L’art. 53, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, laddove afferma che “Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto”, definisce e riconosce un ambito di autonomia normativa e di riserva di competenza (diretta attuazione delle previsioni di cui all’art. 33, ultimo comma, Cost.) agli Atenei, i quali possono dettare norme derogatorie – anche più restrittive per il dipendente pubblico interessato – di quelle previste dal legislatore nazionale.Le prestazioni di consulenza non ricadono né tra le attività assolutamente incompatibili con l’incarico di professore universitario, né tra quelle consentite senza autorizzazione. Ne discende che le precitate attività professionali/consulenziali espletate in forza del perfezionamento, di volta in volta, di un rapporto negoziale diretto del dipendente con la società/privato committente, anche se di tipo occasionale, obbligano il docente a formalizzare una richiesta per il rilascio della previa autorizzazione da parte del Rettore.La condotta del dipendente pubblico che svolga incarichi non autorizzati senza riversare i compensi all’amministrazione di appartenenza incide sull’esercizio delle mansioni ed è fonte di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, essendo irrilevante che i fatti siano anteriori all’entrata in vigore dell’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, poiché questo comma è stato aggiunto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190 solo per confermare la sussistenza della giurisdizione contabile, già previamente affermata dalla giurisprudenza.Non ha pregio la controdeduzione formulata dalla Procura secondo cui il docente avrebbe posto in essere un comportamento qualificabile come occultamento doloso, avendo omesso di richiedere la prescritta autorizzazione per lo svolgimento di attività extra incarico, dato che l’occultamento esige una condotta ulteriore rispetto alla dolosa commissione del fatto finalizzata ad impedire la conoscenza del fatto da parte dell’Ateneo.
Corte dei conti reg., Emilia-Romagna, 12 aprile 2016, n. 61
Docenti a tempo pieno – Incompatibilità – Occultamento doloso
GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz., Sent., 12-04-2016, n. 61
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER l’EMILIA-ROMAGNA
composta dai Magistrati:
[#OMISSIS#] Di Murro – Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 44245 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Emilia-Romagna nei confronti del signor I.F., nato a OMISSIS, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Medogni;
Visti il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella L. 14 gennaio 1994, n. 19; la L. 14 gennaio 1994, n. 20; il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella L. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133.
Visto l’atto introduttivo.
Letti gli atti e i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 27 gennaio 2016, con l’assistenza del segretario signor [#OMISSIS#] Verdini, il Consigliere relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avv. [#OMISSIS#] Medogni per il convenuto.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con atto di citazione del 18 febbraio 2015, il Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna cita il signor F.I., nato a OMISSIS, per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità erariale, in favore della Università degli studi di OMISSIS, alla somma di Euro 79.945,00, salva diversa determinazione di questo Giudice, oltre interessi, rivalutazione monetaria per le spese del procedimento.
2. Risulta dagli atti che con nota prot. n. (…) del 09/04/2014, il Nucleo di polizia tributaria di OMISSIS – Gruppo Tutela Finanza Pubblica – Sezione Tutela Spesa Pubblica, a seguito di delega del Nucleo Speciale Pubblica Amministrazione della Guardia di Finanza, a sua volta delegato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, rappresentava alla scrivente Procura regionale le risultanze degli accertamenti ispettivi sulle attività extra-lavorative espletate dal prof. F. I., in qualità di professore universitario ordinario ed in regime di tempo pieno, presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di OMISSIS, con rapporto di lavoro intercorso dal 21.04.1986 al 01.11.2010, in violazione della disciplina nazionale e universitaria, in tema di incompatibilità e divieto di cumulo di incarichi.
Le indagini amministrativo-contabili, esperite ai sensi dell’art.1, comma 62, L. n. 662 del 1996 e s.m.i., hanno evidenziato che, nel periodo preso in considerazione, ossia gli anni dal 2004 al 2010, il docente universitario in questione, aveva prestato la propria attività extra-istituzionale – consistente, prevalentemente, in attività di consulenza esterna e partecipazioni a seminari, nelle materie della medicina del lavoro, della tossicologia e dell’igiene industriale – in favore di diversi committenti privati, senza la prescritta richiesta e conseguente rilascio dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (di competenza del Rettore p.t. dell’Università di OMISSIS).
