Corte dei conti reg., Lazio, 22 settembre 2017, n. 261

Riliquidazione trattamento pensionistico e di fine rapporto– Attività di insegnamento universitario docente di scuola superiore – Giurisdizione

Data Documento: 2017-09-22
Area: Giurisprudenza
Massima

La Corte dei conti è priva di giurisdizione quanto alle domande concernenti la riliquidazione del trattamento di fine rapporto, che vanno invece proposte innanzi al giudice ordinario. Ciò atteso che la cognizione del giudice contabile è circoscritta al trattamento pensionistico.

Contenuto sentenza

Sent 261/17    
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Corte dei conti
Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio
in persona del giudice monocratico [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha pronunciato la seguente
sentenza
nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria della Sezione con il n° 74583,
proposto da
D.  L. (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Angeletti (del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via [#OMISSIS#] Pisanelli n° 2 presso lo studio del difensore stesso;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca (MIUR), in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal dirigente dell’ufficio VI (ambito territoriale di Roma) dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nonché elettivamente domiciliato a Roma in via [#OMISSIS#] Pianciani n° 32 presso tale ufficio;
e contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Massa (iscritta nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati presso il tribunale di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via [#OMISSIS#] Beccaria n° 29 presso l’Avvocatura centrale dell’INPS stesso;
nonché contro
Università degli studi di Roma “Foro Italico”, in persona del rettore pro tempore, domiciliato presso la sede dell’ Università stessa a Roma in piazza Lauro de Bosis n° 15, non costituito.
1. Con ricorso notificato all’INPS, al Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca (in sigla: MIUR) e all’ Università degli studi di Roma “Foro Italico” (d’ora in poi soltanto: l’ Università ) tra il 15 e il 16 febbraio 2016, nonché depositato presso questa Sezione il 4 del mese successivo, L.  D. , ex docente di educazione fisica nella scuola secondaria superiore, ha evidenziato che:
v tra il 1979 e il 2009 aveva svolto attività di insegnamento presso l’ Università , ivi compresi i suoi danti causa ISEF e IUSM;
v il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n° 9399/2000 confermata in appello, aveva condannato l’allora ISEF a pagare ad alcuni colleghi della D.  l’ulteriore retribuzione prevista dall’art. 21 secondo comma della legge n° 311/1958 per il periodo antecedente al 1° gennaio 1996, dichiarando altresì cessata la materia del contendere oltre quella medesima data (allorquando quel compenso era stato spontaneamente pagato dall’ISEF stesso);
v questa Sezione, adita da alcuni di coloro che avevano agito dinanzi al giudice amministrativo, con sentenza n° 777/2001 aveva dichiarato il diritto di quei ricorrenti alla riliquidazione della pensione computando nella relativa base la retribuzione di cui al predetto art. 21;
v nel luglio 2014 l’INPS aveva erogato alla D.  gli arretrati conseguenti alla suddetta riliquidazione della pensione, valorizzando però nella c.d. quota B (anziché in quella A) la retribuzione in argomento.
Perciò la D.  ha domandato che venga riliquidato il suo “… trattamento pensionistico e [quello] di fine rapporto …” tenendo conto della retribuzione ex art. 21 della legge n° 311/1958 “… da computarsi in quota ‘A’ …”, con pagamento dei correlativi arretrati.
2. Con comparsa depositata l’11 maggio 2016 si è costituito il MIUR, evidenziando che i compensi oggetto del contendere non avevano avuto carattere fisso e continuativo, tali da poterli includere nella quota A; e che la su menzionata sentenza n° 777/2001 costituiva un giudicato non estensibile alla D. .
3. Con comparsa depositata il 25 di quello stesso mese si è costituito anche l’INPS, eccependo il difetto di giurisdizione di questa Corte sul capo di domanda concernente il ricalcolo del trattamento di fine rapporto, nonché resistendo al capo di domanda riguardante il computo delle retribuzioni di cui all’art. 21 della legge n° 311/1958 nella base pensionabile. Con memoria depositata il 23 giugno 2016 l’ente pensionistico ha insistito nelle proprie tesi.
4. Pur notiziata anche della fissazione dell’udienza di discussione, è invece rimasta contumace l’ Università . Mentre, con memoria depositata il 22 maggio 2017, la D.  ha ulteriormente argomentato a sostegno della domanda attorea.
All’udienza del 12 giugno di quello stesso anno la causa è stata discussa dalle parti e, all’esito della camera di consiglio immediatamente successiva, questo giudice ha dato lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.
5. Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in riferimento al capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento di fine rapporto: atteso che la cognizione del giudice contabile è circoscritta al trattamento pensionistico. Mentre sul predetto capo di domanda va individuato, quale giudice munito di giurisdizione, quello ordinario.
6. Venendo al merito del capo di domanda riguardante la riliquidazione della pensione, l’art. 21 della legge n° 311/1958 sancisce:
Ø al primo comma, che “coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni”;
Ø al secondo comma, che a tali incaricati esterni “… è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda …”, la cui entità varia a seconda della qualifica professionale in virtù della quale ciascuno di essi abbia ottenuto il conferimento dell’incarico di cui al primo comma;
Ø al sesto comma, che “per gli incarichi d’insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato la retribuzione è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio cui al secondo comma del presente articolo”.
Inoltre l’art. 2 comma 9 della legge n° 335/1995 prevede che anche per un assicurato ex INPDAP “con effetto dal 1° gennaio 1996 … si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l’articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n° 153”. A sua volta quell’articolo, nel testo attualmente vigente, al comma 1 considera quali “… redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi …”; ed al comma 4 contiene una “… elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile …”: elencazione nella quale palesemente non rientra il caso di specie e che è altresì dichiarata “… tassativa” dal successivo comma 5. Mentre il comma 10 di quel medesimo art. 12 dispone che “la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate”.
Infine l’art. 43 del D.P.R. n° 1092/1973, dedicato espressamente alla “base pensionabile”, stabilisce che “ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, [è] costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga o retribuzione …”.
7. Appare dunque evidente che il compenso erogato alla D.  dall’ Università , oltre ad esser qualificato con la significativa locuzione di stipendio o di retribuzione, ontologicamente ha avuto carattere fisso, atteso che la sua misura discendeva dallo status di docente nella scuola secondaria superiore rivestito dall’odierno ricorrente, e continuativo, perché l’incarico de quo risulta reiterato per una trentina d’anni (all. 1 al ricorso).
Perciò sussistono tutti i presupposti perché quella retribuzione venga computata nella c.d. quota A, cioè in quella contemplata dalla lettera a dell’art. 13 del D.Lgs. n° 503/1992. Inoltre, non essendo stata sollevata dall’INPS alcuna eccezione di prescrizione, in favore della D.  i maggiori ratei pensionistici scaturenti dal predetto computo in quota A vanno pagati a far data dal 1° settembre 2009, data di suo collocamento a riposo, con l’aggiunta degli interessi legali o (se eccedente) della rivalutazione monetaria.
8. Infine, poiché il computo in quota B (anziché in quota A) delle retribuzioni erogate dall’ Università all’odierno ricorrente appare riconducibile ad un’erronea qualificazione di quelle retribuzioni da parte del MIUR, solo quest’ultimo va condannato al pagamento delle spese di lite in favore della D.  stessa.
Quindi, considerato che l’odierno giudizio si è esaurito in un’unica udienza e vista, d’altro canto, la non trascurabile rilevanza del quantum oggetto del contendere, nonché la declaratoria di difetto di giurisdizione su un capo di domanda, tali spese vanno equamente liquidate nella misura di 2.000 euro, oltre agli oneri di legge.
p.q.m.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74583:
1)   dichiara il diritto di L.  D.  all’inclusione, nella quota di cui alla lettera a dell’art. 13 del D.Lgs. n° 503/1992, delle retribuzioni erogatele dall’ Università degli studi di Roma “Foro Italico” ai sensi dell’art. 21 della legge n° 311/1958;
2)   condanna l’INPS a pagare alla D.  i maggiori ratei pensionistici scaturenti dal riconoscimento del diritto di cui al punto 1, a decorrere dal 1° settembre 2009 in poi, con l’aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente, della rivalutazione monetaria) su quei maggiori ratei;
3)   dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul capo di domanda avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine rapporto, indicando quale giudice munito di giurisdizione su tale domanda quello ordinario;
4)   condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca a pagare alla D.  le spese di lite, liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all’IVA;
5)   compensa integralmente fra tutte le altre parti le spese di lite;
6)   fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della presente sentenza.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2017.
il giudice
Pubblicata mediante deposito in Segreteria  il   22/09/2017