Consiglio di Stato, Sez. VI,21 gennaio 2020, n. 493

Abilitazione scientifica nazionale- Analitica valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati

Data Documento: 2020-01-21
Area: Giurisprudenza
Massima

L’abilitazione scientifica nazionale è un procedimento che implica la formulazione di un giudizio complesso, sostanzialmente scomponibile in tre diversi momenti logici della valutazione del lavoro scientifico: il primo teso ad accertare il raggiungimento di alcune mediane (giudizio quantitativo statistico); il secondo teso a valutare analiticamente la produzione scientifica anche sulla base del metodo del c.d. impact factor (giudizio qualitativo analitico ed obiettivo); il terzo a fornire una valutazione sintetica e finale sulla maturità scientifica (giudizio qualitativo finale). In questo quadro, il c.d. impact factor ‒ mentre non assume valore decisivo ed esclusivo al fine di formulare un giudizio positivo sulla maturità scientifica, essendo evidente che si tratta di un metodo volto ad ancorare le valutazioni a criteri obiettivi e che non esonera la commissione di concorso dal dovere di valutare, sul piano sintetico qualitativo e finale, la maturità scientifica del candidato, con un giudizio che può anche motivatamente superare l’esito positivo dei giudizi analitici ‒ può essere considerato un indice significativo del mancato raggiungimento della qualificazione scientifica richiesta, ogni qualvolta evidenzi, sul piano obiettivo, il limitato impatto della produzione scientifica del candidato nel settore di appartenenza.

