L’attuale situazione legislativa italiana impedisce alle scuole di formazione osteopatica di assegnare lauree e titoli professionali riconosciuti, sicché la frequenza a tali scuole non consente di conseguire la qualifica di studente rilevante ai fini della percezione della pensione di reversibilità per gli studenti universitari orfani maggiorenni.Per i percettori di pensione di reversibilità orfani maggiorenni sussiste l’obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della pensione stessa o degli assegni accessori, al punto che il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione normativamente imposti – e fra questi può essere naturalmente anche annoverato il non aver correttamente comunicato di non frequentare in realtà un corso universitario – non può creare alcun legittimo affidamento del percettore stesso nella giustezza del trattamento percepito.
Corte dei conti reg., Lombardia, 28 novembre 2017, n. 171
Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni – Scuole di formazione osteopatica
PENSIONI
C. Conti Lombardia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 07-11-2017) 28-11-2017, n. 171
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
nella pubblica udienza del 7 novembre 2017 ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 28907 del registro di segreteria, presentato dai Sig.ri:
– S. C. (C.F. Omissis), nata il Omissis a Omissis (Omissis) e residente a Omissis (Omissis), Omissis;
– M. C. (C.F. Omissis), nato il Omissis a Omissis (Omissis) e residente a Omissis (Omissis), Omissis;
entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. [#OMISSIS#] Esposti, con elezione di domicilio presso il proprio studio in Milano, via C. Farini, n. 8.
CONTRO: I.N.P.S..
PER il riconoscimento del diritto all’irripetibilità di quanto indebitamente richiesto dall’I.N.P.S. con i provvedimenti avversati.
VISTO l’allegato 1, parte IV del D.Lgs. 26 agosto, n. 174.
UDITE le parti costituite e comparse come da verbale di udienza.
ESAMINATI gli atti e i documenti della causa.
Ritenuto in
Svolgimento del processo
Con ricorso presentato in data 27 settembre 2017 i ricorrenti precisano che:
– “… in data 8.9.2013 decedeva la Signora V.F. … rispettivamente madre della … S. C. e coniuge del … M. C.. La Signora F. V. era assicurata presso l’INPS … ;
– in data 23.10.2013 i ricorrenti presentavano all’INPS domanda di concessione della pensione ai superstiti … ;
– con riferimento alla posizione della ricorrente S. C. … in sede di domanda amministrativa, venne formulata dichiarazione “di essere studente universitario iscritto all’anno accademico 2012/2013 presso l’Università Istituto Superiore di Osteopatia di Milano” con durata legale del corso di studio di 5 anni;
– con provvedimento datato 5.2.2014 l’INPS … provvedeva a liquidare a favore dei superstiti, con decorrenza dal 1.10.2013, la pensione indiretta ordinaria. Al Signor M. C. veniva riconosciuta una quota del 60% e ai due figli … veniva riconosciuta rispettivamente una quota pari al 20% dell’importo della pensione spettante alla de cuius … ;
– nel mese di novembre 2015 … l’INPS provvedeva a sospendere il pagamento della quota di pensione di reversibilità a favore della Signora S. C., la quale in data 14.11.2015 provvide a presentare alla Direzione Provinciale INPS … autocertificazione di proseguimento degli studi universitari … contestualmente chiedeva il ripristino del pagamento della pensione nel contempo sospesa d’ufficio senza motivazione … ;
– con missiva datata 12.10.2016 l’INPS di Milano comunicava alla Signora S. C. l’avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 avente ad oggetto il recupero di debito pensionistico per complessivi Euro 10.973,91 … ;
– con missiva datata 12.10.2016 l’INPS di Milano comunicava al Signor M. C. l’avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 avente ad oggetto il recupero di debito pensionistico per complessivi Euro 22.266,60 … ;
– avverso il provvedimento di contestazione di indebito … comunicato alla … Signora S. C. … veniva presentato ricorso telematico all’INPS … in pari data veniva presentato da parte del Signor M. C. ricorso telematico … ;
– nel contempo i due ricorrenti … provvedevano a richiedere all’INPS il pagamento delle somme contestate in via rateale … ;
– la ricorrente … S. C. ha frequentato il corso universitario di laurea triennale presso l’Istituto Superiore di Osteopatia in convenzione con Buckinghamshire New University, superando proficuamente gli esami, e conseguendo in data 14.7.2015 il titolo universitario di Bachelor of Science Osteopathic Principles … nel luglio 2017 si è concluso il corso di laurea specialistica biennale frequentato nel periodo settembre 2015/luglio 2017 con conseguimento di certificazione del superamento del Master of Science Osteopathy …”.
