Corte dei conti reg., Sardegna, 15 novembre 2017, n. 134

Dipendente delle forze amate – Aspettativa con conservazione del trattamento economico per lo svolgimento di un dottorato di ricerca

Data Documento: 2017-11-15
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] Ai sensi dell’art. 911 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 può essere ammesso che il militare, pubblico dipendente, benefici dell’aspettativa con conservazione del trattamento economico per lo svolgimento di un dottorato di ricerca anche nelle ipotesi in cui alla conclusione dell’iter di studi non riesca a conseguire il titolo universitario. Pertanto, lo spirare dell’ordinario triennio di studi – ancorché conclusosi senza la presentazione dell’elaborato finale – non comporta alcun danno erariale, mentre quest’ultimo può sussistere in relazione all’inopinato ed infruttuoso protrarsi del periodo di dottorato, sia in relazione all’anno di proroga concedibile conformemente al regolamento di Ateneo, sia, soprattutto, in caso di protrazione oltre la legittima proroga stessa. Pur sussistendo il danno erariale per tutto il periodo successivo alla durata fisiologica del corso di dottorato (tre anni), l’elemento psicologico della colpa grave sussiste unicamente per il periodo successivo alla durata della proroga, qualora nel quarto anno di dottorato il militare abbia tenuto un comportamento che non sia stato caratterizzato da macroscopica negligenza e patente violazione delle regole accettate con l’impegno accademico, avendo lo stesso svolto attività di studio presso l’università.

Contenuto sentenza

Sent.n. 134/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dei seguenti magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere (relatore)
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di [#OMISSIS#] ASSUNTORE (C.F.: SSNLRT78T11C129X), rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] DAL [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] URRU;
Visto l’atto di citazione n. V2016/00571 iscritto al n. 23945 del Registro di Segreteria.
Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2017, il relatore consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’avv. [#OMISSIS#] DAL [#OMISSIS#], nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice procuratore generale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione in data 13 marzo 2017, il Procuratore regionale presso questa Corte ha chiamato in giudizio il soggetto menzionato in epigrafe per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’erario del Ministero della Difesa dell’importo di € 123.695,72, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. I fatti posti a fondamento della pretesa erariale possono essere così sintetizzati.
Con decreto dirigenziale del 3 giugno 2011, emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, il capitano [#OMISSIS#] ASSUNTORE, in servizio permanente effettivo presso il 152° Reggimento Fanteria “Sassari”, era collocato, a domanda, in aspettativa per motivi di studio con la conservazione del trattamento economico, per frequentare un dottorato di ricerca in Scienza politica e relazioni internazionali presso l’ Universitàdegli studi di Torino. La decorrenza dell’aspettativa era fissata alla data del 6 giugno 2011 fino alla conclusione del corso universitario, ai sensi dell’art. 911 del D. Lgs. n. 66/2010. Il provvedimento di concessione dell’aspettativa era sorretto dal certificato dell’ Università degli studi di Torino in data 11 gennaio 2011, con durata prevista 1.1.2011-31.12.2013.
Nel mese di maggio 2014, il convenuto chiedeva l’autorizzazione ad usufruire di un ulteriore anno di aspettativa per partecipare al quarto anno integrativo del dottorato. Alla domanda di proroga era allegata la dichiarazione, in data 13 maggio 2014, con la quale il Coordinatore del corso di studi, prof. [#OMISSIS#] Bobbio, attestava che il Collegio dei docenti del dottorato in Sociologia e studi politici dell’ Università di Torino, riunitosi il 12 dicembre 2013, aveva deliberato di concedere al capitano ASSUNTORE, iscritto al terzo anno di dottorato, la proroga di un anno per il completamento e la consegna della sua tesi (con scadenza il 31 dicembre 2014).
Sicché, con provvedimento del 17 giugno 2014, la Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa disponeva che egli sarebbe potuto rimanere in aspettativa sino al termine del dottorato di ricerca.
