Corte dei conti reg., Lombardia, 6 marzo 2015, n. 38

Professori e ricercatori universitari – Aspettativa senza assegni – Ricongiunzione periodi contributivi

Data Documento: 2015-03-06
Area: Giurisprudenza
Massima

La giurisdizione della Corte dei conti è relativa alla materia delle pensioni a totale o parziale carico dello Stato, come espressamente stabilito dall’art. 13 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e la genericità della disposizione induce a ritenerla riferibile anche a provvedimenti che, sebbene privi del suddetto contenuto, siano tuttavia destinati ad avere esclusiva influenza ai fini della determinazione della prestazione pensionistica.È da escludersi una soluzione della questione del riparto di giurisdizione fondata sulla formale dicotomia per cui il beneficio pensionistico debba essere richiesto dinanzi al giudice ordinario dal lavoratore ancora in servizio e dinanzi alla Corte dei conti dal lavoratore pensionato; ciò in quanto si è ritenuto che una tale soluzione, lungi dal valorizzare il petitum sostanziale come parametro alla stregua dal quale individuare il riparto di giurisdizione, finirebbe per elevare ad elemento di discrimine un fattore – quello della permanenza, o meno, in servizio al momento della pendenza della domanda giudiziale – del tutto casuale ed estrinseco rispetto alla fattispecie fondante il diritto pensionistico azionato in giudizio.Il giudice contabile, ai sensi degli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 ha la cognizione piena ed esclusiva su ogni questione attinente al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione e la giurisdizione della Corte in materia pensionistica attiene al rapporto e non già al provvedimento pensionistico. Ne consegue che la Corte dei conti, nel decidere in materia pensionistica, non conosce tanto della legittimità di un atto amministrativo al fine di eventualmente disporne l’annullamento, bensì conosce, in termini sostanziali, del merito della fattispecie dedotta in giudizio.Sulla base della normativa vigente, non sembra possano esservi incertezze né sulla parte sostanzialmente e definitivamente tenuta al trattamento economico e previdenziale del professore o ricercato collocato in aspettativa senza assegni, individuata nel soggetto o organismo, pubblico o privato, anche operante in sede internazionale, presso cui il dipendente presta la sua attività nel periodo di aspettativa, né sulla parte che, in prima battuta, è tenuta ad assicurare la continuità contributiva provvedendo ai versamenti all’istituto previdenziale e che va ravvisata nell’amministrazione di appartenenza.In riferimento alla ricongiunzione contributiva, è da dire che il periodo di aspettativa volontaria richiesto dall’interessato ai sensi dell’art. 7, comma 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240 è automaticamente coperto dai versamenti effettuati dall’amministrazione di appartenenza tenuta alla continuità contributiva, prevedendo, l’art. 7, comma 2, l. n. 240/2010 che la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell’interessato sia a carico di quest’ultimo nelle sole ipotesi in cui l’incarico sia espletato presso organismi operanti in sede internazionale e salvo che l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. l. 30 dicembre 2010, n. 240.

Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti Lombardia Sez. giurisdiz., Sent., 06-03-2015, n. 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL [#OMISSIS#] UNICO DELLE PENSIONI
Referendario Dott. ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in esito alla pubblica udienza del 17 febbraio 2015 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28123 del registro di segreteria, proposto da P. Z., …omissis… …omissis… rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presso il cui studio in Milano, Via [#OMISSIS#], n.21 è elettivamente domiciliato.
contro
– POLITECNICO DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-INPS (gestione ex Inpdap), in persona del legale rappresentante pro tempore,
per
l’annullamento del decreto direttoriale n. …omissis… con il quale si richiede …omissis… P. Z., collocato in aspettativa senza
assegni ex art. 7 L. n. 240 del 2010, il pagamento del trattamento economico e previdenziale di Euro 19.058,63.
