Corte dei conti reg., Piemonte, 10 febbraio 2017, n. 14

Danno all’immagine – Irregolarità verificatesi nell’espletamento di un concorso per l’ammissione a corso di laurea specialistica – Coordinatore corso di laurea – Dipendente di altra amministrazione

Data Documento: 2017-02-10
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 17, comma 30-ter, d.l. 1 luglio 2009 n. 78 per cui “il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”, appare coerente con i principi generali fissati dall’ordinamento. Il legislatore, con scelta discrezionale non tacciabile di irragionevolezza ha escluso che il termine di prescrizione non possa subire sospensioni durante il corso del procedimento penale. Ciò appare tanto più vero nel momento in cui l’irrevocabilità della sentenza penale – in relazione alla perseguibilità del danno all’immagine della pubblica amministrazione – è giudicata dalla legge quale presupposto indefettibile dell’azione di responsabilità amministrativa, la quale non può essere pregiudicata dal tempo occorrente per addivenire alla conclusione del procedimento penale.Il termine indicato dall’art. 7 l. 27 marzo 2001, n. 97, secondo cui “la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel […] codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”, in mancanza di diversa previsione di legge, deve ritenersi meramente ordinatorio.Ex art. 651 c.p.p., l’efficacia vincolante del giudicato penale di condanna nel processo per la responsabilità amministrativa concerne l’accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali condotta, evento e nesso di causalità, restando, pertanto, preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali della pronuncia penale.Lo stesso tenore letterale dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. 1 luglio 2009 n. 78 induce a ritenere che il legislatore abbia inteso delimitare esclusivamente l’ambito oggettivo dell’azione di responsabilità amministrativa esperibile dal pubblico ministero contabile in relazione a tale specifica materia, di modo che nessuna specifica limitazione emerga dalla stessa disposizione di legge per quanto riguarda la platea dei soggetti nei confronti dei quali possa essere legittimamente esperita l’azione di responsabilità per i danni inferti all’immagine della pubblica amministrazione mediante i predetti reati.Il chiaro disposto di cui all’art. 1, comma 4, l. 14 gennaio 1994, n. 20, consente di ritenere risarcibile un danno arrecato da un pubblico dipendente anche ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, stante l’unitarietà della finanza pubblica lesa.Ai fini della determinazione del danno all’immagine è ammissibile, secondo pacifica giurisprudenza, il ricorso alla valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., la quale si può fondare su prove, anche presuntive od indiziarie, tra cui le conseguenze negative che, per dato di comune esperienza e conoscenza siano riferibili al comportamento lesivo dell’immagine. Occorre in tale ottica considerare l’ampiezza della diffusione nell’ambiente sociale (anche per effetto del clamor fori e dell’azione dei mass media) dell’immagine negativa della pubblica amministrazione e l’entità del discredito, da questa subito, per effetto del comportamento illecito posto in essere dal convenuto.

Contenuto sentenza

SENT. N. 14/17
REPUBBLICA ITALIANA    
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Presidente
Dott. [#OMISSIS#] GILI Consigliere Relatore
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 20072 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro:
il signor BESSONE [#OMISSIS#], nato a Pinerolo (TO) il 04/7/1965, residente in Cercenasco (TO), Via [#OMISSIS#] n. 2, (c.f.: BSSMRL65L04 G674B), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [#OMISSIS#] ROLLE (c.f.: RLLCRL64R23L219O), ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (c.f.: PVSMNL65T42L219E) del Foro di Torino, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 51 D.L. 112/08 agli indirizzi PEC carlorolle@pec.ordineavvocatitorino.it ed emanuelapavesio@pec.ordineavvocatitorino.it o ai fax 011/430.87.95 e 011/430.14.06, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [#OMISSIS#] ROLLE in Torino, via [#OMISSIS#] Pilo, 2 bis, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in giudizio;
Uditi, nella pubblica Udienza del 19 gennaio 2017, il Magistrato Relatore Consigliere [#OMISSIS#] GILI, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale [#OMISSIS#] MALPESI, nonché l’Avv. [#OMISSIS#] ROLLE in rappresentanza e difesa del convenuto costituito in giudizio; 
FATTO
Con citazione notificata in data 15 settembre 2016, il P.R. conveniva in giudizio il Sig. [#OMISSIS#] Bessone per sentirlo condannare al pagamento della somma della somma complessiva di Euro 30.000,00, oltre rivalutazione monetaria,  interessi legali, decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo e spese di giustizia  a titolo di danno all’immagine provocato al Comune di Torino.
