Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine a una controversia avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo, posto dall’ateneo di appartenenza a carico di un professore associato, di provvedere al pagamento dei contributi previdenziali per il periodo di attività lavorativa svolta presso un soggetto terzo, in qualità di visiting professor, in regime di aspettativa senza assegni.L’art. 7, comma 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240 stabilisce che “i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale”. Viene in tal modo espressamente chiarito che l’aspettativa è “senza assegni” – ovverosia senza oneri per l’amministrazione di appartenenza – e che il “trattamento economico e previdenziale” è a carico del soggetto presso il quale il professore o ricercatore è chiamato a svolgere l’“attività”. Dunque, non sussiste l’obbligo per l’università di appartenenza di effettuare i versamenti contributivi all’INPS in favore del professpre durante il suo periodo di aspettativa. Né, peraltro, alcuna delle previsioni applicabili alla presente fattispecie impone a carico del dipendente l’obbligo di provvedere al versamento dei contributi previdenziali.
Corte dei conti reg., Lombardia, 9 giugno 2016, n. 92
Professore associato – Aspettativa senza assegni – Pagamento contributi previdenziali
GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Lombardia Sez. giurisdiz., Sent., 09-06-2016, n. 92
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL [#OMISSIS#] UNICO DELLE PENSIONI
Primo Referendario Dott. ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in esito alla pubblica udienza del 25 [#OMISSIS#] 2016 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28376 del Registro di Segreteria promosso da …OMISSIS…, nato a …OMISSIS…, residente in …OMISSIS…, cod. fisc. M…OMISSIS…, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presso lo sudio dei quali – in Milano, Corso Italia n.8 – è elettivamente domiciliato e che hanno dichirato di voler ricevere ogni avviso e comunicazione relativi al presente giudizio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: [#OMISSIS#].[#OMISSIS#]@milano.pecavvocati.it e/o [#OMISSIS#].[#OMISSIS#]@milano.pecavvocati.it, nonché al seguente numero di fax (…).
contro
– POLITECNICO DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-INPS (gestione ex Inpdap), in persona del legale rappresentante pro tempore
Avverso
il Decreto Direttoriale n. 295/2014 del 30.01.2014 con cui il Politecnico di Milano ha dichiarato tenuto il ricorrente a pagare l’importo del “trattamento economico e previdenziale”, pari ad Euro 19.486,00, da versarsi – a cura del Politecnico stesso e per conto del ricorrente – a favore dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici
per
– accertare e dichiarare l’infondatezza del preteso obbligo posto dal Politecnico di Milano a carico del ricorrente al pagamento dell’importo del “trattamento economico e previdenziale”, pari ad Euro 19.486,00;
– condannare il Politecnico di Milano e/o l’INPS – per quanto di competenza – a rimborsare al ricorrente gli importi da questi versati sulla base del provvedimento impugnato, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria;
– condannare il Politecnico a rifondere al ricorrente le spese, le anticipazioni e gli onorari di causa.
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19 e la L. 14 gennaio 1994, n. 20; la L. 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITI [#OMISSIS#] pubblica udienza del giorno 25 [#OMISSIS#] 2016 le parti presenti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in
Svolgimento del processo
Il prof…OMISSIS…- professore associato presso il Politecnico di Milano, …OMISSIS…- avendo ricevuto un’offerta di lavoro come “Visiting Professor” da parte dell’Università di …OMISSIS…, nel marzo 2012, chiedeva al Rettore del Politecnico di essere ammesso ad usufruire di un periodo di aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 7 L. n. 240 del 2010, per il [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] previsto di cinque anni.
Acquisiti i pareri favorevoli degli organi di governo dell’Ateneo, il Politecnico, con decreto del Rettore del …OMISSIS…, decretava la collocazione del …OMISSIS… in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 7L. n. 240 del 2010, per il periodo di cinque anni a decorrere dal 1 settembre 2012.
Nel luglio 2013 il medesimo ricorrente, avendo ricevuto da parte del Politecnico la richiesta di versamento dei contributi previdenziali per il periodo di attività lavorativa prestata in …OMISSIS…, quantificati in Euro 16.991,46, in attesa di ulteriori chiarimenti, chiedeva di rientrare in servizio presso il Politecnico, come avveniva con decorrenza dal 1 agosto 2013.
Previa lettera di comunicazione dell’avvio d’ufficio del relativo procedimento, ricevuta in data 9 gennaio 2014, con il provvedimento avversato nell’odierno giudizio, ricevuto il 6 febbraio 2014, il Politecnico comunicava al …OMISSIS…l’obbligo di pagare l’importo di Euro 19.486,00, da versarsi – a cura del Politecnico stesso e per conto del docente – a favore dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
Avverso tale provvedimento, l’interessato introduceva ricorso avanti al Tar Lombardia, assegnato alla Sezione III, Reg. Ric. 1332/2014.
Il Tribunale adìto, adottata ordinanza depositata il 21 [#OMISSIS#] 2014 di rigetto della proposta domanda di sospensione, pronunciava sentenza del 8 luglio 2015 con la quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione indicando questa Corte dei conti quale [#OMISSIS#] innanzi al quale proseguire il giudizio.