Solo in data 06.11.2013, a seguito di apposito invito a presentarsi, la Guardia di Finanza procedeva ad acquisire, direttamente dal prof. F. tutta la documentazione contabile ed extracontabile relativa alle attività extra lavorative svolte negli anni dal 2004 al 01.11.2010 (anche se pagate/fatturate successivamente al periodo di espletamento delle prestazioni), pervenendo così – anche a fini della decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione – all’obiettiva conoscenza di una pluralità di condotte illecite e foriere di danni all’erario, dolosamente poste in essere dal docente in questione.
In data 22 e 28 novembre 2013, il prof. F. esibiva alla Guardia di Finanza tutta la documentazione richiesta e nello specifico: Registri Iva; fatture/note fiscali o altra documentazione relativa alle prestazioni extra professionali rese negli anni intercorrenti dal 2004 al 2010 (dall’anno 2009 i citati documenti fiscali sono stati dettagliatamente riportati, nel prosieguo del presente invito a dedurre); eventuali autorizzazioni rilasciate dall’Ente pubblico di appartenenza a svolgere le attività extra-professionali; documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle prestazioni rese (quietanze ecc.); ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini del controllo.
Dalla disamina della complessiva documentazione acquisita dal prof. F., dall’Università degli Studi di OMISSIS, nonché dai singoli soggetti committenti, secondo la prospettazione della Procura, è emerso lo svolgimento da parte del dipendente in questione, di una pluralità di prestazioni extra-istituzionali, tutte affette da profili di illiceità amministrativa, finanziaria e contabile, attesa la ripetuta, sistematica violazione del regime legale e regolamentare d’incompatibilità, in costanza di titolarità di un rapporto di pubblico impiego (qualifica di docente universitario) e per le quali non fu mai chiesta e, conseguentemente rilasciata, alcuna previa autorizzazione dall’Ateneo (ad ogni buon conto, nulla risulta agli atti della Procura regionale).
2.1. In dettaglio, i soggetti committenti e le prestazione extraprofessionali, non autorizzate, per prestazioni e/o fatturazioni di prestazioni di lavoro autonomo del prof. F., dal 2009 al 2011, risultano:
A) Soggetto committente: società OMISSIS G. E R. F. S.P.A. (anche quale società privata incorporante, dal 31.12.2004, la OMISSIS ALIMENTARE MEDITERRANEA SPA – P.Iva OMISSIS) con sede in OMISSIS, Via Mantova 166 C.F./P.IVA OMISSIS: Incarico extraprofessionale documentato dalla fattura nr. (…) del 17.12.2008, per un importo netto di Euro 7.750,00, pagata in data 06.03.2009, avente ad oggetto: “prestazione occasionale di consulenza in medicina del lavoro, igiene industriale e organizzazione della sorveglianza sanitaria, disponibilità per problemi urgenti, 2 semestre 2008″. Incarico extraprofessionale documentato dalla fattura n. (…) del 21.07.2009 per un importo netto di Euro7.750,00 pagato in data 10.11.2009, avente ad oggetto ” prestazioni occasionali di consulenza in medicina del lavoro, igiene industriale e organizzazione della sorveglianza sanitaria, disponibilità per problemi urgenti, 1 semestre 2009″. Incarico extraprofessionale documentato dalla fattura n. (…) del 21.12.2010 per un importo netto di Euro 8.000,00 pagata in data 04.03.2011, avente ad oggetto: “prestazioni occasionale di incontri in stabilimenti OMISSIS per analisi problemi sanitari, ambientali valutazione dei rischi lavorativi indicazioni di prevenzione problemi medico legali. 2 semestre 2010”. Incarico extraprofessionale documentato dalla fattura n. (…) del 22.10.2010 per un importo netto di Euro 10.000,00 pagata in data 04.03.2011, avente ad oggetto: “consulenza medico- legale nella causa OMISSIS tribunale di Novara R.G. n. 151 del 2008; valutazione documentazione agli atti in cartelle cliniche, incontri ripetuti con collegio difensori. Relazione clinica”.
