Corte dei conti reg., Emilia-Romagna, 10 marzo 2016, n. 32

Professore ordinario – Riliquidazione trattamento di fine servizio – Riliquidazione trattamento di quiescenza – Giurisdizione

Data Documento: 2016-03-10
Area: Giurisprudenza
Massima

In ordine alla riliquidazione del trattamento di fine servizio va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte di cassazione poiché la questione circa la mancata percezione della liquidazione dell’indennità di buonuscita non attiene al rapporto pensionistico, trovando nel rapporto di impiego il proprio titolo, diretto ed immediato; sicché la sua cognizione appartiene al Giudice munito di giurisdizione sul rapporto di impiego o di lavoro.Non ricade nella giurisdizione della Corte dei conti la pretesa azionata, inerente alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, che si incentra sull’accertamento della natura dell’attività lavorativa svolta, ossia se essa possa essere inquadrata come “attività di docente” o meno. In secondo luogo, occorrerebbe valutare se gli emolumenti corrisposti possano qualificarsi come retributivi o meno. Come si nota, si tratta di due profili strettamente inerenti al rapporto di servizio intrattenuto dal ricorrente con l’università, profili che non attengono dunque al rapporto pensionistico. Di talché, dirimente appare il rilievo che la Corte dei conti è carente di giurisdizione quanto a profili oggetto del contendere ricadenti nell’ambito del rapporto di impiego, sebbene detti profili influiscano poi sul trattamento stipendiale posto a base del calcolo della pensione.

Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti [#OMISSIS#]-Romagna Sez. giurisdiz., Sent., 10-03-2016, n. 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER l'[#OMISSIS#]-ROMAGNA
In funzione di [#OMISSIS#] unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 44087/Pensioni civili del registro di segreteria, proposto dal signor A. G. , nato a Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
udite, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 23.02.2016, con l’assistenza della sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il ricorrente, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’Università di [#OMISSIS#] e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2014, l’interessato, già professore alle dipendenze dell’Alma Mater Studiorum di [#OMISSIS#] dal settembre 1975 al 31 ottobre 2009 in qualità di professore ordinario della Facoltà di Omissis, chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento pensionistico ivi comprese le retribuzioni percepite dallo stesso per l’attività lavorativa svolta nel periodo dal 1 marzo 1999 al 31 ottobre 2009 quale Omissis della sede dell’Università di [#OMISSIS#] a Omissis e per l’effetto dichiarare tenuto a condannare l’INPS a riliquidare il trattamento di fine servizio ed il trattamento pensionistico del ricorrente ed a corrispondergli gli importi differenziali tra quanto già percepito e quanto spettante di diritto con rivalutazione monetaria ed interessi legali al saldo.
2. Con memoria di costituzione depositata il 15 luglio 2015, l’Alma mater studiorum Università di [#OMISSIS#] ha eccepito: a) difetto di giurisdizione; b) la nullità del ricorso per indeterminatezza e indeterminabilità; c) la intervenuta prescrizione della pretesa attorea; d) l’infondatezza nel merito della pretesa.
L’Università di [#OMISSIS#] ha prodotto altresì foglio di deduzioni per l’udienza odierna, in relazione alla memoria di replica depositata dalla difesa del ricorrente in data 12 febbraio 2016.
3. Si è costituito l’INPS, con nota depositata il 22 [#OMISSIS#] 2015, rappresentando il proprio difetto di legittimazione passiva; b) il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla richiesta del TFS; c) l’infondatezza nel merito della ulteriore pretesa del ricorrente in quanto gli emolumenti dei quali il ricorrente chiede l’inclusione [#OMISSIS#] base pensionabile non avrebbero carattere retributivo.
4. Le domande promosse riguardano: a) la riliquidazione del trattamento di fine servizio; b) la riliquidazione del trattamento di quiescenza; c) la condanna dell’Ateneo al pagamento dei contributi all’Inps, ove omessi.
4.1. In ordine alla prima domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo [#OMISSIS#] poiché la questione circa la mancata percezione della liquidazione dell’indennità di buonuscita non attiene al rapporto pensionistico, trovando nel rapporto di impiego il proprio titolo, diretto ed immediato; sicché la sua cognizione appartiene al [#OMISSIS#] munito di giurisdizione sul rapporto di impiego o di lavoro (Cass. sez. un. n. 7581/20069).
4.2. Anche in relazione alla domanda di riliquidazione del trattamento di quiescenza, tenuto conto che in relazione al petitum sostanziale fatto valere questo [#OMISSIS#] deve ritenersi carente di giurisdizione.
Invero, la pretesa azionata si incentra sull’accertamento circa lo status del prof. A. [#OMISSIS#] svolgimento dell’incarico svolto in Omissis e cioè se l’attività dal medesimo colà svolta possa essere inquadrata come “attività di docente” o meno; in secondo luogo occorrerebbe valutare se gli emolumenti corrisposti possano qualificarsi come retributivi o meno; come si nota si tratta di due [#OMISSIS#] strettamente inerenti al rapporto di servizio intrattenuto dal ricorrente con l’Università, [#OMISSIS#] che non attengono dunque al rapporto pensionistico; talché dirimente appare il rilievo che [#OMISSIS#] specie questo [#OMISSIS#] è carente di giurisdizione quanto a [#OMISSIS#] oggetto del contendere ricadenti nell’ambito del rapporto di impiego, quali l’inquadramento dell’attività svolta in Omissis e la qualificazione della natura degli emolumenti corrisposti [#OMISSIS#] svolgimento di quella attività, se cioè essi abbiano o meno natura retributiva, sebbene detti [#OMISSIS#] influiscano poi sul trattamento stipendiale posto a base del calcolo della pensione.
4.3. In conclusione, la controversia di causa, come sopra delineata nei suoi [#OMISSIS#] pregiudiziali rispetto alla domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico, non rientra [#OMISSIS#] cognizione di questo [#OMISSIS#] appartenendo, invece, alla giurisdizione del [#OMISSIS#] del rapporto di impiego e individuabile nel [#OMISSIS#] ordinario, in funzione di [#OMISSIS#] del lavoro.
Pertanto, il presente ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del [#OMISSIS#] adito, spettando la giurisdizione stessa al [#OMISSIS#] ordinario, in funzione di [#OMISSIS#] del lavoro, con conseguente preclusione dell’esame, in questa sede, di ogni ulteriore questione sia preliminare di rito che di merito.
5. La peculiarità della problematica trattata legittima l’integrale compensazione tra le parti delle spese legali. Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici (ex multis, Corte dei Conti – Sezione III centrale d’appello, sentenze n. 137 del 15 febbraio 2013 e n. 89 del 5 febbraio 2013).
P.Q.M. 
la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale per l'[#OMISSIS#]-Romagna in funzione di [#OMISSIS#] unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
DICHIARA
il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione nei termini di cui in motivazione.
Spese legali compensate. [#OMISSIS#] per le spese di giustizia.
Il [#OMISSIS#], ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del [#OMISSIS#] causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in [#OMISSIS#] il 23 febbraio 2016.
Depositata in Cancelleria 10 marzo 2016.