La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l’omessa impugnativa di un capo autonomo di sentenza che, da solo, è in grado di sorreggere il decisum, determina l’inammissibilità del gravame proposto avverso gli altri capi, per difetto di interesse (Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3997).
Il d.m. 7 giugno 2012, n. 76, nella parte in cui indica tra i titoli valutabili per l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, l’attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione, non esclude gli atenei nazionali, in quanto la qualificazione di “esteri e internazionali”, deve intendersi riferito soltanto agli istituti di ricerca.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 952
Abilitazione scientifica nazionale-Titoli valutabili
N. 00952/2016 REG.PROV.COLL.
N. 07282/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7282 del 2015, proposto da:
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
[#OMISSIS#] Guarracino, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Colombo e [#OMISSIS#] Salvatore, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato [#OMISSIS#] in Roma, viale Parioli, 180;
per la riforma
della sentenza 13 aprile 2015, n. 5344, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Guarracino;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Garofoli, e [#OMISSIS#].
FATTO e DIRITTO
1.– Guarracino [#OMISSIS#] ha partecipato alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E3 (Diritto dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari), indetta con decreto 20 luglio 2012, n. 222 del Direttore generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
L’esito della valutazione è stato sfavorevole.
La parte ha impugnato tale esito innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che, con sentenza 13 aprile 2015, n. 5344, ha accolto il ricorso. In particolare, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il giudizio negativo, accogliendo: i) il primo motivo, per non avere la commissione osservato i criteri di valutazione della qualità delle pubblicazioni scientifiche; ii) il quarto motivo, per non avere la commissione considerato l’attività didattica svolta dal ricorrente presso Atenei nazionali, «in evidente disparità di trattamento rispetto agli altri candidati».
2.– Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto appello, rilevando che: i) la commissione esaminatrice ha valutato l’attività di insegnamento presso le Università italiane; ii) in ogni caso, l’art. 4 del decreto ministeriale 7 giugno 2012 n. 76 non considera rilevanti i titoli di insegnamento conseguiti presso Atenei nazionali.
2.1.– Si è costituito in giudizio il ricorrente di primo grado, chiedendo che venga dichiarato inammissibile l’appello per carenza di interesse. Ciò in quanto la sentenza impugnata ha fondato l’accoglimento su due motivi mentre l’appellante ha censurato soltanto il capo della sentenza che ha esaminato il quarto motivo.
3.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2015.
4.– In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione prospettata dalla parte resistente.
L’eccezione è fondata.
La giurisprudenza amministrativa è [#OMISSIS#] nel ritenere che «l’omessa impugnativa di un capo autonomo di sentenza che, da solo, è in grado di sorreggere il decisum determina l’inammissibilità per difetto di interesse del gravame proposto avverso gli altri capi» (Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3997).
Nella fattispecie in esame, la sentenza, come emerge da quanto sopra riportato, si basa su due autonomi capi. L’appellante ne ha censurato uno solo. L’appello è, pertanto, inammissibile per difetto di interesse, in quanto l’eventuale accoglimento del motivo proposto lascerebbe, comunque, fermo il disposto annullamento del giudizio di inidoneità e il conseguente obbligo di rivalutazione della posizione del ricorrente di primo grado.
5.– Nel merito, in ogni caso, – anche ammettendo un interesse “parzializzato” all’accoglimento dell’appello, per delimitare l’ambito della complessiva soccombenza corrispondente al dictum di primo grado e, quindi, la portata della riedizione del potere (in relazione all’accoglimento dell’appello sull’unico capo di decisione impugnato) -, la censura contenuta nell’atto di impugnazione del Ministero è infondata.
In relazione al primo aspetto della censura, il riferimento allo svolgimento dell’attività didattica presso Atenei nazionali è contenuto soltanto nell’incipit del giudizio collegiale ma manca ogni valutazione di tali titoli.
In relazione al secondo aspetto della censura, il d.m. n. 76 del 2012, nella parte in cui indica tra i titoli valutabili per l’abilitazione alle funzione di professore di secondo fascia «l’attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione», non esclude gli atenei nazionali, in quanto la qualificazione di «esteri e internazionale» deve intendersi riferito soltanto agli istituti di ricerca. Ma anche volere prescindere da questo aspetto, rimarrebbe sempre la violazione del principio del pari trattamento, riscontrata dal primo giudice, avendo la commissione valutato tale tipologia di incarichi a favore di altri concorrenti.
6.– L’appellante è condannato al pagamento, in favore della parte privata resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che si determinano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe;
b) condanna l’appellante al pagamento in favore della parte privata resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che si determinano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)