I fatti posti a fondamento della domanda, in sintesi, sono i seguenti.
 A seguito di denuncia di danno del 22/11/2009  la Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte esperiva la prescritta attività istruttoria, al fine di appurare presunte irregolarità verificatesi nell’espletamento del concorso per l’ammissione al corso di laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche presso l’ Università degli Studi di Torino, ed accertare l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa.
In particolare, a seguito di un esposto presentato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino da un’aspirante al corso di laurea in tecniche diagnostiche, si segnalava che vincitrice della prova di selezione era risultata tale [#OMISSIS#] Alba, collaboratore professionale sanitario-tecnico di radiologia medica presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.
Detta signora [#OMISSIS#] era risultata convivente, nonché madre dei figli, del Dott. [#OMISSIS#] Bessone, dipendente della medesima Azienda Ospedaliera – A.S.O. San Giovanni Battista di Torino – ed asseritamente coordinatore del predetto corso di laurea specialistica.
Riferisce al riguardo la Procura che il dott. Bessone aveva collaborato con il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bianchi, professore ordinario di radiologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e membro della commissione esaminatrice, alla stesura dei quesiti utilizzati per la predisposizione del test di ammissione.
All’esito delle indagini penali, il dott. Bessone ed il Dott. Bianchi venivano rinviati a giudizio per concorso in abuso d’ufficio ex artt. 110 e 323 c.p., con la seguente imputazione:
– Bianchi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in quanto, agendo in qualità di membro della commissione esaminatrice del concorso, aveva incaricato il Dott. [#OMISSIS#] Bessone della predisposizione delle domande di radiologia successivamente inserite nel test di ammissione per la selezione al corso di laurea, pur essendo a conoscenza della relazione di convivenza tra il Bessone e la [#OMISSIS#] e della partecipazione di quest’ultima al concorso in questione;
– Bessone [#OMISSIS#] in quanto, quale coordinatore del corso di laurea in tecniche di radiologia medica, avendo ricevuto dal Bianchi l’incarico di predisporre le domande di radiologia per l’ammissione al corso di laurea, aveva omesso di astenersi nonostante la partecipazione al concorso della sua convivente Alba [#OMISSIS#].
Espone la Procura attrice che le indagini avevano evidenziato:
– che il Bessone era a conoscenza, in parte per averle redatte, in parte per averle collazionate, di almeno 70 domande sulle 100 totali che componevano il test di ammissione al corso di laurea;
– le domande erano state successivamente inviate al CINECA di Bologna, ente cui l’ università si era rivolta per lo svolgimento di attività meramente materiali inerenti la procedura, che le aveva “randomizzate”, cioè ne aveva estratte 32, senza apporvi alcuna modificazione di contenuto;
– la [#OMISSIS#] era stata l’unica tra i 75 partecipanti a rispondere correttamente a tutte le 32 domande di teoria/pratica, facendone desumere che conoscesse il contenuto sia dei quesiti approntati dal convivente, sia di quelli che lo stesso deteneva perché inviatigli da altri docenti;
– il Bessone era consapevole della partecipazione al concorso della convivente, di cui aveva personalmente consegnato la domanda, talchè avrebbe dovuto astenersi, per conflitto di interessi, dall’accettare e svolgere l’incarico di predisporre e collazionare le domande del test di ammissione cui partecipava la convivente.
In definitiva, il Bessone, predisponendo e collazionando i quesiti su incarico del Bianchi, ed omettendo di astenersi dalla procedura concorsuale, aveva procurato intenzionalmente alla dott.ssa Alba [#OMISSIS#], in concorso con il Dott. Bianchi, un ingiusto vantaggio consistente nel superamento del concorso per l’ammissione al corso di laurea specialistica.
