PENSIONI
C. Conti Liguria Sez. giurisdiz., Sent., 24-06-2016, n. 49
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
[#OMISSIS#] persona del
[#OMISSIS#] unico
dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 19698 del registro di Segreteria, proposto da R.M.A., nata il (…) a G., rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], contro l’Università degli Studi di Genova;
Visti gli atti di causa;
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 23 [#OMISSIS#] 2016, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la ricorrente, e la dr.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] per l’Università degli Studi di Genova;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La ricorrente, dipendente dell’Università degli Studi di Genova, con gravame del 16 giugno 2015, contesta il provvedimento di diniego del trattamento pensionistico di inabilità di cui all’art. 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, adottato dall’Amministrazione convenuta in conformità al parere reso dalla Commissione Medica di Verifica di Genova, la quale aveva ritenuto non sussistere lo stato di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, con verbale del 26 [#OMISSIS#] 2015, e successivamente aveva riconosciuto soltanto l’inabilità temporanea al servizio per tre mesi, giudizio da sottoporre a revisione al [#OMISSIS#] del periodo suddetto su richiesta dell’ente di appartenenza (verbale del 1 febbraio 2016).
Nelle more del presente giudizio, è intervenuto ulteriore parere della Commissione Medica di Verifica di Genova, che in data 5 [#OMISSIS#] 2016 ha riconosciuto essere la ricorrente non idonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ed a proficuo lavoro.
All’odierna udienza l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per la ricorrente, e la dr.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], per l’Università degli Studi di Genova, hanno concordemente concluso chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel merito, da quanto esposto in narrativa si evince che la pretesa, dedotta in giudizio con il ricorso, risulta essere stata soddisfatta in sede amministrativa.
Questo [#OMISSIS#], constatato il venir meno della pretesa di diritto sostanziale, e in assenza di contestazioni delle parti, deve dichiarare l’estinzione del processo.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio relativo al ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art 429 c.p.c. (come modificato dall’art. 53, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133), si fissa il [#OMISSIS#] di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Così provveduto in Genova, il 23 [#OMISSIS#] 2016.
Depositata in Cancelleria 24 [#OMISSIS#] 2016.
Corte dei conti reg., Liguria, 24 giugno 2016, n. 49
Personale ATA – Trattamento pensionistico di inabilità
Data Documento: 2016-06-24
Area:
Giurisprudenza
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