Corte dei conti reg., Liguria, 9 ottobre 2017, n. 155

Professori a tempo definito – Incompatibilità assoluta – Titolarità di cariche sociali – Quantificazione del danno

Data Documento: 2017-10-09
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] Il divieto espresso dall’art. 60 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per cui sussiste un’incompatibilità assoluta per i dipendenti pubblici rispetto alla titolarità di cariche sociali in società in astratto caratterizzate dallo scopo di lucro, e che permane anche nel sistema del pubblico impiego “contrattualizzato”, è volto a rimarcare la peculiarità dell’impiego presso la pubblica amministrazione, in conformità con il  principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico di cui all’art. 98 Cost.. Il dovere di esclusività della prestazione lavorativa del pubblico dipendente e la disciplina delle incompatibilità che ne consegue rispondono, pertanto, a specifiche esigenze connesse all’imparzialità ed al buon andamento dell’azione amministrativa, in quanto volte a garantire che tutta l’attività dei pubblici uffici sia espletata nel rispetto dei canoni dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità e sia anche condotta in modo da evitare il concretizzarsi di conflitti di interesse. La titolarità di cariche sociali in società in astratto caratterizzate dallo scopo di lucro si configura quando il pubblico dipendente assuma la legale rappresentanza di società costituite ai sensi dell’art. 2247 c.c. siano esse società commerciali ai sensi dell’art. 2195, o agricole ex art. 2135 c.c. Sussiste, pertanto, incompatibilità quando l’attività concomitante è quella di amministratore di società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni, talché per le ultime la qualifica di socio accomandatario configura ex se attività contra ius. Parimenti, sussiste incompatibilità con il ruolo di socio accomandatario di società in accomandita semplice e di socio di società in nome collettivo. In  tutti i casi di incompatibilità non è consentita l’effettuazione di alcun apprezzamento sull’intensità e la continuatività dell’attività concomitante, poiché il divieto di cumulo non solo tiene conto del nesso di funzionalizzazione che sussiste fra le energie lavorative del dipendente e l’attività di ufficio, ma è anche fondato sull’opportunità di evitare le disfunzioni e gli inconvenienti che deriverebbero alla pubblica amministrazione di appartenenza dalla circostanza che il proprio dipendente si dedichi ad attività imprenditoriali, formando centri di interesse alternativi all’ufficio pubblico rivestito, caratterizzati da un’attività continuativa e professionale alla quale potrebbe essere di supporto e vantaggio proprio lo status di pubblico dipendente, con conseguente pregiudizio all’immagine della stessa pubblica amministrazione. La distinzione tra regime a tempo pieno e regime a tempo definito è ininfluente ai fini dell’applicazione del divieto assoluto ed inderogabile di esercizio del commercio e dell’industria, e dell’accettazione di cariche in società costituite a fini di lucro, sancito dall’art. 60 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e confermato dalle specifiche disposizioni relative alla docenza universitaria. Ininfluente, al fine di escludere la sussistenza della responsabilità del docente convenuto, è l’affermazione del convenuto di avere esattamente e compiutamente adempiuto agli obblighi connessi con l’insegnamento universitario sui quali non avrebbe minimamente inciso l’esercizio dell’attività conseguente all’accettazione di cariche in società a fini di lucro, atteso che il regime della incompatibilità mira, da un lato, all’esclusivo utilizzo delle energie lavorative del dipendente e, dall’altro, ad assicurare in attuazione di specifici valori costituzionali la garanzia del prestigio della pubblica amministrazione e la correttezza del suo operato. Riguardo alla difficile quantificazione del danno cagionato all’amministrazione universitaria in conseguenza alla violazione dell’art. 60 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, laddove prevede ipotesi di incompatibilità assoluta e inderogabile, soccorre la possibilità di valutazione equitativa dello stesso danno ex art. 1226 c.c. con apprezzamento motivato del giudice, teso a colmare lacune altrimenti insuperabili nell’iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del nocumento arrecato all’amministrazione. A tal proposito, trattandosi di quantificare il valore della esclusività della prestazione in un rapporto di pubblico impiego, si ritiene possa essere utilizzato, come criterio di riferimento, il rapporto tra retribuzione complessiva ed indennità di esclusiva, laddove quest’ultima è prevista nel settore del pubblico impiego e cioè nel comparto, dei medici e dei veterinari del S.S.N., in cui l’obbligo di esclusività della prestazione viene remunerato con la corresponsione di una specifica indennità che nel periodo di riferimento per il caso di specie ammontava a circa il 30% della retribuzione complessiva del medico. Nel caso in esame, il danno subito dall’amministrazione può, pertanto, essere equitativamente quantificato nella misura del 30% degli emolumenti corrisposti al docente nel periodo di svolgimento dell’attività incompatibile.