La [#OMISSIS#] aveva poi effettivamente conseguito, in data 17/11/2009, il titolo di laurea in Scienze delle Professioni sanitarie tecniche diagnostiche.
Quanto agli sviluppi del processo penale, la Procura riferiva che con sentenza del 20/3/2010 il G.I.P. presso il Tribunale di Torino aveva condannato gli imputati Bessone e Bianchi, per i reati loro ascritti, alla pena di otto mesi di reclusione.
Quindi, la Corte d’Appello di Torino, seconda sezione penale, con sentenza n. 4074 del 5/12/2011, assolveva gli imputati dal reato loro ascritto per insussistenza del fatto.
La Corte di Cassazione in data 26/6/2013 annullava, tuttavia, la sentenza impugnata e rinviava per un nuovo giudizio dinanzi ad altra sezione di appello.
La terza sezione penale della Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 4137 del 15/10/2014, assolveva il dott. Bianchi dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, mentre irrogava al dott. [#OMISSIS#] Bessone la condanna alla stessa pena già comminata dal GUP (otto mesi di reclusione).
Il successivo ricorso in Cassazione, presentato anche avverso la predetta sentenza, veniva dichiarato inammissibile con sentenza del 18 marzo 2015   e, conseguentemente, si è formata la cosa giudicata.
I fatti di cui trattasi, accertati giudizialmente, secondo tesi di parte pubblica procedente, hanno causato un danno di immagine all’ Università degli Studi di Torino.
Ciò premesso, ravvisata l’esistenza di profili di responsabilità a carico dell’odierno convenuto, per il danno alla finanza pubblica, sub specie di danno all’immagine, cagionato alla Amministrazione di appartenenza, la Procura Regionale emetteva nei confronti dello stesso l’invito a dedurre previsto dall’articolo 5, 1° comma, del D.L. 15 novembre 1993, nr. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1994, nr. 19, invito notificato nelle forme di [#OMISSIS#].
A seguito della contestazione di danno il prevenuto presentava deduzioni scritte, senza chiedere l’audizione personale.
Non giudicando le controdeduzioni addotte idonee a superare i motivi di addebito, l’Ufficio Requirente contabile emetteva atto di citazione in giudizio, nel quale veniva contestato al convenuto un danno all’immagine dell’ Università di Torino per la somma di complessive Euro 30.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo e spese di giustizia.
Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata il 29 dicembre 2016 con il patrocinio degli Avv.ti [#OMISSIS#] ROLLE ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del Foro di Torino.
Con il detto atto difensivo è stato chiesto, in via preliminare, di dichiarare la prescrizione dell’azione avviata dall’Ufficio Requirente.
Sempre in via preliminare, in caso di rigetto dell’eccezione, è stato rappresentato che la disposizione dell’art. 17, comma 30 ter, D.L. 78/2009 per cui “il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”, appare viziata di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 111 e 113 Cost..
Ciò in quanto non appare ravvisabile “…alcun collegamento logico tra l’accertamento o meno di un danno all’immagine ed il tempo variabile di durata del procedimento penale…” e che “… in un’ottica interpretativa formale della disposizione di legge, non sarebbe stato qui configurabile né azionabile un ipotetico danno all’immagine per tutto il periodo temporale in cui l’imputato è stato dichiarato assolto, salvo poi tornare ad essere configurabile, per altro sempre e solo in dipendenza degli articoli di stampa pubblicati all’origine della vicenda, prima di tutti i processi”. Di modo che (v., comparsa di costituzione) apparendo “irrazionale la sospensione del corso della prescrizione soltanto per questa speciale azione di danno”, è stato chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale così come prospettata.
