L’elemento psicologico della colpa grave necessita, per poter essere affermato, che il comportamento posto in essere dall’agente pubblico sia in concreto connotato da un’azione od omissione che si caratterizzi per la palese violazione delle norme di diritto che conformano l’attività da porre in essere ovvero denotino in capo all’agente una evidente trascuratezza degli obblighi di servizio e una negligenza operativa immediatamente percepibile.
Corte dei conti reg., Marche, 24 novembre 2016, n. 69
Personale ATA – Illecita gestione del servizio economato
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per le Marche
composta dai seguenti magistrati:
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] f.f. – relatore
Dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] Primo Referendario
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n.21849 del registro di segreteria ad istanza della Procura Regionale per le Marche contro i Signori
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nato ad Ancona il 21.11.1959, ivi residente [#OMISSIS#] Via G. Russi n.27, (cod. fiscale PNCFRN59S21A271R), rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del Foro di Ancona, con domicilio eletto in Ancona, Via Marsala n.1, presso lo Studio Legale del difensore.
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nata a Castelfidardo (AN) il 28.8.1963, residente ad Ancona in Via Pizzecolli n.62 (c.f. PLMCMN63M68C100Z), rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del Foro di Ancona, con domicilio eletto in Ancona, Via Marsala n.19, presso lo Studio Legale del difensore;
Visto l’atto introduttivo del giudizio.
Letti gli atti e i documenti di causa.
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 17 marzo 2016, con l’assistenza del segretario d’udienza, Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il [#OMISSIS#] f.f. relatore Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per la convenuta [#OMISSIS#], l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il convenuto [#OMISSIS#] e il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale, Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in segreteria il 2.10.2015, la Procura Regionale per le Marche ha convenuto in giudizio i Sig.ri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dipendente dell’ Università Politecnica delle Marche assegnato al Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], responsabile amministrativo del medesimo Dipartimento, per sentirli condannare (il Sig. [#OMISSIS#] in via diretta a titolo di dolo e la Sig.ra [#OMISSIS#] in via sussidiaria a titolo di colpa grave) al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato [#OMISSIS#] somma di euro 6.255,09, assertivamente cagionato all’amministrazione di appartenenza in conseguenza dell’illecita gestione del servizio economato del Dipartimento negli anni 2012 e 2013.
Secondo la Procura Regionale, che dava conto di aver attivato l’istruttoria del procedimento sulla base di una denuncia del Collegio dei Revisori dei conti in data 28.2.2014 e riferiva di aver proceduto alla ricostruzione della vicenda tramite delega investigativa al Nucleo di Polizia Tributaria della [#OMISSIS#] di Finanza di Ancona – che produceva la relazione del 18.12.2014 – la gestione del fondo economale del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche, svolta in via di fatto dal Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – al quale non era stata affidata formalmente la gestione contabile, ma che risulterebbe aver tuttavia effettuato, in concreto, tutte le attività gestionali (di questa circostanza risulterebbero, secondo l’organo requirente, plurime evidenze) – sarebbe stata connotata da gravi irregolarità [#OMISSIS#] predisposizione, in sede rendicontativa, della documentazione giustificativa delle spese sostenute, atteso che un cospicuo numero di partite contabili avrebbe trovato copertura sulla base di mere ricevute prive di indicazioni in ordine alla ragione della spesa e, come tali, prive di valore rendicontativo.
La Procura Regionale ha riferito di aver sottoposto a revisione contabile le gestioni 2012 e 2013, che confermava sostanzialmente le conclusioni alle quali era invero già pervenuto il Collegio dei Revisori di Conti, che sulla base di una segnalazione interna della responsabile del Dipartimento, segnatamente la Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], aveva sottoposto a verifica analitica l’attività gestionale del servizio per l’anno 2013 e, all’esito, formalizzato la denuncia di danno erariale.
Sulla base degli accertamenti esperiti, le spese irregolarmente rendicontate sarebbero risultate pari ad euro 6.255,09 per l’esercizio 2012 e ad euro 12.834,50 per l’esercizio 2013.
