioni (la prima attinente al dottorato di ricerca) – in rapporto alle quali il prof. -OMISSIS- risultava, rispettivamente, “relatore esterno” e “tutor” – e due “Reports – quaderni del dipartimento” – per la cui redazione il nome della dott.ssa-OMISSIS-compare al terzo posto, fermo restando al primo quello del prof. -OMISSIS-.
A fronte di tale dominante presenza di uno dei componenti della commissione esaminatrice, nell’intera vita accademica e nella produzione scientifica della candidata, poi risultata vincitrice della selezione, in entrambi gli appelli si richiamava l’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui non costituirebbe ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, in quanto sarebbe ravvisabile un obbligo di astensione del componente di detta commissione, solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio.
Il Collegio non ignora il predetto indirizzo – da valutare comunque caso per caso – ma ritiene che lo stesso debba avere applicazione molto più restrittiva, rispetto a quella deducibile da alcune delle massime giurisprudenziali citate.
Non può essere posto in dubbio, in primo luogo, che in qualsiasi selezione concorsuale assuma importanza centrale il principio, di rilevanza costituzionale, di imparzialità della commissione esaminatrice, tanto che ad essa è pacificamente ritenuto applicabile l’art. 51 del codice di procedura civile, che disciplina l’astensione del giudice (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5279; Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2188 e 8 maggio 2001, n. 2589; Cons. St., sez. VI, 17 luglio 2001, n. 3957, 18 agosto 2010, n. 5885, 5 maggio 1998, n. 631, 6 novembre 1997, n. 1617 e 23 dicembre 1996, n. n. 1757). A tale riguardo le parti appellanti prospettano la tassatività delle cause di astensione obbligatoria, da ricondurre a ragioni di parentela, amicizia o inimicizia personale, interessi da intendere nel senso strettamente economico sopra indicato, o ancora a peculiari rapporti con una delle parti. Non si considera tuttavia che le stesse ragioni, poste a fondamento dell’applicazione estensiva della norma, ne impongono l’adattamento alla realtà del mondo accademico, in cui rapporti continuativi di collaborazione scientifica rappresentano di per sé non solo indice di conoscenza (se non anche di familiarità e apprezzamento personale), ma anche fonte di sostanziale utilità sia per il professore, che di tale collaborazione si avvale per le proprie attività di ricerca e di didattica, sia per il ricercatore, che acquisisce nozioni e possibilità di introduzione nel mondo scientifico, con presumibile convergenza di interessi (il cui carattere economico può essere anche implicito, o indiretto, ovvero sussistente in termini di utilità e reciproca convenienza).
Con particolare riferimento, pertanto, ai numeri 1 e 4 del citato articolo 51 cod. proc. civ., non può che ritenersi incompatibile con il ruolo di commissario d’esame il docente, chiamato ad esprimere una valutazione comparativa di candidati, uno dei quali sia dello stesso stabile collaboratore, anche soltanto nell’attività accademica e/o pubblicistica: l’apprezzamento da esprimere in tale contesto, circa le attitudini dei concorrenti, potrebbe infatti essere determinato da fattori di stima e conoscenza a livello personale, o dalle possibili ricadute delle scelte da operare sul rapporto di collaborazione instaurato, così come il giudizio di valore, da esprimere sui lavori scientifici dei medesimi concorrenti, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale, quando una parte rilevante della produzione pubblicistica di un candidato fosse riconducibile anche al soggetto, chiamato a formulare tale giudizio.
La situazione appena descritta appare, nella fattispecie, di particolare evidenza, tanto da escludere i presupposti della giurisprudenza richiamata da entrambe le parti appellanti: giurisprudenza che – oltre ad essere stata citata sulla base di alcune enunciazioni, avulse dallo specifico contesto di riferimento – deve comunque, ad avviso del Collegio, essere intesa nella accezione più rigorosa, con esclusione dell’incompatibilità di cui trattasi nei soli casi di collaborazione che possa essere ricondotta alle ordinarie relazioni accademiche o resa inevitabile dal settore particolarmente specialistico di ricerca, in modo tale da rendere non presumibile una qualsiasi preferenza personale del commissario d’esame per un singolo candidato.
Non appare sufficiente, in senso contrario, quanto osservato dall’appellante-OMISSIS-, circa la collaborazione “stabile e duratura”, che caratterizzerebbe le discipline scientifiche, in cui sarebbe “dato di comune rilievo….l’effettuazione di lavori in equipe”, non emergendo in modo univoco che, per il settore di ricerca di cui trattasi, non fossero in effetti disponibili altri commissari d’esame, in possesso di adeguata competenza e non ampiamente coinvolti nell’attività di uno dei concorrenti, come appare innegabile per il più volte citato prof. -OMISSIS-. La presenza di quest’ultimo nella commissione esaminatrice comprometteva, pertanto, la “par condicio” dei concorrenti, sul piano delle garanzie oggettive che le procedure concorsuali debbono assicurare.
