Corte dei conti reg., Sardegna, 10 marzo 2017, n. 34

Riscatto dei periodi di studio – Corso di studi infermiere professionale

Data Documento: 2017-03-10
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] Sulle domande di riscatto, di ricongiunzione e sistemazione contributiva, presentate all’amministrazione attiva anteriormente al 1 giugno 2004 permane la competenza dell’Università, nonostante l’emanazione del d.l. 30 giugno 1994, n. 479 (istitutivo dell’INPDAP) e della l. 8 agosto 1995, n. 335 che aveva istituito presso l’Istituto la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato. Ne consegue che spettava all’ Università pronunciarsi sull’istanza presentata in sede amministrativa, ma ciò non comporta l’estromissione dal giudizio dell’INPS.L’istituto del riscatto, applicato ai corsi di studio richiesti per il conseguimento di diplomi abilitanti all’esercizio di attività professionali specifiche, consente di computare ai fini pensionistici – previo pagamento del previsto contributo – periodi che, pur non avendo dato luogo a prestazioni lavorative a favore dell’ente datore di lavoro, hanno tuttavia rappresentato una indispensabile fase propedeutica all’espletamento del servizio, nelle ipotesi in cui il diploma costituisca requisito richiesto per il posto ricoperto.La normativa applicabile, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale, consente il riscatto del periodo, corrispondente al corso di studio di infermiere professionale, frequentato presso una scuola convitto istituita ai sensi degli artt. 130 e 131 Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, purché il diploma conseguito fosse prescritto per l’ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.Ai fini della sussistenza del diritto al riscatto dei corsi di studio a fini pensionistici, per quanto possa ritenersi che la qualificazione “specializzante” del corso di infermiere professionale sia stata assunta in legge, da sempre la giurisprudenza contabile ha statuito che la natura specializzante deve coesistere con l’altro requisito normativamente richiesto, ovvero il possesso di diploma di scuola secondaria superiore, essendo tali elementi i necessari presupposti affinché si verifichi il “ritardo” nell’accesso al lavoro cui è stata, dal legislatore prima e dalla giurisprudenza poi, ricollegata la possibilità del riscatto stesso.

Contenuto sentenza

Sent. N. 34/2017
REPUBBLICA ITALIANA                                           
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quale giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23.810 del registro di Segreteria, proposto dalla signora A. A. (C.F. Omissis), nata a Omissis il Omissis, rappresentata e difesa dagli Avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (CF: PTTLNE65D70B354Y; PEC: [#OMISSIS#].avvpettinau@legalmail.it ), presso il cui studio, sito in Cagliari, Piazza Gramsci n° 18, ha eletto domicilio, contro l’INPS (CF: 80078750587) e l’ Università degli Studi di Cagliari.
Uditi, nella pubblica udienza del 22 febbraio 2017, l’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nell’interesse della ricorrente, l’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in rappresentanza dell’ Università degli Studi, e l’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Con atto depositato in data 7 settembre 2016, la signora A. A. ha proposto ricorso avverso la nota in data 26 luglio 2016 dell’ Università degli Studi di Cagliari, con la quale era stata respinta la domanda, presentata in data 19 febbraio 1988, al fine di ottenere il riscatto, ai fini pensionistici, del corso biennale di Infermiere professionale tenuto dall’Ente Ospedaliero Ospedali Riuniti di Cagliari negli anni 1973/1974 e 1974/1975, conclusosi col conseguimento del relativo diploma, in data 17 luglio 1975.
La ricorrente ha specificato che, dopo aver frequentato il corso specializzante, presso la Scuola per Infermieri professionali “[#OMISSIS#] di Piemonte”, istituita con Decreto Interministeriale del 30 luglio 1937, veniva assunta, dopo un primo periodo di servizio fuori ruolo, dall’ Università degli Studi di Cagliari, a decorrere dal 17 agosto 1987, in qualità di assistente socio-sanitario, infermiere professionale, presso l’Istituto di Malattie Cardiovascolari della Facoltà di Medicina Interna, ove a tutt’oggi presta servizio.
A sostegno della pretesa la ricorrente ha richiamato alcune pronunce della Corte costituzionale (sent. n. 133/1991; n. 280/1991; n. 426/1990 e n. 178/1993) che avrebbero inciso sull’art. 24 della l. n. 1646/1962 e sull’art. 69 del r.d. n. 680/1938, riconoscendo pieno valore, ai fini del riscatto, alla preparazione professionale acquisita in corsi di studio, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, quando la stessa sia indispensabile per accedere al posto ricoperto.