L’organo requirente riferiva che sulla base dell’accertamento relativo all’annualità 2013, l’ Università Politecnica delle Marche aveva attivato un procedimento disciplinare nei confronti sia dell’agente contabile di fatto Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], sia nei confronti del responsabile amministrativo del Dipartimento, Dott.ssa [#OMISSIS#], alla quale veniva contestato di non aver provveduto alla necessaria vigilanza nei confronti dell’operato del dipendente. Nei confronti di entrambi i dipendenti dell’Ateneo venivano irrogate sanzioni disciplinari.
La Procura Regionale riferiva inoltre che il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avrebbe accettato di restituire le somme oggetto di contestazione per l’esercizio 2013 e conseguentemente l’Ateneo, con provvedimento dell’11.6.2014, disponeva la trattenuta di 1/5 del suo stipendio mensile sino al restituzione della somma di euro 12.834,51 (la procedura di recupero risulterebbe in corso di svolgimento, con regolarità).
La contestazione oggetto del presente giudizio veniva conseguentemente limitata al pregiudizio erariale, quantificato in euro 6.255,09, derivante dall’illecita rendicontazione delle spese economali per l’esercizio 2012, il cui accertamento veniva invero svolto compiutamente dalla [#OMISSIS#] di Finanza presso gli uffici dell’ Università e compendiato [#OMISSIS#] relazione investigativa del 18.12.2014.
L’addebito veniva contestato in via diretta al Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il quale era risultato concretamente l’autore delle attività gestionali e rendicontative – ancorchè privo dell’investitura formale di agente contabile economo – e, in via sussidiaria, sino all’ammontare dell’intera somma risarcitoria, alla Dott.ssa [#OMISSIS#], la quale, in assenza di deleghe formali, risultava responsabile della gestione del fondo sulla base delle norme interne dell’amministrazione e avrebbe omesso lo svolgimento delle doverose attività di verifica e controllo sull’operato del dipendente che operava in via di fatto.
La Procura Regionale riferiva di aver fatto precedere il deposito dell’atto di citazione dalla formalizzazione dell’invito a fornire deduzioni ed analizzava le deduzioni difensive opposte dai convenuti sia in sede di memoria di difesa, sia in sede di audizione personale.
Con riguardo alle difese del Sig. [#OMISSIS#] – il quale contestava la genericità delle contestazioni ed evidenziava che non poteva essere addebitata a proprio carico la responsabilità per la gestione del servizio, atteso che risultavano previste responsabilità superiori e che in ogni [#OMISSIS#] l’accettazione, in sede amministrativa, dell’addebito per l’esercizio 2013 non era collegato ad una sua ammissione di responsabilità – l’organo requirente ribadiva che sulla base delle evidenze investigative risultavano persistere tutti i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità, direttamente connessi all’intervenuto accertamento di una gestione del fondo economale assolutamente incerta ed inattendibile [#OMISSIS#] fase rendicontativa.
Con riguardo alle difese della Dott.ssa [#OMISSIS#] – la quale rilevava che la mancata attribuzione formale di delega all’economo [#OMISSIS#] era in linea con una prassi diffusa in tutti i dipartimenti dell’Ateneo, che nel suo ruolo di responsabile amministrativo svolgeva funzioni e compiti di rilevanza tale da non consentire un controllo analitico di ogni azione del personale dipendente e che in ogni [#OMISSIS#] i controlli erano stati concretamente posti in essere (anche in ragione dell’introduzione del nuovo programma di contabilità U-GOV) ed avevano consentito la scoperta degli illeciti, puntualmente denunciati (nonostante non emergessero elementi per sospettare il compimento di illeciti da parte del Sig. [#OMISSIS#], che gestiva il fondo economale anche prima dell’affidamento a sé medesima della responsabilità del Dipartimento) – la Procura Regionale, richiamando gli esiti del procedimento disciplinare conclusosi con l’accertamento di illeciti disciplinari per omesso controllo, evidenziava che la responsabilità del plesso amministrativo avrebbe imposto un’attività di vigilanza più efficace, con conseguente concorso causale a titolo di colpa grave, sebbene in via sussidiaria rispetto alla responsabilità diretta del Sig. [#OMISSIS#], in relazione al pregiudizio erariale subito dall’ Università .