Sempre secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura attrice, dopo diversi solleciti verbali, il 2 febbraio 2016, il Comandante del 152° Reggimento fanteria “Sassari” inviava al convenuto una lettera con la quale chiedeva notizie in merito al protrarsi del corso di studi oltre i termini previsti e domandava inoltre di stimare il termine finale dello stesso.
In data 16 marzo 2016, il capitano ASSUNTORE faceva pervenire le note di un docente del corso, prof. [#OMISSIS#] RAGIONIERI e del Coordinatore del dottorato, prof. [#OMISSIS#] MASTROPAOLO i quali spiegavano che, non avendo costui completato in tempo utile la tesi di dottorato, non era stato ammesso all’esame finale; la medesima notizia proveniva altresì, in data 20 aprile 2016, dalla Direzione ricerca e Relazioni internazionali dell’ Università di Torino.
Non avendo il convenuto fornito giustificazioni plausibili sul protrarsi dell’aspettativa per motivi di studio, lo stesso è stato oggetto di un procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione di una sanzione. Successivamente l’Amministrazione gli ha contestato il debito corrispondente alla retribuzione lorda percepita (al netto delle ritenute previdenziali) limitatamente al periodo dell’inopinato protrarsi dell’aspettativa per motivi di studio (13 dicembre 2014-3 maggio 2016).
Ad avviso della Procura attrice l’importo complessivo del danno erariale ammonterebbe ad € 123.695,72, che andrebbe così scorporato: € 44.861,01 (di cui € 36.411,15 per emolumenti lordi ed € 8.449,86 per oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, relativi al periodo 1° gennaio 2014 – 12 dicembre 2014); € 78.834,75 (di cui € 63.474,00 per emolumenti lordi ed € 15.360,71 per oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, relativi al periodo 13 dicembre 2014 – 3 maggio 2016). Di tali somme il convenuto dovrebbe rispondere in ragione dei seguenti elementi, soggettivi ed oggettivi.
Se è pur vero, infatti, che, ai sensi della normativa in applicazione (art. 911 del D.Lgs. n. 66/2010, art. 2 L. n. 229/1984) può essere ammesso che il militare, pubblico dipendente, benefici dell’aspettativa con conservazione del trattamento economico per lo svolgimento di un dottorato di ricerca anche nelle ipotesi in cui alla conclusione dell’iter di studi non riesca a conseguire il titolo universitario, non può tuttavia essere tollerato che l’attività di studio non venga posta in essere, ovvero che di essa non sussistano riscontri apprezzabili. Infatti nell’anno di proroga il convenuto non avrebbe interloquito in alcun modo con l’ Università di Torino, che ha dovuto prendere atto di questa circostanza ed ha dovuto escluderlo dal corso di studi.
Peraltro, successivamente alla data di esclusione dal dottorato egli avrebbe dovuto rientrare in servizio, essendo ben consapevole – come risulterebbe dalla documentazione acquisita agli atti – dell’impossibilità di concludere positivamente l’elaborato scientifico previsto.
Alla luce di siffatte considerazioni, pertanto, l’avvenuto pagamento degli emolumenti stipendiali per gli anni 2014 e 2015 e fino al 3 maggio 2016 (data del suo rientro in servizio) dovrebbe essere qualificato danno erariale del quale la Procura attrice ha chiesto il ristoro in questa sede.
Il convenuto si è costituito in data 28 settembre 2017 col ministero degli avvocati [#OMISSIS#] DAL [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Urru, così replicando in merito alla pretesa attrice.
In ordine al periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013, sebbene non in contestazione, ha osservato quanto segue.
Nel primo semestre del primo anno egli è stato impossibilitato a frequentare le lezioni del corso di dottorato stante il mancato collocamento in aspettativa per motivi di studio, intervenuto dal 6 giugno 2011; ciò avrebbe comportato l’insorgere di attriti con il coordinatore del dottorato, prof. [#OMISSIS#] BOBBIO (il quale gli richiedeva l’assidua presenza a Torino) e la mancata frequentazione del corso di “metodologia” finalizzato all’apprendimento dell’impianto metodologico per l’ideazione e l’elaborazione del titolo e dell’oggetto della tesi, nonché del corretto sviluppo degli argomenti all’interno della stessa.
