È inammissibile la domanda concernente il mancato computo a riscatto del periodo di studi presso l’Accademia delle Belle Arti, il cui diritto è decisamente contestato dall’ufficio scolastico resistente, in quanto essa deve essere oggetto di distinto giudizio avente ad oggetto il provvedimento negativo emesso dall’amministrazione scolastica, non potendosi convertire il giudizio promosso per l’ottemperanza della decisione riguardante il diritto alla pensione privilegiata in un ricorso avverso il diniego di riscatto a fini pensionistici di un corso legale di studi.
Corte dei conti reg., Puglia, 9 gennaio 2018, n. 12
Riscatto periodo studio Accademia delle Bella Arti – Inammissibilità
PENSIONI
C. Conti Puglia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 05-12-2017) 09-01-2018, n. 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, [#OMISSIS#] persona del [#OMISSIS#] Unico
Consigliere dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 33309/PC del registro di Segreteria, proposto dal sig. N.F., nato a G. il (…) C.F. (…), rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto, dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con questa elettivamente domiciliato in Bari alla via Calefati n. 133,
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del legale rapp.te pro-tempore e
l’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per procura generale alle liti rilasciata con atto del Notaio P.C. in R. del (…) n. 80974, elettivamente domiciliata presso la sede INPS- Gestione Dipendenti Pubblici, in Bari alla via Putignani n. 108,
per l’esecuzione della sentenza n. 834/2008 del 4.11.2008 resa dalla Corte dei Conti di Bari.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Visto il D.Lgs. n. 174 del 2016;
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 5 dicembre 2017, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il ricorrente e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS; non comparso il Ministero convenuto.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 16.2.2017 e successivamente notificato alle amministrazioni convenute insieme al decreto di fissazione dell’udienza, il sig. N.F., allegando che la Corte dei Conti di Bari con sentenza n. 834/2008, in accoglimento di un precedente ricorso, aveva riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di (…)^ categoria Tab A a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda oltre interessi e rivalutazione ex lege ha dedotto che il D.D. di pensione privilegiata n. 254 del 6.6.2011 ed il precedente D.D. n. 253/2011 di liquidazione della pensione ordinaria, provvedimenti con i quali sarebbe stata data esecuzione alla predetta pronuncia giudiziale, conterrebbero degli errori, delle contraddizioni e delle omissioni e non risulterebbero, pertanto, correttamente ed esaustivamente esecutivi della pronuncia giurisdizionale citata.
In particolare il ricorrente ha dedotto che [#OMISSIS#] liquidazione della pensione ordinaria, disposta con il D.D. n. 253/2011, non sarebbero stati applicati e calcolati i benefici di cui al CCNL del 4.8.1995 nonostante il TAR di Lecce con sentenza n. 1355/2011, eseguita con D.D. n. 6/2012, abbia statuito che i benefici contrattuali dovessero rientrare [#OMISSIS#] base di calcolo per la determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso: ha evidenziato che erroneamente nel D.D. 253/2011 viene indicato il trattamento retributivo annuo di Euro. 13.347,17 anziché nell’importo di Euro. 14.321,35 come riportato nel citato D.D. n. 6/2012.
Ancora:
– nei D.D. n. 253/2011 e n. 254/2011 vengono indicati gli anni utili di servizio in 26 anziché in 27 come invece espressamente e correttamente indicato nel D.D. n. 6/2012;
– è stato omesso di applicare il beneficio del 2,50% pensionabile per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ex art. 44 del R.D. n. 1290 del 1922;
– [#OMISSIS#] determinazione del trattamento pensionistico privilegiato (e prima in quello ordinario) doveva essere computato il riscatto degli anni di studio presso l’Accademia delle Belle Arti atteso che egli era stato immesso in ruolo in ragione e per il titolo di studio posseduto, in applicazione del quadro normativo e delle relative norme sullo stato giuridico vigenti all’epoca dei fatti, in particolare il D.M. 2 marzo 1972.
