La dipendenza del male (o, quanto meno, del suo evolversi in senso peggiorativo) dal servizio è il fondamentale presupposto del diritto a pensione privilegiata e quindi il presupposto dell’accoglimento della domanda pensionistica. Ne consegue che l’onere della prova di tale circostanza incombe sul ricorrente, ovvero sul soggetto che fa valere la pretesa, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.; e, in particolare, va rilevato che la mera coincidenza cronologica tra l’insorgere della infermità e la prestazione del servizio non è sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in questione, non essendovi nella materia in esame presunzioni legali o semplici che lo consentano.
Corte dei conti reg., Campania, 15 maggio 2015, n. 526
Docente conservatorio – Pensione privilegiata decesso ascrivibile a causa di servizio
PENSIONI
C. Conti Campania Sez. giurisdiz., Sent., 15-05-2015, n. 526
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
In composizione monocratica [#OMISSIS#] persona del consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in funzione di [#OMISSIS#] unico delle pensioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 57938/PC del registro di Segreteria depositato in data 08-02-2008 dalle signore C. F. unitamente ad A. C. e F. C., eredi di A. C. (nato ad [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] SA il 29-07-1963 e deceduto in attività di servizio il 30-06-2000), tutte rappresentate e difese, [#OMISSIS#] mandato a margine del ricorso, dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sassano ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Marsiconuovo (PZ) al corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 98, avverso il decreto n. 661 del 20-11-2006 del Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, con cui è stata respinta la domanda di pensione privilegiata indiretta per non riconosciuta dipendenza da c.s. della patologia letale che ha tratto a [#OMISSIS#] A. C. il 30-06-2000;
Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del giorno 14 [#OMISSIS#] 2015 l’avv. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] per delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sassano, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, riportandosi [#OMISSIS#] scritti difensivi ed alla documentazione in atti e depositando, altresì, a confutazione del parere CTU acquisito in atti, relazione medico-legale del dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto in
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe le signore C. F. unitamente ad A. C. e F. C. hanno chiesto la concessione di pensione privilegiata indiretta, con conseguenti oneri accessori, per dipendenza dalle caratteristiche del servizio prestato come docente presso il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di [#OMISSIS#], dell’infermità cardiaca letale che colpì in data 30-06-2000 il de cuius A. C.. Le ricorrenti hanno lamentato, in particolare, la [#OMISSIS#] incidenza negativa esercitata sulle condizioni di salute del [#OMISSIS#], non adeguatamente considerata in sede amministrativa, dei fattori stressogeni psico-fisici nell’insorgenza o almeno nell’evoluzione delle patologie cardiache, specialmente in presenza di buone condizioni generali di salute, implicati dalle caratteristiche dell’attività di servizio prestata da A. C. alle dipendenze del predetto Istituto d’istruzione musicale, a causa della quale il de cuius svolgeva turnazioni caratterizzate da alternanza tra periodi d’intensa attività di docenza ed altri di totale inattività nonché da ampio e disagevole spostamento tra il luogo di residenza e quello d’insegnamento, tant’è vero che il decesso si è verificato su di un’area di sosta dell’autostrada A3 RC-SA. Ha citato varie pronunce del GA e di questa Corte dei conti ed ha allegato documentazione amministrativa e sanitaria.
Il M.I.U.R. – Direzione Generale Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – Ufficio III, costituitasi in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha prodotto sia il fascicolo amministrativo relativo alla pretesa pensionistica in controversia e sia memorie difensive in cui, argomentando circa la legittimità del proprio operato in ragione dell’esistenza del parere n. 10703/2006 del Comitato di verifica per le Cause di Servizio contrario alla pretesa della ricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando, altresì, che da un lato non vi è obbligo di motivazione del parere de quo in senso strettamente amministrativo trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale e che, dall’altro lato, l’Amministrazione che emette il provvedimento finale non ha obbligo di dettagliata motivazione laddove si conformi -com’è avvenuto nel [#OMISSIS#] di specie- alla valutazione dell’organo tecnico.