Al capitano ASSUNTORE è stato assegnato in un primo momento quale tutor il prof. [#OMISSIS#] MASTROPAOLO ma, a fronte della mancata specializzazione del docente nelle tematiche afferenti gli interventi militari in contesti esteri, è stato nominato quale co-tutor il prof. [#OMISSIS#] RAGIONIERI. Conseguentemente egli ha potuto svolgere le attività didattiche e di ricerca non solo nella sede didattica piemontese ma anche in quella sarda solo a partire dal secondo anno.
Tuttavia si sarebbero manifestate diverse difficoltà nella scelta del titolo e dell’oggetto della tesi, che hanno subìto diverse modificazioni.
Peraltro egli avrebbe proficuamente svolto le attività previste, che si sarebbero concluse solo nel dicembre 2013, a causa del tempo necessario per ottenere le relative autorizzazioni.
Stante la mancata elaborazione della tesi finale, il convenuto ha ottenuto una proroga, concessa dal collegio dei docenti il 12 dicembre 2013.
In ordine al periodo in contestazione (1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014), è stato osservato quanto segue.
Il convenuto in tale arco temporale, avrebbe sviluppato il lavoro svolto, analizzando ed elaborando i risultati ottenuti. Tuttavia da detta analisi sarebbe emersa l’incompletezza dell’elaborato, alla quale egli avrebbe cercato di porre rimedio prendendo parte alle attività didattiche del prof. RAGIONIERI presso l’ università di Sassari. Quest’ultimo, tuttavia, alla fine del 2014, ha evidenziato la necessità di sviluppare ulteriormente il tema di ricerca, con la concessione di una seconda proroga per consegnare l’elaborato finale, protratta fino al 31 dicembre 2015.
Pertanto il convenuto avrebbe fatto affidamento su tale seconda proroga, non avendo avuto notizia, se non nel 2016, che il Collegio dei docenti lo aveva escluso dal corso di dottorato.
Tuttavia, nonostante l’attività di rielaborazione svolta nell’anno 2015, l’elaborato continuava ad apparire carente nella parte relativa all’applicabilità pratica dei risultati raggiunti; per cui il professor  RAGIONIERI ha consigliato al convenuto di non consegnarlo al Collegio dei docenti, perché inidoneo a fargli conseguire il dottorato di ricerca.
La difesa ha ritenuto, tuttavia, che le suesposte difficoltà operative in cui è incorso il convenuto escludano in radice l’elemento del dolo o della colpa grave nel mancato conseguimento del dottorato e quindi anche nel percepimento degli emolumenti a lui spettanti nel relativo periodo di aspettativa.
Inoltre è stato contestato che il mancato conseguimento di tale titolo possa legittimare di per sé il recupero da parte dell’Amministrazione militare degli stipendi erogati in regime di aspettativa, in quanto è specificamente previsto ex lege (artt. 911-913 del D. Lgs. N. 66/2010) che il militare possa anche non conseguire il titolo per il quale ha frequentato il corso di formazione. Tale interpretazione, infatti, sarebbe stata condivisa anche dall’Amministrazione militare (la quale era a conoscenza delle vicende attinenti al dottorato di ricerca del convenuto) e dalla risultanze della Commissione di inchiesta amministrativa.
Inoltre è stato sostenuto che la Procura attrice non avrebbe con chiarezza specificato in cosa consisterebbero “gli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione” che sono stati addebitati al convenuto in aggiunta alla retribuzione che sarebbe stata indebitamente percepita.
In via subordinata la difesa del convenuto ha chiesto che siano vagliate le posizioni dei vertici militari e dei docenti universitari che, pur a conoscenza delle difficoltà incontrate dal convenuto, avrebbero avallato il proseguimento del suo corso di dottorato.
In via ulteriormente subordinata ed in caso di condanna, la difesa ha chiesto che sia fatta applicazione del potere riduttivo, tenuto conto dell’impegno comunque profuso dal convenuto nel corso di dottorato e dei suoi precedenti di carriera del tutto positivi.
