Corte dei conti, appello Regione Siciliana, 30 ottobre 2017, n. 132

Pensione di reversibilità vedova professore associato – Mancata impugnazione decreto di ricostruzione carriera

Data Documento: 2017-10-30
Area: Giurisprudenza
Massima

In caso di mancata impugnazione, dinanzi al Giudice competente, del decreto concernente la ricostruzione di carriera e l’inquadramento giuridico-economico attribuito a un professore associato a tempo pieno, la pensione di reversibilità spettante alla vedova del dipendente pubblico e calcolata sulla base dello stipendio dallo stesso risultante è incontestabile, in quanto consolidatosi per mancata impugnazione del relativo provvedimento attributivo. Né, d’altro canto, può ritenersi consentito alla vedova l’utilizzo dello strumento del giudizio pensionistico per cercare d’ottenere, ora per allora, la modifica del trattamento retributivo a suo tempo attribuito al marito, questione la cui cognizione non rientrerebbe, comunque, nella giurisdizione della Corte dei conti.

Contenuto sentenza

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana
composta dai magistrati:
dott. GIOVANNI [#OMISSIS#] Presidente
dott. [#OMISSIS#] LO PRESTI Consigliere
dott. [#OMISSIS#] BRANCATO Consigliere 
dott. [#OMISSIS#] DEL [#OMISSIS#] Consigliere- relatore
dott. GUIDO [#OMISSIS#] Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA N.132/A/2017
nel giudizio d’appello in materia pensionistica iscritto al n. 5773/AC del registro di segreteria, promosso da E. A., nata a Omissis il Omissis, residente a Messina, difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. [#OMISSIS#] La Scala, in via Villaermosa, n.41, Palermo), avverso:
l’ Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro tempore;
l’I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P., difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Madonia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliati presso l’avvocatura regionale dell’I.N.P.S. di Palermo;
al fine d’ottenere la riforma della sentenza n.12/2016, emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in data 13.1.2016;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 19 settembre 2017 il consigliere relatore dott. [#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#], l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la sig.ra E. A., il funzionario [#OMISSIS#] Donato (su delega del Rettore) per l’ Università degli Studi di Messina e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’I.N.P.S..
FATTO
Con la sentenza n.12/2016 il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso proposto da E. A. (vedova di D. E., già professore associato presso l’ Università degli Studi di Messina, deceduto in attività di servizio in data 27.12.1985), la quale aveva lamentato che la propria pensione di reversibilità fosse stata liquidata sulla base del trattamento retributivo fruito dal defunto coniuge, che, a suo avviso, non risultava essere stato aggiornato in conformità ai criteri ed alle tabelle stipendiali elaborate ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n.382/1980 e successive integrazioni.
A tal proposito, il Giudice di primo grado ha evidenziato che (come riferito dall’ Università degli Studi di Messina, ex datrice di lavoro del prof. D.) la pensione di reversibilità spettante alla vedova E. A. era stata liquidata con il decreto del 19.12.1986, computando nella relativa base pensionabile l’ultimo stipendio integralmente percepito dal Donato, ossia quello corrispondente alla qualifica di “professore associato a tempo pieno” alla 7^ classe, debitamente maggiorato, ai sensi dell’art. 161 della L. n.312/1980, delle “quote mensili” maturate nel successivo aumento periodico.
In particolare, il trattamento retributivo concretamente fruito dal D. all’epoca di cessazione dal servizio era corrispondente a quello specificato nel decreto n.153, emesso dal Rettore dell’ Università di Messina in data 3.7.1984 (registrato alla Corte dei Conti il 7.5.1986), con il quale la carriera del prof. D. era stata ricostruita in conformità ai criteri dettati dal D.P.R. n.382/1980 e successive integrazioni e da cui si desumeva chiaramente che, con decorrenza dall’1.8.1984, al Donato era stata attribuita, nella qualifica di professore associato a tempo pieno, la 7^ classe di stipendio.