Contenuto sentenza

Sent. 155/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
composta dai Magistrati:
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Presidente
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere relatore   
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 19855 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti di DADDI [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Genova, Via Assarotti n. 20/8;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 maggio 2017 dal consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Uditi l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per il convenuto ed il Pubblico Ministero in persona del vice Procuratore generale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
RITENUTO IN FATTO
Con atto depositato in data 6 marzo 2013 il P.M. contabile citava in giudizio il prof. [#OMISSIS#] Daddi, docente a tempo definito presso la Facoltà di architettura dell’ Università di Genova, per sentirlo condannare al risarcimento del danno di euro 84.115,47 a favore della predetta Università , oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Esponeva la Procura attrice che il prof. Daddi, in data 26 dicembre 1995, acquistava dalla figlia [#OMISSIS#] una quota della S.r.l. EUROMET (il cui capitale di £.20.000.000 era diviso in quote possedute dal coniuge signora Francini, nella misura di £. 8.000.000 e, nella rimanente misura di £. 12.000.000, in parti uguali dalla figlia [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dalla Società fiduciaria “Centro fiduciario S.p.a.” che deteneva la partecipazione per conto della figlia [#OMISSIS#]), avente ad oggetto l’intermediazione, l’importazione, l’esportazione, il commercio, nonché la lavorazione di prodotti metallici e di semilavorati, prefabbricati e componenti per l’edilizia.
In data 15 gennaio 1996 il convenuto veniva nominato presidente del consiglio di amministrazione della predetta società, e rimaneva in carica fino alle dimissioni presentate il 26 ottobre 1998.
Secondo la Procura contabile l’incarico di presidente del CDA della S.r.l. EUROMET, comportando l’esercizio di attività commerciale e industriale, era da ritenersi incompatibile con lo status di docente universitario, anche a tempo definito, per espressa previsione degli artt. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957 e 53 del D.lgs n. 165 del 2001. Lo svolgimento dell’attività posta in essere nonostante il divieto di legge aveva determinato, secondo il P.M., un danno erariale pari alle retribuzioni lorde percepite nel periodo gennaio 1996 – ottobre 1998 dal prof. Daddi, in qualità di docente, oltre ad interessi e rivalutazione, per complessivi Euro 84.115,47.
Secondo il P.M. istante, la disposta incompatibilità doveva ritenersi funzionale alla “esigenza, valutata a priori dal legislatore, di concentrare le energie di studio e di lavoro del docente sulle attività universitarie (oltre che nella necessità di evitare situazioni di potenziale conflitto di interesse e strumentalizzazioni dell’ufficio pubblico a fini personali), nella presunzione che solo in tal modo possa essere perseguito l’interesse pubblico sotteso al programma didattico e di studio”. Verrebbe in tal modo a configurarsi, secondo il P.M., una presunzione iuris e de iure di negativa influenza dell’esercizio delle attività vietate sull’interesse pubblico perseguito, da considerare interamente sacrificato.
Nessun dubbio da parte del P.M. in ordine alla sussistenza del dolo, stante la consapevolezza del convenuto di porre in essere comportamenti vietati dalla legge, attesa l’inequivocabilità del divieto di esercitare attività commerciali e imprenditoriali per tutti i professori universitari, sia a tempo pieno sia a tempo definito.
Stante, inoltre, l’occultamento doloso del danno da parte del convenuto, essendo, secondo il requirente, a tal proposito sufficiente celare all’amministrazione di appartenenza lo svolgimento dell’attività incompatibile, la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dell’azione erariale andava fissata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, al momento della scoperta del fatto dannoso che, nel caso di specie, si assumeva avvenuta nell’agosto del 2012. 