Contenuto sentenza

N. 00493/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03791/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3791 del 2019, proposto da 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
contro
[#OMISSIS#] ANTONUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Azzariti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 1130 del 2019;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Antonucci;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Mammarella Tosè, in delega dell’avvocato [#OMISSIS#] Azzariti, e [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#] dell’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
Rilevato in fatto che:
– il signor [#OMISSIS#] Antonucci impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di II fascia, settore concorsuale 06/M2 (medicina legale e del lavoro), adottato in esecuzione della sentenza del T.a.r. del Lazio n. 8579 del 2017 che aveva annullato per difetto di motivazione un precedente giudizio negativo, disponendo il riesame del candidato da parte di una commissione in diversa composizione, incaricata di esprimere «un giudizio sulla qualità intrinseca della produzione scientifica del candidato»;
– il secondo giudizio negativo veniva motivato dalla Commissione in ragione del limitato apporto individuale nelle opere collettanee, di un impact factordelle riviste ridotto, e della mancanza della continuità temporale nella produzione scientifica;
– secondo l’istante anche il secondo giudizio, al pari del primo, sarebbe stato erroneo e carente di motivazione, in relazione: 
a) alla valutazione della qualità dei lavori scientifici presentati dal candidato, in quanto l’impact factor delle riviste non avrebbe potuto avere valore decisivo e, peraltro, non tutti i lavori prodotti avevano un impact factor basso, considerato che cinque di essi avevano un impact factor superiore al valore 2, ed un altro lavoro un valore molto prossimo a 2, cioè 1,92; 
b) al giudizio sull’apporto individuale del candidato, dato che quest’ultimo era risultato primo o ultimo autore in 7 su 12 delle pubblicazioni presentate; 
c) al giudizio sulla continuità temporale dell’attività di ricerca, avendo l’istante prodotto cinque lavori negli anni 2013-2015 come proceedings di congressi nazionali ed internazionali; inoltre un altro lavoro, pubblicato in peer review su rivista internazionale, era stato prodotto ed accettato nel settembre nell’anno 2015, sebbene per esigenze editoriali fosse poi stato pubblicato diversi mesi dopo, ovvero nell’anno 2016;
– il candidato rappresentava una disparità di trattamento nei confronti di alcuni degli altri candidati che erano stati abilitati dalla prima commissione di valutazione, in quanto per alcuni di essi vi era un salto temporale nella continuità della produzione scientifica uguale o superiore a tre anni, ed altri ancora, pur avendo ricevuto un giudizio positivo sulla qualità della produzione scientifica, avevano un numero di pubblicazioni su riviste con impact factor superiore a 2 inferiori a quelle del candidato;
– il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 1130 del 2019, accoglieva il ricorso, rilevando quanto segue:
«Trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010.
Orbene, a fronte di una cornice legislativa rimasta immutata, sono stati introdotti, come disciplina regolamentare in relazione alle nuove tornate, in sostituzione dei pregressi D.P.R. n.222 del 2011 e D.M. n.76 del 2012, il D.P.R. n.95 del 2016 e il D.M. n.120 del 2016.
Nello specifico, ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse (cfr. artt. 4, 5, 6, all. A, B, C, D del D.M. n.120 del 2016).
Tanto premesso e precisato, il giudizio reso appare viziato, sotto i profili dedotti dall’interessato.
E invero va in ogni caso evidenziato che il criterio dell’IF (impact factor) non può essere considerato decisivo ai fini del riscontro dell’idoneità all’abilitazione, attenendo lo stesso alla qualità complessiva delle singole riviste più che alla qualità degli singoli articoli in esse contenuti e redatti dall’interessato (cfr. TAR Lazio, III, n.11889 del 2015); che inoltre l’apporto individuale fornito nelle opere collettanee andava considerato positivamente, tenuto conto che il ricorrente risulta primo o ultimo autore in 7 su 12 dei lavori presentati in esame (cfr. all.3 al ricorso).
Giova ancora rilevare, pur non risultando prodotte pubblicazioni dal 2013 al 2015, che veniva riconosciuto all’interessato il raggiungimento di tutti e tre i valori-soglia, il conseguimento di n.3 titoli, la coerenza dei lavori scientifici col settore concorsuale in argomento, pubblicati per la maggior parte su riviste internazionali (cfr. all.1 al ricorso).
A fronte dunque di tali premesse appare non agevolmente comprensibile un esito di inidoneità all’abilitazione.
L’Amministrazione dovrà pertanto procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 30 (4trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza»;
– avverso la predetta sentenza, ha proposto appello il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendone l’integrale riforma;
– si è costituito in giudizio il professor [#OMISSIS#] Antonucci, insistendo per il rigetto del gravame;
– all’udienza del 5 dicembre 2019, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto che:
– occorre prendere le mosse dal decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2016, n. 120, recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, di cui vanno richiamate le disposizioni maggiormente rilevanti ai fini della decisione della presente controversia;
i) la Commissione è chiamata a formulare un «motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati»;
ii) nella valutazione la Commissione deve attenersi attiene al principio generale in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che «hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento», tenendo anche in considerazione «la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi»;
iii) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: per le funzioni di professore di prima fascia, «la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca»; per le funzioni di professore di seconda fascia, «la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca»;
iv) i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono: «a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi»;
v) la Commissione attribuisce l’abilitazione «esclusivamente» ai candidati che, oltre a ricevere una valutazione positiva dei titoli, presentano pubblicazioni giudicate, in base ai criteri sopra indicati, complessivamente di qualità «elevata», con tale espressione intendendosi (secondo la definizione di cui all’allegato B allo stesso decreto), una «pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale»;
– ne consegue un procedimento che implica la formulazione di un giudizio complesso, sostanzialmente scomponibile in tre diversi momenti logici della valutazione del lavoro scientifico: il primo teso ad accertare il raggiungimento di alcune mediane (giudizio quantitativo statistico); il secondo teso a valutare analiticamente la produzione scientifica anche sulla base del metodo del c.d. impact factor (giudizio qualitativo analitico ed obiettivo); il terzo a fornire una valutazione sintetica e finale sulla maturità scientifica (giudizio qualitativo finale);