Ne discende, secondo la Procura, che dalla disamina della documentazione suesposta, è emersa l’illecita percezione, da parte del prof. F.I., in violazione dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 11, D.P.R. n. 382 del 1980 e dei regolamenti dell’Ateneo, del complessivo compenso di Euro 33.500,00 (anno 2009: Euro 15.500,00; anno 2011: Euro 18.000,00).
B) Soggetto committente: SOC. OMISSIS [#OMISSIS#] SPA con sede in OMISSIS: incarico extraprofessionale documentato dalla fattura n. (…) del 26.01.2009 per un importo netto di Euro 5.000,00 pagata in data 06.04.2009 riportante la seguente descrizione: “prestazioni occasionali di consulenza per problemi legali di medicina del lavoro ed igiene industriale anno 2008”; incarico extraprofessionale documentato dalla fattura n. (…) del 28.01.2011 per u importo netto di Euro 5.000,00, pagata in data 07.03.2011 riportante la seguente descrizione: “prestazioni occasionali di consulenza per problemi legali di medicina del lavoro ed igiene industriale anno 2010″”; incarico extraprofessionale documentato dalla fattura n. (…) del 04.02.2010 per un importo netto di Euro 5.000,00 pagata in data 12.03.2010 riportante la seguente descrizione: “prestazioni occasionali per seminari di formazione anno 2009”.
Per quanto sopra esposto, secondo la Procura, il docente universitario ha illecitamente percepito, in violazione dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 11 D.P.R. n. 382 del 1980 e dei regolamenti dell’Ateneo, il complessivo compenso di Euro 15.000,00 (anno 2009: 5.000,00; 2010: 5.000,00; 2011: 5.000,00).
C) Soggetto committente: OMISSIS [#OMISSIS#] e figli S.P.A. con sede in OMISSIS: incarico extraprofessionale documentato dalla fattura n. (…) del 21.07.2009 per un importo netto di Euro 3.100,00 pagata in data 06.10.2009 riportante la seguente descrizione: “prestazioni occasionali di consulenza per problemi di medicina del lavoro, medicina legale, igiene industriale in azienda, aggiornamento di medicina del lavoro”.
Incarico extraprofessionale documentato dalla fattura n. (…) del 28.01.2011 per un importo netto di Euro 3.100,00 pagata in data 25.02.2011 riportante la seguente descrizione: “prestazioni occasionali, visite in stabilimento conferenze valutazioni dei rischi lavorativi indicazioni per la prevenzione e consulenze di medici competenti – il semestre 2010”.
Per quanto sopra esposto, secondo la Procura, il docente universitario
ha illecitamente percepito, in violazione dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 11, D.P.R. n. 382 del 1980 e dei regolamenti dell’Ateneo, complessivamente Euro 6.200,00 (2009: 3.100,00; 2011: 3.100,00).
D) Soggetto committente: OMISSIS ITALIA S.R.L. SOCIO UNICO con sede a OMISSIS incarico extraprofessionale documentato dalla fattura n. (…) del 16.02.2010 per un importo netto di Euro 3.000,00 pagata in data 10.03.2010, avente ad oggetto: “prestazioni occasionali per attività seminariali e di formazione ed aggiornamento di medicina del lavoro, anno 2009”. Incarico extraprofessionale documentato dalla fattura n. (…) del 01.03.2011 per un importo netto di Euro 3.000,00 pagata in data 16.03.2011, avente ad oggetto: “prestazioni occasionali di consulenza in medica del lavoro, tossicologia, anno 2010”.
Per quanto sopra esposto, secondo la Procura, il pubblico dipendente
ha illecitamente percepito, in violazione dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 11 e dei regolamenti dell’Ateneo, complessivamente Euro 6.000,00 (2010: 3.000,00; 2011: 3.000,00).
