N. 05412/2020REG.PROV.COLL.
N. 09304/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9304 del 2018, proposto dal professor [#OMISSIS#] Vianello, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni [#OMISSIS#] De Martin ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Bosco in Roma, via Sestio [#OMISSIS#], n. 33;
contro
la professoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zaglia, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Turolla ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Salacchi in Roma, via Santamaura, n. 72;
nei confronti
dell’Università degli Studi di Padova, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dell’Avvocatura dell’Università, domiciliati come da pec da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. I, 18 aprile 2018 n. 869, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Università e della professoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zaglia e i documenti allegati;
Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica, prodotte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 14 maggio 2020 (svolta secondo la disciplina prevista dall’art. 84 comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il professor [#OMISSIS#] Vianello riferisce di avere partecipato alla selezione, bandita con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Padova n. 2321/2016, per la chiamata a un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica, settore concorsuale 01/ A5-Analisi Numerica del predetto Ateneo e che, alla suddetta procedura, furono ammessi quattro candidati.
L’appellante soggiunge che, all’esito della selezione, egli risultava vincitore riportando tre voti favorevoli su cinque, mentre i restanti due voti erano assegnati alla professoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zaglia, sicché, con decreto rettorale n. prot. 109282 del 7 marzo 2017, venivano approvati gli atti della procedura selettiva (seguivano poi le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Padova n. 4 del 26 aprile 2017 e del Consiglio di amministrazione dell’Università n. prot. 147908/2017, dell’11 aprile 2017, attraverso le quali veniva completata la procedura di approvazione della chiamata a professore di prima fascia del professor [#OMISSIS#] Vianello).
A questo punto, riferisce ancora l’odierno appellante, la professoressa [#OMISSIS#] Zaglia proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto chiedendo l’annullamento degli atti attraverso i quali era stata disposta la nomina del professor Vianello e quindi anche di tutti gli atti della selezione nella parte riferibile al vincitore della stessa. La ricorrente proponeva inoltre domanda giudiziale ai fini dell’accertamento del proprio diritto ad essere nominata vincitrice della selezione.
Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza qui oggetto di appello, accoglieva il ricorso proposto dalla professoressa [#OMISSIS#] Zaglia annullando gli atti della procedura nella parte in cui decretavano quel vincitore della stessa il professor Vianello. Non accoglieva la domanda di accertamento e di condanna pure proposta.
2. – Nello specifico la controversia in primo grado si muoveva sui seguenti percorsi contestativi.
In primo luogo il professor Vianello allegando, all’atto della presentazione della domanda per partecipare alla selezione (che doveva essere necessariamente trasmessa per via telematica), un curriculum vitae costituito da un “file in formato pdf” nel quale erano presenti collegamenti (link) che rinviavano a pagine web presenti nell’area personale del (predetto) candidato sita nel server del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Padova ed invitando espressamente la Commissione a prendere visione di tali pagine web, estranee alla piattaforma concorsuale, avrebbe in questo modo violato le regole previste dal bando (vale a dire il decreto rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, in particolare gli artt. 3 e 5) nonché il principio della par condicio tra i candidati. Sul punto va poi precisato che dette pagine web “sarebbero state in continuo aggiornamento, anche dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda previsto dal bando. In tal modo il controinteressato, oltre a violare tale termine, avrebbe inserito un numero di pubblicazioni superiore a quello consentito dal bando (20), incorrendo in violazioni che avrebbero dovuto comportarne l’esclusione dalla procedura selettiva” (così, testualmente, a pag. 5 dell’atto di appello).
In secondo luogo, in ragione di quanto sopra, si è prodotta, durante lo svolgimento della selezione, una valutazione complessiva dei titoli presentati dai candidati Vianello e [#OMISSIS#] Zaglia affetta da disparità di trattamento, difetto di istruttoria e irragionevolezza e ciò, con particolare riferimento alle pubblicazioni, alle monografie ed ai criteri di valutazione. La Commissione, infatti, “disattendendo i criteri che essa stessa si era data, si sarebbe limitata ad una superficiale lettura dei documenti e dei titoli concorsuali, la quale si sarebbe riverberata sui giudizi collegiali, sui giudizi complessivi e sulle motivazioni riportate nella conclusione. Il tutto si sarebbe tradotto in una valutazione complessiva e comparativa erronea ed irragionevole, atteso il peso scientifico quantitativo e soprattutto qualitativo della prof.ssa [#OMISSIS#] Zaglia, nonché il ruolo ad essa internazionalmente riconosciuto nella comunità del settore” (così ancora, testualmente, a pag. 5 dell’atto di appello).