In relazione alle suesposte allegazioni e deduzioni il sig. N. ha chiesto di accogliere il ricorso provvedendo a:
– ordinare l’ottemperanza della sentenza n. 834/2008 del 4.11.2008 resa dalla Corte dei Conti di Bari, nominando un Commissario ad acta che, in esecuzione della citata sentenza, adotti in via sostitutiva i provvedimenti necessari affinché si proceda alla corretta determinazione del trattamento pensionistico privilegiato spettante, previa corretta determinazione del trattamento pensionistico ordinario in ragione della completa ed esaustiva ricostruzione della carriera;
– ove occorra dichiarare nulli i D.D. n. 253 e 254 del 2011, in quanto erronei, illegittimi e comunque elusivi della sentenza della Corte dei Conti di cui si chiede l’esecuzione nonché della sentenza del Tar Lecce n. 1355/2011;
– condannare l’amministrazione convenuta al pagamento di spese ed onorari di giudizio.
In data 2 marzo 2017 il difensore del ricorrente ha depositato copia conforme della sentenza della Corte dei Conti n. 834/2008 e di quella del TAR Lecce n. 1355/2011 con relative attestazione di assenza di appello per entrambe.
L’INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 23.6.2017, allegando di essere mero ordinatore secondario di spesa e di aver applicato il D.M. n. 253 del 2011 ed il D.M. n. 254 del 2011 emessi dall’ex Provveditorato [#OMISSIS#] Studi di Lecce, ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
L’Ufficio scolastico Regionale per la Puglia del MIUR, costituito in giudizio con memoria depositata in data 30 giugno 2017, ha dedotto che:
– l’Amministrazione ha dato corretta ed esaustiva applicazione della sentenza n.834/2008 della Corte dei Conti, con i DD.DD. nn.253 e 254/11, emessi sulla scorta dell’inquadramento economico riveniente dal DP di ricostruzione di carriera n.1384 del 10/4/2001, regolarmente vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato il 08/11/2001 al n.194, che ha recepito il CCNL 4/8/95;
– a seguito della proposizione del ricorso in ottemperanza all’odierno esame, l’Ufficio ha riscontrato che la struttura della retribuzione indicata nel DD n.6/2012 non era conforme a quanto spettante con DP n.1384 del 10/4/2001 e, pertanto, con provvedimento prot. n.(…) ha provveduto a rettificarlo, colmando la discrasia nel maturato economico che si era venuta a creare ed a rideterminare in misura corretta il trattamento retributivo indicato nel DD n.6/ 2012 da L.27.730.000 (Euro.14.321,35), in L.25.843.758 (Euro.13.347,17);
– l’indicazione degli anni di servizio del sig. N. ammontano ad anni 26, mesi 7 e giorni 22 di servizio, arrotondati, ex art.40 co.2 D.P.R. n. 1092 del 1973, ad anni 27;
– l’Amministrazione non ha omesso di applicare il beneficio del 2,50% ex art.44 R.D. n. 1990 del 1922, in quanto la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha statuito esclusivamente il diritto alla pensione privilegiata di (…) ctg. Tab. A a decorrere dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e null’altro;
– il docente è stato nominato in prova dal 01/10/1974 nel ruolo per l’insegnamento di Discipline Pittoriche con D.P. n. 2662 del 30 settembre 1974, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 della L. 30 luglio 1973, n. 477, disposizione che non prevede come condizione sine qua non per l’immissione in ruolo il possesso del Diploma di Licenza di Accademia di BB.AA.: la L. n. 312 del 1980 attribuisce, al predetto Diploma solo effetti economici e non di riconoscimento al trattamento pensionistico.
Sulla scorta delle su riportate deduzioni difensive l’Ufficio ha sostenuto di aver adempiuto, per intero, a quanto stabilito dalla sentenza della Corte dei Conti n.834/2008 e di non dover adottare altri provvedimenti; ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
All’udienza del 4.7.2017 la trattazione del giudizio è stata rinviata all’udienza del 5.12.2017 per permettere dal legale del ricorrente di esaminare la tardiva memoria di costituzione del MIUR.