Con ordinanza n. 184/2014 di questa Sezione si è stabilito di acquisire, ai fini della decisione: 1) presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Direzione Generale Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – Ufficio III, lo stato di servizio del sig. A. C., esponente integralmente i congedi e le aspettative godute dal medesimo, corredato da certificazione medica ed espressa indicazione di eventuali ricoveri ospedalieri, oltre a relazione amministrativa sulle specifiche mansioni svolte dall’interessato in via ordinaria/straordinaria (con allegati eventuali ordini di servizio in proposito) nonché sulle caratteristiche ambientali dei luoghi in cui il servizio veniva svolto; 2) motivato parere del COLLEGIO MEDICO LEGALE PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA sui seguenti quesiti:
“a) se l’infermità letale ‘exitus avvenuto il 30.06.2000 per causa iniziale infarto al miocardio, causa intermedia fibrillazione ventricolare, causa terminale arresto cardiocircolatorio’ che trasse a [#OMISSIS#] A. C. sia dipendente da causa di servizio;
b) quale sia, in [#OMISSIS#] positivo, la categoria di pensione ascrivibile”.
In data 25-09-2014 è pervenuto alla Sezione il parere prot. n. (…) del 12-09-2014 del C.M.L. presso il Ministero della Difesa, che ha espresso valutazione negativa in merito al quesito riguardante la dipendenza da c.s. della patologia de qua.
Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.
Considerato in
Motivi della decisione
Il gravame risulta infondato nel merito e dunque immeritevole di accoglimento, per quanto di seguito si osserva.
La dipendenza del male (o, quanto meno, del suo evolversi in senso peggiorativo) dal servizio è il fondamentale presupposto del diritto a pensione privilegiata (insieme alla riconducibilità dell’infermità -da causa di servizio- ad una delle patologie riportate nelle tabelle A o B allegate al D.P.R. n. 915 del 1978) e quindi il presupposto dell’accoglimento della domanda pensionistica, ai sensi degli artt. 64 segg. e 67 segg. del D.P.R. n. 1092 del 1973.
Ne consegue che l’onere della prova di tale circostanza (che è il presupposto del diritto a pensione) incombe sul ricorrente, ovvero sul soggetto che fa valere la pretesa, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.; e, in particolare, va rilevato che la mera coincidenza cronologica tra l’insorgere della infermità e la prestazione del servizio non è sufficiente ad integrare la prova della dipendenza in questione, non essendovi [#OMISSIS#] materia in esame presunzioni legali o semplici che lo consentano.
Infatti, secondo la [#OMISSIS#] giurisprudenza di questa Corte, la legislazione in materia di trattamento privilegiato ordinario non fissa una presunzione legale di dipendenza dell’infermità da (con)causa di servizio per le malattie riscontrate in costanza della prestazione, a differenza di quanto invece è sancito dalla normativa in materia di pensioni di [#OMISSIS#], che (ancorché entro determinati limiti) fissa tale presunzione per le malattie contratte [#OMISSIS#] la prestazione di [#OMISSIS#] o lo stato di prigionia (cfr. artt. 3 e 4 della L. n. 313 del 1968 e successive modificazioni).
Né, d’altro canto, la mera coincidenza cronologica tra servizio e malattia è sufficiente ad integrare una prova presuntiva (semplice) della dipendenza della malattia dal servizio.
