Corte dei Conti reg., Sardegna, 27 novembre 2017, n. 139

Riscatto dei periodi di studio

Data Documento: 2017-11-27
Area: Giurisprudenza
Massima

L’applicazione dell’art. 155 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, il quale prevede, nell’interesse dell’attore, che qualora sia rilevato un vizio che importi nullità della notificazione deve essere fissata con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovarla, appare ultronea nel caso di specie, avendo la ricorrente già dichiarato di non voler proseguire il giudizio. È, pertanto, più rispondente al principio di economia processuale procedere all’immediata declaratoria di estinzione del processo, potendo prescindersi dalla accettazione espressa della controparte Università, al momento non evocata in giudizio, non avendo la stessa alcun interesse, giuridicamente rilevante, per una eventuale opposizione giacché, con la declaratoria di estinzione, rimane fermo l’impugnato provvedimento di diniego del riscatto dei periodi di studio.

Contenuto sentenza

Sent. N. 139/2017
REPUBBLICA ITALIANA                                                  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quale giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 23.979 del registro di Segreteria, proposto dalla signora S. C., nata a Omissis il Omissis, e residente in Omissis, via omissis.
Celebrato il giudizio alla pubblica udienza del 23 novembre 2017, in assenza delle parti.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE, con atto depositato in data 13 giugno 2017, la ricorrente ha chiesto che sia accertato il proprio diritto di ottenere il riscatto, ai fini pensionistici, del corso di Infermiere professionale frequentato presso l’ex USL n. 20 della Regione Autonoma della Sardegna, dal 6 novembre 1986 al 19 luglio 1988. Il ricorso è stato preceduto da un’espressa domanda (prot. 11388 datata 9 agosto 1989), formulata in via amministrativa, respinta dalla Università degli Studi di Cagliari con nota prot. 54828/VII/8 PD/MM, del 21 ottobre 2016;
CHE, con atto pervenuto alla Segreteria della Sezione il 27 luglio 2017 la signora S. C. ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio. Il ricorso non è stato notificato alla controparte pubblica, a cura della ricorrente, come previsto dall’art. 155, comma 5, del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 174 (di seguito CGC);
CHE, l’intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, induce questo giudice a non fare applicazione del comma 8 della disposizione richiamata (art. 155 CGC), laddove prevede che, qualora sia rilevato un vizio che importi nullità della notificazione, deve essere fissato con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovarla. L’applicazione della norma, dettata nell’interesse dell’attore, appare ultronea nel caso di specie, avendo la ricorrente già dichiarato di non voler proseguire il giudizio. È, pertanto, più rispondente al principio di economia processuale procedere all’immediata declaratoria di estinzione del processo ex art. 110 CGC, in ragione delle seguenti considerazioni. Sebbene la rinuncia produca effetti estintivi del giudizio solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme, laddove costituita ed avente un interesse alla prosecuzione del giudizio, innegabile appare che, nel caso di specie, argomentando ex art. 110 CGC e art. 306 c.p.c., possa prescindersi dalla accettazione espressa della controparte Amministrazione, al momento non evocata in giudizio, non avendo la stessa alcun interesse, giuridicamente rilevante, per una eventuale opposizione giacché, con la declaratoria di estinzione, rimane fermo l’impugnato provvedimento, con il quale l’ Università degli Studi di Cagliari ha respinto l’istanza presentata in via amministrativa (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 8387 del 1999; Cass. civ. sez. 1^ n.9066/2002; Corte dei Conti, Sez. Toscana n. 289 e n. 881 del 2000 e Sez. II n. 603 del 2014 e n. 317 del 2015).
In conclusione, posto che il Giudice esplica un sindacato meramente formale per accertare la regolarità della rinuncia e, ove richiesta, dell’accettazione, senza portare il suo esame sulle ragioni che possano aver determinato la rinuncia, in conformità alla natura dichiarativa, e non costitutiva, del successivo provvedimento adottato (Sez. Sicilia n. 61 del 30/01/2017), va dichiarata l’estinzione del presente giudizio.
La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese (art. 110 comma 7 CGC).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara estinto il giudizio in epigrafe.
Nulla per le spese.
Fissa in 10 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 23 novembre 2017.
Depositata in Segreteria il 27 novembre 2017.