Nel merito, ed in via principale, è stato chiesto di rigettare l’azione della Procura in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Peraltro, è stata contestata la sussistenza del rapporto di servizio, non risultando l’odierno convenuto né dipendente della P.A. asseritamente danneggiata, vale a dire, l’ Università degli Studi di Torino – in quanto, in realtà, dipendente, quale tecnico di radiologia, dell’Azienda Città della Salute e Scienza di Torino, soggetto estraneo alla procedura selettiva per cui è causa – né coordinatore del corrispondente corso di laurea specialistica presso l’ Università , essendosi il convenuto, secondo tesi difensiva, limitato in precedenza a collaborare nell’ambito di un corso di laurea triennale, corso del tutto distinto dal corso di laurea specialistica in contestazione.
In subordine, è stato chiesto di voler ridurre la richiesta risarcitoria ad importo minimo equo e, comunque, in misura non superiore alla somma di euro 1.000,00=.
All’udienza del 19 gennaio 2017 il Pubblico Ministero ha richiamato l’atto di citazione e le relative conclusioni e, nel contempo, contestato le eccezioni di controparte, chiedendo sia il rigetto dell’eccezione di prescrizione sia il rigetto dell’eccezione formulata sulla base dell’art. 7 della Legge n. 97/2001.
Ad avviso del P.M. la stessa questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 17, comma 30 ter, D.L. 78/2009 è da respingersi in quanto infondata.
A sua volta, il difensore ha richiamato le conclusioni già ampiamente rassegnate per iscritto.
La causa è stata quindi trattenuta a decisione.
Considerato in
DIRITTO
La fattispecie demandata all’esame del Collegio riguarda il danno all’immagine che sarebbe stato cagionato dal convenuto con le proprie condotte illecite, penalmente rilevanti, all’ Università degli Studi di Torino.
Di conseguenza, il Collegio è chiamato a delibare la sussistenza degli elementi costitutivi della promossa azione di responsabilità amministrativa.
Prima di passare all’esame del merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare le questioni preliminari, dedotte dalla difesa.
In primo luogo, con riguardo alla proposizione dell’eccezione di prescrizione dell’azione, la difesa, sul presupposto che “…il fatto deve ritenersi avvenuto nella data del test selettivo (24.10.2007), mentre la condanna penale di 1°grado è datata 20.1.2010, e l’imputato è risultato assolto fra il 5.12.2011 (data della sentenza assolutoria di 2°grado) ed il 6.8.2013 (data della sentenza di cassazione di annullamento dell’assoluzione) salvo essere poi definitivamente condannato il 18.3.2015 (data di pronuncia della 2ª sentenza di cassazione)”, chiede una declaratoria di prescrizione, laddove “l’invito a dedurre è pervenuto il 9.3.2016” (v., comparsa, in atti).
In relazione alla contestazione difensiva, il Collegio rileva che il passaggio in giudicato della condanna nel processo penale, circostanza la quale, peraltro, prima della riforma introdotta con il menzionato D.L. nr. 78 del 2009, non costituiva nemmeno un presupposto ineludibile dell’azione, presenta indubbiamente una sua logica e coerenza interna, poiché, da un lato, prevede il necessario presupposto della Sentenza penale irrevocabile di condanna per reati contro la P.A. attraverso l’esplicito riferimento all’articolo 7 della Legge nr. 97 del 2001, dall’altro, specularmente, stabilisce che il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla conclusione del procedimento penale.
Ciò premesso, osserva il Collegio che, a seguito del travagliato iter giudiziario descritto in narrazione, iter concluso con la definitiva pronuncia – di rigetto del ricorso per cassazione – adottata dal giudice di legittimità soltanto il 18 marzo 2015, circostanza che, fino a detta ultima data, ha impedito la formazione della cosa giudicata e, quindi, la conclusione del procedimento penale per il rubricato reato di cui agli artt. 110, 323, co. 1, c.p., la condanna, in conformità della tesi sostenuta da parte pubblica, è diventata irrevocabile soltanto in data 18 marzo 2015, data di deposito della sentenza di cassazione.
Ciò conformemente al disposto di cui all’art. 648, comma 2, c.p.p., secondo cui “se è stato proposto ricorso in cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso”.
