Corte dei conti reg., Lazio, 8 maggio 2017, n. 99

Riconoscimento servizi pre-ruolo – Ricercatore universitario

Data Documento: 2017-05-08
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] Alla fattispecie dei ricercatori contrattualizzati e dei servizi prestati per ruolo è applicabile la norma speciale dell’art. 103 del d.P.R. 11 luglio 1980, n.382, in base alla quale i periodi pre-ruolo hanno contestualmente rilevanza sia ai fini della carriera che ai fini pensionistici. L’unica questione che può astrattamente porsi per il caso che l’interessato non abbia impugnato tempestivamente il decreto che ha riconosciuto tali servizi pre-ruolo solo ai fini della carriera, e non anche ai fini della pensione, è quella attinente al decorso del termine prescrizionale, cioè che sia trascorso il termine prescrizionale di dieci anni dal suddetto decreto parzialmente negativo per azionare il relativo diritto in questa sede, questione che però le convenute amministrazioni non hanno sollevato e che, trattandosi di materia oggetto di eccezione rilevabile d’ufficio, non può porsi.

Contenuto sentenza

SENT. n.99/2017          
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, composta dal Cons. Chiara Bersani
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n.73737, presentato da S. S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Massimo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e presso di loro domiciliato in Omissis, alla Via Agri, n. 1
Contro l’INPS, costituito tramite la prop+ria Avvocatura;
l’ Università degli Studi la Sapienza di Roma, nc;
Avente ad oggetto ricostruzione posizione pensionistica;
Uditi alla pubblica udienza fissata per oggi, 23.02.2017, l’Avv. [#OMISSIS#] Giordano per delega dell’Avv. [#OMISSIS#], e per l’INPS l’Avv. [#OMISSIS#] Botta;
Visti gli atti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Il ricorrente ha presentato l’odierno ricorso per l’accertamento del diritto al riconoscimento ai fini pensionistici del periodo di servizio prestato presso l’ Università la Sapienza di Roma antecedentemente al 16.05.1984, data della conferma in ruolo come ricercatore, o la ricongiunzione gratuita dei servii medesimi, e per la liquidazione della pensione con computo di tali periodi e corresponsione delle differenze quali arretrarti, e vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Precisa nel merito di essere in pensione dal 01.11.2009, e di aver chiesto con istanza del 05.06.1986 il riconoscimento dei predetti servizi prestati pre ruolo ai sensi dell’art. 103 del DPR 382/1980, ma che con decreto del 15.07.1987 l’ Università gli riconosceva tali periodi (per un totale di anni 7, mesi 7, giorni 12) ai fini della carriera, omettendo di riconoscere lo stesso periodo anche ai fini pensionistici. In data 21.10.2009 l’interessato chiedeva espressamente  all’INPS e alla Università che la sua precedente istanza fosse valutata ai fini della ricongiunzione gratuita ex DPR n.1092/73, ma entrambe le amministrazioni rispondevano negativamente, nonostante l’apposita certificazione (prospetto CER inviato dall’INPS alla Sapienza il 24.11.2009) attestasse che i contributi erano stati versati e non erano stati utilizzati ai fini di alcun trattamento pensionistico a carico dell’INPS; la Sapienza (nota del 2009) in quanto la ricongiunzione gratuita ex art. 11 del DPR n. 1092/73 richiederebbe una apposta domanda, non presentata dall’interessato, e l’INPS (nota del 11.12.2012) in quanto “l’interessato doveva presentare domanda due anni prima del collocamento a riposo”.
In ricorso l’interessato rileva, invece, che la ricongiunzione gratuita dei servizi pre ruolo è espressamente prevista per i ricercatori universitari anche ai fini pensionistici, e non solo di carriera, dallo stesso art. 103, commi 3 e 4, invocato nella sua domanda del 1986, e che pertanto questa stessa era idonea a determinare tale diritto.
Gli atti di causa sono stai integrati a seguito della ordinanza istruttoria pronunziata alla udienza del 17.06.2015.
Le amministrazioni hanno confermato i fatti, e depositato il fascicolo ammnistrativo che permette di appurare che, come del resto confermato in udienza dall’INPS, i contributi relativi ai periodi di servizio pre ruolo complessivamente sopra indicati sono stati versati.