In terzo ed ultimo luogo, per le ragioni già sopra rappresentate, al momento della valutazione dei candidati sarebbe completamente mancata la corretta comparazione tra i titoli presentati dai candidati Vianello e [#OMISSIS#] Zaglia, prevista invece come essenziale prima della votazione finale, finendo proprio la valutazione del curriculum del candidato Vianello per costituire elemento determinante della individuazione del vincitore, di talché la considerazione dello stesso quale “studioso autonomo, di alto profilo e pienamente maturo” si è, nella realtà, tradotta in una motivazione errata e falsata (in particolare con riferimento all’art. 8, comma 7, del regolamento dell’Università di Padova per la disciplina di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia).
3. – Nell’accogliere il ricorso proposto dalla professoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zaglia, con la sentenza qui oggetto di appello, il giudice di primo grado rilevava ed affermava, in particolare, che:
– il bando di selezione prevedeva un metodo di allegazione dei titoli ben definito, per effetto del quale i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili dovevano essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando un’apposita applicazione informatica, fissando un termine perentorio per il completamento di detta procedura (coincidente con le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale) ed escludendo che, successivamente allo spirare di tale termine, potesse essere consentito l’accesso e l’invio del modulo elettronico;
– sempre il bando di selezione stabiliva, a pena di esclusione (in entrambi i casi qui di seguito descritti), che i candidati avrebbero potuto allegare la documentazione concernente le pubblicazioni inviandola esclusivamente in formato pdf tramite l’apposita sezione della procedura telematica e che tali pubblicazioni avrebbero dovuto essere presentate “rispettando il numero massimo previsto dall’allegato al bando” (prevista nella specie nel numero massimo di 20);
– la circostanza che il professor Vianello abbia allegato alla domanda di partecipazione alla selezione “un ampio curriculum vitae et studiorum, che reca, però, in più punti dei rinvii – mediante collegamenti ipertestuali, o link – a pagine esterne alla piattaforma informatica concorsuale (v. all. 25 al ricorso)” e che “la prof.ssa [#OMISSIS#] Zaglia (abbia) fornito la prova (v. all. 26 al ricorso) che tali pagine sono state aggiornate anche in epoca successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione (…)” (così, testualmente, a pag. 8 della sentenza qui oggetto di appello), costituiscono elementi utili a dimostrare che le modalità di partecipazione alla selezione da parte del professor Vianello siano contrastanti con le precise regole fissate dal bando (pubblicato nella G.U. – IV^ Serie speciale n. 81 dell’11 ottobre 2016);
– l’avere dunque reso possibile alla Commissione, in ragione delle modalità di presentazione dei titoli da parte del professor Vianello, di poter esaminare l’intera attività scientifica prodotta dal candidato anche in epoca successiva alla scadenza del termine fissato dal bando, costituisce motivo di esclusione dello stesso dalla procedura e di invalidazione dell’esito a lui favorevole della selezione, senza che alcun elemento dimostrativo del contrario possa trarsi dalla circostanza, addotta dalla difesa del professor Vianello, che l’opera omnia di un candidato è comunque verificabile da una commissione, essendo da sempre stato consentito a quest’ultima “l’accesso ad una biblioteca, nell’epoca anteriore ad internet” (così, testualmente, a pag. 9 della sentenza di primo grado), posto che nel caso in esame il bando ha previsto espressamente un termine ultimo di riferibilità della produzione utile ai fini della valutazione del candidato;
– da ultimo, pur conscio del [#OMISSIS#] orientamento giurisprudenziale che esclude la sostituibilità del giudizio di una commissione valutatrice di una selezione per effetto del giudizio dell’organo giudicante al quale è chiesto di scrutinare la legittimità della valutazione dalla commissione effettuata, il primo giudice segnala la presenza, nei documenti depositati in giudizio, di numerose spie dalle quali può trarsi il convincimento circa una frettolosa valutazione della documentazione presentata dai candidati, per come contestato dalla ricorrente [#OMISSIS#] Zaglia nel secondo motivo di gravame.