– in questo quadro, il c.d. impact factor ‒ mentre non assume valore decisivo ed esclusivo al fine di formulare un giudizio positivo sulla maturità scientifica, essendo evidente che si tratta di un metodo volto ad ancorare le valutazioni a criteri obiettivi e che non esonera la commissione di concorso dal dovere di valutare, sul piano sintetico qualitativo e finale, la maturità scientifica del candidato, con un giudizio che può anche motivatamente superare l’esito positivo dei giudizi analitici ‒ può essere considerato un indice significativo del mancato raggiungimento della qualificazione scientifica richiesta, ogni qualvolta evidenzi, sul piano obiettivo, il limitato impatto della produzione scientifica del candidato nel settore di appartenenza;
– nel caso di specie, avendo il giudice di prime cure censurato l’inadeguatezza della motivazione espressa dalla commissione giudicatrice, è necessario ripercorrere il testo del giudizio collegiale, in cui si legge: 
«Il candidato è stato assegnista di ricerca c/o Università di Chieti dal 2007 al 2015 su argomento attinente a quello del SSD della ASN richiesta e dal 2015 è borsista presso Università di Chieti per attività di ricerca su campionamento polveri e composti chimici volatili (argomento attinente al SSD MED/44). Supera le mediane di riferimento degli indicatori 2 e 3 del settore concorsuale 06/M2 ed eguaglia la media dell’indicatore 1 (numero di pubblicazioni 2011-2016). La produzione scientifica presentata dal candidato è coerente con i temi su accennati e ha presentato complessivamente 14 (12 di cui scelti per la presente valutazione) lavori su riviste sia nazionali che internazionali. Dei 12 lavori presentati per la valutazione 9 sono pubblicati su riviste internazionali (e di questi 3 presentano il candidato come primo e 1 come ultimo nome) e 3 sono atti di convegno pubblicati in una rivista nazionale (in tutti risulta essere primo nome). Delle 9 pubblicazioni su riviste internazionali, solo 3 sono a primo nome del candidato e compaiono su riviste a basso impact factor (n°1= 0.469; n° 3 = 1.469; n° 5 = 0.719). Nella pubblicazione n° 2 il candidato risulta come ultimo autore, ma si evince che la caratteristica di ‘senior author’ e di ‘corresponding author’ corrispondano al primo nome (D. Rempel). Le 3 pubblicazioni restanti sono atti di convegno nazionale pubblicato su rivista di valore limitato. I lavori pubblicati su rivista a migliore impact factor (2.347) (n° 8,9,10) negli anni 2006-2007, dove il candidato risulta tra gli autori intermedi, riguardano un tema di ricerca (effetti dei campi elettromagnetici) che non risulta essere stato affrontato dal candidato con ruolo preminente. La produzione scientifica risulta irregolare nel tempo, con assenza di prodotti negli anni 2013-2015. In definitiva, per quanto attiene il rank delle riviste internazionali, sono presenti un Q1/Q2, IF 3,213; un contributo su JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS AND HOMEOSTATIC AGENTS che per l’anno 2012 non risulta essere attribuito di IF e ranking; un Q2 con IF 4; un Q4 IF 0,469; un Q3 con IF 1,415; un Q1 IF 4,665; un Q4 IF 0,513; un Q2 IF 3,213 ed un Q4 IF 1,925. Trattasi, in definitiva, di qualità complessivamente e mediamente non elevata delle pubblicazioni. Inoltre, come da criteri ministeriali, è da segnalare come la posizione di primo ed ultimo autore o corresponding author che caratterizza in genere il responsabile della specifica ricerca ed il responsabile dell’intero gruppo di ricerca, viene rivestito solo in 4 pubblicazioni, a significare il ruolo non preminente del candidato nelle pubblicazioni presentate. Da un esame approfondito dei titoli presentati ai fini del rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 8, comma 1, del DPR 95/2016, si ritiene che il Candidato soddisfi 3 dei 10 parametri previsti. Sulla base di questa articolata valutazione si ritiene che il Candidato, pur raggiungendo le mediane previste per la partecipazione al giudizio di abilitazione, non abbia ancora conseguito una maturità scientifica sufficiente per il conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di Professore di II Fascia nel settore disciplinare MED/44»;
– se ne desume che il candidato, pur raggiungendo le mediane previste per la partecipazione al giudizio di abilitazione, e pur avendo ricevuto una valutazione positiva per quanto concerne il possesso di titoli (in tre delle dieci categorie selezionate), è stato ritenuto non avere ancora conseguito una maturità scientifica sufficiente in ragione della portata limitata delle pubblicazioni scientifiche presentate;
– a parere del Collegio, il provvedimento impugnato è esente dai vizi motivazionali censurati dal giudice di prime cure ed appare rispettoso dei criteri dettati dal citato decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2016, n. 120;
– in primo luogo, il giudizio di non idoneità si basa su tre aspetti convergenti ‒ segnatamente: lo scarso valore di impatto delle riviste scientifiche su cui risultano pubblicati gli articoli allegati dal candidato; il ruolo non preminente assunto dal candidato nelle pubblicazioni in collaborazione; la scarsa continuità della produzione scientifica, caratterizzata da un vuoto negli anni 2013-2015 (salvo alcuni proceedings di congressi nazionali ed internazionali) ‒ che corrispondono ad altrettanti criteri legali di valutazione; 
– a partire da questi indici, la Commissione, nell’esercizio delle sua discrezionalità tecnica, ha legittimamente espresso un giudizio sintetico ‒ ma estremamente chiaro ed esaustivo ‒ in ordine alla qualità «non elevata» delle pubblicazioni (nei giudizi individuali si parla anche di qualità delle pubblicazioni «medio-bassa» ovvero «modesta») presentate dal candidato;
– l’impatto dei lavori scientifici ‒ le cui modalità tecniche di rilevazione non sono qui in contestazione ‒ attesta infatti il mancato conseguimento di risultati scientifici apprezzabili e riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento;
– anche i dedotti profili di disparità di trattamento, stante la loro genericità (si afferma, ad esempio che altri candidati abilitati dalla prima commissione «avevano “un buco temporale” nella produzione scientifica, superiore a quello del candidato») e la loro estrapolazione dal contesto più ampio dei giudizi formulati dalla Commissione, non sono in grado di inficiare la legittimità degli atti impugnati;
– per le ragioni che precedono, l’appello è fondato e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va rigettato;
– la liquidazione delle spese del doppio grado di lite, possono integralmente compensarsi tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 3791 del 2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio sono compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Carpentieri, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 21/01/2020