Corte dei conti reg., Abruzzo, 17 marzo 2015, n. 30

Personale ATA – Pensione privilegiata invalidità ascrivibile a causa di servizio

Data Documento: 2015-03-17
Area: Giurisprudenza
Massima

A differenza della procedura prevista per i dipendenti delle disciolte casse di previdenza, per i dipendenti statali è sufficiente limitarsi a chiedere l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio nei cinque anni dalla cessazione del servizio, ai sensi dell’art. 169 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti Abruzzo Sez. giurisdiz., Sent., 17-03-2015, n. 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo
In composizione monocratica e in funzione di [#OMISSIS#] unico delle pensioni, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 19008/PC del registro di segreteria, proposto da C. T., C.F.(…), residente in Omissis, rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei Difensori in L’Aquila, via Pescara 2/4, per il riconoscimento della pensione privilegiata.
Contro: INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati [#OMISSIS#] Barone e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] procura notarile in atti;
Visto il ricorso introduttivo;
Vista la memoria di costituzione dell’INPS a mezzo dei suoi Procuratori Avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Barone;
Vista la relazione della C.T.U. depositata in data 28 gennaio 2015; Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
Assenti le parti, regolarmente avvisate, all’udienza pubblica del 17 marzo 2015.
Con l’assistenza della Segretaria signora E.G..
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo – in riassunzione di giudizio davanti al Tribunale di L’Aquila, che aveva dichiarato la carenza della propria giurisdizione con sentenza n. 54/2014 – la sig.ra C. T., premesso di aver lavorato in qualità di funzionario amministrativo, responsabile della Segreteria della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di L’Aquila dal 1979 al 30.09.2005, instava per il riconoscimento della pensione privilegiata.
Esponeva, al riguardo, che, a seguito della presentazione della domanda – in data 30 giugno 2003 – per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “proctosigmoidite ulcerosa”, respinta dall’Università, aveva adito il Tribunale di L’Aquila che, con la sentenza n. 313 del 2010, aveva statuito il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la spettanza dell’equo indennizzo.
Lamentava peraltro che l’INPS, anziché riconoscere de plano il diritto alla pensione privilegiata, con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico ordinario in godimento, aveva riavviato la procedura del riconoscimento, in violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 461 del 2001 che stabiliva l’unicità delle procedure di concessione dell’equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.
In conseguenza della sentenza del Tribunale di L’Aquila, pertanto, l’INPS avrebbe dovuto ex officio emettere il provvedimento di pensione privilegiata riliquidando la pensione.
Pertanto, si insisteva nelle conclusioni sopra scritte.
L’INPS, con comparsa depositata il 6 giugno 2014, eccepiva preliminarmente l’intervenuta decadenza della ricorrente, ai sensi dell’art. 169 del D.P.R. n. 915 del 1978; infatti, la Tavani aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia, mentre nessuna domanda di pensione privilegiata era stata proposta. Inoltre, nel [#OMISSIS#] in esame mancava il requisito – previsto ai sensi dell’art. 64 del richiamato d.P.R. – dell’inabilità del dipendente civile, mentre la C. T. aveva concluso il servizio per dimissioni e non per dispensa.
Eccepiva, in via gradata, la prescrizione estintiva dei singoli ratei della pensione di privilegio.
All’udienza del 14 ottobre 2014 l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ribadiva le argomentazioni a sostegno dell’accoglimento del ricorso, specificando che il miglioramento delle condizioni della ricorrente era dovuto proprio all’allontanamento dall’attività lavorativa, mentre all’epoca delle dimissioni essa non poteva essere più proseguita per le gravi condizioni di salute né era stato possibile adibire la ricorrente a mansioni diverse da parte dell’Amministrazione.
L’Avv. Barone, per l’INPS a sua volta sottolineava la decadenza in cui era incorsa la ricorrente e, in via gradata, l’insussistenza del requisito dell’inabilità al servizio indispensabile per la concessione della pensione di privilegio.
All’esito dell’udienza, il [#OMISSIS#] unico riteneva necessario il conferimento – con l’ordinanza n. 34/2014 – di una consulenza tecnica al Collegio medico legale del Ministero della Difesa, Sezione speciale presso la Corte dei conti, sui seguenti quesiti:
– A) “Se l’infermità “proctosigmoidite ulcerosa abbia cagionato l’inabilità della ricorrente al servizio di funzionario amministrativo responsabile della Segreteria dell’Università di L’Aquila alla data delle dimissioni (30.09.2005);