Detto orientamento sarebbe stato da ultimo ribadito dalla Consulta con la sentenza n. 52/2000, in riferimento all’art. 13, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
E’ stato, conclusivamente richiesto l’accoglimento del ricorso, con condanna alle spese del giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
L’ Università degli Studi di Cagliari si è costituita in giudizio a ministero dell’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], depositando memoria difensiva in data 10 febbraio 2017, con la quale sono state formulate conclusioni di inammissibilità del ricorso in via pregiudiziale, ovvero di rigetto nel merito per infondatezza.
Nell’atto defensionale, è stato premesso che, con istanza del 19 febbraio 1988, la ricorrente aveva chiesto il riscatto del periodo corrispondente alla durata legale del corso di infermiere professionale, frequentato negli anni scolastici 1973/1974 e 1974/1975.
Aveva, altresì, richiesto la ricongiunzione di altri periodi di servizio non di ruolo nel 1993: detti periodi non sono coincidenti con la frequentazione della scuola, essendo relativi agli anni 1975 (dopo la fine del corso), 1976 e 1977.
A sostegno delle rassegnate conclusioni è stato sostenuto quanto segue.
In primo luogo l’ Università avrebbe dato risposta alla diffida presentata il 14 luglio 2016 per il tramite dello Studio legale, pur non avendo più competenza in merito (come ribadito dalla Sezione Sardegna, da ultimo con sentenza n. 10/2017), facendo presente che il periodo non poteva essere riscattato ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione dell’istanza (1988).
Conseguentemente, tale nota non potrebbe essere impugnata in sede giurisdizionale, non assumendo il valore di provvedimento di rigetto della istanza.
Peraltro, la ricorrente avrebbe prestato acquiescenza all’operato dell’Amministrazione, non avendo presentato ulteriori richieste o rivendicazioni per oltre venticinque anni.
Nel merito, è stato sostenuto che erroneamente la ricorrente riterrebbe applicabili gli articoli 24 della l. n. 1646/1962 e 69 del r.d. n. 680/1938, specificamente diretti a disciplinare la materia per il personale iscritto alla ex CPDEL e, in quanto tali, non estensibili ai dipendenti universitari, iscritti alla Cassa Dipendenti dello Stato.
Per questi ultimi troverebbe applicazione l’art. 13, comma 1, del DPR n. 1092/1973, che limiterebbe, anche nell’interpretazione da ultimo data dal Giudice delle Leggi (sentenza n. 52/2000), la possibilità del riscatto a corsi di studi svolti presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.
In ogni caso, la pronuncia della Consulta del 2000, avrebbe subordinato la possibilità di riscattare i periodi di studio al possesso di un diploma di scuola media superiore, unitamente al requisito del titolo imprescindibile per accedere alla qualifica. Tali condizioni non ricorrerebbero nel caso di specie, non essendo la ricorrente in possesso, al momento della frequentazione della scuola, di tale diploma. A non voler considerare che il corso frequentato dalla ricorrente sembrerebbe quello biennale, ante riforma, per l’accesso al quale era richiesta la licenza media di primo grado, di talché non ne sarebbe ammesso il riscatto.
L’INPS si è costituito in giudizio con il patrocinio degli Avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], depositando all’uopo memoria difensiva in data 13 febbraio 2017, con la quale, in via preliminare è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto, in quanto l’istanza della ricorrente era stata avanzata all’amministrazione datoriale il 19 febbraio 1988.
L’INPS, difatti, sarebbe subentrato nella gestione dei trattamenti pensionistici del personale Universitario a far data dal 1 giugno 2004, permanendo la competenza dell’ Università alla definizione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data. Di talché, in ipotesi di accoglimento del ricorso, eventuali spese di lite dovrebbero gravare sull’amministrazione statale.
Nel merito è stata sostenuta l’infondatezza della pretesa attrice in quanto, dal combinato disposto degli artt. 13 del d.P.R. n. 1092/1973, 8 comma 1 lett. B della l. n. 274/1991, e 2 del D.Lgs n. 184/1997, si evincerebbe che il beneficio de quo spetti solo per la frequenza di un corso di livello universitario; per contro, tale non sarebbe quello seguito dalla ricorrente. Inoltre, secondo l’Istituto previdenziale, le ipotesi ammesse a riscatto dovrebbero essere considerate tipiche e tassative, con esclusione dell’interpretazione e/o applicazione analogica delle disposizioni che le prevedono.
