Va rigettata l’eccezione di carenza di interesse al ricorso sollevata dall’INPS sulla base del fatto che nessun provvedimento di recupero è stato ad oggi emesso dall’Istituto. Lo stesso decreto di determinazione definitiva impone all’INPS il recupero delle differenze tra pensione provvisoriamente e definitivamente determinata, sicché detto provvedimento si presenta ad oggi non solo certo ed imminente, ma anche sufficientemente quantificabile nel suo ammontare, il che determina un interesse concreto ed attuale al ricorso.Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo.
Corte dei conti reg., Lazio, 29 aprile 2015, n. 236
Dirigente – Recupero somme erroneamente versate in sede di pensionamento – Riduzione trattamento provvisorio di pensione – Buona fede e affidamento
PENSIONI
C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., 29-04-2015, n. 236
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
in composizione monocratica, in persona del Cons..Dr.ssa Chiara [#OMISSIS#] ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 73367 presentato da D. B., rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] Sforza e [#OMISSIS#] Sforza e presso di loro domiciliata in Roma, alla Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 24
Contro:
L’Università degli Sudi la Sapienza, l’INPS;
avente ad oggetto recupero di indebito,
Visti gli atti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 25.03.2015 l’Avv.[#OMISSIS#] Sforza, e per l’INPS l’Avv.[#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto in
Svolgimento del processo
La ricorrente è dirigente della Università degli studi la Sapienza, collocata in congedo dal gennaio 2002, e premette di aver goduto della pensione liquidata in via provvisoria con nota della UniversitàG129524 del 28.12.2001 in Euro 63.848,64.
La pensione è stata determinata in via definitiva nel minor importo di Euro 60.274,29 con il decreto n. 2869 del 10.07.2013, che ha anche incaricato l’INPS di procedere al conguaglio con quanto liquidato in via provvisoria; l’emissione del predetto decreto era stata anticipata alla interessata con nota dell’Università n. 34709 del 10.06.2013, che le precisava anche che la differenza tra i due importi era dovuta ad una erronea maggiorazione del 18% di alcune voci retributive; con successiva nota n. 42563del 11.07.2013 l’Università ha comunicato all’interessata l’invito all’INPS di procedere al recupero del conguaglio, e, in risposta a sua richiesta di precisazione, con nota del 07.08.2013 le ha chiarito che tali voci erano la 13ma mensilità e ‘indennità integrativa speciale, che precedentemente ed erroneamente erano state computate nelle voci maggiorabili ex art. 15 della L. n. 177 del 1976.
L’interessata ha notificato all’Università ed all’INPS il presente ricorso avverso il decreto di determinazione definitiva ed invito al recupero, per ottenere l’accertamento dell’irrecuperabilità delle somme a conguaglio in virtù del principio di tutela dell’affidamento incolpevole del pensionato in buona fede, rilevando sia il lungo lasso di tempo trascorso tra la percezione delle somme indebite, sempre invariate lungo il corso della liquidazione provvisoria della pensione e per 11 anni, e la scarsa incidenza dell’indebito sul rateo mensile, che ha determinato l’impossibilità della interessata di avvedersi di palesi errori [#OMISSIS#] liquidazione. Ha inoltre rilevato che l’amministrazione avrebbe dovuto operare il conguaglio almeno nel 2005, quando la Circolare INPDAP n.1 del 25.01.2005 aveva disposto una interpretazione dell’art. 15 della L. n. 177 del 1976 conforme a quello che invece è stato fatto, nei suoi confronti, solo a seguito del decreto definitivo. Ha infine eccepito anche la violazione dell’art.9 della L. n. 429 del 1985, invocando la definitività delle liquidazioni automatizzate dopo un anno dalla loro lavorazione, e , in via subordinata, la prescrizione delle somme, concludendo per l’accertamento della irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dal 2002 al giugno 2013, con condanna dell’amministrazione a liquidare alla interessata le somme indebitamente trattenute sui ratei pensionistici a decorrere dal luglio 2013, con somme accessorie, e [#OMISSIS#] delle spese del giudizio.
L’Università della Sapienza si è costituita depositando documenti ed una dettagliata memoria difensiva con la quale, richiamandosi alla sentenza delle SSRR QM/7/2011 di questa Corte, ha sostenuto l’irrilevanza della buona fede nel procedimento di determinazione della pensione definitiva, per la provvisorietà insita [#OMISSIS#] provvisorietà della liquidazione provvisoria, provvisorietà che non sarebbe incisa dal prolungarsi del procedimento anche oltre i termini di legge; ha sostenuto poi l’inapplicabilità alle liquidazioni provvisorie disciplinate dall’art. 162 del TU dell’art. 9, del D.P.R. n. 428 del 1985, che si riferirebbe alle sole liquidazioni automatiche delle ex DDPPT, e l’insistenza di alcuna [#OMISSIS#] a tutela delle liquidazioni provvisorie nel sistema pensionistico, che pertanto soggiace, per tutto ciò che non concerne quelle definitive, al dovere di recupero per l’amministrazione . Ha concluso per il rigetto, e, in via subordinata, per la infondatezza della domanda di liquidazione di accessori, in quanto non spettanti su somme indebitamente percette.