Tali affermazioni hanno dunque indotto il primo giudice ad accogliere la domanda di annullamento degli atti impugnati (assorbendo il terzo motivo di censura dedotto dalla ricorrente), dovendo nello stesso respingere la domanda di accertamento e di declaratoria, pure avanzata dalla ricorrente, volta a dichiarare la professoressa “[#OMISSIS#] Zaglia quale vincitrice della procedura selettiva, “a ciò ostando, secondo il Collegio, l’inammissibilità di azioni di mero accertamento a tutela delle posizioni di interesse legittimo, anche nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. (…)” (così, testualmente, a pag. 12 della sentenza di primo grado).
4. – Propone ora appello, nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sez. I, 18 aprile 2018 n. 869, il professor [#OMISSIS#] Vianello deducendo i seguenti motivi:
1) Infondatezza del primo motivo di impugnazione nel ricorso di primo grado e quindi insussistenza dell’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 del bando-decreto rettorale n. 2321/2016, nonché dell’asserito eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del principio della par condicio tra i candidati. La circostanza dimostrativa dell’illegittima partecipazione alla selezione da parte del professor Vianello, sostenuta con forza dalla ricorrente di primo grado e ritenuta fondata dal primo giudice, è in realtà assolutamente irrilevante al fine di ritenere violato il principio della par condicio tra i candidati, atteso che, sebbene il documento recante la produzione scientifica del professor Vianello (in particolare il curriculum vitae) contenga dei link che consentono l’accesso ad altre pagine web, ove sono presenti informazioni sull’attività scientifica oppure articoli scientifici del medesimo candidato, chiunque avrebbe potuto accedere al sito web del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Padova ed acquisire informazioni aggiuntive, compresi i membri della Commissione di selezione, oltre al fatto che consultando la pagina personale del professor Vianello nel sito dell’Ateneo, facilmente si può accedere al suo curriculum vitae, per poi da tale documento raggiungere ogni informazione utile sulle attività scientifiche ovvero leggere le sue pubblicazioni. In secondo luogo va detto che il professor Vianello ha limitato al numero di venti pubblicazioni i titoli scientifici inseriti nel file pdf, come da previsioni del bando, sicché la circostanza che in un diverso documento rispetto a detto file pdf, quale è il curriculum vitae et studiorum del professo Vianello, fossero presenti dei collegamenti ipertestuali che consentissero l’accesso ad ulteriori pubblicazioni non determina la violazione del principio dell’immodificabilità della domanda, né provoca la conseguente trasgressione del principio della par condicio tra i candidati della selezione, giacché i ridetti link non erano stati inseriti allo scopo di permettere specificamente ai membri della Commissione di navigare nel web oltre il termine previsto nel bando. Va inoltre tenuto conto che la possibilità di utilizzo dei link non era riservata ai membri della Commissione, potendo essere attivati da chiunque ed in ogni tempo avviando una ricerca dalla pagina personale del professor Vianello sul sito web del Dipartimento di matematica, cosa che avrebbe potuto essere realizzata anche con riferimento agli altri candidati della selezione;
2) Infondatezza del secondo motivo di impugnazione esposto nel ricorso di primo grado e conseguente insussistenza del vizio di eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, difetto d’istruttoria, disparità di trattamento. Erra il giudice di primo grado, accogliendo il secondo motivo di ricorso in quella sede dedotto dalla professoressa [#OMISSIS#] Zaglia, nel ritenere sussistente negli atti della procedura oggetto di impugnazione il vizio di “eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza” consistente nella “superficialità nella valutazione dei titoli ad opera della Commissione di concorso”, visto che il Tribunale amministrativo pone a fondamento dell’accoglimento del suddetto motivo di ricorso “la circostanza secondo la quale “per un commissario (il prof. Trefethen) risulta in atti (v. all. 40 al ricorso) che la presa di visione della documentazione inerente i titoli e le pubblicazioni di tutti i candidati è avvenuta non prima di uno spazio di tempo compreso tra il 21 e il 25 febbraio 2017, a fronte della riunione della Commissione giudicatrice svoltasi il successivo 27 febbraio”, dimostrandosi “incredibile che un tempo di cinque giorni di studio possano apparire insufficienti, per uno studioso esperto, al fine di valutare le pubblicazioni di soli tre candidati di un concorso” (così, testualmente, a pag. 14 dell’atto di appello). D’altronde è lo stesso giudice di primo grado ad affermare che la valutazione della commissione non può essere sostituita dalla valutazione del giudice chiamato a decidere in ordine alla legittimità di una procedura selettiva e, a questo specifico caso in esame, tale principio è ancor più attagliabile, se si consideri che il giudizio collegiale sui titoli presentati dall’odierno appellante concerne “aspetti che implicano necessariamente delle valutazioni di merito, rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, e in quanto tali insindacabili dal Giudice Amministrativo” (così, testualmente, a pag. 20 della sentenza di primo grado).