In conclusione la Procura Regionale domandava l’accertamento della responsabilità amministrativo – contabile dei Sig.ri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il danno erariale cagionato, sebbene a diverso titolo, all’ Università Politecnica delle Marche, quantificato [#OMISSIS#] complessiva somma di euro 6.255,09, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.
Con Decreto del [#OMISSIS#] della Sez. Giurisdizionale del 20.10.2015, il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 17.3.2016.
Con memoria difensiva depositata il 26.2.2016, si costituiva in giudizio il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del Foro di Ancona.
Il convenuto eccepiva in via preliminare di rito la nullità dell’atto di citazione per genericità della contestazione di addebito, che risulterebbe priva di riferimenti idonei all’identificazione dei documenti contabili assertivamente irregolari e non ne consentirebbe l’allineamento con l’oggetto della pretesa risarcitoria.
Nel merito il Sig. [#OMISSIS#] concentrava la difesa della propria posizione sul dato formale dell’assenza di una delega formale per lo svolgimento dell’attività gestionale dalla quale sarebbe derivato il pregiudizio erariale contestatogli. Sul punto il convenuto ha rimarcato la circostanza che dalle allegazioni probatorie a supporto della domanda non emergerebbe alcun provvedimento di delega e che conseguentemente l’attività di gestione del fondo economale posta in essere in qualità di mero operatore amministrativo – esorbitando peraltro le mansioni previste in contratto per la sua qualifica – dovrebbe essere imputata direttamente al vertice burocratico del Dipartimento.
Premesso che aver accettato di restituire le somme oggetto di contestazione per l’esercizio 2013 non potrebbe costituire ammissione di responsabilità, il Sig. [#OMISSIS#] ha osservato che difetterebbe, nel [#OMISSIS#] di specie, l’elemento psicologico del dolo, atteso in particolare che sulla base della regolamentazione interna dell’Ateneo non risulterebbe violata, da parte sua, alcuna [#OMISSIS#] comportamentale [#OMISSIS#] predisposizione dei prospetti rendicontativi.
In conclusione il Sig. [#OMISSIS#] domandava il rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.2.2016, si costituiva in giudizio la Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
La convenuta procedeva al puntuale riepilogo dei fatti di causa e della prospettazione accusatoria avanzata dall’organo requirente nei suoi confronti e dopo aver illustrato dettagliatamente lo sviluppo della propria carriera lavorativa presso l’amministrazione di appartenenza, concentrava la difesa direttamente sul merito della controversia. In sintesi:
1) La situazione obiettiva [#OMISSIS#] quale il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche si trovò ad operare nel periodo in cui venivano in emersione gli illeciti posti in essere dal contabile [#OMISSIS#] sarebbe stata caratterizzata da una rilevante precarietà operativa, cagionata a monte dalle modificazioni strutturali dell’organizzazione interna, legate alle innovazioni di cui alla Legge n.240/2010 (accorpamento di tre Dipartimenti nell’unico Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche e riorganizzazione dell’assetto organizzativo della contabilità dell’ente con l’introduzione, proprio nel contesto temporale di riferimento, del [#OMISSIS#] Unico d’Ateneo) e dalla conseguente insufficienza del personale assegnato (reiteratamente denunciata sia dal Direttore del Dipartimento, Prof. [#OMISSIS#] Polonara, con note del 27.2.2013 e 9.10.2013, sia da sé medesima con nota 9.6.2011), sia dalla mole di incombenze concrete, puntualmente richiamate, alle quali era tenuta, [#OMISSIS#] sua qualità di responsabile amministrativo, a dare attuazione.