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19 e la L. 14 gennaio 1994, n. 20; la L. 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITI [#OMISSIS#] pubblica udienza del giorno 17 febbraio 2015 le parti presenti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in
Svolgimento del processo
Il ricorrente, …omissis…del omissis…., formulava, con nota del …omissis… richiesta al proprio Istituto di appartenenza, di collocamento in aspettativa senza assegni, per trenta mesi dal ….omissis….. al …omissis… al fine di ricoprire la posizione di …omissis… …omissis…. …omissis… …omissis…
Detta istanza veniva accolta dal Politecnico con decreto direttoriale rep. n. …. omissis… …omissis…, del 02.08.2012 al quale seguiva: a) comunicazione prot. n. …omissis… di avvio del procedimento amministrativo diretto a richiedere la corresponsione della somma di Euro 19.058,63 a titolo di contribuzione per il periodo di aspettativa dal ….omissis… al …omissis…; b) decreto direttoriale n. …omissis…, avversato con l’odierno ricorso, di richiesta al ricorrente del pagamento del trattamento economico e previdenziale, nel predetto importo di Euro 19.058,63.
Indicando detto provvedimento il [#OMISSIS#] amministrativo, quale autorità giudiziaria competente per eventuali contenziosi, il Z. introduceva ricorso avanti al Tar Lombardia (R.G. 1269/2014). L’adito [#OMISSIS#] amministrativo, con sentenza n. 1417/2014, depositata il 04.06.2014, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione indicando il [#OMISSIS#] di tre mesi, dal passaggio in giudicato della pronuncia, per proseguire il giudizio innanzi alla Corte dei conti.
Con l’odierno ricorso, notificato al Politecnico di Milano ed all’INPS, il Z. ha riproposto gravame avanti questa Sezione Giurisdizionale, in funzione di [#OMISSIS#] unico delle pensioni, avverso la sopradetta determinazione n. …omissis….
Con memoria depositata il 6 febbraio 2015, si è costituito l’INPS evidenziando, alla luce della normativa di riferimento – individuata [#OMISSIS#] L. n. 240 del 2010 e nel D.P.R. n. 382 del 1980, – l’obbligo del datore di lavoro di provvedere ai versamenti contributivi all’ente previdenziale, al fine di mantenere viva la posizione contributiva del dipendente. Ha eccepito, inoltre, il difetto della propria legittimazione passiva nell’odierno giudizio il cui petitum andrebbe ravvisato nel recupero a monte, da parte del datore di lavoro, della provvista necessaria a garantire i versamenti contributivi.
Con memoria depositata il 16 ottobre 2014, si è costitutito il Politecnico di Milano evidenziando, preliminarmente, come il petitum dell’odierno giudizio verterebbe “non sull’individuazione del soggetto tenuto al versamento dei contenuti previdenziali (pacificamente posti dalla [#OMISSIS#] a carico del datore di lavoro [#OMISSIS#]) bensì sull’identificazione del soggetto che sia tenuto invece a trasferire in Italia, presso l’INPS, Gestione Dipendenti pubblici, i contributi versati dal datore di lavoro [#OMISSIS#]”.
Sempre secondo il Politecnico, detto incombente doverebbe gravare, alla luce dell’art. 7, comma 1, della L. n. 240 del 2010, – che esclude espressamente ogni onere in capo al datore di lavoro pubblico italiano – sul docente, nel cui interesse sono versati i contributi.
[#OMISSIS#] prospettazione dell’ente convenuto si evidenzia altresì che l’eventuale accertamento dell’obbligo di accollo, da parte del datore di lavoro pubblico, degli oneri previdenziali – per il Z. come per altri ricercatori che versano in fattispecie similari – comporterebbe un rilevante esborso ed un elevatissimo nocumento non solo per il Politecnico ma anche per tutti gli altri Atenei italiani, considerato l’elevato numero di docenti che prestano servizio all'[#OMISSIS#], ai sensi dell’art. 7 della L. n. 240 del 2010.
Per le riferite considerazioni l’Istituto ha consluso per il rigetto del ricorso, con [#OMISSIS#] di spese, diritti ed onorari di causa.
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2015 – presenti le parti come da verbale d’udienza, la causa è stata posta in decisione, mediante lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 429 c.p.c.
Considerato in
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione di questa Corte dei conti in ordine alla presente controversia avente ad oggetto sia l’individuazione del soggetto tenuto ad assolvere gli oneri contributivi e previdenziali del ricorrente, per il periodo in cui lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni, sia la distinta questione della ricongiunzione dei periodi contributivi, ai sensi della L. 7 febbraio 1979, n. 29.
Entrambe le questioni sono da ascrivere alla cognizione di questo [#OMISSIS#] delle pensioni.