Alla luce delle precedenti considerazioni è stato chiesto il rigetto del ricorso. In via subordinata è stato chiesto che, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, sia ordinato alla ricorrente il pagamento del relativo onere da riscatto. In ogni caso, con il favore delle spese, o comunque l’esenzione da eventuali spese di lite.
All’udienza del 22 febbraio 2017, l’Avvocato [#OMISSIS#], per l’INPS, ha insistito affinché, in ipotesi di eventuale accoglimento della domanda, non siano addebitate all’Istituto le spese legali, in quanto l’INPDAP non era competente a pronunciarsi sulla domanda. Ha, inoltre, precisato che all’epoca della proposizione della stessa, il silenzio serbato dall’Amministrazione sarebbe dovuto essere impugnato davanti al TAR, allora competente.
L’Avvocato [#OMISSIS#], per l’ Università , ha specificato che la domanda in sede amministrativa era stata presentata prima della entrata in vigore della legge n. 241/1990, di talché il silenzio equivaleva a rifiuto e si consolidava. Ha, inoltre, avanzato dubbi sulla effettiva operatività della circolare richiamata dall’INPS ai fini dello spostamento della competenza. Nel merito del ricorso ha integralmente richiamato le conclusioni in atti.
l’Avvocato [#OMISSIS#], nell’interesse della ricorrente, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, richiamando la sentenza n. 280/2003 della Sezione Lombardia, con la quale era stata ritenuta fondata la domanda proposta, ancorché il ricorrente non fosse in possesso del diploma (situazione identica a quella della signora A. A.).
              Considerato in
DIRITTO
1. In via preliminare, va precisato che, in applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art.56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di trenta giorni per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’INPS. Al riguardo, va precisato che sulla domanda avanzata a suo tempo dalla ricorrente, non si erano pronunciate né l’ Università degli Studi di Cagliari, né l’allora INPDAP. Peraltro, va osservato che, sulle domande di riscatto, di ricongiunzione e sistemazione contributiva, presentate all’amministrazione attiva anteriormente al 1° giugno 2004 permaneva la competenza dell’ Università , nonostante l’emanazione del D.Lg. 30 giugno 1994 n. 479 (istitutivo dell’INPDAP) e della L. 8 agosto 1995 n. 335 art. 2, comma 1 che aveva istituito presso l’Istituto la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato.
Difatti, ai sensi del successivo comma 3 della norma richiamata, era previsto un regime transitorio durante il quale “le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell’assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dello Stato”.
Per ciò che attiene, nel particolare, al personale universitario, come risulta dalla circolare INPDAP n. 23 del 30 marzo 2004, versata in atti dall’INPS, in forza di apposita convenzione stipulata tra le Università e l’allora l’INPDAP, sono rimaste a carico delle università medesime le competenze per la definizione di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al personale dell’ Università cessato dal servizio anteriormente al 1° giugno 2004, nonché la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva presentate anteriormente alla predetta data del 1° giugno 2004, come è nel caso in esame.
Ne consegue che spettava all’ Università pronunciarsi sull’istanza presentata in sede amministrativa, ma ciò non comporta l’estromissione dal giudizio dell’INPS.
Non può, infatti, negarsi, in conformità a pronunce già emesse da questa Sezione (cfr., tra le altre Sez. Sardegna, n. 447 del 2004 e n. 584 del 2005), che la parte ricorrente sia portatrice un interesse giuridicamente rilevante a vocare in giudizio l’Istituto, quanto meno al fine di rendere opponibile allo stesso un giudicato eventualmente favorevole, che potrebbe esplicare effetti, anche se indiretti, sull’operato dell’INPS, competente al pagamento della pensione.
Pertanto, l’eccezione non merita accoglimento.
3. Ancora in via preliminare, con riferimento all’eccepita inammissibilità del ricorso, formulata dall’Amministrazione Universitaria, discende da quanto sopra evidenziato che la nota del 2016, con la quale è stata respinta l’istanza della ricorrente, assume la [#OMISSIS#] di provvedimento di diniego e, in quanto tale, impugnabile in sede giurisdizionale.