E) Soggetto committente: F.I.A.S.A. (FEDERAZIONE INDUSTRIA, ARTIGIANATO, SERVIZI AMMINISTRATIVI) con sede in OMISSIS: Incarico extraprofessionale documentato dalla fattura nr. 03 del 04.02.2010 per un importo di Euro 3.875,00 pagata in data 01.03.2010, avente ad oggetto: “prestazioni occasionali per seminari di formazione anno 2009”.
Per quanto sopra esposto, secondo la Procura il prof. F. ha illecitamente percepito, in violazione dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, dell’art.11, D.P.R. n. 382 del 1980 e dei regolamenti dell’Ateneo, complessivi Euro 3.875,00 (anno 20120).
F) Soggetto committente: OMISSIS con sede a OMISSIS: Incarico extraprofessionale documentato dalla fattura nr. 6 del 04.02.2010 per un importo netto di Euro 2.000,00, pagato in data 28.02.2010 avente ad oggetto: “prestazioni occasionali per seminari di formazione”.
Incarico extraprofessionale documentato dalla fattura nr. 9 del 01.04.2011 per un importo netto di Euro 2.000,00, pagata in data 27/04/2011 avente ad oggetto: “prestazioni occasionali di consulenza in medica del lavoro, legale normativa ed igiene industriale anno 2010”.
Per quanto sopra esposto, risulta che il docente in questione ha illecitamente percepito, in violazione dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 11. d.P.R. e dei regolamenti dell’Ateneo, complessivi 4.000,00 Euro (anno 2010: 2.000,00; 2011: 2.000,00).
G) Soggetto committente: UNIONE OMISSIS DEGLI INDUSTRUIALI – GRUPPO INDUSTRIALI CONSERVIERI, con sede a OMISSIS Incarico extraprofessionale documentato dalla fattura n. (…) del 26.01.2009 per un importo di Euro 2.585,00, pagata con assegno, avente ad oggetto: “prestazioni occasionali di consulenza in medicina del lavoro, igiene industriale e problemi legali e normativi raccordo con i servizi territoriali, anno 2008”. Incarico extraprofessionale documentato dalla fattura nr. 4 del 04.02.2010 per un importo di Euro 3.100,00, pagata con assegno, avente ad oggetto: “prestazioni occasionali per seminari anno 2009”. Incarico extraprofessionale documentato dalla fattura n. (…) del 04.02.2010 per un importo di Euro2.585,00, pagata con assegno, avente ad oggetto: “prestazioni occasionali per seminari anno 2009”. Incarico extraprofessionale documentato dalla fattura n. (…) del 11.02.2011 per un importo di Euro 3.100,00, pagata con assegno, avente ad oggetto: “prestazioni occasionali di consulenza in medicina del lavoro, igiene industriale, problemi legali e normativi raccordo con servizi territoriali, anno 2010”.
Per quanto sopra esposto, secondo la Procura, il prof. F. ha illecitamente percepito, in violazione dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, dell’art.11 d.P.R. e dei regolamenti dell’Ateneo, complessivi Euro 11.370,00 (2009: 2.585,00; 2010: 5.685,00; 2011: 3.100,00).
2.2. La Procura assume violati gli artt. 53, commi 2 e 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001 i decreti rettoriali n. 818 del 19 agosto 1999; n. 875 del 6 novembre 2009; n. 310 del 28 aprile 2010 e n. 1595 del 25 agosto 2010, nonché l’art. 11 del D.P.R. n. 382 del 1980.
In conclusione, secondo la Procura, le indagini effettuate dalla Guardia di Finanza hanno fatto emergere l’occorso svolgimento, da parte del prof. I.F., docente universitario, in regime di tempo pieno, presso l’Università degli Studi di Parma, nel periodo sottoposto a controllo amministrativo-contabile, ossia dal 2004 al 01 novembre 2010 – numerose attività extra lavorative del tutto incompatibili con il proprio status di professore in regime di tempo pieno, risultando, ex actis, tutte prive della prescritta, preventiva autorizzazione da parte del Rettore p.t. dell’Ateneo di appartenenza.