Con l’odierno ricorso, notificato al Politecnico di Milano ed all’INPS, il …OMISSIS…ha riproposto gravame avanti questa Sezione Giurisdizionale, in funzione di [#OMISSIS#] unico delle pensioni, avverso la sopradetta determinazione n. 295/2014 del 30.01.2014.
Con memoria depositata il 14 [#OMISSIS#] 2016 si è costituito l’INPS evidenziando, alla luce della normativa di riferimento – individuata [#OMISSIS#] L. n. 240 del 2010 e nel D.P.R. n. 382 del 1980 – l’obbligo del datore di lavoro di provvedere ai versamenti contributivi all’ente previdenziale, al fine di mantenere viva la posizione contributiva del dipendente, come chiarito, peraltro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con risposta del 20/9/2013 ad apposito quesito formulato dallo stesso Politecnico di Milano. L’Istituto ha concluso, quindi, per il proprio difetto di legittimazione passiva nell’odierno giudizio ed, in subordine e in ogni [#OMISSIS#], che sia respinta ogni domanda da chiunque proposta nei confronti dello stesso I.N.P.S., con [#OMISSIS#] di spese e onorari di causa.
Con memoria del 22 febbraio 2016 si è costituito il Politecnico di Milano che ha riferito di aver adottato, in regime di autotutela, alla luce del “consolidato orientamento formatosi sulla relativa questione da parte della Corte dei conti secondo cui l’interessata non è tenuta ad effettuare pagamenti al datore di lavoro italiano”, il Decreto Direttoriale n. 278/2016 del 25.01.2016, versato in atti, di annullamento del provvedimento impugnato, disponendo, per l’effetto “la restituzione delle somme già corrisposte, che su di esso poggiavano, [#OMISSIS#] misura di Euro 19.486,00”.
L’Istituto convenuto ha concluso chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con [#OMISSIS#] di spese o, subordinatamente, con compensazione delle spese di causa.
All’udienza pubblica del 25 [#OMISSIS#] 2016 – presenti le parti come da verbale d’udienza, la causa è stata posta in decisione, mediante lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 429 c.p.c.
Considerato in
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione di questa Corte dei conti in ordine alla presente controversia avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo posto dal Politecnico di Milano a carico del ricorrente di provvedere al pagamento dei contributi previdenziali per il periodo di attività lavorativa prestata in …OMISSIS…, quantificati in Euro 19.486,00, da versarsi – a cura del Politecnico stesso e per conto del docente – a favore dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
Com’è noto, la giurisdizione della Corte dei conti è relativa alla “materia” delle pensioni a totale o parziale carico dello Stato (come espressamente stabilito dal R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, citato art. 13) e la genericità della disposizione induce a ritenerla riferibile anche a provvedimenti che, sebbene privi del suddetto contenuto, siano tuttavia destinati ad avere esclusiva influenza ai fini della determinazione della prestazione pensionistica.
Ancora in via preliminare, questo [#OMISSIS#] deve osservare, contrariamente a quanto rivendicato dal ricorrente in termini di annullamento del provvedimento impugnato, che il [#OMISSIS#] contabile, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), ha la cognizione piena ed esclusiva su ogni questione attinente al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione e che la giurisdizione della Corte in materia pensionistica attiene al rapporto e non già al provvedimento pensionistico per cui l’atto o gli atti gravati sono degradati a meri presupposti processuali.
Ciò premesso in via pregiudiziale, si passa ora ad esaminare il merito della controversia.
Ai fini di una piana esposizione, è appena il [#OMISSIS#] di richiamare il quadro normativo di riferimento della fattispecie.
La L. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) detta, all’art. 7, la disciplina in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori universitari.
Per i [#OMISSIS#] qui di interesse, si riportano i commi 1 e 2 del citato art.7:
“1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo [#OMISSIS#] di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi quarto, [#OMISSIS#] e sesto, del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell’interessato, ai sensi della L. 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l’incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell’interessato, [#OMISSIS#] che l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione non disponga altrimenti”.
Dal dettato normativo risulta pacifico che i soggetti e gli organismi presso i quali i professori e ricercatori sono collocati in aspettativa, provvedono al relativo trattamento economico e previdenziale.
Al collocamento in aspettativa su domanda, si applicano, per espresso rinvio, le disposizioni di cui all’articolo 13, commi quarto, [#OMISSIS#] e sesto, del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Chiarito, dunque, che l’esplicito rinvio operato dal legislatore ha esteso anche alle ipotesi di collocamento in aspettativa su domanda l’applicabilità dell’art.13 del D.P.R. n. 382 del 1980 destinato a disciplinare l’aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, si riportano qui di seguito le previsioni del citato art.13, commi 4 e 5, di specifico interesse per il presente giudizio:
“4.Il periodo dell’aspettativa, anche quando questo [#OMISSIS#] sia senza assegni, è utile ai fini della progressione [#OMISSIS#] carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinario ai sensi del precedente art. 6.