Infatti, è indubbio (come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte) che particolari accadimenti (ad esempio traumi) o modalità (ad esempio sforzi anomali, turni defatiganti) del servizio prestato possono porsi come (con)causa dell’insorgere di un’infermità o dell’aggravarsi di patologie pregresse o endogene, che avrebbero potuto rimanere latenti senza il servizio prestato; tuttavia, occorre una prova concreta (anche presuntiva) della presenza di un servizio anomalo e/o gravoso, in quanto detta (con)causalità va senz’altro esclusa in presenza di un lavoro svolto con modalità ordinarie (non particolarmente gravose), poiché in tal [#OMISSIS#] può presumersi che la patologia si sarebbe manifestata a prescindere dal servizio svolto, con l’ordinaria [#OMISSIS#] civile (c.d. “rischio generico”), non potendosi [#OMISSIS#] presumere che il malato non svolgesse alcuna attività fisica per tutta la [#OMISSIS#]. In quest'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il servizio non costituisce (con)causa efficiente e determinante dell’infermità, bensì semplice occasione dello slatentizzarsi del male, che avrebbe comunque avuto la sua fatale evoluzione con l’ordinaria [#OMISSIS#] civile, a prescindere dal servizio pubblico prestato.
Il preteso nesso di (con)causalità va allegato e provato con riferimento a circostanze “anomale” del servizio, ovvero a precise modalità o a precisi avvenimenti del servizio, dotati di concreta e determinante potenzialità causale rispetto alla malattia insorta (o al suo aggravarsi).
[#OMISSIS#] concreta fattispecie, dalla documentazione acquisita in atti risulta comprovato quanto segue.
Il prof. A. C. prestò servizio non di ruolo dal 14.03.1988 al 21.12.1999 per complessivi 8 anni, 6 mesi e tre giorni di effettivo servizio. In particolare:
– dall’anno scolastico 1991/92 all’anno scolastico 1999/00 presso la Scuola Media Statale di Sassano (SA), saltuariamente, quale supplente di Educazione Musicale;
– dall’anno scolastico 1993/94 all’anno scolastico 1998/99 presso l’Istituto Comprensivo di Scuola Elementare e Media di Rocca d’Aspide (SA), quale suppl. temp. e I.T.D.;
– per gli anni scolastici 1996/97 e 1999/2000 presso l’Istituto Comprensivo di Scuola Materna Elementare e Media di S. [#OMISSIS#] Magno (SA);
– per l’anno scolastico 1997/98 presso l’Istituto Comprensivo di Scuola Materna Elementare e Media di [#OMISSIS#] (SA), quale S.T. di Educazione Musicale;
– per l’anno scolastico 1997/98, dal 16.09.1997 al 11.10.1997, presso la Scuola Media Statale di Teggiano (SA) come docente di Educazione Musicale;
– per l’anno scolastico 1997/98, dal 05.05.1998 al 23.05.1998, presso la Scuola Materna Elementare e Media di Campagna (SA), quale docente di Educazione Musicale;
– per un periodo non specificato, anche presso l’Istituto Comprensivo di Scuola Materna Elementare e Media di Sant'[#OMISSIS#] (SA);
Dal 22.12.1999 prestò servizio presso il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di [#OMISSIS#] con contratto di lavoro a tempo indeterminato come docente di sassofono per n. 12 ore settimanali distribuite su due giornate settimanali.
Dalla relazione del Direttore dell’Istituto datata 02.07.2001 risulta: “Giorno 29 giugno 2000 il Prof. F. C., svolgeva regolarmente servizio per l’intera giornata, poiché impegnato per esami di compimento inferiore di sassofono nelle ore antimeridiane e per il collegio docenti nelle ore pomeridiane, così come da calendario pubblicato all’albo dell’Istituto. [#OMISSIS#] l’arco dell’intera giornata né il docente né altre persone hanno richiesto alla sottoscritta alcun intervento, o comunicato sintomi di malessere riguardanti lo stesso professore. Il Prof. F. C., in servizio presso questa istituzione dal 22/12/1999, titolare della classe di sassofono, dal momento della nomina, svolgeva le lezioni in due giorni consecutivi e, non essendoci l’obbligo di residenza, viaggiava ogni settimana per raggiungere la propria famiglia. Oltre ai suddetti obblighi di servizio, il Prof. F. C., non era stato incaricato di particolari compiti gravosi, godeva di sana e robusta costituzione, così come da certificato e, inoltre, dalle schede inviate dalle scuole dove precedentemente aveva prestato servizio, risultava che il docente non aveva usufruito di congedi per motivi di salute, di particolare gravità. Non si rinvengono quindi, particolari cause che abbiano potuto determinare il fatto dannoso …”.