Complessivamente, a fronte delle suesposte prestazioni, effettuate contra legem, il prof. F., ha dolosamente percepito compensi netti – aventi natura di danno erariale, e derivanti dalla sommatoria di tutti i totali sopra riferiti, per complessivi Euro 79.945,00 (Euro settantanovemilanovecentoquarantacinque/00).
Il prof. F., nella sua qualità di dipendente pubblico, ha intrattenuto un rapporto di servizio con l’Università di OMISSIS, ente ricompreso pacificamente tra le amministrazioni di cui all’art.1, c.2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i.
Sotto il profilo dell’elemento psicologico, la Procura afferma la sussistenza di un dolo di natura contrattuale nelle suesposte condotte antigiuridiche, tenute dal convenuto, dolo inteso come proposito di non adempiere a chiari e precisi obblighi di astensione dallo svolgimento di attività lucrative, in quanto assolutamente incompatibili o, comunque di inosservanza degli obblighi di comunicare al proprio datore di lavoro, la volontà di inziare un’attività incompatibile, con contestuale richiesta (in mancanza di quella inoltrata dal committente) di previa autorizzazione, giusta la su richiamata normativa, nazionale e di settore, nonché i pertinenti vincoli derivanti dal rapporto di pubblico impiego intrattenuto con l’Università degli studi di OMISSIS: cfr. C. Conti, sezione giurisdizionale Abruzzo, sent. n. 63 del 2012: “Il dolo contrattuale consiste nel proposito cosciente di non adempiere all’obbligazione assunta. Nel giudizio amministrativo non viene in questione il dolo penalistico, inteso come diretta e cosciente intenzione di nuocere (che si articola in dolo di premeditazione, intenzionale o diretto ovvero eventuale a seconda della sua intensità: artt. 42 e 43 c.p.) bensì il dolo contrattuale, che consiste nel proposito cosciente di non adempiere all’obbligazione assunta.
Infatti il giudizio di responsabilità si caratterizza per l’inadempimento di preesistenti doveri di comportamento nascenti dal rapporto di servizio”.
Quanto alla prova in ordine alla sussistenza della coscienza e volontà delle citate inadempienze, la Procura ha prodotto copia delle ricevute fiscali (rilasciate negli anni 2009-2011 e riferite alle prestazioni svolte nel 2008, 2009 e 2010), tutte debitamente quietanzate dal prof. F. ai soggetti committenti ed acquisite dalla Guardia di Finanza.
Si ritiene altresì la sussistenza, in re ipsa, di un nesso di causalità tra le condotte antigiuridiche d’inadempimento, come sopra descritte, ed il danno erariale complessivamente contestato, costituito dai compensi indebitamente incamerati dal prof. F. per prestazioni estranee ai compiti e doveri d’ufficio, rese in regime d’incompatibilità.
3. Con memoria del 7 gennaio 2016, la difesa del prof. F. eccepisce, preliminarmente, la nullità dell’atto di citazione (poiché detto atto sarebbe stato notificato il 9 marzo 2015 solamente al difensore presso il quale è stato eletto domicilio nella fase preliminare delle deduzioni) e della notificazione dello stesso nonché – come si vedrà – la prescrizione delle pretese e dei diritti azionati relativi alle prestazioni antecedenti il giorno 27 ottobre 2009 (in particolare, si oppone l’insussistenza nella specie dell’occultamento doloso poiché la situazione del prof. F. era conosciuta dall’Università sin dal 2003); nel merito si chiede l’infondatezza delle pretese attrici e in via subordinata la riduzione dell’addebito.
In particolare, quanto al merito, la difesa del F. ritiene che la previsione dell’art. 3, lettera c), del decreto rettorale n. 875 del 2009, (secondo la quale, per i professori dell’Ateneo, è effettuabile senza autorizzazione unicamente l’attività di partecipazione a convegni, seminari e ad eventi di carattere scientifico senza finalità lucro con eventuale solo rimborso delle spese documentate), sarebbe illegittima in quanto ha accorpato le previsioni di cui all’art. 53, comma 6, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 165 del 2001, sancendo che anche la partecipazione ai seminari è legittima solo quando è gratuita. La difesa del convenuto ha però precisato che lo stesso comma 6 dell’art. 53 n. 165/2001 prevede che “sono nulli gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi adottati dalle amministrazioni in contrasto con il presente comma”; con il citato decreto rettorale n. 875 dovrebbe essere disapplicato in quanto in contrasto con la normativa primaria.