Alla luce dei consolidati indirizzi giurisprudenziali e della documentata notifica dell’invito a dedurre – datato 17 febbraio 2016 e notificato ai sensi del disposto di cui all’art. 140 c.p.c. il 2 marzo 2016 – entro il termine quinquennale dal giudicato penale nei confronti del convenuto (sulla idoneità interruttiva dell’invito a dedurre ove contenga, come nel caso di specie, una rituale costituzione in mora C. conti, sez. riun., 20 dicembre 2000 n. 14/QM; C. conti, sez. riun., 20 marzo 2003 n.6/QM; id., sez. Calabria, 4 marzo 2003 n.191; id., sez. Lazio, 27 febbraio 2003 n.469;  id., sez. Lazio, 3 gennaio 2003 n.26; id., sez. II, 9 gennaio 2008, n.1; id., sez. II, 30 ottobre 2007, n. 342), posto che il termine di prescrizione decorre dalla data – 18 marzo 2015 – di irrevocabilità della sentenza penale di condanna (Art. 17, comma 30-ter, decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102 e modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, va ritenuta tempestiva l’azione di responsabilità in questa sede azionata.
Quanto, in secondo luogo, alla questione di legittimità costituzionale della richiamata disposizione di cui all’art. 17, comma 30 ter, D.L. 78/2009 per cui “il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”, norma che, ad avviso del convenuto, appare suscettibile della prospettazione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 111 e 113 Cost., le argomentazioni difensive non rivestono pregio.
La norma censurata appare, infatti, coerente con i principi generali fissati dall’ordinamento e, segnatamente, con il basilare parametro dell’art. 2935 c.c., secondo cui “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, ed alla cui stregua va letto l’art. 1, co. 2 della legge 14.1.1994 n. 20 (“il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui è stata realizzata la condotta produttiva del danno”).
Ne discende, ad avviso del Collegio, che il legislatore, con scelta discrezionale non tacciabile di irragionevolezza, in relazione alla forte portata innovativa della norma in una materia di estrema delicatezza quale la responsabilità erariale, ha escluso che il termine di prescrizione non possa subire sospensioni durante il corso del procedimento penale. Ciò appare tanto più vero nel momento in cui l’irrevocabilità della sentenza penale – in relazione alla perseguibilità del danno all’immagine della P.A. – è giudicata dalla legge quale presupposto indefettibile dell’azione di responsabilità amministrativa, la quale non può essere pregiudicata dal tempo occorrente per addivenire alla conclusione del procedimento penale.
Né può revocarsi in dubbio che le disposizioni – tra cui quella oggetto di censura costituzionale – prevedono le condizioni per l’esercizio dell’azione per il danno all’ immagine, il cui accertamento in termini di “an” discende dal positivo e definitivo assolvimento dell’onere probatorio relativo agli elementi del pregiudizio e non dalla formale violazione di una norma penale.
Ne deriva, di conseguenza, l’inevitabilità “..di attribuire alle stesse natura prettamente sostanziale giacché disciplinante i requisiti, come integrati dalle norme statuenti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, alla cui stregua sorge il diritto della P.A. al reintegro della lesione subìta dalla propria reputazione, nel senso di prevedere una giurisdizione esclusiva della Corte dei conti normativamente riconosciuta” (cfr. Corte Costituzionale 15 dicembre 2010, n. 355).
Secondo il Giudice della Leggi, invero, tali disposizioni incidono sulla configurabilità stessa del danno all’immagine, che, infatti, è stato ritenuto ricorrere solo in presenza di specifiche fattispecie delittuose, così condizionando la possibilità stessa del Requirente contabile di agire in giudizio, relativamente a qualsiasi fattispecie illecita produttiva di danno, a tutela del pubblico erario (cfr. in tal senso anche SS.RR. n. 12/2011/QM, del 09 giugno – 03 agosto 2011).
 In breve, il relativo giudizio è azionabile allorché la vicenda descritta integri gli estremi di un reato (delitto) contro la Pubblica Amministrazione, previsto e punito negli articoli 314 – 335 bis c.p., ed il reato sia stato definitivamente accertato con una sentenza irrevocabile di condanna (si veda Corte dei conti, SS.RR. n. 8/2015/QM).