Concludeva, dunque, il professor Vianello che, in accoglimento dell’appello qui proposto, dovesse essere riformata la sentenza di primo grado e respinto il ricorso presentato in quella sede dalla professoressa [#OMISSIS#] Zaglia.
5. – Si sono costituite in giudizio l’Università degli Studi di Padova e la professoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zaglia.
Quest’ultima ha contestato analiticamente le avverse prospettazioni dedotte dall’appellante, ribadendo la correttezza della decisione assunta dal Tribunale amministrativo regionale e la fondatezza dei motivi di ricorso da lei presentati in primo grado.
All’opposto l’Università ha ribadito la correttezza dell’operato degli uffici ed in particolare della Commissione segnalando che, nei fatti non risulta esservi stato alcun utilizzo da parte di quest’ultima di collegamenti a link esterni rispetto alla produzione documentata effettuata dal professor Vianello, secondo quanto è stato attestato dal presidente della Commissione (con documento prodotto in atti). Peraltro, ad avviso della difesa dell’Ateneo, appare quantomeno contraddittorio affermare, da parte della professoressa [#OMISSIS#] Zaglia, che correttamente le pubblicazioni prodotte dal professor Vianello non hanno superato il numero di 20, per come previsto dal bando, per poi contestare la violazione del principio della par condicio tra i candidati per aver dato la possibilità alla Commissione di raggiungere anche ulteriori produzioni scientifiche del candidato attraverso un canale web accessibile a tutti ed “esposto” sul portale dell’Università. Da qui la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, passibile di censura di erroneità anche con riferimento all’accoglimento del secondo motivo di ricorso dedotto dalla professoressa [#OMISSIS#] Zaglia, tenuto conto della nota insindacabilità da parte del giudice amministrativo della valutazione tecnico discrezionale sviluppata dalla commissione di valutazione di una selezione pubblica.
Le parti hanno presentato ulteriori memorie, anche di replica e note d’udienza, confermando le opposte conclusioni già rappresentate negli altri atti processuali.
6. – La sentenza qui oggetto di appello ha (anzitutto) accolto il primo motivo di ricorso proposto dalla professoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zaglia rilevando che, per le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione più volte sopra indicata e degli allegati ad essa riferiti, il candidato professor [#OMISSIS#] Vianello avrebbe dovuto essere escluso e quindi non avrebbe potuto essere dichiarato vincitore della selezione, in quanto avrebbe violato le disposizioni recate dal Regolamento dell’Università degli Studi di Padova per la partecipazione alle selezioni per professore a chiamata nonché le disposizioni contenute nel bando di cui al decreto rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016,
Più in particolare, ad avviso dei primi giudici, le disposizioni violate si concentrerebbero in quelle recate dall’art. 3 e dall’art. 5 del bando.
Partendo dall’esame delle disposizioni (rilevanti nella presente sede e) contenute nel Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 l. 30 dicembre 2010, n. 240, approvato con decreto rettorale n. prot. 143805 del 28 luglio 2014, all’art. 5, comma 4, lett. i) si legge che “Il bando deve contenere: (…) i) le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, della documentazione relativa all’attività didattica e di ogni altro documento ritenuto utile che dovranno essere presentati dai candidati; il bando potrà prevedere la possibilità di trasmissione telematica delle domande di partecipazione nonché, per quanto possibile, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e della documentazione relativa all’attività didattica” e, al successivo art. 8, comma 4, che “Nell’effettuare la valutazione dei candidati la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali”.
