Corte dei conti reg., Campania, 23 febbraio 2017, n. 84

Riliquidazione trattamento pensionistico – Indennità integrativa speciale – Base pensionabile – Inammissibilità

Data Documento: 2017-02-23
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi dell’art. 71, lett. b), del regolamento di procedura di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, i ricorsi in materia di pensioni non sono ammessi quando “si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa”.

Contenuto sentenza

Sentenza n. 084/2017
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
LA CORTE DEI CONTI 
Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa [#OMISSIS#] de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 66502 del registro di segreteria promosso da M. M., con l’avv. [#OMISSIS#] Allocati, contro l’INPS —Gestione ex INPDAP;
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, già dipendente della Seconda Università di Napoli, con funzioni finalizzate all’assistenza sanitaria, collocato in quiescenza dall’1/4/2008, ha chiesto la rideterminazione della base pensionabile applicando la maggiorazione del 18% sull’indennità integrativa speciale in quanto conglobata nello stipendio, oltre ratei pregressi ed oneri accessori.
Con memoria di costituzione in giudizio l’INPS (gestione ex INPDAP) eccepiva l’inammissibilità e la prescrizione quinquennale del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
 Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Ed invero, ai sensi dell’art. 71, lett. B, del regolamento di procedura di cui al R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, i ricorsi in materia di pensioni non sono ammessi quando “si propongono domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa”.
Nel caso di specie, manca del tutto in atti la documentazione afferente a detta fase amministrativa, sussistendo solo il ricorso giurisdizionale, notificato all’INPS.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilità dei ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 22/2/2017, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
Il GIUDICE UNICO
Dott.ssa [#OMISSIS#] de Falco
DEPOSITATA IN SEGRETERIA  il 23 febbraio 2017