Soggiunge la difesa del convenuto che le disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2011 (7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.) è stata introdotta solamente nel 2012 con la “legge Severino” n. 190 e certamente non potrebbe disciplinare, come nei casi contestati, fatti e comportamenti che si sono esauriti e sono collocabili in un’epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
In via subordinata la difesa del convenuto eccepisce la prescrizione delle pretese anteriori al 27 ottobre 2009 ( e cioè calcolando cinque anni a ritroso dalla citazione) nonché di quelle maturate, calcolando il momento del pagamento, nel momento in cui il signor F. era oramai in pensione.
4. In via preliminare va rigettata l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto di citazione sollevata dalla difesa del convenuto, in quanto, in primo luogo, il mandato del convenuto F. all’avv. Medogni riguarda ogni fase e grado della causa e dunque anche quella introduttiva del giudizio di responsabilità attraverso la notifica della citazione; in secondo luogo, la costituzione in giudizio del convenuto e la difesa svolta dall’avv. Medogni è idonea a raggiungere lo scopo con conseguenza sanatoria dell’eventuale ritenuta nullità dell’atto di citazione e della sua notificazione (art. 156, terzo comma, c.p.c.).
5. Prima di passare al merito, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L’art.53, c. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 così dispone: “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati.” (cfr. in chiave evolutiva della normativa applicabile in materia, art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall’art.2 del D.L. n. 358 del 1993, convertito dalla L. n. 448 del 1993, poi dall’art. 1 del D.L. n. 361 del 1995,convertito con modificazioni dalla L. n. 437 del 1995, e infine, dall’art.26 del D.Lgs. n. 80 del 1998 nonché dall’art. 16 del D.Lgs. n. 387 del 1998).
La citata previsione di divieto generalizzato va coniugata con il meccanismo normativo, di rinvio dinamico, contemplato dal comma 7 dell’art.53, d.lgs. cit., che così dispone: “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
La disposizione di rinvio, ora richiamata, definisce e riconosce un ambito, al contempo, di autonomia normativa e di riserva di competenza (diretta attuazione delle previsioni di cui all’art. 33, ultimo comma, Cost.: “Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”) agli Atenei, i quali possono dettare norme derogatorie – anche più restrittive per il dipendente pubblico interessato – di quelle previste dal legislatore nazionale.
Alla luce di quanto precede, in tutte le fattispecie sopracitate, trovano applicazione, ratione temporis, – giusta l’occorsa attuazione, da parte dell’Università degli Studi di Parma, della citata normativa contenente il rinvio dinamico (art.53, c.7, d.lgs. cit.) -, per le prestazioni non autorizzate, rese dal prof. F. I., i regolamenti dell’Università di OMISSIS approvati, rispettivamente, con i decreti rettoriali n. 818 del 19.8.1999; n. 875 del 6 novembre 2009; n. 310 del 28 aprile 2010 e n. 1595 del 25 agosto 2010, fatti salvi dall’art. 53, comma 7, terzo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che detta una disposizione in tutto rispettosa del citato art. 33, ultimo comma, della Costituzione.
In particolare, l’art.2, c. 1-2, del decreto rettorale Università di OMIAAIA, n. 818/2009 e s.m.i, prevede: “1) Il personale docente e ricercatore a tempo pieno non può svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione universitaria. 2) Per incarichi retribuiti si devono intendere tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.” Ed all’art.3, lett.b), del medesimo regolamento: “Ai sensi della normativa attualmente vigente sono inibiti in via assoluta al personale docente e ricercatore a tempo pieno: … b) lo svolgimento di attività libero-professionali e consulenze esterne a carattere continuativo …”.