In via subordinata ed istruttoria ha dedotto e capitolato prova testimoniale sulla quale sono stati chiamati a deporre i vertici militari e diversi docenti dell’ Università di Torino e di Sassari, in ordine alle deduzioni più sopra svolte, con particolare rilievo alla mancata comunicazione al convenuto della sua esclusione dal corso alla data del 31 dicembre 2014.
Nell’odierna pubblica udienza le parti hanno ampiamente illustrato quanto già argomentato per iscritto ed hanno confermato le rispettive conclusioni.
Considerato in
DIRITTO
Prima di entrare nel merito della complessa vicenda all’esame della Sezione, appaiono opportune alcune precisazioni sulla normativa applicabile in materia di aspettativa per la frequenza di dottorato di ricerca.
L’art. 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’art. 19, comma 3^ della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e dall’art. 5 , comma 1^ del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, prevede che “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio…in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio…l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’Amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro”.
Per quanto più specificamente riguarda il personale militare, l’art. 911 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – come modificato dall’art. 4, comma 1^, lettera f) del D. Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 – nel richiamare la predetta normativa concernente i dipendenti pubblici – ha stabilito che “il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio è collocato a domanda in aspettativa e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’Amministrazione”.
In ordine poi alla durata del corso, è bene subito precisare che, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle scuole di dottorato di ricerca dell’ Università di Torino, approvato con decreto rettorale n. 28 del 18 gennaio 2011, questa è fissata in tre anni, con la possibilità di proroga di un solo anno.
Ciò premesso in ordine agli aspetti salienti della normativa applicabile, è opportuno esaminare le contrapposte tesi accusatoria e difensiva alla luce di alcune precisazioni in punto di fatto, circa la sequenza temporale che ha portato l’Assuntore alla frequenza del corso di dottorato, alla richiesta di proroga del termine triennale originariamente stabilito ed alla sua mancata ammissione alla discussione della tesi finale; circostanza quest’ultima, che ha indotto la Procura attrice a ritenere indebitamente percepite le somme a titolo di retribuzione dopo lo scadere del triennio utile per la conclusione del corso.
Come emerge dalla lettura degli atti di causa, l’inizio del corso medesimo era previsto per il 10 gennaio 2011; tuttavia il convenuto- già ammesso allo stesso corso in data 1° dicembre 2010 – ha avanzato domanda di aspettativa all’Amministrazione solo il 4 febbraio 2011, indicando la decorrenza del 10 gennaio 2011. Siffatta incongruenza temporale ha indotto l’Ufficio competente a respingere l’istanza, che è stata reiterata in data 11 maggio 2011, con la decorrenza effettiva che poi è stata accordata del 6 giugno 2011.
Al ritardo nel principiare il corso di dottorato l’Assuntore ha voluto riconnettere le difficoltà successivamente incontrate nella stesura dell’elaborato finale, adducendo che la mancata partecipazione alla parte “metodologica”, funzionale ad una corretta impostazione dei lavori, gli avrebbe successivamente causato difficoltà nella stesura della tesi.
A siffatta prospettazione devono tuttavia essere mosse due obiezioni.
In primo luogo va evidenziato come il ritardo nella concessione dell’aspettativa da parte dell’Amministrazione militare sia principalmente da riconnettere, a sua volta, al ritardo col quale il convenuto ha avanzato la relativa istanza, a corso inoltrato ed indicando una decorrenza retroattiva che ha indotto i superiori gerarchici a richiedere il rinnovo della domanda.
In secondo luogo emerge che, in sede di contraddittorio nel procedimento disciplinare, all’Ufficiale è stato domandato se avesse considerato la possibilità di frequentare un successivo corso di metodologia, ma lo stesso ha risposto che ciò avrebbe comportato il manifestarsi di ulteriori difficoltà operative e conseguente ritardo.
In ogni caso, se realmente la mancata frequenza alla parte metodologica del corso costituiva, per il convenuto, un ostacolo insuperabile per il buon esito del dottorato, non si comprende perché egli abbia richiesto la proroga di un anno per il compimento dei lavori di stesura della tesi che, come più sopra precisato, non sono andati a buon fine. Ed invero lo spirare dell’ordinario triennio di studi – ancorché conclusosi senza la presentazione dell’elaborato finale – non avrebbe comportato alcun danno erariale, giacché quest’ultimo è stato riconnesso dalla Procura attrice unicamente all’inopinato ed infruttuoso protrarsi del periodo di dottorato.
