Ai fini della concessione dei benefici previsti dall’art. 3 l. 22 dicembre 1980, n. 932 in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali ed degli ex internati in Germania, il presupposto della violenza e delle sevizie non va inteso in senso puramente materiale, bensì ricomprende anche l’ipotesi di violenza morale, che induce un intenso grado di sofferenza, quale l’allontanamento dalla scuola pubblica perché di razza ebraica, il timore per le persecuzioni attuate nei confronti degli ebrei, l’abbandono della propria casa, la deportazione dei propri familiari o, ancora, l’inibizione dall’esercizio di ogni attività professionale, l’espulsione da tutte le associazioni culturali e sportive, l’espropriazione di proprietà immobiliari. Inoltre, ai fini del diritto all’assegno vitalizio di benemerenza, il termine dell’8 settembre 1943 quale dies ad quem per la consumazione degli atti di violenza previsto per perseguitati politici non può essere esteso ai perseguitati razziali, nei confronti dei quali la caduta del regime fascista non determinò la fine, ma piuttosto un’intensificazione degli atti persecutori.
Corte dei conti reg., Lombardia, 6 dicembre 2017, n. 207
Assegno vitalizio di benemerenza perseguitati politici antifascisti o razziali – Allentamento studente da università
PENSIONI
C. Conti Lombardia Sez. giurisdiz., Sent., 06-12-2016, n. 207
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
rappresentata dal [#OMISSIS#] unico per le pensioni prof.[#OMISSIS#] Tenore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 28629 del registro di segreteria della Sezione, sul ricorso proposto da
W. A., nata a Tripoli, il Omissis, CF Omissis, residente in Omissis, alla Omissis, rappresentata e difesa dall’ Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ((…)) PEC: [#OMISSIS#].[#OMISSIS#]@milano.pecavvocati.it, del Foro di Omissis, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, alla Via [#OMISSIS#] n. 30, [#OMISSIS#] procura in atti,
CONTRO
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Commissione provvidenze perseguitati politici e antifascisti.
Avverso
Il Provv. 23 ottobre 2013, n. 93360 della Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali che ha negato alla ricorrente l’assegno di benemerenza di cui all’art.3, L. 22 dicembre 1980, n. 932.
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19 e la L. 14 gennaio 1994, n. 20; la L. 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; [#OMISSIS#] il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;
VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
Sentite [#OMISSIS#] pubblica udienza del giorno 1.12.2016 le parti presenti. Avv. [#OMISSIS#] per l’attrice.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27.9.2016, la ricorrente in epigrafe, vedova del perseguitato razziale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nt. il 21.7.1911 a Tripoli, impugnava il provvedimento in epigrafe della Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali che le aveva negato l’assegno di benemerenza di cui all’art.3, L. 22 dicembre 1980, n. 932, in quanto non vi era prova che il coniuge defunto dell’istante avesse cittadinanza italiana alla data del decesso.
La ricorrente censurava il provvedimento, documentando la cittadinanza italiana dalla nascita del sig.[#OMISSIS#], desumibile dall’essere figlio di cittadino italiano residente in [#OMISSIS#] già dal 1911, dal certificato di matrimonio (celebrato il 18.4.1945) dell’autorità consolare italiana a Tripoli datato 6.3.1984 e, soprattutto, del decreto del Tribunale di Milano, sez.IX civ., 29.1.2016 divenuto esecutivo il 12.2.2016, attestante recepito [#OMISSIS#] depositata copia autentica del certificato storico di cittadinanza 21.3.2016 del Comune di Milano in cui si certifica che “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Moisè venne iscritto nell’anagrafe del Comune di Milano dall’11.12.1968, proveniente da Tripoli come cittadino italiano (visto il decreto del Tribunale di Milano, sezione IX civile, depositato il 29.01.2016 e diventato esecutivo in data 12.2.2016). Tale risultava sino al decesso avvenuto a Milano in data 4.10.1986”.
Nel contempo l’attrice comprovava le condizioni sostanziali legittimanti la spettanza dell’assegno ex art.3, L. n. 932 del 1980, producendo attestazione dell’Università di Torino 6.2.2013 comprovante l’allontanamento dello studente [#OMISSIS#] Moisè [#OMISSIS#] dal Regio Istituto di Studi Commerciali per motivi razziali nel 1938 dopo aver superato 29 esami tra il 1931 ed il 1935, per essere poi reiscritto come fuori corso con delibera 28.11.1946.
La ricorrente insisteva dunque [#OMISSIS#] richiesta di erogazione dell’assegno suddetto.
Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle finanze con memoria depositata il 24.11.2016, reiterando i motivi che avevano portato a suo tempo al censurato diniego e, in particolare, il possesso in capo al [#OMISSIS#] al momento della nascita e successivamente dello status di mero cittadino [#OMISSIS#]-libico ed il non possesso della cittadinanza metropolitana o piena, ben distinta dalla legge e da Cass, sez.un. 31.7.1967 n.2035. Evidenziava anche che il diniego era stato confermato in analoghi casi da C.conti sez.I app, 356/2016 e sez.III, n.88/2016.