A corroborare la ragionevolezza della norma censurata e, quindi, l’irrilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, soccorre, altresì, la previsione di cui all’art. 2947, co. III, c.c., secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Non appare, quindi, positivamente vagliabile la doglianza del convenuto relativamente alla variabilità del tempo di durata del procedimento penale e, quindi, alla positiva vigente previsione della sospensione del termine di prescrizione per il periodo corrispondente: ciò in quanto, in un’ottica interpretativa, la nozione di irrevocabilità di una sentenza attiene esclusivamente al suo essere non più soggetta ad impugnazioni diverse da quella della revisione e, quindi, al suo passaggio in giudicato.
Con riguardo, infine, all’eccezione di difetto di tempestività dell’azione di responsabilità amministrativa, sostiene la difesa che la notitia damni è pervenuta alla Procura con nota del 22.11.2010, di comunicazione della sentenza penale di primo grado, mentre, a fronte dell’ultima sentenza di Cassazione del 18.3.2015, l’invito a dedurre è stato notificato il 9.3.2016 e l’atto di citazione il 16.9.2016.
Ciò in violazione della disposizione dell’art. 7 legge 27 marzo 2001, n. 97, secondo cui “la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel … codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”.
Osserva, al riguardo, il Collegio, in condivisione della tesi di parte pubblica, che la questione non è rilevante, atteso che, nella specie, come risulta documentato in atti (v., in particolare l’incipit sia dell’invito a dedurre che della citazione in giudizio), la vertenza non risulta aperta in conseguenza della trasmissione all’Ufficio requirente contabile della sentenza penale di condanna, bensì avviata a seguito dell’acquisizione di notizie tratte da “articoli di stampa”.
Ad ogni buon conto, l’eccezione non appare fondata, dal momento che questa stessa Sezione, sulla scorta della giurisprudenza formatasi in seno alla Corte, ha già avuto modo di precisare (cfr. sent. n. 161/2015 e i precedenti ivi richiamati) che il termine di trenta giorni, di cui all’ art. 7 della L. n. 97/2001, in mancanza di diversa previsione di legge, deve ritenersi meramente ordinatorio. 
Soccorre in proposito il disposto dell’art. 152 cod. proc. civ. per cui i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge e sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
Nello stesso senso dispone l’art. 43, co. 2, del Codice di giustizia contabile di cui al D.Lvo n. 174/2016, entrato in vigore il 7 ottobre 2016.
Dovendosi pertanto considerarsi ordinatorio il termine di trenta giorni di cui all’art. 7 della L. n. 97 / 2001 cit., la Procura regionale non è mai decaduta dal potere di promuovere l’azione di responsabilità oggetto del presente giudizio.
Venendo al merito, la disamina della vicenda, nei termini di seguito precisati, non lascia spazio ad alcun dubbio quanto al fondamento della domanda attrice.
A tale convincimento il Collegio perviene all’esito del procedimento penale dal quale è derivato un definitivo giudizio di colpevolezza del convenuto – al momento dei fatti giudicato titolare dell’esercizio “di un incarico di pubblico servizio” (v., sent. n. 4137/2014, Corte Appello Torino,  nonché Corte Cassazione, sent. del 26 giugno 2013, in atti) – in relazione alle fattispecie penalmente rilevanti che gli sono state contestate in quella sede e sulle quali si fonda l’odierno impianto accusatorio della Procura Regionale procedente.
Dal complesso degli atti processuali, legittimamente acquisiti nell’ambito degli accertamenti esperiti dalla Procura della Repubblica competente, con particolare riferimento agli atti di indagine, di cui parte pubblica ha riportato ampio stralcio nell’atto introduttivo del giudizio, emerge con ragionevole certezza, sulla base dei numerosi riscontri probatori richiamati, che il suddetto convenuto, nell’esercizio delle proprie funzioni, nelle occasioni in contestazione, ebbe a consumare le condotte illecite ascrittegli.