Tutto ciò premesso, questa Sezione ritiene che, pur sussistendo il dedotto danno erariale per tutto il periodo successivo alla durata fisiologica del corso di dottorato (tre anni) l’elemento psicologico della colpa grave sia sussistente unicamente per il periodo successivo alla durata della proroga (13 dicembre 2014 – 3 maggio 2016, ricomprendendo quindi anche l’arco temporale 1° dicembre – 31 dicembre 2014 in cui, essendosi conclusa l’attività didattica, il convenuto doveva fare rientro al Corpo di appartenenza), con esclusione quindi del periodo coperto dalla proroga annuale (1° gennaio 2014 – 12 dicembre 2014).
In relazione a quest’ultimo, seppure possano essere di massima condivise le osservazioni del pubblico ministero in ordine all’impegno non affatto assiduo mostrato dal convenuto nel relazionarsi con l’ Università e nel portare a compimento l’elaborato conclusivo del corso, non può anche addivenirsi al convincimento che siffatto comportamento sia stato caratterizzato da macroscopica negligenza e patente violazione delle regole accettate con l’impegno accademico.
Invero nello stesso atto di citazione (pagg. 11-12) è stato ammesso che, in tale periodo, “il capitano ASSUNTORE ha effettivamente svolto attività di studio presso il corso di dottorato in Scienza Politica e Relazioni Internazionali dell’ Università degli studi di Torino ed ha prodotto in sede accademica materiale comprovante tali attività”; pur con la precisazione, tuttavia, che “gli elaborati presentati dall’Ufficiale sono stati ritenuti di scarso rilievo scientifico”.
Il che, altrimenti detto, significa che il comportamento del capitano Assuntore – per l’arco temporale in considerazione – se indubbiamente è stato connotato da colpa, non ha raggiunto la gradazione della grave colpevolezza, necessaria per l’affermazione della sua responsabilità in questa sede.
A conclusioni di segno opposto deve invece pervenirsi per il periodo successivo alla proroga annuale, scaduta il 31 dicembre 2014 ed esauritasi, di fatto, il 12 dicembre 2014, per le ragioni più sopra esposte.
In ordine alla sua possibile estensione temporale – adombrata dalla difesa – va ricordato che la delibera del Collegio dei docenti del 12 dicembre 2013 aveva concesso un solo anno di proroga per l’ultimazione dei lavori, con scadenza al 31 dicembre 2014, in conformità all’art. 21 del Regolamento di Ateneo citato. Infatti, prima dello spirare di tale termine ultimativo, il Collegio dei docenti, con deliberazione del 12 dicembre 2014, aveva escluso dal dottorato il convenuto, in ragione della mancata consegna dell’elaborato finale.
Peraltro la difesa ha negato che il convenuto avesse avuto conoscenza di detta esclusione prima del maggio del 2016; tanto che egli avrebbe, in piena buona fede, proseguito nei lavori, in ragione delle assicurazioni ricevute dal professor [#OMISSIS#] RAGIONIERI dell’ Università di Sassari, suo co-tutor, circa il fatto che la proroga concessagli era stata estesa per un altro anno, fino al 31 dicembre 2015.
La tesi difensiva non trova però conforto nelle risultanze di causa, giacché la notizia di esclusione dal corso di dottorando era a lui pervenuta con raccomandata speditagli dall’ Università degli studi di Torino e recapitata al Corpo di appartenenza il 25 marzo 2015 e risulta anche inconfutabilmente da alcune mail indirizzategli dal prof. Mastropaolo nei mesi di aprile e giugno del 2015.
Non ha pertanto pregio la deduzione difensiva secondo la quale detta raccomandata gli sarebbe pervenuta tardivamente o, addirittura priva della missiva in essa contenuta, giacché essa non trova riscontro probatorio, mentre le mail del professor Mastropaolo risultano inequivocabilmente acquisite agli atti di causa.