Il bando della selezione relativa al presente contenzioso che, come si è già riferito, è stato approvato con decreto rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, sempre per quanto è qui di interesse, reca le seguenti disposizioni:
– “Art. 3 – Presentazione della domanda di partecipazione. 1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni-ritenute utili alla procedura selettiva, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università: https://www.unipd.it/concorsionline. L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al, presente bando. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura. 2. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. 3. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi, comunicazione successiva. 4. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e, non oltre le ore 13.00, del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo quello di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata, al primo giorno feriale utile. (…)”;
– “Art. 5 Pubblicazioni. Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare dovranno essere inviate esclusivamente in formato pdf tramite l’apposita sezione della procedura telematica. Le pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione, dovranno essere presentate rispettando il numero massimo previsto dall’allegato del bando. L’inosservanza del limite massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla selezione, qualora indicato nel decreto di indizione, sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice e comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura di selezione, con provvedimento del Rettore. Saranno oggetto di valutazione, esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni. Per le pubblicazioni edite all’estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente (…)”;
– “Art. 8 – Adempimenti della Commissione giudicatrice. (…) Nell’effettuare la valutazione dei candidati la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali (…)”.
7. – Orbene, come è dato facilmente di rilevare dalla lettura delle disposizioni surriportate (non rinvenendosene traccia neppure nelle altre disposizioni del Regolamento e del bando diverse da quelle qui sopra riprodotte testualmente o per stralcio), né il Regolamento surrichiamato né il bando di partecipazione alla selezione qui oggetto di contenzioso recano indicazioni – di nessuna natura e portata – sulla ipotesi in cui nel generare il file in formato pfd da produrre all’atto di partecipazione alla selezione e contenente le pubblicazioni utili alla valutazione da parte della Commissione, indicabili nel limite massimo di 20 (così espressamente nell’allegato al bando), vengano inseriti “metadati” o link di riferimento che possano consentire, seppure solo in thesi, alla Commissione di estendere l’indagine sulla produzione scientifica del candidato aliunde e quindi oltre il perimetro delle 20 pubblicazioni fissato nel bando a pena di esclusione. Né una analoga prescrizione (impeditiva alla presenza di link nel documento allegato per il concorso) è prevista nelle regole della selezione con riguardo a documenti diversi dal file pdf contenente l’elenco delle pubblicazioni, quale ad esempio, il curriculum vitae et studiorum presentato dai concorrenti.
Sul punto deve necessariamente farsi corretta distinzione tra il divieto espresso, previsto nel Regolamento o nella lex specialis di selezione, a pena di esclusione, di generare file pdf che contengano metadati o link che rimandino, costantemente ed oltre il termine tassativo di scadenza fissato dal bando, alla possibilità di consultazione del complesso dell’attività scientifica e dei “titoli in genere” del candidato ovvero di produrre, sempre a pena di esclusione dalla selezione, altri tipi di documento in formato digitale, quali il curriculum vitae et studiorum del candidato, che consentano comunque le suindicate opportunità di consultazione extra termine e la violazione del principio della par condicio dei candidati ad una selezione pubblica, che sempre deve assistere, anche solo quale precipitato del principio di cui all’art. 97 Cost (oltre ai principi, criteri e disposizioni recati dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina ogni tipologia di attività amministrativa, anche di tipo selettivo), il comportamento dell’amministrazione procedente e, in particolare, le operazioni di valutazione dei candidati da parte della Commissione.
Ritiene il Collegio che tra i due criteri di valutazione della legittimità dell’operato dell’amministrazione procedente debba essere rispettato un canale interpretativo differenziale da parte del giudice chiamato a scrutinare la correttezza dell’azione amministrativa.