D’altro canto, l’ammontare del trattamento retributivo fruito dal Donato per effetto del decreto n.153 del 3.7.1984 coincideva, altresì, con quello riportato nell’apposito prospetto contabile trasmesso dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Messina, che, all’epoca, amministrava la partita di spesa fissa intestata al medesimo docente.
Il Giudice di primo grado affermava, conclusivamente, che, tenuto conto della documentazione amministrativa acquisita al fascicolo processuale ed in carenza di dettagliati elementi in contrario, che avrebbero dovuto essere forniti dal soggetto interessato, le doglianze prospettate dalla E. A. in ordine alla corretta liquidazione della propria pensione di reversibilità apparivano prive di qualsiasi concreto e valido fondamento giuridico.
Avverso la sentenza n.12/2016 ha proposto appello la E. A., la quale ha, in sintesi, ribadito che la propria pensione di reversibilità sarebbe stata liquidata dall’ Università di Messina sulla base del trattamento retributivo fruito dal defunto coniuge, che, a suo avviso, non sarebbe stato aggiornato in conformità ai criteri ed alle tabelle stipendiali di cui all’art. 36 del D.P.R. n.382/1980 e successive integrazioni.
In tale contesto, quindi, il Giudice di primo grado, anziché limitarsi a prendere atto di quanto desumibile dalla documentazione trasmessa dall’ Università , avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica, al fine di verificare se il trattamento retributivo fruito dal prof. Donato all’epoca (27.12.1985) della sua cessazione dal servizio per decesso fosse conforme o meno alle tabelle stipendiali in vigore.
Conclusivamente, la E. A. ha chiesto che, all’esito di tale verifica, sia riconosciuto il proprio diritto alla corretta riliquidazione della pensione di reversibilità, con conseguente condanna dell’ Università degli Studi di Messina a provvedere in tal senso e dell’I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P. ad erogare in suo favore i maggiori ratei dovuti.
Con memoria depositata in data 7.9.2007 l’ Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro tempore, ha chiesto il rigetto dell’appello proposto dalla E. A., in quanto privo di giuridico fondamento.
A tal proposito, oltre a fare riferimento al decreto n.153 del 3.7.1984, con il quale era stata ricostruita la carriera del D., ed al prospetto contabile trasmesso dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Messina, dai quali si desume che al medesimo era stata attribuita, con decorrenza dall’1.8.1984, la 7^ classe di stipendio nella qualifica di professore associato a tempo pieno, l’ Università ha allegato, a riprova della correttezza della liquidazione della pensione, la nota del 20.6.1985, con la quale il Ministero dell’Istruzione e dell’ Università aveva inviato a tutti gli Atenei italiani i prontuari, aggiornati all’1.7.1985, degli stipendi e degli altri emolumenti retributivi dovuti ai professori associati.
Ciò premesso, l’ Università ha ribadito che, risultando il trattamento retributivo attribuito al prof. D. conforme alle predette tabelle stipendiali, la pensione di reversibilità spettante alla vedova E. A. era stata legittimamente liquidata con il decreto del 19.12.1986, peraltro ritualmente registrato dalla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti.
Con memoria depositata in data 31.7.2017, dopo aver sottolineato di aver operato quale ordinatore secondario di spesa, applicando quanto stabilito dal decreto di liquidazione emesso dall’ Università di Messina, l’I.N.P.S. ha ribadito che la pensione di reversibilità spettante alla vedova E. A. era stata correttamente determinata, dato che nella relativa base pensionabile era stato computato il trattamento stipendiale attribuito al D. mediante il decreto di ricostruzione di carriera, il cui ammontare era stato aggiornato in conformità al prontuario degli stipendi dei professori universitari, in vigore all’epoca (27.12.1985) in cui il medesimo era cessato dal servizio.