– B) nel [#OMISSIS#] di risposta affermativa al quesito sub A), dica il CTU a quale categoria sia attribuibile l’infermità di cui al precedente quesito”.
La relazione era depositata, nei termini, in data 28 gennaio 2015.
Si perveniva, pertanto, alla successiva udienza, già fissata con l’ordinanza suddetta, alla data del 17 marzo 2015 [#OMISSIS#] quale entrambe le parti erano assenti.
All’esito della [#OMISSIS#] di consiglio, il [#OMISSIS#] pronunciava sentenza di cui dava lettura contestualmente al dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda della ricorrente è tempestiva e non sussiste l’eccepita decadenza di cui all’art. 169 del D.P.R. n. 1093 del 1973.
Infatti, a differenza della procedura prevista per i dipendenti delle disciolte casse di previdenza (per i quali è necessario proporre espressa domanda di pensione privilegiata entro i tre, ovvero secondo più recente normativa cinque anni, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della L. n. 274 del 1991); per i dipendenti statali, quale la ricorrente, è sufficiente limitarsi a chiedere l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio nei 5 anni ai sensi dell’art. 169 del t.u. 1092 del 1973.
Circostanza che nel [#OMISSIS#] di specie ricorre, risultando dagli atti che la sig.ra C. T. ha presentato domanda in tal senso – riconoscimento della causa di servizio – in data 30 giugno 2003, ovverosia prima della cessazione dal servizio.
Peraltro, il ricorso è da respingere nel merito.
Infatti, per l’art. 64 del D.P.R. n. 915 del 1978, per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato al dipendente civile, è necessario che lo stesso abbia subito “menomazioni dell’integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla L. 18 marzo 1968, n. 313, qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio”; circostanza che, nel [#OMISSIS#] in esame, non ricorre; infatti la C. T. è cessata dal servizio per dimissioni e non per dispensa dal servizio e la categoria attribuita dal C.T.U. [#OMISSIS#] causa civile volta all’attribuzione dell’equo indennizzo è dell’ottava categoria, tale, cioè, da non influire sulla prosecuzione del servizio stesso.
La consulenza tecnica affidata al Collegio Medico legale presso il Ministero della Difesa, sui quesiti sopra indicati, ha confermato tale assunto.
Sulla base di attento esame, infatti, il C.T.U. ha concluso che, all’epoca della visita collegiale della ricorrente nel febbraio 1999 e al tempo della dispensa dal servizio (30.09.2005), la signora C. T. presentava una condizione clinica di quiescenza della malattia (“retticolite ulcerosa in remissione clinica, endoscopia e istologica”), come si evince dai referti degli esami strumentali (ileocolonscopia del 26 [#OMISSIS#] 2005; esame istologico dei frammenti prelevati in data 01.06.2005) senza lesioni di rilievo dell’intestino, con risultati, quindi, riferibili a una colite ulcerosa in fase di quiescenza clinica ed endoscopica. Tali evidenze, confortate, come si è detto, non solo dall’osservazione clinica, ma anche dalle evidenze strumentali, permettono di ritenere non significativo il certificato del medico curante della ricorrente, che rilevava, all’epoca del pensionamento, una fase di riacutizzazione della malattia.
Né, del resto, la ricorrente ha provato l’inabilità assoluta al servizio come richiesto dalla legge; al contrario, dal certificato medico prodotto in allegato alla memoria depositata il 3 luglio 2014 risulta che la signora “è in buone condizioni di salute” (cfr. certificato del prof. [#OMISSIS#] Frieri dell’U.O.C. di Gastroenterologia, epatologia e nutrizione dell’Università degli Studi di L’Aquila – USL 01).
La circostanza, dedotta dalla ricorrente, per la quale era stata costretta alle dimissioni non potendo proseguire il servizio non trova conforto negli atti; infatti, in tali casi, è attivata la diversa procedura della dispensa dal servizio da parte dell’Amministrazione.
Pertanto deve ritenersi, concordando con tutti i giudizi medici, che all’epoca delle dimissioni la ricorrente presentasse un quadro nosologico inquadrabile nell’ottava categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 915 del 1978, e pertanto di insufficiente gravità per consentire la concessione della pensione privilegiata.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e della particolarità della controversia [#OMISSIS#] liquidate in complessivi Euro 500,00 da rifondere all’INPS da parte della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo:
Respinge il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa dell’INPS, liquidate in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00).
Così deciso in L’Aquila, a seguito dell’udienza pubblica del 17 marzo 2015.
Depositata in Cancelleria 17 marzo 2015.