Corte dei conti reg., Lazio, 14 giugno 2016, n. 188

Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni

Data Documento: 2016-06-14
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., 14-06-2016, n. 188
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
IL [#OMISSIS#] UNICO DELLE PENSIONI
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Il [#OMISSIS#] unico delle pensioni Cons. dr.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], alla pubblica udienza del 17 [#OMISSIS#] 2016, con l’assistenza del segretario [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Udito l’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in rappresentanza della ricorrente e l’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS;
Visti gli atti e i documenti di causa;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.73490/PC del registro di Segreteria
sul RICORSO
depositato in data 22 gennaio 2014 proposto dalla signora C. D. I., rappresentata e difesa dall’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presso il cui studio in Roma, via Lucca n. 1, elegge domicilio, [#OMISSIS#] procura a margine dell’atto introduttivo.
CONTRO
INPS
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo depositato il 22 gennaio 2014 parte ricorrente riferisce che ” la Prof.ssa I. C. D., docente universitaria in ruolo, è vedova del Prof. P. G. D., già Professore Associato in ruolo presso l’Università degli Studi di Napoli, deceduto il 21 [#OMISSIS#] 2003 in attività di servizio.
Con determinazione del 23 ottobre 2003, l’INPDAP, pertanto, liquidava in favore della ricorrente il trattamento pensionistico di reversibilità n. 17525503, determinato [#OMISSIS#] misura annua di Euro 27.849,00 lorde, pari al 60 % della pensione di cui era in godimento il Prof D. al momento del decesso.
Tale liquidazione teneva in considerazione la presenza di figli studenti orfani e, precisamente, della Dott.ssa C. F. D. – all’epoca studentessa universitaria di anni ventuno – circostanza che, ai sensi dell’articolo 1, comma 41 L. n. 335 del 1995, impone all’Istituto di elevare al 70 per cento l’aliquota percentuale della pensione di reversibilità, sempre che il figlio studente universitario sia “in corso” e fino al compimento di 26 anni di età.
Inoltre, l’INPDAP liquidava anche alla Sig.ra C. F. D. il trattamento di reversibilità riservato ai figli orfani studenti.
Con comunicazione del 15 dicembre 2005, l’INPDAP dichiarava di avere sospeso l’assegno mensile sino ad allora corrisposto alla Dott.ssa C. D., figlia della Ricorrente, allegando un parere nel quale sosteneva non dovuta la pensione a decorrere dal 1 novembre 2003, in quanto la medesima Dott.ssa D. sarebbe stata iscritta all’università fuori corso.
Per quanto riguarda, invece, la posizione della Prof.ssa C. D., fino al [#OMISSIS#] 2006, l’INPDAP pagava regolarmente alla ricorrente i ratei di pensione di reversibilità in esecuzione della determina del 2003 (al mese di aprile 2006, la pensione annua lorda ammontava a Euro 29.409,00, la pensione mensile lorda era di Euro 2.450,00 ed il rateo mensile al netto delle trattenute ammontava a Euro 1.790,00.
Successivamente alla predetta comunicazione, però, in data 12 giugno 2006, l’INPDAP trasmetteva alla Prof.ssa C. D. una nota con la quale comunicava a quest'[#OMISSIS#] “che nei Suoi confronti questo Ufficio ha accertato un’indebita erogazione di Euro 37.105,74 per assegni di pensione relativi al periodo dal 1-11-03 al 30-05-06, a seguito di revisione contabile L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 41, Tab. F” e che conseguentemente provvederà all’accantonamento mensile di una somma di Euro 245,73 pari ad 1/5 della pensione” (…)”a decorrere dal 1-6-06″.
La posizione dell’Istituto, come è stato successivamente riconosciuto anche da codesta Corte [#OMISSIS#] sentenza n. 31/2009, era errata, in quanto la Dott.ssa C. D., nel 2005, dopo avere conseguito la laurea di primo livello in scienze biologiche, era iscritta alla laurea specialistica ed era quindi “in corso” quanto meno dal 1 novembre 2005, avendo peraltro meno di 26 anni di età (che sono stati compiuti a febbraio 2008 essendo la Dott.ssa D. nata il 18 febbraio 1982).