5. Qualora l’incarico per il quale è prevista l’aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell’ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l’aspettativa, le disposizioni di cui alla L. 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell’art. 3 della citata L. 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell’ente, istituto o società.”
Per l’aspettativa senza assegni, dunque, per la quale non sia prevista un’indennità di carica, valgono le previsioni di cui alla L. n. 1078 del 1966.
In particolare, tale testo normativo, volto a regolare Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali, riconosce, all’art.3, al personale collocato in aspettativa, un trattamento economico composto da:
1) l’indennità di carica, se deliberata dall’Ente od Azienda, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
2) un assegno, sempre a carico dell’Ente od Azienda presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, pari all’eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, prevista dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperte nell’Amministrazione di appartenenza ed i 4/10 della predetta indennità di carica;
3) le quote di aggiunta di famiglia, a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
Sempre all’art.3 n. 3 della predetta legge è statuito che l ‘Amministrazione di appartenenza provveda altresì al versamento dei rispettivi fondi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle ritenute erariali, nonché delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria.
Dal quadro normativo testè ricostruito, dunque, non sembra possano esservi incertezze sulla parte sostanzialmente e definitivamente tenuta al trattamento economico e previdenziale, individuata nel “soggetto o organismo, pubblico o privato, anche operante in sede internazionale”, presso cui il dipendente presta la sua attività nel periodo di aspettativa.
Tale convincimento trova conforto [#OMISSIS#] più recente giurisprudenza di questa Corte che, in fattispecie analoga, ha precisato che l’aspettativa è senza assegni – ovverosia senza oneri per l’amministrazione di appartenenza – e che “il trattamento economico e previdenziale è a carico del soggetto o organismo presso il quale il professore o ricercatore è chiamato a svolgere l’attività” (Sez. II appello n. 848/2015).
Né, peraltro, alcuna delle previsioni applicabili alla presente fattispecie impone a carico del dipendente l’obbligo di provvedere al versamento dei contributi previdenziali.
Con riguardo al provvedimento Direttoriale del Politecnico n. 278/2016 del 25.01.2016, di annullamento, in autotutela, del precedente decreto n.295/2014, ed alla richiesta dichiarazione di cessata materia del contendere, occorre rilevare che la restituzione disposta dal predetto decreto allo stato non risulta ancora del tutto effettuata e che, in ogni [#OMISSIS#], tale previsione avrebbe ad oggetto la sola sorte capitale di Euro 19.486,00 e, pertanto, non appare integralmente satisfattiva della pretesa del ricorrente volta ad ottenere altresì il pagamento degli oneri accessori, il che induce a ritenere che persista una ragione di contenzioso tra le parti.
Ciò detto, accertato, da quanto riferito dalle parti in udienza, che alcun versamento è stato effettuato dal ricorrente o, per conto di questi, dal Politecnico di Milano, all’INPS e che, pertanto, alcun obbligo restitutorio grava sul predetto Istituto, deve essere dichiarata l’estromissione dall’INPS dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva.
All’odierna udienza l’avv. [#OMISSIS#] per il Politecnico di Milano ha depositato copia della sentenza n.130/2016 pronunciata da questa Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Lazio, su fattispecie analoga, nonché copia dell’ordinativo di pagamento n.14819 del 29.04.2016 relativo al versamento in favore di …OMISSIS…dell’importo di Euro 19.486,00 ed ha dichiarato la disponibilità dell’ente all’eventuale versamento degli oneri accessori spettanti al ricorrente sulla somma capitale sopra indicata chiedendo che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Ritiene questo [#OMISSIS#] che, in mancanza di espresso consenso della parte ricorrente, peraltro non presente né rappresentata all’odierna udienza, non vi siano i presupposti per accertare la piena satisfattività dell’operato dell’ente convenuto rispetto alle pretese attoree e, dunque, per dichiarare cessata la materia del contendere.
Tuttavia, tenuto conto della condotta dell’Istituto convenuto ed, in particolare, dell’annullamento, in regime di autotutela, del provvedimento qui avversato e della dichiarata disponibilità al versamento dei richiesti oneri accessori, si ritiene opportuno adottare una pronuncia che dichiari l’insussistenza, a carico del ricorrente, dell’obbligo di versamento dell’importo di Euro 19.486,00 ed il suo conseguente diritto alla restituzione delle somme illegittimamente a tale titolo trattenute dal Politecnico di Milano, incrementate di interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolare dal versamento effettuato dal ricorrente o dalla data di ogni singola trattenuta e sino al pagamento, ex art. 429 c.p.c., come richiamato dall’art. 5 della L. n. 205 del 2000, secondo l’interpretazione datane dalle SS.RR. di questa Corte con sentenza n. 10/2002/QM.
In assenza, pertanto, di ogni statuizione di condanna, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, anche in ragione delle oggettive difficoltà interpretative rivenienti dal quadro normativo di riferimento.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in funzione di [#OMISSIS#] unico delle pensioni
ACCOGLIE
Il ricorso di …OMISSIS…nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, nell’udienza del giorno 25 [#OMISSIS#] 2016.
Depositata in Cancelleria 9 giugno 2016.