Sotto il primo versante, l’indagine del giudice amministrativo appare essere di tipo formalistico-acclarativo. In altri termine al giudice è assegnato il compito, laddove richiesto (come nel caso in esame) da chi contesta la legittimità degli atti della procedura selettiva per non essere stati questi ultimi rispettosi del bando di selezione e degli atti ad esso presupposti (nel nostro caso il Regolamento che disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 l. 240/2010, approvato con decreto rettorale n. prot. 143805 del 28 luglio 2014), di verificare la corrispondenza tra le prescrizioni contenute nella lex specialis della selezione e la procedura seguita dall’amministrazione per la formazione degli atti della procedura stessa. In altri termini, in tale ipotesi al giudice è rimesso il circoscritto compito di accertare se alcune delle decisioni assunte dall’amministrazione nell’ammettere i candidati alla procedura selettiva ovvero nello svolgimento delle ulteriori fasi del percorso amministrativo, possano oggettivamente dirsi in contrasto con puntuali e precisi dettami imposti dal bando, recanti eventualmente l’espressa prescrizione della conseguenza espulsiva a carico del candidato.
Tenuto conto del significato letterale che emerge dalle lettura delle espressioni recate dalle disposizioni del citato Regolamento e del bando di selezione approvato con decreto rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016 per come sopra riproposte, che ad avviso del Collegio costituiscono le uniche previsioni regolatorie rilevanti ai fini della definizione del presente contenzioso, non emergono prescrizioni precise circa l’esistenza di un divieto espresso, contenuto nella lex specialis della selezione (o nel Regolamento quale atto ad essa presupposto), di presentare documentazione recante i titoli di partecipazione alla selezione, dimostrativi del possesso dei requisiti di partecipazione e degli elementi di valutazione dei candidati, completi di “metadati” o di link che consentano, in teoria ed una volta consultati, di aggiornare, anche dopo il termine ultimo per il deposito della ridetta documentazione, il complesso della produzione scientifica del candidato, anche oltre il ridotto numero di 20 pubblicazioni imposte dall’allegato al bando di selezione.
Da quanto sopra deriva, con evidenza, che nessuna violazione (di tipo formale) né del Regolamento dell’Ateneo per la predisposizione dei bandi e lo svolgimento delle selezioni per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia né delle previsioni contenute nel bando di cui al decreto rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016 è avvenuta nella specie con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte del professor Vianello e neppure, di conseguenza, nella valutazione operata dall’amministrazione universitaria circa la legittimità di detta partecipazione, non essendo dimostrata (né tantomeno provata nel corso di questo processo) l’esistenza di una disposizione (negli atti di regolazione della procedura selettiva) che impedisse la partecipazione alla selezione da parte di un candidato che, nei documenti di partecipazione alla procedura selettiva, avesse inserito link o altro tipo di “metadato”. Il che equivale, in ulteriore sintesi, ad escludere che nelle regole disciplinanti la selezione qui in esame sia presente una disposizione che punisca con la esclusione dal concorso quel candidato che abbia dimenticato di eliminare il collegamento ipertestuale a pagine web eventualmente contenuto nei documenti prodotti per la partecipazione alla selezione in sede di presentazione della domanda, per il semplice fatto che tale ipotesi non risulta essere stata espressamente regolata.
8. – Fermo quanto sopra, la non legittimità della procedura selettiva in questione potrebbe ancora essere decretata nel caso in cui, indipendentemente dall’esistenza o meno di un divieto espresso recato dalle disposizioni del Regolamento o del bando, a pena di esclusione del candidato, circa la presentazione di documenti dai quali sia possibile trarre notizie in merito alla produzione scientifica del candidato medesimo ulteriori rispetto al perimetro delle 20 pubblicazioni, decretato dall’allegato al bando, nonché estensibile (anche quale aggiornamento) nel tempo oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ridetto bando (circostanze che entrambe il Collegio ritiene di dover escludere nel caso in esame in ragione di quanto si è sopra specificato), per le effettive modalità di esame da parte della Commissione dei documenti presentati dai candidati, possa emergere, anche solo potenzialmente ma tenuto comunque conto delle modalità concrete di effettuazione dello scrutinio dei titoli e della loro valutazione da parte dei commissari, la violazione del generale principio della par condicio tra i candidati.
Quel che il Collegio ritiene indispensabile verificare, al fine di poter scongiurare, nel caso che qui ci occupa, qualsiasi ipotesi di turbativa della indispensabile uniformità