Ugualmente restrittiva deve essere, secondo il medesimo Collegio, la lettura dei precedenti giurisprudenziali, in tema di pubblicazioni collettanee. Non può ignorarsi, infatti, quanto formalmente prescritto dall’art. 4, comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 117/2000, nel quale si eleva a specifico fattore di apprezzamento “l’apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione”: quanto sopra, per l’evidente esigenza di indirizzare l’apprezzamento sulle effettive qualità del singolo studioso, che abbia offerto un proprio contributo di ricerca e di elaborazione culturale alla disciplina di riferimento. In tale ottica la norma richiede che – nelle pubblicazioni a più firme – detto apporto sia non semplicemente determinabile, ma “analiticamente determinato”, con conseguente non valutabilità, in sede concorsuale, delle pubblicazioni in cui non sia determinato l’apporto individuale di ogni coautore. E’ del resto prassi comune – nel mondo universitario – che ogni partecipante a lavori collettivi, interessato alla relativa valutazione in successive prove comparative, faccia indicare in modo esplicito il proprio contributo personale (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, 29.2.2008, n. 754, 29.10.2008, n. 5417, 24.11.2011, n. 6209), anche se non mancano, in effetti, anche precedenti giurisprudenziali, in cui l’individuazione dell’apporto del candidato appare rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione esaminatrice, che detto apporto potrebbe enucleare sulla base di numerosi parametri, rappresentativi delle capacità scientifiche e didattiche del concorrente. Il Collegio non condivide tale indirizzo, ove inteso come enunciazione di una regola generale, che sarebbe di fatto elusiva del chiaro dettato normativo, pur non potendo escludersi la sussistenza di situazioni di fatto del tutto peculiari, in cui l’individuazione dello specifico apporto del candidato a pubblicazioni collettanee sia affidato in via eccezionale alla predetta Commissione, ad esempio per esplicita previsione del bando (non impugnato sul punto), in un settore soggetto in modo particolare a lavoro in equipe – di norma paritario – ed in presenza di criteri appositamente elaborati, con riferimento alla notoria personalità scientifica del candidato in un determinato settore (in tal senso Cons. St., sez. VI, 28 marzo 2003, n. 1615, 22 febbraio 2013, n. 1087 e 6 agosto 2013, n. 4096).
Nella situazione in esame, al di là di generiche affermazioni difensive, non emergono dagli atti circostanze oggettive, atte ad escludere la regola generale, di cui al citato art. 4, comma 2, lettera b) d.P.R. n. 117/2000, né può ritenersi corretto che l’enucleazione dell’apporto individuale del singolo concorrente alle pubblicazioni in questione risulti meramente enunciato dal commissario coautore delle stesse, senza alcuna precisazione atta a far comprendere le ragioni di una (eventuale) agevole enucleazione del contributo stesso.
Le ragioni esposte appaiono sufficienti per confermare l’annullamento della procedura concorsuale, disposto con la sentenza appellata, con conseguente assorbimento anche delle ragioni, a suo tempo prospettate con ricorso incidentale ed ora riproposte in appello, circa la produzione di pubblicazioni collettanee anche da parte della dott.ssa-OMISSIS-, senza specificazione del relativo apporto individuale. L’effetto conformativo della presente pronuncia implica, infatti, mera reiterazione della procedura concorsuale da parte di una diversa commissione, composta in termini conformi ai criteri indicati e che valuti le pubblicazioni in modo paritario per tutti i candidati, osservando le prescrizioni del citato art. 4, comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 117/2000.
Entrambi i ricorsi riuniti, pertanto, debbono essere respinti. Le spese giudiziali, da porre a carico delle parti appellanti, vengono liquidate nella misura di €. 2000,00 (euro duemila/00) per ciascuna di dette parti, a favore dell’appellata dott.ssa-OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli nn. 6364/13 e 6541/13, specificati in epigrafe e li respinge entrambi.
Condanna gli appellanti – Università [#OMISSIS#] II di Napoli e dott.ssa -OMISSIS- al pagamento delle spese giudiziali – nella misura di €. 2.000,00 (euro duemila/00) ciascuno, a favore dell’appellata dott.ssa-OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi delle dottoresse -OMISSIS-,-OMISSIS- e del prof. -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Patroni Griffi, Presidente
[#OMISSIS#] Contessa, Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Vigotti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)