Come, infatti, più volte chiarito dalla Corte Suprema (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 19-01-2007, n. 1134) occorre, anzitutto, rimarcare che ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del “petitum sostanziale”, cioè dello specifico oggetto e della [#OMISSIS#] natura della controversia, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte.
Com’è noto, la giurisdizione della Corte dei conti è relativa alla “materia” delle pensioni a totale o parziale carico dello Stato (come espressamente stabilito dal R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, citato art. 13) e la genericità della disposizione induce a ritenerla riferibile anche a provvedimenti che, sebbene privi del suddetto contenuto, siano tuttavia destinati ad avere esclusiva influenza ai fini della determinazione della prestazione pensionistica. D’altra parte, che l’art. 62, comma 1, stesso R.D., nel menzionare la facoltà di ricorso “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione” non esaurisca, con ciò solo, l’ambito della giurisdizione contabile, è reso palese della restrizione espressamente sancita dall'[#OMISSIS#] comma della disposizione per il [#OMISSIS#] di questioni attinenti al riscatto di servizi: prevedendosi al riguardo che “il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza”, la limitazione sarebbe sostanzialmente superflua, ove dovesse desumersene l’operatività già in base al disposto del comma 1 della medesima [#OMISSIS#], interpretato nel senso di condizionare, in ogni [#OMISSIS#], la giurisdizione de qua all’attualità di siffatto trattamento.
Parimenti il Supremo Consesso ha escluso una soluzione della prospettata questione del riparto di giurisdizione fondata sulla formale dicotomia per cui il beneficio pensionistico debba essere richiesto dinanzi all’A.G.O. dal “lavoratore-ancora-in-servizio” e dinanzi alla Corte dei conti dal “lavoratore-pensionato”; ciò in quanto si è ritenuto che una tale soluzione, lungi dal valorizzare il petitum sostanziale come parametro alla stregua dal quale individuare il riparto di giurisdizione, finirebbe per elevare ad elemento di discrimine un fattore – quello della permanenza, o meno, in servizio al momento della pendenza della domanda giudiziale – del tutto casuale ed estrinseco rispetto alla fattispecie fondante il diritto pensionistico azionato in giudizio.
Ancora in via preliminare, questo [#OMISSIS#] deve osservare, contrariamente a quanto rivendicato dal ricorrente in termini di annullamento del provvedimento impugnato, che in fattispecie la giurisdizione di questa Corte ha natura dichiarativa poiché tende all’accertamento del diritto a pensione [#OMISSIS#] misura di legge (rientrando, per quanto sopra detto, [#OMISSIS#] cognizione della stessa anche quegli atti che siano tuttavia destinati ad avere esclusiva influenza ai fini della determinazione della prestazione pensionistica): in tale evenienza l’atto o gli atti gravati sono degradati a meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe l’intero rapporto ed il magistrato contabile, come [#OMISSIS#] del rapporto, deve focalizzare il suo decisum su ogni aspetto, sottoposto al suo vaglio, destinato ad avere effetti sul trattamento pensionistico.
In altri termini, il [#OMISSIS#] contabile, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), ha la cognizione piena ed esclusiva su ogni questione attinente al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione e che la giurisdizione della Corte in materia pensionistica attiene al rapporto e non già al provvedimento pensionistico. Ne consegue che la Corte dei conti, nel decidere in materia pensionistica, non conosce tanto della legittimità di un atto amministrativo al fine di eventualmente disporne l’annullamento, bensì conosce, in termini sostanziali, del merito della fattispecie dedotta in giudizio.
Ciò premesso in via pregiudiziale, si passa ora ad esaminare il merito della controversia.
Ai fini di una piana esposizione, è appena il [#OMISSIS#] di richiamare il quadro normativo di riferimento della fattispecie.
La L. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) detta, all’art. 7, la disciplina in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori universitari.
Per i [#OMISSIS#] qui di interesse, si riportano i commi 1 e 2 del citato art. 7:
“1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo [#OMISSIS#] di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi quarto, [#OMISSIS#] e sesto, del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell’interessato, ai sensi della L. 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l’incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell’interessato, [#OMISSIS#] che l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione non disponga altrimenti”.
Dal dettato normativo risulta pacifico che i soggetti e gli organismi presso i quali i professori e ricercatori sono collocati in aspettativa, provvedono al relativo trattamento economico e previdenziale.