4. Nel merito, va rammentato che l’istituto del riscatto, applicato ai corsi di studio richiesti per il conseguimento di diplomi abilitanti all’esercizio di attività professionali specifiche, consente di computare ai fini pensionistici – previo pagamento del previsto contributo – periodi che, pur non avendo dato luogo a prestazioni lavorative a favore dell’ente datore di lavoro, hanno tuttavia rappresentato una indispensabile fase propedeutica all’espletamento del servizio, nelle ipotesi in cui il diploma costituisca requisito richiesto per il posto ricoperto.
Per ciò che attiene, in particolare, alla frequentazione del corso di studio di infermiere professionale, l’articolo 24 della legge del 22/11/1962, n. 1646, aveva già previsto la possibilità, ancorché limitata al personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, di poter riscattare l’allora biennio, corrispondente al predetto corso, frequentato presso una scuola convitto istituita ai sensi degli artt. 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (come è nel caso di specie), purché il diploma conseguito fosse prescritto per l’ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.
Il Legislatore, con legge n. 124 del 25 febbraio 1971, aveva, poi,  apportato modifiche sui requisiti di ammissione alle scuole per infermieri professionali prevedendo, per l’accesso alle predette scuole, il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 1973-74, anche di un certificato attestante l’ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente, dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado (cfr. art. 2).
In seguito, con D.P.R. n° 867/75, il corso di studi per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale è stato ripartito in tre anni scolastici, a decorrere dall’anno scolastico 1975-76, mentre nulla è stato innovato per i requisiti richiesti per essere ammessi alla frequentazione.
Intervenute diverse pronunce della Corte Costituzionale, con le quali era stata affermata l’illegittimità costituzionale delle norme relative ai riscatti dei periodi di studio per il conseguimento di determinati titoli, ove queste non prevedessero la facoltà di valorizzazione dei periodi corrispondenti a quei corsi di specializzazione e para-universitari, il cui diploma fosse richiesto come condizione per partecipare ai concorsi e per l’ammissione in servizio in determinati profili professionali (sentenze n. 765/1988; n. 535/1990 e n. 52/2000; n. 133/1991, e diverse altre), il Legislatore, nel prendere atto di detto indirizzo, seppur limitatamente al personale iscritto alle Casse amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, ha emanato la legge 8 agosto 1991 n. 274 (recante, tra l’altro, modifiche e integrazioni degli ordinamenti delle Casse in argomento), che all’art. 8, comma uno, ha previsto la possibilità del riscatto di periodi (non inferiori a un anno) corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore, e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano” (cfr. lettera b).
Emerge con chiarezza, vuoi dalle pronunce della Consulta, vuoi dall’intervento specifico del Legislatore, la generale tendenza a valorizzare la frequenza di tutti quei corsi che hanno ritardato l’accesso al lavoro dei dipendenti pubblici che ricoprono determinate posizioni funzionali, rispetto ad altre qualifiche che richiedono un titolo di minor valore, e a compensare la professionalità acquisita per l’ingresso in servizio, qualora i relativi titoli di studio siano richiesti come condizione necessaria ed indispensabile per il posto da ricoprire.
Peraltro, in tutti le occasioni, è stato costantemente affermato il principio, come sancito espressamente dal Legislatore, che il riscatto fosse consentito solo a condizione che i corsi professionali fossero frequentati dopo aver conseguito il diploma di istruzione secondario superiore.
Anche questa Sezione (cfr. sentenze n. 146 del 2 luglio 2014 e 41 del 18 marzo 2015), nel ritenere che le pronunce della Consulta abbiano ampliato e completato il contenuto delle norme censurate, nel senso di riconoscere meritevole di considerazione, ai fini dell’istituto del riscatto, la preparazione professionale, acquisita dagli interessati quando la stessa sia indispensabile per accedere al posto ricoperto (seppure limitatamente alle norme censurate, in particolare art. 69 del r.d. n. 680 del 1938, e art. 24 della legge n. 1646 del 1962), ha sempre valutato che la frequenza dei corsi sia avvenuta previo possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
In tale linea si colloca anche la  sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 9-15 febbraio 2000 la quale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ha affermato il seguente principio (già espresso con l’ordinanza n. 210 dell’8-16 gennaio 2000): “nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studi superiori, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione, per irragionevolezza, quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera”.