2) L’attività lavorativa posta in essere sarebbe stata sempre connotata da dedizione al lavoro, anche oltre il dovuto, come comprovato dalla mancata integrale fruizione dei congedi feriali e dalla presenza in servizio oltre i limiti contrattuali (il comportamento meritorio veniva attestato da apposite dichiarazioni del Direttore del Dipartimento Prof. Polonara in data 10.12.2015 e di un docente impegnato nelle attività del dipartimento universitario, Prof. [#OMISSIS#] Corvaro, in data 11.12.2015).
3) Con specifico riguardo alla gestione del fondo economale negli anni 2012 e 2013, la gestione della cassa e l’attività di predisposizione della documentazione giustificativa delle spese a carico del fondo veniva compiuta dal Sig. [#OMISSIS#], il quale risultava delegato a tal fine, sebbene in assenza di una formalizzazione dell’incarico (il nominativo del Sig. [#OMISSIS#] sarebbe stato tuttavia inserito nel sistema informatico di contabilità e la documentazione di spesa, in particolare i moduli di richiesta delle somme da destinare [#OMISSIS#] acquisti imputabili al fondo, risultava da lui sottoscritta).
Le attività di controllo sull’operato del Sig. [#OMISSIS#] sarebbero state sempre poste in essere. [#OMISSIS#] vigenza del sistema di contabilità finanziaria, il controllo veniva svolto a campione e non avrebbe fatto emergere situazioni di illiceità gestionale. Successivamente, con l’introduzione, dall’anno 2014, della contabilità economico – patrimoniale, a cui era seguita l’introduzione di un nuovo programma informatico di contabilità (il c.d. programma U-GOV), sarebbe stato necessario un controllo analitico delle partite contabili allo scopo di destinarle correttamente nel nuovo applicativo. In tale ambito e segnatamente nel corso della simulazione in ambiente U-GOV della contabilità 2013, attivata per passare quindi alla gestione a regime per l’esercizio 2014, si è verificata analiticamente la rendicontazione del fondo economale ed è stato possibile accorgersi che numerose pezze giustificative a sostegno di asserite spese economali non potevano essere ammesse. Dall’esame approfondito sarebbe quindi emerso che molti scontrini portati in rendicontazione non fornivano alcun dato sull’autore e sull’oggetto della spesa (i c.d. scontrini non parlanti) ed in numerosi casi i docenti indicati quali soggetti richiedenti l’utilizzo del fondo avrebbero negato di aver inoltrato la richiesta e disconosciuto la propria firma in calce all’apposito modulo.
A seguito dell’accertamento delle predette illiceità, sarebbero state quindi attivate, su proprio impulso, le procedure di contestazione nei confronti del Sig. [#OMISSIS#].
4) La contestazione di una responsabilità amministrativa a proprio carico, seppure [#OMISSIS#] forma attenuata della responsabilità sussidiaria, sarebbe da escludersi – alla luce della complessiva analisi della vicenda – per assenza di un comportamento gravemente colposo. Sul punto la convenuta ha richiamato plurimi pronunciamenti del [#OMISSIS#] Contabile che avrebbero accertato l’insussistenza della c.d. culpa in vigilando nelle ipotesi in cui il pregiudizio sia derivato dallo svolgimento di attività illecite particolarmente artificiose.
In conclusione la Sig.ra [#OMISSIS#] ha chiesto il rigetto della domanda attorea. In via subordinata è stata formulata istanza di applicazione del potere di riduzione dell’addebito. In via istruttoria è stata dedotta prova testimoniale allo scopo di chiarire i contorni della vicenda amministrativa controversa.
All’odierna udienza le parti hanno insistito nelle domande ed eccezioni formulate ed hanno concluso in conformità [#OMISSIS#] atti depositati in giudizio.
Al [#OMISSIS#] della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare deve essere vagliata l’eccezione, formulata dal convenuto [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto della domanda, che risulterebbe generica e sommaria, atteso in particolare che dalla documentazione allegata dalla Procura Regionale non emergerebbe la contestualizzazione dei fatti attribuiti ai documenti oggetto di contestazione.
L’eccezione è infondata.