Il decreto rettorale n. 875 del 2009 (applicabile ratione temporis), all’art. 3, con disposizione applicata pedissequamente nell’art. 3 del decreto rettorale n. 310/2010, nonché nell’art. 3 del decreto rettorale n. 1595/2010, ha previsto, giusta lettera c) del citato articolo, l’espletamento senza previa autorizzazione di attività extraistituzionale, effettuata in nome e per conto del docente, solo allorquando lo stesso abbia partecipato a “convegni, seminari e ad eventi di carattere scientifico senza finalità di lucro con eventuale solo rimborso delle spese documentate”.
Occorre, altresì, richiamare quanto previsto – a livello nazionale – dall’art.11, del D.P.R. n. 382 del 1980 e s.m.i., quanto al regime d’incompatibilità dell’attività professionale/consulenziale esterna o, comunque, di incarichi retribuiti dei docenti universitari in regime di tempo pieno: “Art. 11: Tempo pieno e tempo definito. L’impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito. Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell’inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell’impegno assunto per almeno un biennio.L’opzione può essere esercitata non oltre l’inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito. Il regime d’impegno a tempo definito: è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore di corsi di dottorato di ricerca; è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l’assunzione di incarichi retribuiti, ma è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria. Il regime a tempo pieno: è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l’assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l’esercizio del commercio e dell’industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purchè prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali; è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purchè tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale; dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa. I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all’ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale. Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell’assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l’interessato, all’atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina.”
La normativa di settore ora citata, non include le prestazioni di consulenza, né tra le attività assolutamente incompatibili, né tra quelle consentite senza autorizzazione (c.d. fattispecie liberalizzate, ai sensi dell’art.53, c. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., tutte oggetto di stretta interpretazione, in quanto poste in deroga al principio generale di esclusività delle prestazioni rese da pubblici dipendenti ex artt.97 e 98 Cost.); ne discende che le precitate attività professionali/consulenziali o, comunque, incarichi retribuiti, espletate in forza del perfezionamento, di volta in volta, di un rapporto negoziale diretto del dipendente con la società/privato committente, anche se di tipo occasionale (v. anche art.11, D.P.R. n. 382 del 1980 e s.m.i., ed artt. 2 c.1-2 e 3, lett.b), del decreto rettorale Università di OMISSIS, n. 818/2009 e s.m.i.), poste in essere dal prof. F., obbligavano (il soggetto committente o il medesimo dipendente) a formalizzare una richiesta per il rilascio della previa autorizzazione da parte del Rettore p.t., secondo il procedimento individuato dai citati regolamenti. Al contrario, nella documentazione presente agli atti, non figura alcuna previa richiesta e conseguente autorizzazione – imposta ratione temporis per gli anni 2008, 2009 e 2010 sino al 31.10.2010 – rilasciata dal Rettore p.t. dell’Università degli Studi di OMISSIS, al prof. F. I..
6. Occorre altresì precisare che non è fondata l’eccezione sollevata dalla difesa del prof. F. circa la non applicabilità del disposto di cui al comma 7-bis del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (7-bis.
L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti), in quanto comma inserito dall’art. 1, comma 42, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190 e dunque in un momento posteriore alla contestazione dei fatti al convenuto.
La condotta del dipendente pubblico che svolga incarichi non autorizzati senza riversare i compensi all’amministrazione di appartenenza incide sull’esercizio delle mansioni ed è fonte di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, essendo irrilevante che i fatti siano anteriori all’entrata in vigore del comma 7-bis dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, poiché questo è stato aggiunto dalla L. n. 190 del 2012 solo per confermare la sussistenza della giurisdizione contabile (Cass. Civ. Sez. unite, n. 25769/2015). La Corte suprema ha chiarito che in realtà tale regola era stata già affermata dalla giurisprudenza con la sentenza della Cass., sez. un., 22688 del 2011, la quale si era così espressa: “secondo la giurisprudenza di queste Sezioni unite, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa presuppone che il soggetto, legato all’amministrazione da un r