L’evidenza di tali circostanze di fatto rende pertanto ultronea e, dunque inammissibile la prova testimoniale dedotta e capitolata dalla difesa.
In ogni caso, indipendentemente anche da dette comunicazioni ufficiali, era certamente onere del capitano Assuntore appurare che, ai sensi del regolamento d’Ateneo, l’unica proroga consentita si era già consumata, e non ne era possibile una ulteriore; senza considerare, ad abundantiam, che egli non ha rivolto all’ Università ulteriori richieste di protrarre il corso, oltre la prima, e non poteva dunque attendersi alcuna proroga automatica.
Ciò significa che la colpa grave del convenuto nel determinismo del danno erariale va ravvisata nel suo mancato rientro all’Amministrazione di appartenenza alla data del 13 dicembre 2014.
Non va tuttavia sottaciuto che, indipendentemente da tale addebito – già per sé solo sufficiente per la formulazione di una pronuncia di condanna – la sua piena responsabilità deve dedursi anche dall’infruttuosa elaborazione della tesi di dottorando anche dopo la scadenza della proroga. Infatti, dalla nota del co-tutor professor Ragionieri in data 11 marzo 2016, si legge che “al 31 dicembre 2015, (…) il lavoro del dott. Assuntore è stato avviato, ma portato ad un grado di sviluppo insufficiente per essere ritenuto valido come tesi di dottorato”.
Né le ulteriori difficoltà addotte per giustificare la mancata proficua conclusione del corso (ritardo nella concessione delle autorizzazioni necessarie per effettuare le interviste, ecc.) seppure reali e non rapportabili per sé stesse a negligenza dell’Assuntore, valgono ad attenuare la sua responsabilità, considerato che proprio il periodo di proroga effettivamente concesso era stato ritenuto necessario per affrontarle: tant’è che le stesse sono state effettivamente superate e non sono state di ostacolo alla redazione della tesi finale.
In altri termini, pur essendosi protratta l’attività didattica del convenuto anche oltre il termine massimo consentito dall’ordinamento universitario, essa non ha comunque prodotto i frutti che erano stati previsti e l’originaria negligenza nel frequentare proficuamente il corso, già connotata da colpa all’atto dello spirare della proroga annuale, è andata assumendo nel tempo i caratteri della grave colpevolezza.
In definitiva, la somma per cui è condanna va limitata al periodo 13 dicembre 2014 -3 maggio 2016, per l’importo di € 78.834,71, comprensivo di tutti gli oneri accessori di natura previdenziale corrisposti dall’Amministrazione di appartenenza, perché anch’essi indebitamente erogati per mancanza della controprestazione lavorativa e causalmente rapportabili al comportamento del convenuto.
Per contro non sono ravvisabili ulteriori responsabilità nel determinismo del danno erariale, tali da elidere o attenuare quella del convenuto: non dei docenti universitari, ai quali non può essere addebitata l’infruttuosa frequentazione del corso da parte del capitano ASSUNTORE; non dei vertici militari, i quali, nel corso dell’anno 2015, per quanto ripetutamente richiestegli, non ottennero da lui sicure notizie sulla conclusione del corso di studi e non ebbero quindi elementi sufficienti per interrompere, d’ufficio, il periodo di aspettativa concesso.
Infine va precisato che non può farsi ricorso al potere riduttivo dell’addebito, come richiesto dal convenuto, data la grave violazione dei doveri di servizio da lui palesata nel corso della vicenda di che trattasi.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 23945 del Registro di Segreteria, condanna [#OMISSIS#] ASSUNTORE alla rifusione, in favore del Ministero della Difesa, della somma di € 78.834,71 (settantottomilaottocentotrentaquattro/71). Tale somma va aumentata della rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni fino alla data di pubblicazione della presente decisione. L’importo complessivo così ottenuto va aumentato degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione fino all’effettivo soddisfacimento dell’erario.
Condanna altresì il convenuto alla rifusione delle spese processuali che si quantificano in €.390,48 (euro trecentonovanta/48).
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2017.  
Depositata in Segreteria il 15 novembre 2017.