All’udienza dell’1.12.2016 le parti presenti si riportavano alle proprie conclusioni scritte.
Motivi della decisione
La questione di diritto sottoposta al vaglio di questo [#OMISSIS#] attiene all’applicabilità alla ricorrente del disposto dell’art.3, L. 22 dicembre 1980, n. 932.
Sul punto, occorre premettere che parte attrice ha pienamente documentato il possesso della cittadinanza italiana in capo al defunto coniuge, desumibile dall’essere figlio di cittadino italiano residente in [#OMISSIS#] già dal 1911, dal certificato di matrimonio (celebrato il 18.4.1945) dell’autorità consolare italiana a Tripoli datato 6.3.1984 e, soprattutto, del decreto del Tribunale di Milano, sez.IX civ., 29.1.2016 divenuto esecutivo il 12.2.2016, recepito [#OMISSIS#] depositata copia autentica del certificato storico di cittadinanza 21.3.2016 del Comune di Milano in cui si certifica che “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Moisè venne iscritto nell’anagrafe del Comune di Milano dall’11.12.1968, proveniente da Tripoli come cittadino italiano (visto il decreto del Tribunale di Milano, sezione IX civile, depositato il 29.01.2016 e diventato esecutivo in data 12.2.2016). Tale risultava sino al decesso avvenuto a Milano in data 4.10.1986”.
Tale assorbente [#OMISSIS#] documento [#OMISSIS#] a superare iniziali incertezze della preposta Commissione.
Nel contempo l’attrice ha comprovato le condizioni sostanziali legittimanti la spettanza dell’assegno ex art.3, L. n. 932 del 1980, producendo attestazione dell’Università di Torino 6.2.2013 che dimostra l’allontanamento coartato dello studente [#OMISSIS#] Moisè [#OMISSIS#] dal Regio Istituto di Studi Commerciali per motivi razziali nel 1938 dopo aver superato 29 esami tra il 1931 ed il 1935, per essere poi reiscritto come fuori corso con delibera 28.11.1946.
Sotto quest'[#OMISSIS#] aspetto, secondo il prevalente indirizzo di questa Corte (id., sez.Lombardia 26.5.2006 n.298), avallato anche dalle sezioni riunite (C.conti, sez.riun., 26.2.2003 n.8/QM), ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali ed [#OMISSIS#] ex internati in [#OMISSIS#], il presupposto della violenza e delle sevizie di cui all’art.3, L. n.932 cit., non va inteso in senso puramente materiale, bensì ricomprende anche l’ipotesi di violenza morale, che induce un intenso grado di sofferenza, quale l’allontanamento dalla scuola pubblica perchè di razza ebraica (C.conti, sez.riun. n.8 del 2003 cit.), il timore per le persecuzioni attuate nei confronti degli Ebrei, l’abbandono della propria casa, la deportazione dei propri familiari (Corte Conti, sez. I, 11 settembre 1997, n. 173/A), o, ancora, l’inibizione dall’esercizio di ogni attivita’ professionale, l’espulsione da tutte le associazioni culturali e sportive, l’espropriazione di proprietà immobiliari (Corte Conti sez. I, 3 giugno 1998, n. 162/A).
Inoltre le sezioni riunite hanno chiarito che ai fini del diritto all’assegno vitalizio di benemerenza il [#OMISSIS#] dell’8 settembre 1943 quale “dies ad quem” per la consumazione degli atti di violenza previsto per perseguitati politici non può essere esteso ai perseguitati razziali, nei confronti dei quali la caduta del regime fascista non determinò la fine, ma piuttosto un’intensificazione degli atti persecutori (C. Conti, sez. riun., 25 marzo 2003, n. 8/Q cit.).
Orbene, anche [#OMISSIS#] fattispecie sub iudice è chiaramente riscontrabile dalla suddetta documentazione prodotta e non contestata dalla controparte, un univoco e probante indice sintomatico della predetta violenza “morale”, avendo il consorte dell’attrice patito il mortificante allontanamento dagli avanzati e proficui studi universitari per motivi razziali.
Va dunque conclusivamente riconosciuta a favore della ricorrente la spettanza dell’assegno di benemerenza di cui all’art.3, L. 22 dicembre 1980, n. 932, con condanna della convenuta amministrazione MEF (in cui strutturalmente si incardina la Commissione in epigrafe) al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, essendo la domanda fondata e già accoglibile agevolmente in via amministrativa.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, rappresentata come sopra, definitivamente pronunziando, accoglie la domanda, con conseguente riconoscimento a favore della sig.ra W. A., nata a Tripoli, il Omissis, CF Omissis, residente in Omissis, alla Omissis, della spettanza dell’assegno di benemerenza di cui all’art.3, L. 22 dicembre 1980, n. 932. Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1.500,00 per spese vive, diritti ed onorari, oltre spese generali, [#OMISSIS#] e CPA come da legge.
Così deciso in Milano, il giorno 1 dicembre 2016.
Depositata in Cancelleria 6 dicembre 2016.