Pertanto, con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Prof.ssa C. D. e la Dott.ssa C. F. D. chiedevano alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, di annullare il provvedimento di revoca del provvedimento pensionistico sulla pensione n. 17525617 della dott.ssa C. F. D., nonché il provvedimento di recupero – disposto dall’INPDAP sulla pensione n. 17525503 intestata alla prof.ssa C. D. e di dichiarare:
a) il diritto della dott.ssa D. a percepire il trattamento pensionistico per il periodo dal 1 novembre 2003 al 30 ottobre 2005 o quantomeno al 30 ottobre 2004;
b) il diritto di entrambe le ricorrenti alla restituzione dei ratei di pensione già trattenuti maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria;
Con sentenza n. 31/2009, pubblicata in data 21.1.2009, la Corte definiva il procedimento (rubricato al n.r.g. 66002/06) ed accoglieva parzialmente il ricorso, così provvedendo:
“è affermato il diritto della signora C. F. D. a fruire di trattamento pensionistico in qualità di orfana sino al 1.6.2005 e dal 1.11.2005 al compimento del ventiseiesimo anno di età, con gli accessori come indicato in parte motiva;
è respinto il ricorso con riferimento alla richiesta dei ratei pensionistici per il periodo 1.6.2005 – 31.10.2005;
è dichiarata l’irripetibilità delle somme richieste alla signora C. D. con l’impugnata nota-provvedimento in data 12.6.2006 dell’INPDAP, con conseguente restituzione di quanto già trattenuto in via cautelare, con l’aggiunta della maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi”.
in definitiva, codesta Corte si pronunciava riconoscendo il diritto della Dott.ssa C. F. D. a ricevere il trattamento pensionistico riservato ai figli orfani studenti fino al febbraio 2006 e, acclarata l’illegittimità del provvedimento cautelare emesso dall’INPDAP nei confronti della Prof.ssa C. D., ordinava all’Istituto di restituire le somme sino ad allora trattenute a quest'[#OMISSIS#] sulla pensione (Euro 245,73 mensili).”
Questo per il pregresso.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente chiede di “accertare l’obbligo dell’INPS di corrispondere alla Professoressa C. D. gli importi pensionistici dovuti a quest'[#OMISSIS#] e non corrisposti, pari ad Euro 21.121, 24 o alla diversa misura che sarà accertata in giudizio, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria…e condannare l’INPS a corrispondere alla professoressa C. D. gli importi pensionistici dovuti a quest'[#OMISSIS#] e non corrisposti…con [#OMISSIS#] di spese diritti ed onorari di lite”.
Il periodo relativamente al quale parte ricorrente afferma di avere ricevuto un trattamento pensionistico inferiore al dovuto è quello che va dal mese di aprile 2006 al mese di febbraio 2008, [#OMISSIS#] il quale detto trattamento doveva essere calcolato tenendo conto di quanto spettante alla ricorrente a titolo di trattamento pensionistico di reversibilità, per essere vedova e nel contempo madre di una ragazza frequentante un corso di laurea e minore di 26 anni.
L’Amministrazione, con memoria depositata il 5 febbraio 2016, premesso che “afferma parte ricorrente che il diritto della figlia a ricevere il trattamento pensionistico quale orfano studente è stato accertato fino al 26 anno di età dalla sentenza n. 31/2009, quindi la ricorrente rivendica l’applicazione dell’art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e dall’art. 1 comma 41 della L. n. 335 del 1995, che invece non sarebbe stato applicato da giugno 2006 a febbraio 2008″ formula al riguardo eccezione di giudicato, in relazione alle sentenze n. 31-2009 e283-2012, di decisione del primo ricorso e di ottemperanza alla prima sentenza.
L’INPS evidenzia che con il primo ricorso, esitato con sentenza n. 31/2009, la ricorrente impugnava il mancato riconoscimento per la figlia dell’assegno quale orfana fino al 26 anno di età e impugnava altresì il recupero effettuato dall’INPDAP nonché ogni ulteriore atto conseguenziale.
“Tale sentenza, affermava il diritto della figlia a fruire del trattamento pensionistico in qualità di orfana e dichiarava l’irripetibilità delle somme di cui all’impugnata nota provvedimento del 12.6.2006“.