In data 30.06.2000, il A. C. veniva rinvenuto, ormai deceduto, nei pressi della propria autovettura [#OMISSIS#] in una piazzola di sosta della carreggiata nord dell’autostrada A/3 SA-RC nel territorio comunale di Sala Consilina (SA). Dagli ulteriori accertamenti è risultato che quasi certamente, come da sua abitudine, il Sig. F. C. al [#OMISSIS#] del servizio dopo essere partito da Palermo in treno fino a Sapri, con la propria autovettura faceva ritorno alla propria abitazione in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
A seguito di esame esterno di cadavere, la causa del decesso venne attribuita ad “Arresto cardiocircolatorio per infarto miocardico” per cui non venne ritenuto opportuno l’esame autoptico. Dal certificato di decesso rilasciato dall’ASL di Vallo della [#OMISSIS#] in data 23.08.2000 risulta che il Sig. A. C. è deceduto per “Causa iniziale: Infarto miocardico. Causa intermedia: Fibrillazione ventricolare. Causa finale: Arresto cardiocircolatorio”.
La C.M.O. di Napoli, a seguito di istanza di dipendenza da causa di servizio presentata dalla signora C. F., vedova del [#OMISSIS#], con verbale modello ML/AB n. 1199 del 13.05.2004 pose al giudizio diagnostico “Exitus avvenuto il 30.06.00 per causa iniziale infarto miocardico: causa intermedia fibrillazione ventricolare; causa terminale arresto cardiocircolatorio”.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell’adunanza n. 46/2006 del 22/05/2006, rese parere che l’infermità “Infarto miocardico, fibrillazione ventricolare, arresto cardiocircolatorio, Exitus” non potesse riconoscersi dipendente da causa di servizio.
A ciò è seguito il D.Dirig. n. 628 del 10 ottobre 2006con il quale il M.I.U.R. negò il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione del equo indennizzo. Con successivo decreto n. 661 del 20.11.2006, il medesimo Ministero respinse l’istanza di pensione privilegiata di reversibilità presentata della signora C. F.. Avverso tale [#OMISSIS#] decreto di diniego, la vedova e le figlie, in qualità di eredi di [#OMISSIS#] CICCHEETI, hanno proposto il ricorso introduttivo del giudizio in epigrafe.
Il CML, interpellato quale CTU dalla Sezione con l’ordinanza n. 184/2014 citata in premessa, ha esaminato gli atti relativi al de cuius, esponendo le seguenti considerazioni medico-legali.
“Ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari della Stato) ‘le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante’. Sempre ai sensi del citato art. 64 i ‘fatti di servizio sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio’.
Per causa, in medicina legale, si intende quella condizione necessaria e sufficiente perché si verifichi un evento. La necessità indica che senza di essa l’effetto non si produce e la sufficienza rappresenta l’intrinseca attitudine a produrre da solo l’effetto.
Per concausa si intende quella condizione abnorme necessaria ma non sufficiente da sola perché si verifichi un evento, ossia concorre con evidente concretezza ed adeguata intensità, unitamente alle altre, nel determinismo dell’effetto; ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio assume valore giuridico solo la concausa efficiente e determinante, ovvero quella condizione che, tra tutte le concause, ha contribuito in modo prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio a determinare l’infermità, assumendo nel processo patogenetico un ruolo preponderante e necessario.
L’occasione è invece una condizione non necessaria e non sufficiente, poiché è sprovvista di capacità lesiva. Si identifica [#OMISSIS#] sproporzione tra la esiguità dell’azione e la gravità dell’effetto, [#OMISSIS#] sua genericità e [#OMISSIS#] sua sostituibilità con qualche altra condizione.