Premesso che la pronuncia di nullità dell’atto di citazione per mancata determinazione della cosa oggetto della domanda presuppone che dal complesso dell’atto emerga la totale omissione o l’assoluta incertezza sia del [#OMISSIS#] della [#OMISSIS#] di cui si domanda il riconoscimento (cfr. Cass. n.3911/2001; id. n.7448/2001), sia degli accadimenti fattuali sui quali si fonda la “causa petendi” (cfr. Cass. n.4598/2006; id. n.7878/2000), il Collegio ritiene che la domanda introduttiva del giudizio esponga chiaramente sia il diritto risarcitorio azionato, sia le ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono, come invero confermato dalla circostanza – da ritenere decisiva alla luce della ratio sottostante alla previsione della nullità ex art.164 c.p.c. – che il convenuto ha avuto modo di svolgere ed ha potuto concretamente svolgere l’attività difensiva su ciascun punto della vicenda controversa.
2. In assenza di ulteriori questioni preliminari può essere affrontato direttamente il merito della controversia.
La domanda formulata dall’organo requirente è meritevole di accoglimento esclusivamente nei confronti del Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale deve essere ritenuto provato che l’attività di rendicontazione del fondo economale per l’anno 2012 è stata connotata da gravi irregolarità nell’allegazione della documentazione attestante l’effettuazione delle spese, atteso che un numero rilevante di scontrini portati in rendiconto, per una complessiva somma di euro 6.255,09 (si veda, sul punto, l’analitica tabella riepilogativa fornita dalla [#OMISSIS#] di Finanza all’allegato n.18 della Relazione investigativa del 18.12.2014), risultavano del tutto privi di indicazioni in merito al soggetto autore della spesa e al suo oggetto (dall’istruttoria è emerso che gli scontrini inseriti nel modulo di rendicontazione risultavano spesso in pessimo stato di conservazione e contemplavano spese sostenute, [#OMISSIS#] stessa giornata, in località ed orari diversi). Dall’attività investigativa svolta dalla [#OMISSIS#] di Finanza e dalla documentazione versata in atti emerge con chiarezza che il soggetto al quale deve essere addebitata l’illiceità gestionale è in primo luogo il Sig. [#OMISSIS#], il quale, sebbene non fosse stato formalmente delegato allo svolgimento delle attività di gestione del fondo economale, ha tuttavia svolto in concreto tutte le attività correlate al [#OMISSIS#] del denaro destinato al fondo (il dato fattuale non è invero oggetto di contestazione tra le parti) e deve conseguentemente essere qualificato agente contabile di fatto.
Dal fascicolo processuale non emergono evidenze probatorie incontrovertibili in merito al fatto che il Sig. [#OMISSIS#] abbia trattenuto in proprio favore le somme rendicontate, ma, nondimeno, emerge che la gestione della cassa e la conseguente predisposizione dei rendiconti sia stata curata dal medesimo Sig. [#OMISSIS#] con modalità del tutto illecite e non abbia consentito una rappresentazione trasparente della funzionalizzazione istituzionale delle spese che sono gravate sul [#OMISSIS#] dell’Ateneo. La conclusione alla quale perviene il Collegio è inoltre suffragata dall’intervenuto accertamento delle medesime illiceità gestionali, sebbene in relazione all’esercizio 2013, da parte del Collegio dei Revisori dei conti e dal fatto che il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] abbia accettato di restituire il disavanzo contabile emerso in quella sede (euro 12.834,51).
La riconducibilità causale del pregiudizio erariale subito dall’ Università deve essere inoltre imputato alla convenuta [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], la quale è risultata l’agente contabile di diritto della gestione economale e ha formalmente consentito l’approvazione della gestione [#OMISSIS#].
Alla luce della puntuale rappresentazione complessiva della vicenda, come esaurientemente ricostruita in sede difensiva, il Collegio ritiene che l’addebito nei suoi confronti non possa essere tuttavia ricondotto ad un comportamento gravemente colposo.