Seppure nel caso in esame possa ritenersi che la qualificazione “specializzante” del corso di infermiere professionale sia stata assunta in legge, ancorché con previsione settoriale, da sempre la giurisprudenza contabile ha statuito che la natura specializzante deve coesistere con l’altro requisito normativamente richiesto, ovvero il possesso di diploma di scuola secondaria superiore, essendo tali elementi i necessari presupposti affinché si verifichi il “ritardo” nell’accesso al lavoro, cui è stata, dal Legislatore prima e dalla giurisprudenza poi, ricollegata la possibilità del riscatto (cfr. Sezione Terza Centrale, sentenze n. 347/2002 e n. 198/2012).
Nel caso di specie, difetta all’evidenza uno dei requisiti fondamentali affinché possano trovare applicazione i principi enucleabili dalle pronunce del Giudice delle Leggi, con il venir meno delle ragioni che hanno consentito, in assenza di un puntuale intervento legislativo in merito (limitato, per come si è visto, ai dipendenti degli Enti Locali, ma indubbiamente condizionato dalla presenza dei requisiti che la signora A. A. non possiede), e in applicazione estensiva dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, il riconoscimento ai fini del riscatto di periodi di studio che per così dire, sostituiscano la frequentazione di corsi universitari, ma tra i quali non possono essere ricompresi, all’evidenza, quelli frequentabili o frequentati all’indomani del conseguimento del diploma di scuola media inferiore.
Né elementi a sostegno della pretesa di parte attrice possono desumersi dalla pronuncia della Sezione Lombardia, invocata nel corso della discussione (sentenza n. 280 del 25/02/2003).
Difatti, detta pronuncia, rimasta più o meno isolata, è stata riformata in appello, nel corso del 2004, in ragione della seguente motivazione: deve ricordare il Collegio, come del resto ampiamente specificato nella ormai consolidata giurisprudenza di questa Terza Sezione Giurisdizionale Centrale (da ultimo sent. 347/2002), che dopo le ripetute pronunce della Corte Costituzionale intese a concedere alla preparazione professionale ogni migliore considerazione al fine del trattamento di quiescenza, il legislatore ha provveduto a dettare una puntuale disciplina normativa intesa a disciplinare i presupposti, i modi ed i termini del riscatto.
E poiché fra i presupposti indicati dalla legge n. 274 del 1991 è indicato il preventivo possesso del titolo di studio di istruzione secondaria superiore, non appare possibile riconoscere la riscattabilità del terzo anno di studi nei riguardi di un soggetto sfornito del predetto titolo di studio (cfr. Sezione Terza Centrale, sentenza n. 377 del 09/07/2004).
Nel caso di specie, risulta per tabulas, che la signora A. A. ebbe a frequentare il corso professionale senza aver in precedenza conseguito il diploma di scuola secondaria superiore: non è quindi ravvisabile l’esigenza di “compensare”, attraverso la possibilità del riscatto, il ritardo nell’ingresso al lavoro derivato dalla frequentazione di corsi specializzanti all’indomani del diploma di cui si è detto.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alle spese, va evidenziato che trattasi di ricorso depositato dopo l’entrata in vigore dell’art. 92 c.p.c., nel testo risultante dall’art. 13, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modif. in legge 10 novembre 2014, n. 162, in forza del quale la compensazione, totale o parziale può essere disposta esclusivamente quando vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Non versandosi in tali ipotesi, sono da porre a carico della parte soccombente le spese del giudizio, da liquidare tenuto conto del valore della causa, della non particolare difficoltà della controversia e della durata del processo. Le stesse, in assenza di apposita notula e considerata la complessità della causa e l’attività svolta, in applicazione dei criteri dettati dal DM 10 marzo 2014, n. 55, si liquidano equitativamente in euro ottocento, incluso il rimborso spese forfettarie (ex art. 2, comma 2 DM citato), al netto di IVA e oneri di legge, per ciascuna delle convenute Amministrazioni.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dalla signora A. A..
– condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’ Università degli Studi di Cagliari, delle spese di giudizio, che si liquidano nell’importo di € 800,00 (euro ottocento/00) al netto di IVA e oneri di legge;
– condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese di giudizio, che si liquidano nell’importo di € 800,00 (euro ottocento/00) al netto di IVA e oneri di legge.
Fissa in trenta giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 22 febbraio 2017.
Depositata in Segreteria il 10 marzo 2017.