Ed in punto di dipendenza da causa di servizio non può valere il criterio di ‘non potersi escludere’, atteso che per giurisprudenza [#OMISSIS#] certamente non risulta sostanziare evidenza di relazione causa/concausale efficiente e determinante.
Si deve infine necessariamente evidenziare che, vertendosi in ambito p.p.o. è in carico al ricorrente l’onere della prova circa la dipendenza da causa di servizio delle affezioni richieste e che il parere medico legale espresso nel merito deve essere improntato su parametri di almeno sufficiente probabilità, non essendo idonei criteri meramente possibilistici ovvero presuntivi.
[#OMISSIS#] fattispecie occorre accertare se il decesso del Sig. F. C. possa essere riconosciuto dipendente da causa di servizio, ovvero se i fatti di servizio ne abbiano rappresentato la causa o concausa efficiente e determinante.
Per cardiopatia ischemica si intende una patologica caratterizzata da ridotto apporto di sangue e quindi di ossigeno al miocardio, ovvero al tessuto muscolare del cuore, dovuta [#OMISSIS#] stragrande maggioranza dei casi alla aterosclerosi delle coronarie. L’aterosclerosi è un processo degenerativo delle arterie, caratterizzato dalla alterazione della anatomia dell’intima (la porzione interna di un vaso), con infarcimento fibroso e lipidico che si ispessisce nel tempo, tanto da formare ateromi (dal [#OMISSIS#] ‘poltiglia’) ovvero ispessimenti o placche, più o meno debordanti nel lume, che provocano un progressivo restringimento del vaso, con conseguente riduzione del flusso ematico e mancanza di ossigeno ai tessuti (ischemia). Le placche aterosclerotiche predispongono poi alla formazione di trombi che [#OMISSIS#] ad occludere il lume del vaso per cui i tessuti irrorati dall’arteria occlusa [#OMISSIS#] incontro a necrosi. Nel [#OMISSIS#] di occlusione di una arteria coronarica la conseguenza è l’infarto acuto del miocardio.
L’aterosclerosi riconosce una genesi multifattoriale. I principali fattori di rischio della patologia sono rappresentati da:
– fattori causali individuali non modificabili (la familiarità, il sesso, l’età, la razza) e modificabili, ovvero le abitudini di [#OMISSIS#] (tabagismo, alimentazione eccessiva, eccessivo uso di stimolanti quali caffeina, sedentarietà, carattere);
– presenza d’altre patologie (ipertensione arteriosa, diabete, dislipidemia, obesità, alterazioni dell’aggregabilità piastrinica o dei fattori circolanti della coagulazione).
Relativamente poi al ruolo dello ‘stress’ [#OMISSIS#] genesi o nell’evoluzione della cardiopatia ischemica possono poi valere alcune ulteriori considerazioni generali. Lo stress, che può essere acuto o cronico, può comportare attivazione del sistema nervoso simpatico e liberazione di catecolamine (ormoni del surrene) con aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa sistemica, iperaggregabilità piastrinica. Per stress acuto si può intendere una particolare situazione, eccezionale, che genera nel dipendente una reazione acuta, con una serie di eventi cardiocircolatori repentini, tali da far precipitare una situazione emodinamica precaria (esempio la rottura di una placca ateromasica con il conseguente infarto acuto del miocardio). La riconducibilità eziopatogenetica della patologia cardiaca acuta allo stress acuto, presuppone che questo evento ‘particolare e straordinario’ deve essere caratterizzato dalla ‘prossimità’ e/o ‘immediatezza’ del fatto con l’evento acuto cardiaco. Lo stress cronico o continuato, presuppone fattori ambientali di lavoro particolarmente gravosi, impegnativi, con assunzione di responsabilità, comportanti situazioni di stanchezza e tensione emotiva intensa, continua e prolungata.