Il convenuto si costituiva in giudizio deducendo:
–    che qualsiasi pretesa patrimoniale relativa agli addebiti contestati al prof. Daddi doveva ritenersi prescritta essendo decorsi dal 1996 – 1998, anni cui i fatti si riferivano, al 2012 (notifica dell’invito a dedurre) ben quattordici anni;
–    che per aversi occultamento doloso e conseguente spostamento dell’esordio del termine di prescrizione al momento della scoperta dal danno, non è sufficiente l’assenza di comunicazione circa l’attività supposta incompatibile, dovendo ritenersi che l’occultamento doloso del fatto dannoso consista in un quid pluris rispetto alla condotta necessaria ad integrare il dolo inteso quale elemento strutturale dell’illecito, occorrendo uno specifico comportamento posto in essere dal responsabile al fine di occultare gli esiti dell’attività illecita;
–    che nel caso di specie l’assunzione da parte dell’esponente della carica ricoperta in seno alla EUROMET era perfettamente conoscibile dalla P.A. attraverso la mera consultazione dei pubblici registri presso la locale Camera di commercio;
–    che nessuna verifica, anche semplicemente cartolare, sotto forma di richiesta di dichiarazione sostitutiva del docente circa eventuali incompatibilità, era mai stata disposta dall’ Università ;
–    che in ogni caso, pertanto, la tardiva scoperta di un illecito determinata dalla mancata attivazione dei controlli interni non poteva essere imputata al docente, rimanendo a carico di coloro i quali non avevano correttamente adempiuto ai loro obblighi di verifica e di denuncia;
–    nel merito, che il concreto esercizio dell’attività commerciale o industriale, che non è desumibile dalla mera assunzione dell’incarico di presidente e legale rappresentante della società, non risultava provato dalla Procura attrice;
–    che la buona fede del convenuto emergeva anche dalla cessazione dalla carica al momento dell’opzione per il tempo pieno, (in data 1.11.1998);
–    che la stessa Procura non aveva mosso alcuna contestazione in merito all’esatto e compiuto adempimento da pare del prof. Daddi di tutti gli obblighi connessi all’incarico di docente, né evidenzia alcuna ipotesi di conflitto di interessi derivante dal contestuale esercizio dell’attività di presidente del CDA dell’Euromet e che in ogni caso, la conseguenza prevista dall’art. 15 del D.P.R. n. 382/1980, in caso di inosservanza del regime dell’incompatibilità era la diffida a cessare dalla predetta situazione e, decorsi quindici giorni, la decadenza dall’ufficio;
–    che l’Amministrazione non aveva subito alcun danno, traendo, viceversa, indubbia utilità dalle prestazioni rese dal convenuto, utilità della quale occorreva, quindi, tenere conto ex art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994, essendo stato nei due anni in questione l’incarico di docente svolto con continuità e impegno e con assoluta prevalenza rispetto ad ogni altra attività;
Infine, nell’ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto evidenziava di avere percepito nel periodo in questione la somma effettiva netta di Euro 39.976,29, da considerare, pertanto, quale limite massimo del supposto danno, da cui detrarre la somma corrispondente all’utilitas conseguita dalla P.A. e da ridurre ulteriormente, in applicazione dell’istituto di cui all’art. 52 del R.D. 1214 del 1934. 
Con sentenza n. 146 depositata in data 3 settembre 2013, questa Sezione ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, essendo la notifica dell’invito della Procura contabile a presentare deduzioni (ottobre 2012) avvenuta oltre il termine di prescrizione quinquennale decorrente dall’ultimo episodio asseritamente dannoso consumato nell’ottobre 1998 (data di cessazione della carica di presidente e legale rappresentante della società EUROMET del prof. Daddi e, quindi, della supposta situazione di incompatibilità), e ritenendo non sufficiente l’omissione della comunicazione all’ Università circa lo svolgimento dell’attività ritenuta incompatibile per configurare l’ipotesi di occultamento doloso del fatto, richiesto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, ai fini della posticipazione del dies a quo del termine prescrizionale al momento della scoperta del danno, lo proscioglieva da ogni addebito di cui all’atto di citazione. 