Ciò premesso, ritiene la Sezione che le prove formatesi nel giudizio penale – definitivamente conclusosi con la pronuncia di condanna irrevocabile emessa al termine del lungo iter giudiziario descritto in narrazione – non solo possono essere acquisite nel giudizio di responsabilità amministrativo/contabile per essere valutate dal giudice contabile ma, stante il vinculum iuris discendente dal disposto di cui all’art. 651 c.p.p., le stesse riverberano, nell’attuale processo, piena efficacia di giudicato.
Come noto, ex art. 651 c.p.p. l’efficacia vincolante del giudicato penale di condanna nel processo per la responsabilità amministrativa concerne l’accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali condotta, evento e nesso di causalità, restando, pertanto, preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali della pronuncia penale.
Nella fattispecie gli elementi acquisiti al fascicolo del giudizio appaiono sufficienti a ritenere accertati i fatti materiali dedotti dal PM contabile.
Né rivestono pregio le argomentazioni difensive di cui in appresso.
In primo luogo, non appare condivisibile la censura difensiva relativa alla circostanza secondo cui il convenuto, in servizio presso l’A.S.O. S. Giovanni Battista, avendo ricevuto (dal Dr. Bianchi, professore ordinario di Radiologia presso la facoltà di Medicina dell’ Università di Torino e componente della commissione del concorso per l’ammissione alla laurea specialistica) l’incarico di preparare le domande di radiologia in funzione dei test di ammissione alla laurea specialistica in Scienza delle professioni sanitarie tecniche-diagnostiche, non fosse qualificabile quale incaricato di pubblico servizio né potesse considerarsi coordinatore del corso di laurea in questione, non essendo membro della commissione esaminatrice.
Secondo i giudici penali, con tesi condivisa dal Collegio, “..E’ pacificamente risultato dagli atti di causa che l’imputato Bessone…effettivamente ricevette dal Bianchi l’incarico di approntare le domande del test riguardanti le discipline facenti capo alla cattedra di Radiologia..e consegnò personalmente, tramite e-mail, dette domande..a [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Abrardi, coordinatore del corso di laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche – domande che vennero poi raccolte per il successivo inoltro al CINECA per la randomizzazione” (v., Corte Appello, sent. n. 4137, cit.).
Né può sottacersi la conclusione cui è definitivamente pervenuto il Giudice penale, secondo il quale “..alla luce del principio di diritto sottolineato dalla Suprema Corte in punto assunzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, deve riconoscersi come il Bessone, dipendente dell’azienda ospedaliera G. Giovanni Battista di Torino, il cui personale collaborava con quello della collegata facoltà universitaria di Medicina e Chirurgia di Torino, e coordinatore del corso di laurea in tecniche di radiologia medica – e che dunque aveva un incarico direttamente riferibile all’organizzazione ed alle funzioni pubbliche dell’ Università – nella descritta attività delegatagli dal prof. Bianchi, da lui pacificamente svolta, avente ad oggetto l’approntamento delle domande quiz di radiologia comprese nella parte di teoria/pratica dell’esame concorsuale, abbia rivestito il ruolo di incaricato di pubblico servizio e non attività di mero coadiutore materiale del Bianchi” (v., sent. n. 4137, cit.).
Circostanza che, anche secondo la Sezione, comprova ampiamente la possibilità, ad opera dell’odierno convenuto, di commissione in proprio e non a mero titolo di concorso con altri nel reato proprio di cui all’incriminazione contestata ex art. 323, co. 1, c.p.
In secondo luogo, le predette acclarate circostanze e, segnatamente, in primis, proprio le riconosciute funzioni di fatto, esercitate dal convenuto nell’ambito della procedura concorsuale in oggetto, inducono il Collegio a ritenere che la Procura Regionale di questa Corte abbia legittimamente evocato in giudizio di responsabilità amministrativa il dott. Bessone al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno inferto all’immagine dell’ Università di Torino, non avendo pregio la doglianza difensiva prospettante un difetto del presupposto di un rapporto di lavoro dipendente con l’ Università di Torino.
