Corte dei conti reg., Puglia, 9 ottobre 2015, n. 937

Personale ATA – Indennità integrativa speciale – Tredicesima

Data Documento: 2015-10-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Il divieto di cumulo di due o più indennità integrative speciali, nel caso di pensionato che presti opera retribuita alle dipendenze di un’università (o di altra amministrazione pubblica), deve ritenersi venuto meno in forza delle sentenze C. cost. 22 dicembre 1989, n. 566 e 29 aprile 1992, n. 204, le quali hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto generalizzato di cumulo dell’indennità in questione con altra indennità analoga, nella parte in cui le norme allora impugnate non fissavano un limite al di sotto del quale tale divieto non può essere operante. Analoghe argomentazioni possono proporsi per quanto riguarda la problematica riguardante la liquidazione della tredicesima mensilità al pensionato che presti opera retribuita presso terzi.

Contenuto sentenza

IMPIEGO PUBBLICO   –   PENSIONI
C. Conti Puglia Sez. giurisdiz., Sent., 09-10-2015, n. 453
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
IL [#OMISSIS#] UNICO DELLE PENSIONI
Dott. [#OMISSIS#] Vecchio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 32041 del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
L. A., cf Omissis, rapp. dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che difende
nei confronti di
INPS (gestione ex INPDAP) rapp.to e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e la L. 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
Ritenuto in
Svolgimento del processo
Il sig. L. A. è titolare di pensione privilegiata n. 3977924; lamenta il ricorrente di non aver percepito l’indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità in misura intera sul proprio trattamento pensionistico, a decorrere dal 1984, anno in cui ha iniziato a lavorare per l’Università degli studi di Bari in quanto l’ente previdenziale avrebbe applicato in maniera illegittima il divieto di cumulo della doppia indennità integrativa speciale
Il sig. L. A. con il presente ricorso chiede di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire l’indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità in misura intera sul trattamento pensionistico privilegiato tabellare, con la condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento del dovuto per tutto il periodo in cui ha svolto attività lavorativa presso terzi, oltre interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati.
Con memoria di costituzione depositata in data 1.102015, l’amministrazione convenuta ha eccepito, in primo luogo, la prescrizione del credito pensionistico reclamato. Nel merito, chiede che il ricorso venga rigettato in quanto infondato.
Considerato in
Motivi della decisione
La fattispecie concernente l’ipotesi del pensionato che [#OMISSIS#] opera retribuita alle dipendenze di terzi ricade [#OMISSIS#] previsione dell’art. 99, comma 5, del D.P.R. n. 1092 del 1973, per ciò che attiene al datore di lavoro pubblico, nel disposto dell’art. 17, comma 1, della L. n. 843 del 1978 e dell’art. 15 del D.L. n. 663 del 1979, convertito in L. n. 33 del 1980, per quanto riguarda il datore di lavoro privato.
Le citate norme sono state oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con le sentenze del [#OMISSIS#] delle Leggi, rispettivamente, n. 566/1989 e n. 204/1992, [#OMISSIS#] parte in cui non determinano la misura della retribuzione oltre la quale non compete l’indennità integrativa speciale.
Le pronunce della Corte Costituzionale hanno, dunque, espunto dall’ordinamento giuridico le suddette disposizioni giacché la deminutio del trattamento pensionistico complessivo può essere compatibile con il principio posto dall’art. 36 della Costituzione solo se correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura.
Ne è conseguito che, avuto riguardo all’efficacia retroattiva delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto caducata la normativa dalla quale discendeva il divieto di corresponsione dell’indennità integrativa speciale giacché, proprio per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale di cui sopra, non era possibile introdurre limiti all’eliminazione del divieto di cumulo del beneficio in assenza di una interpositio legislatoris.
Del resto, la stessa Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 438/1998, ha indicato questa strada interpretativa poiché, dopo avere dichiarato l’inammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate riguardo all’art. 1, comma 4, e all’art. 2, commi 6 e 7, della L. n. 324 del 1959 e dopo avere precisato che non le è consentito fornire l’interpretazione autentica o l’eventuale correzione delle proprie precedenti decisioni, ha statuito che, di fronte a un “diritto vivente” inteso a sostenere un’interpretazione giurisprudenziale tendente ad una sostanziale lesione del giudicato costituzionale, “il divieto di cumulo di due o più indennità integrative speciali deve … ritenersi venuto meno in forza delle sentenze n. 566 del 1989 e n. 232 rectius 204 del 1992 … , le quali hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto generalizzato di cumulo dell’ indennità in questione con altra indennità analoga … [#OMISSIS#] parte in cui le norme allora impugnate non fissavano un limite al di sotto del quale tale divieto non può essere operante”.
Analoghe argomentazioni possono proporsi per quanto riguarda la problematica riguardante la liquidazione della tredicesima mensilità al pensionato che [#OMISSIS#] opera retribuita presso terzi.
L’art. 97, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 statuiva: “al titolare di pensione … che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa, non competono la tredicesima mensilità e l’assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita”.
Su tale disposizione normativa è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 232/1992 che ne ha dichiarata la non conformità all’art. 36 della Costituzione, [#OMISSIS#] parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilità, demandando nuovamente al legislatore il compito di intervenire sulla materia, con conseguente sua integrale corresponsione in attesa dell’intervento del legislatore.
Deve, quindi, essere dichiarato il diritto di L. A. a percepire l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità in misura intera nei periodi in cui percepiva lo stipendio, con la conseguente condanna dell’amministrazione a pagare i benefici richiesti.
L’amministrazione è tenuta a pagare gli arretrati, nei limiti della prescrizione, regolarmente eccepita dall’amministrazione con memoria di costituzione del 1.10.2015.
Poiché risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione sia la richiesta del ricorrente dell’1.2.2008, ma pervenuta all’ente previdenziale solo in data 4.12.2008, in applicazione della prescrizione quinquennale risultano prescritti i ratei antecedenti il 4.12.2003.
Condanna l’Amministrazione resistente all’erogazione in favore del ricorrente dei ratei pensionistici arretrati dovuti, con interessi legali e rivalutazione monetaria a termini dell’art.429, comma 3, c.p.c., con applicazione della regola dell’assorbimento secondo cui l’importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione, tenuto conto dei principi enunciati [#OMISSIS#] sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.10/2002/Q.M del 18 ottobre 2002 sino al soddisfo.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza e si liquida in favore di L. A. [#OMISSIS#] onnicomprensiva somma di Euro 500,00, oltre [#OMISSIS#] e CPA.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia in composizione monocratica, in funzione di [#OMISSIS#] Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale con le relative differenze di tredicesima mensilità, sulla pensione privilegiata tabellare e condanna l’Inps al pagamento di tali emolumenti oltre [#OMISSIS#] arretrati a decorrere dal 4.12.2003, con interessi legali e rivalutazione monetaria come da parte motiva.
Condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite che si liquidano [#OMISSIS#] onnicomprensiva somma di Euro 500,00 (cinquecento), oltre [#OMISSIS#] e CPA.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali [#OMISSIS#] ed aventi causa.
Così deciso in Bari, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio dell’8 ottobre 2015.
Depositata in Cancelleria 9 ottobre 2015.