Su impugnazione del Procuratore regionale, la II Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, con sentenza n. 345 del 2016, ritenendo che “la mancata richiesta di autorizzazione (vale a dire l’omessa informativa), sia pure per le attività incompatibili destinata ad un epilogo di rigetto da parte della P.A., veniva ad integrare la condotta tesa all’occultamento dell’asserito danno”, con conseguente spostamento in avanti, e precisamente alla data del 2 agosto 2012, dell’esordio della prescrizione, annullava la sentenza di prime cure, con rinvio al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito, ex art. 105, comma 1, del R.D. n. 1038 del 1933, siccome interpretato dalle SS.RR. con sentenza n. 8/2016/QM.
Con atto di citazione depositato in data 3 novembre 2016, la Procura contabile ha riassunto il giudizio, richiamando integralmente l’originario atto di citazione depositato in data 6 marzo 2013, e citando il prof. Daddi [#OMISSIS#] a comparire avanti questa Sezione per sentirsi condannare al risarcimento del danno di € 84.115,47 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
Con memoria difensiva depositata in data 27 aprile 2017, il convenuto, come sopra rappresentato e difeso, richiamate le deduzioni già formulate nella memoria depositata nel giudizio di primo grado concluso con la sentenza n. 146/2013 di questa Sezione, insiste in via preliminare nella richiesta di declaratoria dell’intervenuta prescrizione dell’azione erariale, stante l’inesistenza di alcuna ipotesi di occultamento doloso e conseguente spostamento dell’esordio del termine relativo, chiedendo in via principale il rigetto della domanda di risarcimento formulata dalla Procura, che si afferma infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, di limitare la condanna alla restituzione dei compensi netti percepiti nel periodo di cui trattasi, detratta l’utilitas conseguita dall’Amministrazione.
All’odierna udienza, la difesa del convenuto ha ulteriormente illustrato le argomentazioni esposte nella memoria, insistendo per l’accoglimento delle domande formulate negli atti difensivi.
il P.M. ha controdedotto, concludendo con la richiesta di risarcimento del danno, come da atto di citazione.
Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.  Preliminarmente il Collegio osserva che le doglianze del convenuto relative alla maturazione del termine prescrizionale sono inammissibili in sede di giudizio di rinvio per la prosecuzione sul merito, stante che sulle stesse si è già espressa in grado di appello, ritenendole non fondate, la sentenza n. 345 del 2016 della II Sezione Giurisdizionale Centrale di questa Corte che ha deciso la questione pregiudiziale relativa alla prescrizione dell’azione erariale.
2.  Nel merito, si rileva che la normativa in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi ed impieghi enuclea una varietà di situazioni che sostanzialmente si differenziano in ragione dell’intensità del vincolo che esprimono dal punto di vista sia oggettivo, sia soggettivo. In questo senso la disciplina prevede sia divieti a contenuto assoluto, sia divieti a contenuto relativo che possono essere rimossi mediante specifica autorizzazione all’esercizio dell’attività, previa verifica della presenza o meno di situazioni di conflitto di interessi.
3.  Il principio generale in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi ed impieghi, tendenzialmente assoluto, è espresso dall’art. 60 del D.P.R. 10/1/1957 n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”,  secondo il quale “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, nè alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente”. La norma è richiamata anche dall’art. 53, comma 1, del D.lgs. 30/3/2001 n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) il quale prevede che “resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita’ dettate dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
4.  La titolarità di cariche sociali in società in astratto caratterizzate dallo scopo di lucro si configura quando il pubblico dipendente assuma la legale rappresentanza di società costituite ai sensi dell’art. 2247 c.c. siano esse società commerciali ai sensi dell’art. 2195, o agricole ex art. 2135 c.c. Sussiste, pertanto, incompatibilità quando l’attività concomitante è quella di amministratore di società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni, talché per le ultime la qualifica di socio accomandatario configura ex se attività contra ius. Parimenti, sussiste incompatibilità con il ruolo di socio accomandatario di società in accomandita semplice e di socio di società in nome collettivo.
5.  La ratio di tale divieto, che permane anche nel sistema del pubblico impiego “contrattualizzato”, a rimarcare la peculiarità dell’impiego presso la P.A., va rinvenuta, secondo unanimi dottrina e giurisprudenza, nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico di cui all’art. 98 della Cost. (“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”). Il dovere di esclusività della prestazione lavorativa del pubblico dipendente e la disciplina delle incompatibilità che ne consegue rispondono, pertanto, a specifiche esigenze connesse all’imparzialità ed al buon andamento dell’azione amministrativa, in quanto volte a garantire che tutta l’attività dei pubblici uffici sia espletata nel rispetto dei canoni dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità e sia anche condotta in modo da evitare il concretizzarsi di [#OMISSIS#] di interesse.