Come precisato dalla giurisprudenza contabile richiamata dal P.M. in udienza, in relazione alla nozione di “dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”, “..lo stesso tenore letterale dell’art. 17, comma 30-ter, della L. n. 102/2009, come modificato dalla L. n. 141/2009, in cui è stabilito che: Le Procure della Corte dei Conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine della P.A. nei soli casi e nei modi previsti dall’art. 7 della L. 27.3.2001, n.97, induce a ritenere che il legislatore abbia inteso delimitare esclusivamente l’ambito oggettivo dell’azione di responsabilità amministrativa esperibile dal P.M. contabile in relazione a tale specifica materia” (v., Appelli Sicilia, sent. n.110 del 2012).
Di modo che nessuna specifica limitazione emerge dall’art. 17, comma 30-ter, per quanto riguarda “la platea dei soggetti nei confronti dei quali possa essere legittimamente esperita l’azione di responsabilità per i danni inferti all’immagine della P.A. mediante i predetti reati” (v., App. Sicilia, sent. cit.).
Ad ogni buon conto, il Collegio è dell’avviso assorbente per cui, non essendo contestata la sussistenza di un rapporto di impiego pubblico in capo al convenuto, comunque dipendente, quale tecnico di radiologia, dell’Azienda Città della Salute e Scienza di Torino, non possono residuare perplessità in relazione alla prospettata carenza di un rapporto di servizio con la P.A. asseritamente danneggiata, vale a dire, l’ Università di Torino, atteso anche il chiaro disposto di cui alla norma dell’art.1, co.4, l. n.20 del 1994, che ritiene risarcibile un danno arrecato da un pubblico dipendente anche ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, stante l’unitarietà della finanza pubblica lesa.
 Nel caso di specie, non può seriamente ritenersi che la condotta del convenuto non abbia provocato un danno all’immagine dell’ Università di Torino.
Quello di abuso d’ufficio costituisce uno dei reati più gravi contro la P.A., poiché altera profondamente il rapporto che, in un paese civile, deve intercorrere tra la P.A. e il cittadino.
Nel caso in esame, ad aggravare vieppiù il disvalore della condotta consumata, vi è la circostanza dell’alterazione della procedura di selezione concorsuale, dalla quale è derivata all’amministrazione universitaria una perdita di prestigio notevole, tale da incrinare in maniera non marginale il rapporto di fiducia di cui la citata Istituzione gode presso la collettività. Ed il vulnus connesso con l’inevitabile perdita di fiducia della collettività regionale nei confronti dell’ Università discende proprio dal ruolo ricoperto dal convenuto nella procedura in esame, ruolo non certamente marginale ed ininfluente ai fini del corretto svolgimento della prova.
In effetti, il comportamento disinvolto e noncurante della funzione pubblica esercitata, nonché la lesione della proiezione di tale funzione in termini di servizio da rendere, in modo imparziale e irreprensibile alla collettività, e, quindi, il vulnus all’ immagine che dell’ufficio pubblico deriva ai cittadini utenti di quel comportamento, risulta non solo sufficientemente provato,  ma tale da rendere inevitabile una doverosa astensione dalla selezione a numero chiuso, posto che alla stessa partecipava la convivente.
Infatti, anche ammettendo che il convenuto, al momento della ricezione dell’incarico dal prof. Bianchi, non fosse stato certo della partecipazione al concorso della propria convivente, l’iscrizione effettiva di quest’ultima – la cui domanda di partecipazione è risultata presentata proprio dal convenuto (v., sent. n. 4137 cit.) – avrebbe dovuto immediatamente essere segnalata, contrariamente a quanto nei fatti avvenuto.
Neppure dubitabile è che la vicenda abbia avuto una rilevanza esterna; ed in proposito il Procuratore regionale ha depositato significativa documentazione circa la diffusione di notizie sui mezzi di stampa (cd. clamor fori).
Il Collegio reputa conseguentemente dimostrata la condotta illecita, assistita dal dolo, posta in essere dal convenuto, alla qua