Costituendosi, hanno entrambe chiesto il rigetto del ricorso, l’ Università difendendo la tesi che manca la dichiarazione ex art. 145 del TU n.1092/73, che si aggiunge e non sostituisce quella di cui all’art. 11, in assenza della quale non può darsi luogo alla ricongiunzione gratuita dei periodi stessi, e l’INPS che troverebbe applicazione il termine biennale previsto dall’art. 147 dello stesso TU, in quanto norma di applicazione generale.
Alla udienza del 23.02.2017 l’Avv. [#OMISSIS#] Giordano, per delega della difesa del ricorrente, ha concluso come in atti, e l’INPS ha dichiarato che i contributi relativi ai periodi di cui si chiede la ricongiunzione sono stati versati, concludendo come in atti.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Osserva il giudice che alla fattispecie dei ricercatori contrattualizzati e dei servizi prestati per ruolo è applicabile la norma speciale dell’art. 103 del DPR n.382/1980, che dispone “Ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente”. Dunque, in base a tale norma, i periodi pre ruolo hanno contestualmente rilevanza sia ai fini della carriera che ai fini pensionistici.
Poiché l’amministrazione è tenuta a riconoscere detto servizio anche ai fini della pensione, anche in tale senso essa avrebbe dovuto dare applicazione alla norma a seguito della domanda dell’interessato del 06.05.1986, la quale, anche se non di chiarissima formulazione, tendeva al riconoscimento dei servizi sottoelencati “ai al fine della progressione della carriera ed in applicazione dell’art. 103 DPR 382/80””, atteso che una specifica domanda per il riconoscimento agli specifici fini pensionistici di periodi di servizio pre ruolo è prevista dalla stessa norma solo quanto al “periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente ”, e dunque per una fattispecie del tutto diversa (onerosa, e riguardante frequenza a corsi, e non periodi di servizio). Alla luce della portata della norma, cioè, l’amministrazione avrebbe interpretare correttamente e secondo buona fede la domanda del interessato, e provvedere su di essa sotto entrambi i profili applicativi dell’art. 103, dando rilevanza ai servizi pre ruolo sia ai fini della carriera che ai fini pensionistici.
2.La stessa norma condiziona il riconoscimento dei predetti servizi (ad entrambi i fini) alla presentazione di una apposita domanda entro un anno dalla conferma in ruolo, condizione questa esaudita dall’interessato con la sua domanda del 06.05.1986, poichè le altre condizioni previste dal TU n. 1092/73 sono applicabili solo per il riconoscimento dei servizi prestati in altri ruoli statali (e dunque non nelle Università ).
L’altro presupposto per la ricongiunzione, e cioè che i contributi siano stati versati e non siano stati altrimenti utilizzati ai fini pensionistici, risulta agli atti.
3.L’unica questione che può astrattamente porsi per il caso che l’interessato non abbia impugnato tempestivamente il decreto che ha riconosciuto tali servizi pre ruolo solo ai fini della carriera, e non anche ai fini della pensione (nella specie, il decreto del 15.07.1987), è quella attinente al decorso del termine prescrizionale, cioè che sia trascorso il termine prescrizionale di dieci anni dal suddetto decreto parzialmente negativo per azionare il relativo diritto in questa sede, questione che però le convenute amministrazioni non hanno sollevato e che, trattandosi di materia oggetto di eccezione rilevabile d’ufficio, non può porsi.
4. E’ pertanto accertato il diritto del ricorrente al computo gratuito dei servizi pre ruolo, complessivamente indicati nel predetto decreto del 15.07.1987, anche ai fini della posizione pensionistica del ricorrente, nonché il suo diritto alla rideterminazione della pensione con computo di tali periodi.
Spettano al ricorrente le eventuali differenze maturate sui ratei e, su di esse, le somme accessorie, da calcolarsi a termini della vigente legislazione e secondo i criteri interpretativi di cui alle SSRR di questa Corte (sentenza n.10/QM/2002).
Considerato che l’esito del giudizio è dipeso dalla soluzione di una questione interpretativa di una sua domanda, assimilabile ad una questione nuova, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio,
ACCOGLIE
Il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 23.02.2017.     
Pubblicata mediante deposito in Segreteria  l’ 8 maggio 2017