Al pubblico dipendente è, pertanto, vietato spendersi come tale nella vita sociale, al fine di garantirsi opportunità che altrimenti gli sarebbero precluse e il principio di esclusività costituzionalmente sancito dall’art. 98, comma 1, Cost., lo obbliga a riservare all’attività di ufficio tutta la propria energia lavorativa, per garantire il più efficiente esercizio dell’attività professionale, per evitare l’insorgenza di [#OMISSIS#] di interesse fra pubblica amministrazione e terzi e per tutelare il prestigio e l’imparzialità di quest’ultima.
Da ciò consegue che in  tutti i casi di incompatibilità non è consentita l’effettuazione di alcun apprezzamento sull’intensità e la continuatività dell’attività concomitante, poiché il divieto di cumulo non solo tiene conto del nesso di funzionalizzazione che sussiste fra le energie lavorative del dipendente e l’attività di ufficio, ma è anche fondato sull’opportunità di evitare le disfunzioni e gli inconvenienti che deriverebbero alla pubblica amministrazione di appartenenza dalla circostanza che il proprio dipendente si dedichi ad attività imprenditoriali, formando centri di interesse alternativi all’ufficio pubblico rivestito, caratterizzati da un’attività continuativa e professionale alla quale potrebbe essere di supporto e vantaggio proprio lo status di pubblico dipendente, con conseguente pregiudizio all’immagine della stessa pubblica amministrazione.
6.  Con specifico riferimento al caso in questione, l’incompatibilità è ribadita dal D.P.R. 382/1980, in materia di riordinamento della docenza universitaria, il cui art. 11, dopo aver disposto al comma 1 che “L’impegno  dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito”, precisa al comma 4 che “Il regime d’impegno a tempo definito: a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio  di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l’assunzione di incarichi retribuiti, ma è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria”. Tale disposizione costituisce l’applicazione allo status giuridico ed economico del professore e del ricercatore universitario dei medesimi principi espressi in via generale da altre previsioni normative in materia di pubblico impiego, tra cui il citato art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. Stante che il descritto regime d’incompatibilità è fondato sull’ufficio di pubblico dipendente e non sul regime prescelto dal docente, il Collegio, reputa che la distinzione tra regime a tempo pieno e regime a tempo definito sia ininfluente ai fini dell’applicazione del divieto assoluto ed inderogabile di esercizio del commercio e dell’industria, e dell’accettazione di cariche in società costituite a fini di lucro, sancito dal D.P.R. n. 3/57 e confermato dalle specifiche disposizioni relative alla docenza universitaria.
7.  Ciò premesso, la Sezione deve valutare le censure mosse dalla Procura con riferimento alla condotta del convenuto.
In primo luogo non è contestato il fatto che il prof. Daddi, all’epoca dei fatti docente a tempo definito dell’ Università di Genova, in data 15 gennaio 1996 abbia assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione della S.r.l. EUROMET, avente ad oggetto l’intermediazione, l’importazione, l’esportazione, il commercio, nonché la lavorazione di prodotti metallici e di semilavorati, prefabbricati e componenti per l’edilizia e che abbia mantenuto l’incarico fino alle dimissioni presentate il 26 ottobre 1998. Durante il suddetto periodo il convenuto ha, pertanto, svolto un incarico incompatibile con lo status di dipendente pubblico, in violazione delle specifiche disposizioni innanzi richiamate che vietano l’esercizio del commercio e dell’industria, nonché l’accettazione di cariche in società costituite a fine di lucro (art. 60 D.P.R. n. 3 del 1957 e art. 11 D.P.R. 382/1980). 
8.  A tal proposito è da ritenersi infondata l’eccezione del convenuto secondo la quale la Procura non avrebbe dimostrato lo svolgimento di incarichi operativi da parte dello stesso, stante che l’art. 16 dello statuto della società Euromet dispone che “All’amministratore unico o al consiglio di amministrazione spetta l’amministrazione della società per tutti gli atti, affari, operazioni, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nessuno escluso o eccettuato”. E che si trattasse di un incarico operativo, anche gravoso, emerge anche dal verbale dell’assemblea del 26 ottobre 1998, nel quale si legge che “il presidente comunica che lui stesso e gli altri membri del consiglio di amministrazione hanno rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione in quanto sia per motivi personali che per motivi professionali non hanno tempo di coprire la carica con l’impegno che essa comporta”.