[#OMISSIS#] specifico, le mansioni di docente educazione musicale/sassofono espletate dal ‘de cuius’ non comportano di [#OMISSIS#] condizioni di stress acuto/cronico tali da poter assurgere a valore causale/concausale nel determinismo dell’evento letale, né risultano descritti in atti specifici fatti lavorativi con le caratteristiche dell’eccezionalità e condizioni lavorative di particolare intensità e gravosità, caratterizzate da assunzioni di responsabilità di tipo giuridico e straordinario impegno psico-fisico prolungato nel tempo o ad elevato impatto emotivo e [#OMISSIS#] di paterna d’animo. Il normale servizio in concreto prestato dal ‘de cuius’, per tipologia, modalità e caratteristiche, [#OMISSIS#] sua genericità non risulta quindi sostanziato da condizioni e situazioni lavorative dotate di idonea capacità lesiva nei confronti dell’apparato cardio-circolatorio e che possano quindi soddisfare il criterio medico legale dell’adeguatezza quali-quantitativa della causa.
Ed in punto di questione, questo C.M.L. valuta l’infermità letale che trasse a [#OMISSIS#] il A. C. non dipendente da causa di servizio, non risultando documentata adeguata relazione causale/concausale con il servizio prestato dal ‘de cuius’.
Né i disagi legati ai viaggi per raggiungere dalla propria residenza in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] la sede di servizio presso il Conservatorio Musicale di [#OMISSIS#] dal dicembre 1999, possono essere invocati quale causa/concausa di servizio, non trattandosi di precisi obblighi di servizio ma derivanti da una [#OMISSIS#] scelta personale e comunque sprovvisti di idonea capacità lesiva sia per durata che inadeguatezza quali-quantitativa della causa”.
In conclusione il CML ha espresso il convincimento che non sia possibile ammettere qualsivoglia relazione tra l’infermità letale “exitus avvenuto il 30.06.2000 per causa iniziale infarto al miocardio, causa intermedia fibrillazione ventricolare, causa terminale arresto cardiocircolatorio” che trasse a [#OMISSIS#] F. C. ed attività lavorativa svolta.
Il G.U. ritiene di dover condividere le osservazioni e le conclusioni -negative in punto di dipendenza da c.s.- formulate dal CML, in quanto esaustivamente motivate e riscontrate dalla documentazione in atti, con la conseguenza che il ricorso, risultando sfornito di giuridico fondamento, deve essere respinto. Del resto, pur non potendosi certamente revocare in dubbio che lo svolgimento del servizio da parte del de cuius è stato lodevole ed altresì impegnativo, non può da ciò farsi derivare in modo apodittico l’insorgenza di una malattia cardiaca quale quella che l’ha condotto al decesso. Del resto, l’assenza di rilievo all’esame autoptico di ateromatosi delle coronarie non può condurre sic et simpliciter ad attribuire lo shock cardiaco letale subito dal [#OMISSIS#] a presunto stress ricollegabile all’attività lavorativa -come sostenuto [#OMISSIS#] relazione medico-legale del dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] versata in atti all’odierna udienza- poiché tale correlazione -valga ribadirlo- va desunta da elementi concreti e forniti di adeguato sostegno probatorio, che non può [#OMISSIS#] considerarsi ottenibile con il riferimento al criterio del “non potersi escludere che …” e che non può dirsi realizzato nel [#OMISSIS#] all’esame del G.U., nel quale al contrario emerge che l’attività lavorativa d’insegnamento svolta dal [#OMISSIS#] veniva prestata in assenza di elementi significativamente stressogeni, nei quali invero non possono ricomprendersi gli spostamenti settimanali cui il de cuius si sottoponeva per raggiungere i familiari, attribuibili a libere scelte personali (come giustamente evidenziato dal CTU).
Per quanto osservato, il ricorso si rivela sfornito di giuridico fondamento e va respinto.
Data la complessa natura della causa, sussistono apprezzabili motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
In composizione monocratica, [#OMISSIS#] persona del [#OMISSIS#] Unico consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso in epigrafe.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Napoli, [#OMISSIS#] pubblica udienza del giorno 14 [#OMISSIS#] 2015.
Depositata in Cancelleria 15 [#OMISSIS#] 2015.