All’udienza del 5.12.2017 l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il ricorrente e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS si sono riportati ai rispettivi atti scritti insistendo per le conclusioni ivi rassegnate; il giudizio, non comparso il MIUR, è stato definito come da dispositivo, letto [#OMISSIS#] stessa udienza, di seguito trascritto.
Motivi della decisione
Con il ricorso in esame il sig. N. si duole dell’asserita non completa ottemperanza alla sentenza n. 834/2008 di questa Corte.
Con tale pronuncia, in accoglimento del ricorso avanzato dal N. avverso un provvedimento del 1997 che aveva negato la pensione privilegiata per non riconosciuta dipendenza da causa di servizio delle denunciate infermità, è stato deciso che al “Prof. N.F. spetta il trattamento pensionistico privilegiato a [#OMISSIS#] di 4^ ctg. tab. A a decorrere dal 1 giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda oltre interessi e rivalutazione ex lege”.
Tale sentenza risulta compiutamente eseguita con il decreto n. 254 del 6.6.2011, emesso dal dirigente dell’Ufficio scolastico della Provincia di Lecce, applicando alla retribuzione pensionabile determinata ai fini della liquidazione della pensione ordinaria, le aliquote migliorative individuate per il trattamento di privilegio in relazione al servizio utile di anni 27.
Il ricorrente non ha contestato le aliquote applicate ma ha lamentato che il servizio utile preso a riferimento fosse pari a 26 anni.
Preliminarmente occorre osservare che tale doglianza, unitamente alle altre, non riguardano l’esecuzione della sentenza di questa Corte che si è invero occupata soltanto della controversia riguardante la spettanza del diritto alla pensione privilegiata, ma hanno ad oggetto asseriti errori [#OMISSIS#] liquidazione della pensione ordinaria sulla cui base è stata poi liquidata la pensione privilegiata.
Occorre perciò esaminare i motivi di ricorso solo [#OMISSIS#] misura in cui essi abbiano diretta attinenza con la corretta ottemperanza della decisione di questa Corte non potendosi convertire il presente giudizio in un altro di cognizione concernente il provvedimento di liquidazione della pensione ordinaria o diversi provvedimenti non autonomamente impugnati.
Fatta tale necessaria premessa la doglianza circa l’errato computo degli anni di servizio utile è pacificamente destituito di fondamento posto che, da quanto chiaramente emerge a pag. 5 del citato D.Dirig. n. 254 del 2011, le aliquote di pensione sono state calcolate, non su 26 anni di servizio, come asserito dal ricorrente, bensì in relazione a 27 anni; in particolare la prima aliquota riguarda il periodo di servizio fino al 31.12.1992 ed è stata calcolata con riferimento a 24 anni di servizio e la seconda aliquota calcolata per il residuo servizio utile di 3 anni.
L’altra doglianza, con cui si lamenta che l’ammontare della retribuzione pensionabile posta a base della liquidazione della pensione non abbia tenuto conto dei benefici contrattuali previsti dal CCNL del 4.8.1995, è anch’essa infondata.
La sentenza del TAR Lecce n. 1355/11del 18.7.2011, invocata dal ricorrente, riguarda una controversia il cui oggetto concerne esclusivamente il diritto a ricevere l’indennità sostitutiva di preavviso prevista dall’art. 23, co. 4, del CCNL comparto scuola del 4.8.1995 e non ha statuito alcunché circa la base di calcolo di tale indennità.
In ottemperanza a tale pronuncia l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con decreto n. 6 del 21.1.2012, successivo a quelli di liquidazione della pensione ordinaria e privilegiata, ha liquidato la citata indennità sostitutiva di preavviso indicando [#OMISSIS#] base di calcolo una retribuzione, alla data di cessazione, superiore a quella calcolata nei decreti di pensione.
L’Ufficio Scolastico convenuto ha chiarito che l’errore nell’indicazione della struttura della retribuzione alla data di cessazione si è verificato non nei decreti di pensione bensì nel decreto di liquidazione dell’indennità sostitutiva di preavviso ed ha anche dedotto che il DD n. 6/2012 è stato modificato dal decreto n. 4051 del 10.4.2017 con cui è stata rettificata la struttura della retribuzione e la quantificazione dell’indennità sostitutiva di preavviso.