L’elemento psicologico della colpa grave necessita, per poter essere affermato, che il comportamento posto in essere dall’agente pubblico sia in concreto connotato da un’azione od omissione che si caratterizzi per la palese violazione delle norme di diritto che conformano l’attività da porre in essere ovvero denotino in capo all’agente una evidente trascuratezza degli obblighi di servizio e una negligenza operativa immediatamente percepibile. La Corte Costituzionale, [#OMISSIS#] fondamentale sentenza n.371/98 ha indicato la ratio della disposizione contenuta [#OMISSIS#] dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, [#OMISSIS#] legge 20 dicembre 1996, n. 639, che sostituisce l’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che ha disposto l’innalzamento del criterio di imputazione soggettiva della responsabilità per il pregiudizio erariale alla colpa grave, individuandolo [#OMISSIS#] necessità di funzionalizzare l’attività dei pubblici dipendenti in termini di efficacia, efficienza ed economicità mediando tra la necessità di assicurare una effettiva forma di responsabilità per le attività illegittime e tuttavia evitare la c.d. “paralisi gestionale” che potrebbe invero determinarsi per effetto dell’eccessivo rischio restitutorio/sanzionatorio connesso alla responsabilità amministrativo – contabile. Secondo il [#OMISSIS#] delle Leggi “[#OMISSIS#] combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l’istituto qui in esame, la disposizione risponde, perciò, alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, [#OMISSIS#] ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo….”.
Il comportamento posto in essere dalla Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – alla quale deve essere riconosciuto un generale proficuo assolvimento degli invero gravosi obblighi di servizio presso il Dipartimento di cui era responsabile amministrativo e di aver comunque scoperto e prontamente denunciato, sebbene a distanza di due anni, le illiceità gestionali poste in essere dall’economo di fatto – non può in conclusione qualificato gravemente colposo e non può fondare l’affermazione di una sua responsabilità amministrativo – contabile.
In conclusione si ravvisano in capo al Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] pienamente sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo – contabile per il danno erariale arrecato al patrimonio dell’ Università Politecnica delle Marche, quantificato definitivamente in complessivi euro 6.255,09:
1) il rapporto d’impiego e/o di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;
2) il nesso di causalità tra l’evento lesivo e il comportamento posto in essere;
3) l’elemento soggettivo del dolo.
La somma risarcitoria, da intendersi già rivalutata, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.
Nei confronti del Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Alla luce delle considerazioni esposte sopra la domanda nei confronti della Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] deve essere per contro rigettata.
Poiché la convenuta [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] si è costituita in giudizio tramite avvocato difensore, per il regolamento delle spese, deve farsi applicazione del combinato disposto di cui all’art. 10 bis comma 10 del D.L. n. 203/2005, convertito [#OMISSIS#] legge n. 248/2005 (a mente del quale “le disposizioni dell’art. 3 comma 2 bis del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639 e dell’art. 18 comma 1 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla legge 23 marzo 1997 n. 135, si interpretano nel senso che il [#OMISSIS#] contabile, in [#OMISSIS#] di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 91 del c.p.c., liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto….”) e dell’art. 3 comma 2 bis del D.L. 543/1996, secondo il quale le spese legali dei soggetti prosciolti sono a carico dell’amministrazione di appartenenza, applicabile ai giudizi in corso, in quanto disposizione processuale.
Le spese legali vengono liquidate in favore della Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando,
Rigetta
L’eccezione di nullità della procedura per genericità della contestazione d’addebito.
Rigetta
La domanda risarcitoria formulata dalla Procura Regionale nei confronti della Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Liquida e [#OMISSIS#] a carico dell’ Università Politecnica delle Marche, ai fini del rimborso previsto dall’art. 3 comma 2 bis del Decreto-Legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito con Legge 20 dicembre 1996 n. 639, la somma di euro 1.172,50.
Condanna
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’addebito di responsabilità amministrativa di cui all’atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore dell’ Università Politecnica delle Marche, della somma di euro 6.255,09. La somma, da intendersi già rivalutata, sarà gravata di interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino all’effettivo soddisfo.
Condanna, infine, il convenuto [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 563,38 (cinquecentosessantatre/38)
Così deciso in Ancona, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 17.3.2016.
Depositata in Segreteria il 24/11/2016.