L’INPS si è costituito il 20 marzo 2015 eccependo preliminarmente la carenza di interesse al ricorso, atteso che nessun formale provvedimento di recupero è stato ancora adottato, ed il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto, che non ha assunto alcuna determinazione sul titolo del preteso credito. Nel merito ha rilevato l’infondatezza ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1.Va preliminarmente rigettata l’eccezione di carenza di interesse al ricorso sollevata dalla difesa dell’INPS sulla base del fatto che nessun provvedimento di recupero è stato ad oggi emesso dall’Istituto.
Lo stesso decreto di determinazione definitiva impone all’INPS il recupero delle differenze tra pensione provvisoriamente e definitivamente determinata, sicchè detto provvedimento si presenta ad oggi non solo [#OMISSIS#] ed imminente, ma anche sufficientemente quantificabile nel suo ammontare, il che determina un interesse concreto ed attuale al ricorso.
2. Sempre in via preliminare, va accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente con riguardo alle somme pretese in restituzione oltre il [#OMISSIS#] di dieci anni dalla prima comunicazione di debito, e con riferimento all’ordinario [#OMISSIS#] di dieci anni posto dall’ordinamento per il recupero dell’indebito, [#OMISSIS#] applicabile anche nei rapporti con l’amministrazione pubblica e per gli indebiti da questa erogati.
Seppure manchi una formale quantificazione del preteso credito, l’intenzione di recuperarlo, nonché una sua liquidazione – seppure indicata per anno e non nel suo ammontare complessivo – debitamente comunicata alla interessata, emergono per la prima volta nel decreto di quantificazione della pensione definitiva, ed è pertanto da tale data – 10.07.2013- che detto [#OMISSIS#] decorre; conseguentemente, sono prescritte le somme che si pretendono indebitamente erogate quali differenze sui ratei maturati anteriormente al 10.07.2003.
3.Per la restante parte del preteso credito va accertata l’applicabilità alla fattispecie dei principi di tutela dell’affidamento incolpevole invocati dalla ricorrente.
3.1 L’indebito si è formato dalla circostanza che alla interessata è stata erogata una pensione [#OMISSIS#] quale la iis e la tredicesima mensilità sono state incluse nel novero delle voci sulle quali è stata applicata la maggiorazione del 18% ex art. 15 della L. n. 177 del 1976, mentre tale aumento non è stato computato in sede di determinazione della pensione definitiva.
Si tratta di maggiori spettanze che determinano uno scostamento dell’importo della pensione annua lorda di circa Euro 3.600,00 (Euro 60.274,29- Euro 63.848,64) che, frazionato per le tredici mensilità, ammonta a circa Euro 270,00, cioè di un importo non basso al punto da non essere percepibile dalla interessata; tuttavia, è il carattere indebito di tale [#OMISSIS#] spettanza corrisposta che, [#OMISSIS#] circostanza, deve essere escluso che possa essere stato conosciuto o conoscibile dalla medesima nel corso di tutto il lungo periodo della erogazione, dovendosi piuttosto ritenere che la particolare questione della maggiorabilità o meno di tali voci, concernendo l’applicazione di una [#OMISSIS#] di diritto e non già le conseguenze di particolari situazioni di fatto legate alla [#OMISSIS#] lavorativa della interessata (come accade, ad esempio, nel computo o errato computo di periodi di servizio, o titoli di studio, o retribuzioni collegate a livelli o qualifiche non possedute in servizio), costituiva una questione di non palese conoscibilità da parte sua.
Pertanto, oltre a non sussistere elementi che depongano per una diretta conoscenza del carattere indebito delle somme percepite, neanche sussistono indizi che tale carattere potesse essere da quella conosciuto, il che qualifica la buona fede soggettiva della pensionata.
3.2 La pensione definitiva , solo in occasione della quale detto indebito è stato rilevato, è stata determinata e comunicata alla interessata dopo un periodo di tempo che non solo è abnorme rispetto [#OMISSIS#] ordinari tempi procedimentali, ma nel quale detto ritardo appare del tutto ingiustificabile, atteso che né l’amministrazione ha detto, né emerge dagli atti di causa, che sussistessero ragioni alle quale potesse essere collegabile un plausibile ritardo [#OMISSIS#] definizione del procedimento. Un tale lasso di tempo, pertanto, fonda la legittima convinzione che l’importo della pensione determinato ben 12 anni prima costituisse una decisione stabilmente [#OMISSIS#] dall’amministrazione in merito all’ammontare della pensione stessa, così da porsi quale decisione plausibilmente definitiva. Tale elemento qualifica ulteriormente la situazione di buona fede soggettiva, conferendole la qualità di una legittima aspettativa, cioè di uno stato di legittimo affidamento sulla stabilità dell’ammontare della pensione percepita.