L’assunto difensivo dell’amministrazione convenuta è da condividersi in quanto gli importi presi a base di calcolo della retribuzione pensionabile sono quelli derivanti dal decreto di ricostruzione della carriera e di riconoscimento dei benefici derivanti dal CCNL del 4.8.1995 (DP n. 1384 del 10.4.2001); provvedimento avverso il quale non risulta che il sig. N. abbia proposto ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale.
La pretesa della modifica di un provvedimento pensionistico preesistente non può, pertanto, fondarsi sul contenuto, peraltro erroneo, di un successivo provvedimento non emanato a fini pensionistici.
Gli altri due motivi di doglianza avanzati in questa sede attengono al mancato riscatto del periodo di studio presso l’Accademia delle Belle Arti e la mancata applicazione del beneficio del 2,50% per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ex art. 44 del R.D. n. 1290 del 1922.
Entrambe le doglianze non sono ammissibili in un giudizio di ottemperanza di una sentenza che si è limitata a dichiarare il diritto alla pensione privilegiata.
Con riguardo alla prima, occorre solo osservare che il mancato computo a riscatto del periodo di studi presuppone una domanda da parte dell’interessato ed un distinto provvedimento negativo da parte dell’amministrazione competente che deve essere impugnato in un distinto giudizio di cognizione.
Il ricorrente si è limitato ad allegare una comunicazione del Provveditorato [#OMISSIS#] Studi di Lecce all’INPDAP del 22.1.2001 (modulo PR1) a fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita in cui in calce si annota a penna che il corso legale dell’Accademia delle Belle Arti viene valutato ai fini dell’art. 13 del D.P.R. n. 1092 del 1973.
A prescindere dalla circostanza che tale comunicazione all’INPDAP circa la liquidazione dell’indennità di buonuscita è stata formalmente annullata con decreto prot. n. 15241 del 29.10.2010 dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia, [#OMISSIS#] insuperabile il motivo di inammissibilità di tale doglianza dato al fatto che il mancato computo a riscatto del periodo di studi presso l’Accademia delle Belle Arti, il cui diritto è decisamente contestato dall’Ufficio scolastico resistente, deve essere oggetto di distinto giudizio avente ad oggetto il provvedimento negativo emesso dall’amministrazione scolastica non potendosi convertire il giudizio promosso per l’ottemperanza della decisione riguardante il diritto alla pensione privilegiata in un ricorso avverso il diniego di riscatto a fini pensionistici di un corso legale di studi.
Analogamente, la richiesta dei benefici di cui all’art. 44 del R 1290/1922 è stata respinta dall’amministrazione scolastica con diverse comunicazioni indirizzate al ricorrente già a partire dal 1999 ed in [#OMISSIS#] con la nota del 20.4.2011 dell’Ufficio scolastico Regionale per la Puglia-Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce.
Pertanto nel presente giudizio, promosso per l’ottemperanza della più volte richiamata sentenza di questa Sezione, di riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, non possono essere delibate altre questioni, come quella riguardante i benefici di che trattasi – peraltro incidenti soltanto di riflesso nel computo della retribuzione pensionabile – già in precedenza oggetto di provvedimenti negativi che andavano impugnati [#OMISSIS#] sede competente e attraverso gli strumenti processuali appropriati.
Alla luce di quanto fin qui esposto, considerata l’infondatezza delle doglianze del ricorrente in ordine all’esecuzione della Sentenza di questa Corte dei Conti n. 834/2008, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo a favore sia dell’INPS che dell’amministrazione scolastica.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso n. 33309 proposto dal sig. N.F..
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano nell’importo di Euro. 1.000, a favore di ciascuna delle amministrazioni convenute.
Fissa il [#OMISSIS#] di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso, in Bari, all’esito dell’udienza del 5 dicembre 2017.
Depositata in Cancelleria 9 gennaio 2018.