Alla odierna pubblica udienza l’Avvocato [#OMISSIS#] insiste nel senso di cui [#OMISSIS#] atti scritti, mentre l’Avvocato [#OMISSIS#] insiste nell’eccezione di giudicato, contesta le somme come quantificate e chiede che sia disposta una CTU per quantificarle.
Quanto al merito del presente giudizio non vede questo [#OMISSIS#] come si possa parlare di cosa giudicata nel [#OMISSIS#] di specie, visto che con l’atto introduttivo la medesima Amministrazione spiega che in questa sede si chiedono importi non pagati dal giugno 2006 al febbraio 2008, mentre la precedente sentenza riguardava l’irripetibilità di somme di cui “all’impugnata nota provvedimento del 12.6.2006“.
Né alcun rilievo può avere, sempre ai fini della formazione del giudicato su tale petitum, la circostanza che in sede di giudizio di ottemperanza parte ricorrente abbia già chiesto il miglioramento della pensione in godimento, in quanto in quella sede si trattava di una richiesta inammissibile, proprio perché non era stata oggetto della decisione alla quale veniva chiesta l’ottemperanza.
Tanto è vero che, [#OMISSIS#] sentenza n. 283 del 2012, il [#OMISSIS#] dichiara che “tale richiesta si appalesa sfornita di giuridico pregio”….in quanto “tale motivo non venne in alcun modo posto da parte ricorrente nel corso del giudizio di merito, essendosi limitata a richiedere l’annullamento dell’atto di recupero del preteso debito erariale (e la reintegrazione di quanto trattenuto dall’Amministrazione)”.
Chiarito quindi che con riguardo al petitum del presente giudizio non può essersi formato giudicato, questo [#OMISSIS#] ritiene che il ricorso debba essere accolto dato che risulta acclarato il diritto della figlia a fruire del trattamento pensionistico in qualità di orfana, iscritta ad un corso di studi e minore di 26 anni.
E’ pertanto evidente che l’Amministrazione è tenuta al calcolo del trattamento pensionistico di reversibilità spettante alla ricorrente in accordo con quanto disposto dall’articolo 1 comma 41 della L. n. 335 del 1995 – e cioè che “in [#OMISSIS#] di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l’aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’allegata tabella F” – e per l’effetto condanna l’INPS a corrispondere alla ricorrente la differenza tra quanto effettivamente corrisposto e percepito e quanto le era effettivamente dovuto a titolo di pensione di reversibilità nel periodo dal mese di aprile 2006 al mese di febbraio 2008.
Rimette all’Amministrazione competente a provvedere l’onere di calcolare se l’importo effettivamente dovuto sia pari alla somma di Euro 22.121,24 richiesta da parte ricorrente o ammonti ad un importo diverso, per evidenti ragioni di economia di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per il Lazio – [#OMISSIS#] Unico delle Pensioni
ACCOGLIE
il ricorso n. 73490/PC descritto in premessa, presentato dalla Prof.ssa I. C. D., riconoscendo il vantato diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico spettante nel periodo dal mese di aprile 2006 al mese di febbraio 2008, in accordo con quanto disposto dall’articolo 1 comma 41 della L. n. 335 del 1995, nel senso e con le statuizioni di cui in parte motiva e per l’effetto condanna l’INPS a corrispondere alla ricorrente le differenze tra quanto spettante e quanto percepito a titolo di trattamento pensionistico di reversibilità nel periodo dal mese di aprile 2006 al mese di febbraio 2008..
Rimette il concreto accertamento dell’importo effettivamente dovuto alla stessa Amministrazione competente a provvedere, per evidenti ragioni di economia.
Dispone, a cura della Segreteria della Sezione, il rinvio degli atti all’INPS ex gestione INPDAP, per l’esecuzione.
[#OMISSIS#] per le spese di giudizio.
Liquida le spese legali a favore della parte ricorrente [#OMISSIS#] misura forfetaria di Euro 1000,00 (Euro mille/00), oltre [#OMISSIS#] e Cap.
Così deciso in Roma il 17 [#OMISSIS#] 2016.
Depositata in Cancelleria 14 giugno 2016.