3.3 La somma indebitamente erogata non risulta nel suo ammontare complessivo, non essendo stato emesso alcun provvedimento di recupero da parte dell’INPS.
Essa, però, non è, plausibilmente, di scarso ammontare, essendo determinata in circa Euro 3.600,00 a.l.. Nei confronti della ricorrente, che ha validamente eccepito la prescrizione, tale ammontare può sommariamente quantificarsi, solo ai fini che qui interessano – e cioè al fine del vaglio dei requisiti della sua posizione soggettiva di affidamento per l’applicazione del principio della irrecuperabilità del preteso credito nei suoi confronti -, e per il periodo non coperto da prescrizione, in Euro 36.000,00. Tale somma costituisce indubbiamente una somma di rilevante entità, tale di per sé da spostare i termini dell’equilibrio della situazione economica della pensionata, anche a prescindere dalla dimostrazione della esistenza di pregressi vincoli o obbligazioni da ella contratte per la gestione della propria situazione familiare, anche in considerazione del periodo economico attualmente in corso.
3. Sussistono pertanto plurimi elementi di fatto che, secondo la consolidata giurisprudenza delle SSRR di questa Corte che questo [#OMISSIS#] perfettamente condivide (cfr. da [#OMISSIS#] la recente SSRR QM N.2/2012), rendono la situazione di soggettiva buona fede del pensionato percettore di indebito meritevole di tutela, e non assoggettabile alle ordinarie disposizioni che legittimano il recupero dell’indebito da parte dell’amministrazione, qualificando come affidabile la aspettativa alla legittimità e stabilità della pensione percepita per sì lungo lasso di tempo, e rendono, invece, applicabile il principio generale insito nell’ordinamento pensionistico per il quale il pensionato percettore di indebito, se in buona fede e in presenza di elementi oggettivi che qualifichino la sua situazione, possa trattenere le somme, che sono pertanto irrecuperabili nei suoi confronti.
4. La domanda dell’INPS di rinvio della udienza, per concedere un [#OMISSIS#] per la notifica all’Università di una domanda riconvenzionale volta ad accertare la responsabilità della medesima verso l’INPS per le somme qui dichiarate irrecuperabili, non è stata accolta con decisone emessa nel corso dell’udienza.
Ciò per ragioni sia di ordine processuale che sostanziale, che sottendono anche il diniego alla chiamata in causa della Università ad opera del [#OMISSIS#].
L’INPS non ha ad oggi emesso alcun provvedimento di recupero nei confronti del pensionato, il che rende perfettamente perseguibile, ad oggi, il diverso percorso processuale di individuare il soggetto legittimato passivo nel prossimo provvedimento di recupero direttamente [#OMISSIS#] predetta Università, sia se la difesa dell’istituto ritenga di avvalersi della azione di refusione specificatamente devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti (che, anzi, a tenore di legge, in tutti i casi i cui l’indebito sia dovuto ad errore dell’ente datore di lavoro si impone quale prima azione di recupero, diretta contro l’ente datore di lavoro responsabile), sia se ritenga di avvalersi della ordinaria azione di responsabilità avanti al [#OMISSIS#] civile. Conseguentemente, non esistendo ad oggi nessuna decisione adottata con provvedimento dell’Istituto in merito al soggetto legittimato passivo della azione di recupero, né il necessario contraddittorio con detto soggetto che deve trovare la sua prima sede nel relativo procedimento amministrativo, una tale decisione non può essere pretermessa in questa sede dalla richiesta avanzata dalla difesa dell’Istituto medesimo.
5 In conclusione, il ricorso è fondato e le somme scaturenti a debito della pensionata, qui ricorrente, a seguito del conguaglio tra quanto percepito a titolo di pensione provvisoria e quanto spettante in base al decreto della Università la Sapienza del 2013, sono irrecuperabili nei suoi confronti, sia da parte dell’Università che dell’INPS, e le somme eventualmente già recuperate devono esserle restituite, seppure senza interessi e accessori, non spettando tali oneri su somme che non costituiscono un credito del pensionato.
Per pregressi contrasti giurisprudenziali in materia, ed atteso che l’interpretazione delle norme di legge che hanno dato origine al preteso credito è stata oggetto anch’essa di contrasti giurisprudenziali, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica [#OMISSIS#] persona del Cons. Dr.ssa Chiara [#OMISSIS#], ex art. 5 L. n. 205 del 2000, definitivamente pronunziando
ACCOGLIE
Il ricorso in epigrafe, come in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2015.
Depositata in Cancelleria 29 aprile 2015.