9.  Ininfluente al fine di escludere la sussistenza della responsabilità del docente convenuto è anche l’affermazione di avere esattamente e compiutamente adempiuto gli obblighi connessi con l’insegnamento universitario sui quali, a suo dire, non avrebbe minimamente inciso l’incarico di presidente della Euromet, atteso che il regime della incompatibilità mira, da un lato, all’esclusivo utilizzo delle energie lavorative del dipendente e, dall’altro, ad assicurare in attuazione di specifici valori costituzionali la garanzia del prestigio della pubblica amministrazione e la correttezza del suo operato.
10.        L’acclarata violazione del regime d’incompatibilità comporta la responsabilità per i danni arrecati all’amministrazione di appartenenza. A tal proposito si ritiene, infatti, che se il dovere di esclusività della prestazione lavorativa del pubblico dipendente (e il divieto di svolgere incarichi incompatibili che ne consegue) rappresenta un contenuto fondamentale della prestazione allo stesso richiesta, è evidente che una parte della retribuzione è corrisposta per remunerare quella specifica prestazione. Se quella prestazione non viene resa ne risulta alterato il sinallagma contrattuale in quanto una parte della retribuzione è corrisposta senza una corrispondente controprestazione e, quindi, con danno del datore pubblico che  può, pertanto, essere quantificato nella parte della remunerazione, idealmente collegata all’esclusività della prestazione, inutilmente erogata.
Non è a tal riguardo condivisibile l’affermazione della difesa di parte convenuta, laddove si sostiene che ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 382/1980, l’inosservanza del regime delle incompatibilità sarebbe sanzionata con una diffida del rettore a cessare dalla situazione entro 15 giorni a pena della decadenza dall’ufficio. E’, infatti, da escludere che detta previsione normativa indichi le uniche conseguenze previste per il caso di violazione del regime d’incompatibilità, stanti l’inesistenza di alcuna disposizione in tal senso e la previsione generale di responsabilità del pubblico dipendente per i danni arrecati all’amministrazione.
11.        Di detto danno il convenuto viene chiamato a rispondere sulla base della valutazione del comportamento dallo stesso tenuto nella vicenda in esame, caratterizzato dalla negligenza inescusabile, stante la violazione di una norma che con  inequivocabile significato sancisce il dovere di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico, dovere fondamentale del dipendente, di rilievo costituzionale, più volte ribadito dal legislatore.
12.        Riguardo alla quantificazione del danno in questione, osserva il Collegio che nel caso di specie, in cui il danno è stato certamente causato ma risulta particolarmente difficoltoso o addirittura impossibile determinarne con precisione l’ammontare, soccorre la possibilità di valutazione equitativa dello stesso ex art. 1226 del cod. civ. con apprezzamento motivato del giudice, teso a colmare lacune altrimenti insuperabili nell’iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno.
A tal proposito, trattandosi di quantificare il valore della esclusività della prestazione in un rapporto di pubblico impiego, si ritiene possa ragionevolmente soccorrere, come criterio di riferimento, il rapporto tra retribuzione complessiva ed indennità di esclusiva, laddove quest’ultima è prevista nel settore del pubblico impiego e cioè nel comparto, dei medici e dei veterinari del S.S.N., in cui l’obbligo di esclusività della prestazione viene remunerato con la corresponsione di una specifica indennità che nel periodo di riferimento 1996 – 1998 ammontava a circa il 30% della retribuzione complessiva del medico. Nel caso in esame, il danno subito dall’amministrazione può, pertanto, essere equitativamente quantificato nella misura di € 25.000,00 comprensiva di rivalutazione, corrispondente a circa il 30% degli emolumenti di € 84.115,47 corrisposti al convenuto nel periodo gennaio 1996 – ottobre 1998.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto Daddi [#OMISSIS#] al risarcimento del danno di € 25.000,00, comprensivo di rivalutazione, a favore dell’ Università di Genova. Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza e fino al pagamento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 959,08 (Euro Novecentocinquantanove/08).
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17 maggio 2017.
Depositata in Segreteria il  9 ottobre 2017