Tutto quanto sopra rappresentato in fatto, la difesa in punto di diritto precisa poi che “per quanto concerne la pensione ai superstiti e il regime di cumulabilità di tale prestazione previdenziale con redditi, si deve far riferimento all’art. 1, comma 41, della L. n. 335 del 1995 …”.
Ancora viene precisato che “l’art. 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903, ha sostituito l’art. 13, sub articolo 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218 …”.
Sempre il difensore dopo aver descritto nel dettaglio i provvedimenti avversati, ha inteso evidenziare come la Sig.ra S. C. abbia effettivamente frequentato in Inghilterra un corso universitario e che pertanto alla stessa deve essere riconosciuto lo status di studente universitario in considerazione anche del fatto che “la convenzione esistente tra l’Istituto di Osteopatia e la Buckingamshire New University trova piena legittimazione nella normativa istituzionale dell’Unione Europea quale pratica applicazione dei dettami e dello spirito dell’Unione medesima …”.
In ogni caso per i ricorrenti “… gli importi pretesi in restituzione da parte dell’INPS sono irripetibili in applicazione del disposto di cui all’art. 206 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 …”.
In definitiva, si chiede di dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti avversati, con conseguente dichiarazione di infondatezza della ripetizione già in corso posta in essere dall’I.N.P.S..
In ogni caso si chiede di dichiarare irripetibili le somme pretese dall’I.N.P.S., condannando, quindi, l’Amministrazione previdenziale alla restituzione di quanto finora indebitamente recuperato.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
L’I.N.P.S., costituito con memoria del 27 ottobre 2017, ha precisato tra le altre cose che “in sede di verifica dell’autocertificazione si è ritenuto necessario un approfondimento della dichiarazione e si è ottenuta da parte ricorrente un’attestazione … dello stesso Istituto superiore di osteopatia secondo cui trattasi di “corso a tempo pieno di osteopatia dell’Istituto Superiore di Osteopatia ISO con sede a Milano” che è … “accreditato dalla Buckingamshire … e pertanto sottoposto ad un continuo monitoraggio universitario”, “la studentessa ha conseguito il titolo di Bachelor …”.
Pertanto, ad avviso dell’Amministrazione previdenziale quanto sopra evidenziato sarebbe ” … a conferma di quanto già illustrato nella brochure dello stesso Istituto Superiore di Osteopatia … la quale in nessun punto afferma che il corso in questione sia un corso universitario tantomeno italiano o equiparato né che sfoci in un diploma di laurea italiana o equiparata. Anzi nella quintultima pagina precisa chiaramente l’attuale situazione legislativa italiana impedisce alle scuole di formazione osteopatica di assegnare lauree e titoli professionali riconosciuti; l’Istituto Superiore di Osteopatia è une delle poche realtà a garantire ai suoi diplomati … la possibilità di conseguire un titolo accademico riconosciuto nel Regno Unito”.
Ancora, sempre l’I.N.P.S. precisa che il M.I.U.R. su specifica richiesta ha comunicato che “… il corso di studi presso l’Istituto Superiore di Osteopatia non è istituzione universitaria mentre il corso effettuato direttamente presso la Buckinghamshire New University è equiparabile alla frequenza di un corso universitario presso le Università italiane”.
Tanto precisato, l’Amministrazione previdenziale, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha inteso affermare che “… per poter dotare il titolo conclusivo del suo corso di valore universitario all’estero in concreto … l’Istituto Superiore ha dovuto farsi accreditare dall’università inglese, la quale, in definitiva garantisce … che in concreto il corso svolto presso l’Istituto Superiore ha valore universitario. Ma non lo può garantire in Italia, che in radice non riconosce nemmeno in astratto tale valore ad alcun corso di osteopatia …”.
Sulla ripetibilità dell’indebito l’I.N.P.S. ha poi inteso precisare che nel caso di specie non risulta esistente la buona fede dei ricorrenti non avendo adempiuto in modo chiaro agli obblighi di comunicazione.
In definitiva l’I.N.P.S. chiede di respingere il presente ricorso, con vittoria di spese e onorari di causa.
All’udienza, sentite le parti presenti, si è data lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
Considerato in
Motivi della decisione
In via preliminare, questo Giudice deve osservare che, contrariamente a quanto rivendicato da parte attorea, in termini di accoglimento del ricorso previo annullamento del provvedimento impugnato, in fattispecie la giurisdizione di questa Corte ha natura dichiarativa poiché tende all’accertamento del diritto a pensione. Pertanto, l’atto o gli atti gravati sono degradati a meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe l’intero rapporto. La pienezza di quest’ultima consente, quindi, di conoscere di ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità e merito) all’unico scopo di accertare il diritto soggettivo con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascritto alla Corte dei Conti.