Al collocamento in aspettativa su domanda, si applicano, per espresso rinvio, le disposizioni di cui all’articolo 13, commi quarto, [#OMISSIS#] e sesto, del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Chiarito, dunque, che l’esplicito rinvio operato dal legislatore ha esteso anche alle ipotesi di collocamento in aspettativa su domanda l’applicabilità dell’art. 13 del D.P.R. n. 382 del 1980 destinato a disciplinare l’aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, si riportano qui di seguito le previsioni del citato art. 13, commi 4 e 5, di specifico interesse per il presente giudizio:
“4.Il periodo dell’aspettativa, anche quando questo [#OMISSIS#] sia senza assegni, è utile ai fini della progressione [#OMISSIS#] carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinario ai sensi del precedente art. 6.
5. Qualora l’incarico per il quale è prevista l’aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell’ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l’aspettativa, le disposizioni di cui alla L. 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell’art. 3 della citata L. 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell’ente, istituto o società.”
Per l’aspettativa senza assegni, dunque, per la quale non sia prevista un’indennità di carica, valgono le previsioni di cui alla L. n. 1078 del 1966.
In particolare, tale testo normativo, volto a regolare Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali, riconosce, all’art. 3, al personale collocato in aspettativa, un trattamento economico composto da:
1) l’indennità di carica, se deliberata dall’Ente od Azienda, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
2) un assegno, sempre a carico dell’Ente od Azienda presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, pari all’eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, prevista dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperte nell’Amministrazione di appartenenza ed i 4/10 della predetta indennità di carica;
3) le quote di aggiunta di famiglia, a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
Sempre all’art. 3 n. 3 della predetta legge è statuito che l ‘Amministrazione
di appartenenza provveda altresì al versamento dei rispettivi fondi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle ritenute erariali, nonché delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria.
Dal quadro normativo testè ricostruito, dunque, non sembra possano esservi incertezze né sulla parte sostanzialmente e definitivamente tenuta al trattamento economico e previdenziale, individuata nel “soggetto o organismo, pubblico o privato, anche operante in sede internazionale”, presso cui il dipendente presta la sua attività nel periodo di aspettativa; né sulla parte che, in prima battuta, è tenuta ad assicurare la continuità contributiva provvedendo ai versamenti all’istituto previdenziale e che va ravvisata nell’Amministrazione di appartenenza.
Né, peraltro, alcuna delle previsioni applicabili alla presente fattispecie impone a carico del dipendente l’obbligo economico di tenere indenne l’Amministrazione di appartenenza dall’onere dei versamenti previdenziali.
In riferimento alla ricongiunzione contributiva, infine, è da dire che il periodo di aspettativa volontaria richiesto dall’interessato ai sensi dell’art. 7, comma 1, L. n. 240 del 2010 è automaticamente coperto dai versamenti effettuati dall’Amministrazione di appartenenza tenuta, per quanto appena esposto, alla continuità contributiva, prevedendo, l’art. 7, comma 2 della citata L. 240 che la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell’interessato, ai sensi della L. n. 29 del 1979, sia a carico di quest'[#OMISSIS#] nelle sole ipotesi, non ricorrenti nel [#OMISSIS#] di specie, in cui l’incarico sia espletato presso organismi operanti in sede internazionale e [#OMISSIS#] che l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
Per tutto quanto sopra rappresentato il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve essere, pertanto, dichiarato l’obbligo del Politecnico di Milano ad effettuare i versamenti contributivi all’INPS in favore del Z. per il periodo in cui lo stesso è stato collocato in aspettativa senza assegni, con diritto di rivalsa nei confronti dell’Università straniera presso cui lo stesso presta servizio [#OMISSIS#] detto periodo. Deve altresì essere escluso l’obbligo del Z. al pagamento, in favore del Politecnico di Milano, del trattamento economico e previdenziale per l’importo di Euro 19.058,63. Sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, considerate la natura e la complessità della presente controversia, nonché le oggettive difficoltà interpretative rivenienti dal quadro normativo di riferimento in materia.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in funzione di [#OMISSIS#] unico delle pensioni, sul ricorso del signor Z. P. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, nell’udienza del giorno 17 febbraio 2015.
Depositata in Cancelleria 6 marzo 2015.