GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti [#OMISSIS#]-Romagna Sez. giurisdiz., Sent., 15-04-2016, n. 64
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per l'[#OMISSIS#] Romagna
composta dai seguenti magistrati:
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#] f.f. relatore
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio iscritto al n. 44312 del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale per la [#OMISSIS#]-Romagna nei confronti dell’ing. P.V., nato a OMISSIS e della signora M.C., nata a OMISSIS ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito [#OMISSIS#] L. 14 gennaio 1994, n. 19; la L. 14 gennaio 1994, n. 20; il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito [#OMISSIS#] L. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133.
Visto l’atto introduttivo.
Letti gli atti e i documenti di causa.
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 6.4.2016, con l’assistenza del segretario signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il Consigliere relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con atto del 26.5.2015, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti cita i signori V.P. e C.M. per la pronuncia, nei confronti dell’Università OMISSIS, dell’accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta avverso l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, stipulato con atto notarile del 5 agosto 2013 (n. 22388 repertorio n. 12266 raccolta in notaio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) avente ad oggetto il conferimento dell’unità immobiliare [#OMISSIS#] in [#OMISSIS#] via OMISSIS (foglio OMISSIS mappale 180 sub 4 catasto fabbricati Comune di [#OMISSIS#]) e delle azioni nominative di partecipazione societaria intestate al signor V. nei confronti della società per azioni denominata OMISSIS s.p.a. (n. 405.000,00 azioni del valore nominale di Euro 1 cadauna) con la conseguente condanna delle parti convenute al pagamento in solido delle spese del giudizio.
2. Risulta dagli atti che con ordinanza n. 2/2014/R, pronunciata [#OMISSIS#] fase cautelare del giudizio n. 43766, il [#OMISSIS#] designato confermava il decreto presidenziale in data 11.9.2013, con il quale era stato disposto nei confronti del signor P. V. il sequestro conservativo di tutti i suoi beni mobili ed immobili sino alla concorrenza di Euro 305.182,77.
Tale sequestro era stato eseguito con riferimento ad una quota del 50% di un immobile [#OMISSIS#] in via OMISSIS a [#OMISSIS#], ad azioni possedute da P.V. [#OMISSIS#] società OMISSIS s.p.a. e a crediti di altra natura.
La domanda risarcitoria in relazione alla quale è stata emessa l’ordinanza citata si fonda sulla contestata sussistenza di situazioni di incompatibilità tra il rapporto di lavoro pubblico che legava l’ing. V. all’Università di OMISSIS e lo svolgimento di incarichi professionali presso società ed enti.
Pertanto, secondo la prospettazione della Procura, la domanda risarcitoria era volta a ristorare “un danno da incompatibilità funzionale per cumulo di impiego pubblico e lavoro privato per il conflitto di interessi rilevato soprattutto nelle cariche sociali assunte presso la OMISSIS s.pa.”.
In data 26.3.2014, è stata emessa la sentenza n. 137/2014 da questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'[#OMISSIS#] Romagna per il pagamento in favore dell’Università di OMISSIS della somma di Euro 1.179.125,10, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate a carico del convenuti V..
Avverso tale decisione è pendente giudizio di appello proposto dal signor V..
Con nota n. 75965 in data 21.11.2014, l’Università OMISSIS, comunicava alla Procura che in fase di esecuzione della sentenza era emerso che i coniugi V. e C., con atto notarile in data 5.8.2013, avevano costituito un fondo patrimoniale nel quale erano stati conferiti l’unità immobiliare [#OMISSIS#] in [#OMISSIS#], via OMISSIS, e le azioni nominative di partecipazione societaria intestate al signor V..
Contro tale disposizione negoziale la Procura regionale ravvisava i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria, incardinando, così, l’odierno giudizio.
3. Con nota depositata il 2.3.2016 signori P.V. e M.C. hanno espresso la volontà di rinunciare ad opporre la costituzione del fondo patrimoniale, con conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
4. Con nota del 9.3.2016, la Procura regionale ha espresso parere favorevole alla cessazione della materia del contendere.
5. In relazione a quanto precede sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
6. L’esito della controversia consente di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale per l'[#OMISSIS#]-Romagna, definitivamente pronunciando
Dichiara
l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Il collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dei convenuti e, se esistenti, del [#OMISSIS#] causa e degli aventi causa.
Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 6 aprile 2016.
Depositata in Cancelleria 15 aprile 2016.
Corte dei conti reg., Emilia-Romagna, 15 aprile 2016, n. 64
Azione revocatoria
Data Documento: 2016-04-15
Area:
Giurisprudenza
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