Tanto precisato, nel merito, deve rilevarsi che la questione verte essenzialmente sullo status o meno di studente universitario della Sig.ra S. C. nel periodo oggetto poi di recupero (1/10/2013 – 31/10/2015) da parte dell’I.N.P.S., atteso che la ricorrente in quel lasso temporale ha usufruito dei benefici di cui all’art. 22 della L. n. 903 del 21 luglio 1965, avendo appunto dichiarato di essere studentessa universitaria.
Sul punto risulta illuminante la stessa affermazione difensiva secondo cui “il corso frequentato dalla ricorrente è stato erogato dall’Istituto Superiore di Osteopatia di Milano sulla base di una convenzione con la Buckinghamshire New University, in base alla quale il corsista è riconosciuto a tutti gli effetti studente della Buckinghamshire New University che studia presso l’Istituto Superiore di Osteopatia” (cfr. pag. 8 del ricorso).
Infatti, da quanto sopra menzionato risulta incontestato che il corso frequentato dalla ricorrente nel Regno Unito presso la Buckinghamshire New University, proprio nel periodo oggetto del successivo recupero da parte dell’I.N.P.S., era basato su un rapporto di convenzione fra quest’ultima e l’Istituto Superiore di Osteopatia di Milano (luogo di originaria iscrizione della ricorrente).
Ora, tenuto conto del fatto che, come anche chiaramente evidenziato dall’Amministrazione previdenziale, nella stessa brochure dell’Istituto Superiore di Osteopatia di Milano alla quintultima pagina viene precisato che “… l’attuale situazione legislativa italiana impedisce alle scuole di formazione osteopatica di assegnare lauree e titoli professionali riconosciuti; l’Istituto Superiore di Osteopatia è une delle poche realtà a garantire ai suoi diplomati … la possibilità di conseguire un titolo accademico riconosciuto nel Regno Unito …” e che lo stesso M.I.U.R. sul punto ha evidenziato che “… il corso di studi presso l’Istituto Superiore di Osteopatia non è istituzione universitaria mentre il corso effettuato direttamente presso la Buckinghamshire New University è equiparabile alla frequenza di un corso universitario presso le Università italiane”, deve rilevarsi l’impossibilità del riconoscimento dello status di studente universitario alla Sig.ra S. C. ai fini del beneficio di cui si tratta.
Infatti, risulta evidente che il rapporto di convenzione esistente fra l’Istituto Superiore di Osteopatia di Milano e la Buckinghamshire New University non consente di radicare in via autonoma la frequentazione di un corso universitario effettuato direttamente presso quest’ultima.
Ragionando a contrario, sarebbe invece così possibile avere un riconoscimento universitario in Italia precluso ai frequentatori di corsi presso l’Istituto Superiore di Osteopatia di Milano in virtù di un rapporto di convenzione, che come noto regola i rapporti interni fra gli enti sottoscrittori, ma non può certo svolgere una funzione elusiva di quelle che sono le disposizioni normative o regolamentari estranee allo stesso.
Tanto precisato, nel caso di specie non può affermarsi sussistente la buona fede dei ricorrenti tenuto conto del fatto che le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 4/2008 del 16-25.07.2008, hanno rilevato come, per i percettori di pensione, sussista l’obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della pensione stessa o degli assegni accessori, precisando che il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione normativamente imposti e fra questi può essere naturalmente anche annoverato il non aver correttamente comunicato di non frequentare in realtà un corso universitario, non può creare alcun legittimo affidamento del percettore stesso nella giustezza del trattamento percepito. A ciò si aggiunga poi il fatto che è difficile affermare la propria buona fede nel caso di specie in quanto in sede di domanda amministrativa venne formulata in data antecedente all’immatricolazione presso l’università inglese (la dichiarazione è del 2 ottobre 2010, mentre l’immatricolazione è del 10 ottobre 2010) la seguente dichiarazione “di essere studente universitario iscritto all’anno accademico 2012/2013 presso l’Università Istituto Superiore di Osteopatia di Milano …”.
La ripetizione delle somme effettuata dall’Istituto deve, pertanto, ritenersi legittima di conseguenza l’istanza della ricorrente va respinta.
Avuto riguardo alla natura della controversia, si ravvisano apprezzabili motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese
di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia
nella sua composizione di Giudice unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:
RIGETTA
nei termini di cui in motivazione il ricorso presentato dai ricorrenti.
Compensa le spese di lite.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente e degli eventuali
dante ed aventi causa.
Così deciso in Milano il 7 novembre 2017.
Depositata in Cancelleria 28 novembre 2017.