All’odierna udienza, le parti hanno illustrato le rispettive tesi, confermando le conclusioni già formulate per iscritto.
DIRITTO
Il Collegio Giudicante reputa che le doglianze prospettate dalla E. A. siano prive di concreto fondamento.
A tal proposito, si osserva che la pensione di reversibilità spettante alla E. A. è stata liquidata con il decreto emesso dal Rettore dell’ Università degli Studi di Messina in data 19.12.1986, da cui si desume che:
è stato computato nella base pensionabile l’ultimo stipendio (pari a £ 22.531.129) integralmente percepito dal prof. D. nella qualifica di professore associato alla classe 7^;
tale stipendio è stato maggiorato, ai sensi dell’art. 161 della L. n.312/1980, del valore (pari a £ 957.573) delle “quote mensili” maturate nel successivo aumento periodico;
sulla base pensionabile sono state, quindi, applicate (dopo la maggiorazione del 18%, prescritta dall’art. 15 della L. n.177/1976) dapprima l’aliquota correlata all’anzianità di servizio posseduta dal D. (anni 25) e poi quella di reversibilità.
Dall’esame del decreto n.153, emesso dal Rettore dell’ Università degli Studi di Messina in data 3.7.1984, risulta inequivocabilmente che, in sede di ricostruzione della carriera, effettuata sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n.382/1980 e successive integrazioni, al D., inquadrato nella qualifica di “professore associato a tempo pieno”, era stato attribuito, con decorrenza dall’1.8.1984, lo stipendio corrispondente alla classe 7^.
Orbene, l’ammontare dello stipendio (€ 22.531.129) che è stato computato nella base pensionabile di cui al decreto del 19.12.1986 (riguardante la liquidazione della pensione di reversibilità in favore della vedova E. A.) coincide esattamente con quello indicato (in corrispondenza della classe 7^) nel prontuario allegato alla nota del 20.6.1985 del Ministero dell’Istruzione e dell’ Università (inviata a tutti gli Atenei italiani), concernente gli emolumenti retributivi, aggiornati alla data dell’1.7.1985, spettanti ai professori universitari associati a tempo pieno.
Il Collegio Giudicante reputa, altresì, necessario sottolineare che né il prof. D. né tantomeno la vedova E. A. impugnarono tempestivamente dinanzi al Giudice competente il decreto n.153 del 3.7.1984, concernente la ricostruzione di carriera e l’inquadramento giuridico-economico attribuito al medesimo D.
In pratica, la pensione di reversibilità appare correttamente liquidata sulla base dell’ultimo stipendio attribuito al coniuge defunto, peraltro consolidatosi per mancata impugnazione del relativo provvedimento attributivo; né, d’altro canto, può ritenersi consentito all’odierna parte appellante l’utilizzo dello strumento del giudizio pensionistico per cercare d’ottenere, ora per allora, la modifica del trattamento retributivo a suo tempo attribuito al marito, questione la cui cognizione non rientrerebbe, comunque, nella giurisdizione della Corte dei Conti.
Ne consegue che l’appello proposto dalla E. A. va respinto, dovendo ritenersi che:
la liquidazione della pensione di reversibilità ad essa spettante sia stata legittimamente effettuata;
non vi sia alcun concreto e valido elemento che possa indurre il Collegio Giudicante a disporre la consulenza tecnica auspicata dalla medesima E. A..
In base al principio della “soccombenza legale”, la E. A. va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti Università degli Studi di Messina ed I.N.P.S..
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, rigetta l’appello proposto da E. A. avverso la sentenza n.12/2016, emessa dalla Sezione di primo grado in data 13.1.2016.
La E. A. viene condannata alla rifusione delle spese di difesa in favore dell’ Università degli Studi di Messina e dell’I.N.P.S., che vengono liquidate nella misura di € 500,00 per ciascuna delle predette Amministrazioni.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 settembre 2017.
Depositata in segreteria.
Palermo,30/10/2017